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	<title>Commenti a: Aversa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma gli errori nei verbali emessi ad Aversa per la sosta a pagamento.</title>
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	<description>Il Comitato strisce blu si batte contro le strisce blu irregolari fatte solo per battere cassa.</description>
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		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=331&#038;cpage=1#comment-427</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 06:29:33 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Giusta interpretazione, anche il M.I.T. ha confermato questa interpretazione, bisogna anche dire che c&#039;è una difesa a spada tratta nei confronti dei Comuni su questo delicato argomento per non creare precedenti che andrebbero a inficiare la truffa delle strisce blu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giusta interpretazione, anche il M.I.T. ha confermato questa interpretazione, bisogna anche dire che c&#8217;è una difesa a spada tratta nei confronti dei Comuni su questo delicato argomento per non creare precedenti che andrebbero a inficiare la truffa delle strisce blu.</p>
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		<title>Di: Michele</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=331&#038;cpage=1#comment-426</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:28:55 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Per quanto riguarda la sentenza n°22036 della Corte di Cassazione:

Il ricorrente sosteneva dinanzi al Giudice di Pace di Caserta non l’errata applicazione dell’articolo 157, e tantomeno l’illegittimità dell’area di parcheggio, ma il fatto che trovandosi in un’area di parcheggio dove solitamente si sosta per tempi lunghi, la scadenza del ticket non poteva dar luogo a sanzione amministrativa, ma solo al pagamento del tempo non corrisposto, probabilmente basandosi sul parere del Ministero delle Infrastrutture.

La Cassazione risponde invece che (ndr. se il parcheggio è legittimo) se il tempo è scaduto, la sosta diventa vietata, rientrando nelle disposizione dell’art. 157, e dunque sanzionabile.

Questo indipendentemente dalla «durata della protrazione nel tempo».

La sentenza della Corte di Cassazione non si basa dunque sulla legittimità o meno del parcheggio, ma sul fatto che, finito il tempo pagato, l’utente è sanzionabile («La sosta in un parcheggio ... non si sottrae ... alla sanzione»).

Sottolineando l’unica differenza di ordine topografico tra «sosta» e (area di) «parcheggio», la sentenza stessa cita un’area destinata al parcheggio a pagamento, previa deliberazione della Giunta.

Ma si suppone che l’area di parcheggio fosse:
o a disco orario
o fuori dal centro abitato
o all’esterno della carreggiata se nel centro abitato.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per quanto riguarda la sentenza n°22036 della Corte di Cassazione:</p>
<p>Il ricorrente sosteneva dinanzi al Giudice di Pace di Caserta non l’errata applicazione dell’articolo 157, e tantomeno l’illegittimità dell’area di parcheggio, ma il fatto che trovandosi in un’area di parcheggio dove solitamente si sosta per tempi lunghi, la scadenza del ticket non poteva dar luogo a sanzione amministrativa, ma solo al pagamento del tempo non corrisposto, probabilmente basandosi sul parere del Ministero delle Infrastrutture.</p>
<p>La Cassazione risponde invece che (ndr. se il parcheggio è legittimo) se il tempo è scaduto, la sosta diventa vietata, rientrando nelle disposizione dell’art. 157, e dunque sanzionabile.</p>
<p>Questo indipendentemente dalla «durata della protrazione nel tempo».</p>
<p>La sentenza della Corte di Cassazione non si basa dunque sulla legittimità o meno del parcheggio, ma sul fatto che, finito il tempo pagato, l’utente è sanzionabile («La sosta in un parcheggio &#8230; non si sottrae &#8230; alla sanzione»).</p>
<p>Sottolineando l’unica differenza di ordine topografico tra «sosta» e (area di) «parcheggio», la sentenza stessa cita un’area destinata al parcheggio a pagamento, previa deliberazione della Giunta.</p>
<p>Ma si suppone che l’area di parcheggio fosse:<br />
o a disco orario<br />
o fuori dal centro abitato<br />
o all’esterno della carreggiata se nel centro abitato.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Di: Gaetano</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=331&#038;cpage=1#comment-209</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gaetano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:50:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture con circolare 14 aprile 2010 n 32735 AFFERMA Martedì 22 Marzo 2011 
Inizio modulo
  
Fine modulo
A cura di Ugo Sergio Auteri
 
ine 
HomeDocumentiCircolazione stradaleSosta e parcheggioRichiesta di chiarimenti in materia di stalli di sosta (v. nota del 27 luglio 2009) 
Richiesta di chiarimenti in materia di stalli di sosta (v. nota del 27 luglio 2009) 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per la sicurezza stradale.
 
In merito alla nota in oggetto, nel confermare quanto riportato nella nota n. 65235 del 25 giugno 2009 in relazione alla differenza tra il concetto di sosta e di parcheggio, si riferisce quanto segue. Come è noto, l&#039;articolo 6, comma 4, lettera d), del Codice della strada riporta:
«L’ente proprietario della strada può, con l&#039;ordinanza di cui all&#039;articolo 5, comma 3:
(...)
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli».
(...)
Si rammenta che tale articolo, unitamente all&#039;art. 7, disciplina i cosiddetti &quot;poteri di ordinanza”, ovvero le prerogative che il Codice attribuisce ai proprietari di strade e ai Comuni per la regolamentazione della circolazione, da non confondere con le modalità con cui attuarle. Per il caso di specie, fatta salva la possibilità di organizzare ovvero subordinare il parcheggio al pagamento di una somma, per quanto concerne il caso particolare di &quot;sosta a pagamento&quot;, non si esclude che tale dizione possa trovare applicazione in situazioni particolari, come, ad esempio, nel caso in cui vi sia l&#039;impossibilità concreta di delimitare gli stalli di sosta su una strada non pavimentata, ovvero quando non sia possibile percepire il pagamento in modalità automatica (per es. solamente preveda il posteggiatore in veste anche di organizzatore del parcheggio), od ancora nei casi di sosta su aree, normalmente non destinate a tale funzione, in occasione di eventi particolari e per brevi periodi (fiere, manifestazioni, spettacoli, ecc.).
Il Direttore generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini
Preferito: 
0
Listings details
Data documento
14/04/2010
Estremi
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Circolare 14 aprile 2010, n. 32735
Visite
376]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture con circolare 14 aprile 2010 n 32735 AFFERMA Martedì 22 Marzo 2011<br />
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<p>Fine modulo<br />
A cura di Ugo Sergio Auteri</p>
<p>ine<br />
HomeDocumentiCircolazione stradaleSosta e parcheggioRichiesta di chiarimenti in materia di stalli di sosta (v. nota del 27 luglio 2009)<br />
Richiesta di chiarimenti in materia di stalli di sosta (v. nota del 27 luglio 2009)<br />
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti<br />
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici<br />
Direzione generale per la sicurezza stradale.</p>
<p>In merito alla nota in oggetto, nel confermare quanto riportato nella nota n. 65235 del 25 giugno 2009 in relazione alla differenza tra il concetto di sosta e di parcheggio, si riferisce quanto segue. Come è noto, l&#8217;articolo 6, comma 4, lettera d), del Codice della strada riporta:<br />
«L’ente proprietario della strada può, con l&#8217;ordinanza di cui all&#8217;articolo 5, comma 3:<br />
(&#8230;)<br />
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli».<br />
(&#8230;)<br />
Si rammenta che tale articolo, unitamente all&#8217;art. 7, disciplina i cosiddetti &#8220;poteri di ordinanza”, ovvero le prerogative che il Codice attribuisce ai proprietari di strade e ai Comuni per la regolamentazione della circolazione, da non confondere con le modalità con cui attuarle. Per il caso di specie, fatta salva la possibilità di organizzare ovvero subordinare il parcheggio al pagamento di una somma, per quanto concerne il caso particolare di &#8220;sosta a pagamento&#8221;, non si esclude che tale dizione possa trovare applicazione in situazioni particolari, come, ad esempio, nel caso in cui vi sia l&#8217;impossibilità concreta di delimitare gli stalli di sosta su una strada non pavimentata, ovvero quando non sia possibile percepire il pagamento in modalità automatica (per es. solamente preveda il posteggiatore in veste anche di organizzatore del parcheggio), od ancora nei casi di sosta su aree, normalmente non destinate a tale funzione, in occasione di eventi particolari e per brevi periodi (fiere, manifestazioni, spettacoli, ecc.).<br />
Il Direttore generale<br />
Dott. Ing. Sergio Dondolini<br />
Preferito:<br />
0<br />
Listings details<br />
Data documento<br />
14/04/2010<br />
Estremi<br />
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti &#8211; Circolare 14 aprile 2010, n. 32735<br />
Visite<br />
376</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=331&#038;cpage=1#comment-203</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/2010/05/12/aversa-il-ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-conferma-gli-errori-nei-verbali-emessi-ad-aversa-per-la-sosta-a-pagamento/#comment-203</guid>
		<description><![CDATA[Il giudice che ha emesso la sentenza doveva essere ubriaco, o perlomeno non conosce l&#039;Italiano.
Innanzitutto il Ministero competente a dettare le regole e i chiarimenti è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a questo Ministero ci siamo rivolti molte volte per porre i questiti sulla sosta a pagamento, le risposte sono state lapidarie e non lasciano dubbi.
Primo il Ministero fa distinzione tra la sosta  non a pagamento, anche se regolamentata da disco orario, art. 157 del C.d.S. e sosta a pagamento art. 7 del C.d.S.
L&#039;art. 157 regolamenta la sosta non a pagamento che può essere fatta anche sulla carreggiata ed eventualmente limitata con il disco orario per permettere la rotazione dei veicoli.
L&#039;art. 7 invece parla solo della sosta a pagamento, in questo caso il Codice indica come luogo da adibire al parcheggio, un&#039;area esterna alla carreggiata e comunque i veicoli in manovra non devono intralciare il fluire dei veicoli, anche questo parcheggio può avere una limitazione temporale, in quest&#039;ultimo caso l&#039;art. 157 e 7 si uniscono per quento riguarda la sanzione.
Per esempio a Porto Santo Stefano pur essendoci la sosta a pagamento vi era anche una limitazione alla sosta di 3 ore, quindi una volta scaduto il tempo pagato, l&#039;auto risulta in divieto di sosta e può essere addirittura rimossa.
Sono molte le amministrazioni che cadono in questo errore, infatti di fronte ad una sentenza che da ragione ad un Comune c&#039;è ne sono 10.000 che danno ragione agli automobilisti, molto dipende da come si imposta il ricorso.
Inoltre nella maggior parte dei casi gli automobilisti non ricorrono in cassazione per l&#039;elevato costo, mentre i Comuni utilizzano gli avvocati pagati dai contribuenti e per questo spesso vanno avanti, vincendo in molti casi per mancata costituzione del cittadino.
Il problema serio e che la sosta a pagamento non ha intaccato neanche in minima parte il problema del traffico, prendiamo Napoli come esempio, a Napoli ci sono appena 33.000 posti a pagamento contro un parco circolante di 700.000 veicoli, quindi anche se la sosta costasse 10 euro l&#039;ora, comunque moltissime vetture sarebbero costrette a sostare in strada o sui marciapiedi, creando un caos e bloccando la circolazione dei mezzi pubblici.
Quindi invece di far quadagnare soldi alle società private di parcheggio, dove in moltissimi casi si annidano gli amici dei politici, pensiamo seriamente a come risolvere il problema, prendendo esempio da nazioni come la Svezia, l&#039;Austria o la germania, dove questi problemi li hanno affrontato e risolti già 20 anni fa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il giudice che ha emesso la sentenza doveva essere ubriaco, o perlomeno non conosce l&#8217;Italiano.<br />
Innanzitutto il Ministero competente a dettare le regole e i chiarimenti è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a questo Ministero ci siamo rivolti molte volte per porre i questiti sulla sosta a pagamento, le risposte sono state lapidarie e non lasciano dubbi.<br />
Primo il Ministero fa distinzione tra la sosta  non a pagamento, anche se regolamentata da disco orario, art. 157 del C.d.S. e sosta a pagamento art. 7 del C.d.S.<br />
L&#8217;art. 157 regolamenta la sosta non a pagamento che può essere fatta anche sulla carreggiata ed eventualmente limitata con il disco orario per permettere la rotazione dei veicoli.<br />
L&#8217;art. 7 invece parla solo della sosta a pagamento, in questo caso il Codice indica come luogo da adibire al parcheggio, un&#8217;area esterna alla carreggiata e comunque i veicoli in manovra non devono intralciare il fluire dei veicoli, anche questo parcheggio può avere una limitazione temporale, in quest&#8217;ultimo caso l&#8217;art. 157 e 7 si uniscono per quento riguarda la sanzione.<br />
Per esempio a Porto Santo Stefano pur essendoci la sosta a pagamento vi era anche una limitazione alla sosta di 3 ore, quindi una volta scaduto il tempo pagato, l&#8217;auto risulta in divieto di sosta e può essere addirittura rimossa.<br />
Sono molte le amministrazioni che cadono in questo errore, infatti di fronte ad una sentenza che da ragione ad un Comune c&#8217;è ne sono 10.000 che danno ragione agli automobilisti, molto dipende da come si imposta il ricorso.<br />
Inoltre nella maggior parte dei casi gli automobilisti non ricorrono in cassazione per l&#8217;elevato costo, mentre i Comuni utilizzano gli avvocati pagati dai contribuenti e per questo spesso vanno avanti, vincendo in molti casi per mancata costituzione del cittadino.<br />
Il problema serio e che la sosta a pagamento non ha intaccato neanche in minima parte il problema del traffico, prendiamo Napoli come esempio, a Napoli ci sono appena 33.000 posti a pagamento contro un parco circolante di 700.000 veicoli, quindi anche se la sosta costasse 10 euro l&#8217;ora, comunque moltissime vetture sarebbero costrette a sostare in strada o sui marciapiedi, creando un caos e bloccando la circolazione dei mezzi pubblici.<br />
Quindi invece di far quadagnare soldi alle società private di parcheggio, dove in moltissimi casi si annidano gli amici dei politici, pensiamo seriamente a come risolvere il problema, prendendo esempio da nazioni come la Svezia, l&#8217;Austria o la germania, dove questi problemi li hanno affrontato e risolti già 20 anni fa.</p>
]]></content:encoded>
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	<item>
		<title>Di: Gaetano</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=331&#038;cpage=1#comment-202</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gaetano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 09:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/2010/05/12/aversa-il-ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-conferma-gli-errori-nei-verbali-emessi-ad-aversa-per-la-sosta-a-pagamento/#comment-202</guid>
		<description><![CDATA[La corte di Cassazione con sentenza 22036 del 2-9-08 definisce cosa sia la sosta e cosa il parcheggio. &quot;la  prima avviene in un&#039;area esterna alla carreggiata,specificamente a ciò adibita,il secondo in aree poste all&#039;interno della carreggiata..&quot;Il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture-Richiesta chiarimenti in materia di stalli di sosta(v. nota del 27 luglio 2007) da ulteriori ed interessanti informazioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE 
Cass. civ. Sez. II, 02-09-2008, n. 22036 

Svolgimento del processo 

Il Giudice di pace di Caserta con sentenza del 29 settembre 2003, in accoglimento dell&#039;opposizione proposta l&#039;1 luglio 2003 da B. A. avverso il verbale n. (OMISSIS) di accertamento della violazione dell&#039;art. 157 C.d.S., comma 6 ed 8, per avere il B. sostato il 14 gennaio 2003 in area del Comune di Caserta destinata a parcheggio a pagamento senza esporre il prescritto grattino, annullò il verbale e condannò il Comune al pagamento delle spese processuali. 

Premesso che l&#039;art. 157 C.d.S., comma 6, fa preciso riferimento ai luoghi in cui la sosta è limitata nel tempo e non all&#039;ipotesi di parcheggio a pagamento, dove la sosta dei veicoli è consentita per un tempo piuttosto lungo in zona appositamente riservata, osservò il giudice che &quot;nessuna norma prevede l&#039;irrogazione di una sanzione amministrativa per effetto del mancato pagamento del parcheggio a pagamento&quot; e che il conducente del veicolo parcheggiato è tenuto unicamente al versamento della somma dovuta per il tempo della sosta. 

Il Comune di Caserta è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e l&#039;intimato B. non ha resistito. 
Motivi della decisione 

Con l&#039;unico motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 2785, artt. 7 e 157, (Nuovo codice della strada), avendo escluso la sanzionabilità in via amministrativa della sosta in aree di parcheggio a pagamento senza il versamento del corrispettivo, nonostante che il parcheggio a pagamento costituisca una forma di sosta dei veicoli a tempo limitato e la stessa risulti vietata superato il limite di tempo consentito dal pagamento effettuato. Il motivo è fondato. 

Il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, definisce &quot;sosta&quot; la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, comma 1, lett. c), e &quot;parcheggio&quot; l&#039;area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, comma 1, n. 34). 

Il &quot;parcheggio e la sosta dei veicoli&quot;, che il sindaco può &quot;vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma&quot; (cfr.: art. 7, comma 1, lett. a), e art. 6, comma 4, d.lgs. cit.), si distinguono conseguentemente tra loro soltanto per l&#039;elemento topografico della sosta dei veicoli, che, nel primo caso, avviene in un&#039;area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e, nel secondo, in aree poste all&#039;interno della carreggiata, e non anche per la durata della loro protrazione nel tempo. 

La sosta in un parcheggio, al pari di quella all&#039;esterno di esso, rientra, dunque, nella previsione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 157, comma 6, il quale stabilisce che &quot;Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l&#039;orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione&quot;, e, laddove il sindaco si sia avvalso del potere di stabilire, previa deliberazione della giunta, &quot;aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe ...&quot;, la stessa non si sottrae all&#039;operatività della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di sosta protrattasi in violazione dei limiti o della regolamentazione al cui rispetto essa era subordinata (art. 7, comma 1, lett. f), e comma 15, u.p.). 

Nessun fondamento ha, pertanto, l&#039;affermazione della sentenza che il parcheggio a pagamento, essendo la sosta dei veicoli consentita per un periodo piuttosto lungo dietro il versamento di una somma oraria determinata, non integra una fattispecie di sosta a tempo limitato, atteso che il versamento del corrispettivo e la durata della sosta non incidono sulla assimilazione del parcheggio alla sosta, quanto all&#039;individuazione in esso di una sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, ed al divieto di protrarre entrambi oltre il periodo di tempo consentito dal pagamento del corrispettivo e sull&#039;equipollenza all&#039;omesso pagamento della mancata esposizione del dispositivo di controllo della durata della sosta. 

Alla fondatezza del motivo seguono l&#039;accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Caserta in persona di altro magistrato. 
P.Q.M. 

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Giudice di pace di Caserta in persona di altro magistrato. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2008. 

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2008]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La corte di Cassazione con sentenza 22036 del 2-9-08 definisce cosa sia la sosta e cosa il parcheggio. &#8220;la  prima avviene in un&#8217;area esterna alla carreggiata,specificamente a ciò adibita,il secondo in aree poste all&#8217;interno della carreggiata..&#8221;Il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture-Richiesta chiarimenti in materia di stalli di sosta(v. nota del 27 luglio 2007) da ulteriori ed interessanti informazioni.<br />
CIRCOLAZIONE STRADALE<br />
Cass. civ. Sez. II, 02-09-2008, n. 22036 </p>
<p>Svolgimento del processo </p>
<p>Il Giudice di pace di Caserta con sentenza del 29 settembre 2003, in accoglimento dell&#8217;opposizione proposta l&#8217;1 luglio 2003 da B. A. avverso il verbale n. (OMISSIS) di accertamento della violazione dell&#8217;art. 157 C.d.S., comma 6 ed 8, per avere il B. sostato il 14 gennaio 2003 in area del Comune di Caserta destinata a parcheggio a pagamento senza esporre il prescritto grattino, annullò il verbale e condannò il Comune al pagamento delle spese processuali. </p>
<p>Premesso che l&#8217;art. 157 C.d.S., comma 6, fa preciso riferimento ai luoghi in cui la sosta è limitata nel tempo e non all&#8217;ipotesi di parcheggio a pagamento, dove la sosta dei veicoli è consentita per un tempo piuttosto lungo in zona appositamente riservata, osservò il giudice che &#8220;nessuna norma prevede l&#8217;irrogazione di una sanzione amministrativa per effetto del mancato pagamento del parcheggio a pagamento&#8221; e che il conducente del veicolo parcheggiato è tenuto unicamente al versamento della somma dovuta per il tempo della sosta. </p>
<p>Il Comune di Caserta è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e l&#8217;intimato B. non ha resistito.<br />
Motivi della decisione </p>
<p>Con l&#8217;unico motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 2785, artt. 7 e 157, (Nuovo codice della strada), avendo escluso la sanzionabilità in via amministrativa della sosta in aree di parcheggio a pagamento senza il versamento del corrispettivo, nonostante che il parcheggio a pagamento costituisca una forma di sosta dei veicoli a tempo limitato e la stessa risulti vietata superato il limite di tempo consentito dal pagamento effettuato. Il motivo è fondato. </p>
<p>Il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, definisce &#8220;sosta&#8221; la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, comma 1, lett. c), e &#8220;parcheggio&#8221; l&#8217;area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, comma 1, n. 34). </p>
<p>Il &#8220;parcheggio e la sosta dei veicoli&#8221;, che il sindaco può &#8220;vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma&#8221; (cfr.: art. 7, comma 1, lett. a), e art. 6, comma 4, d.lgs. cit.), si distinguono conseguentemente tra loro soltanto per l&#8217;elemento topografico della sosta dei veicoli, che, nel primo caso, avviene in un&#8217;area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e, nel secondo, in aree poste all&#8217;interno della carreggiata, e non anche per la durata della loro protrazione nel tempo. </p>
<p>La sosta in un parcheggio, al pari di quella all&#8217;esterno di esso, rientra, dunque, nella previsione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 157, comma 6, il quale stabilisce che &#8220;Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l&#8217;orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione&#8221;, e, laddove il sindaco si sia avvalso del potere di stabilire, previa deliberazione della giunta, &#8220;aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe &#8230;&#8221;, la stessa non si sottrae all&#8217;operatività della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di sosta protrattasi in violazione dei limiti o della regolamentazione al cui rispetto essa era subordinata (art. 7, comma 1, lett. f), e comma 15, u.p.). </p>
<p>Nessun fondamento ha, pertanto, l&#8217;affermazione della sentenza che il parcheggio a pagamento, essendo la sosta dei veicoli consentita per un periodo piuttosto lungo dietro il versamento di una somma oraria determinata, non integra una fattispecie di sosta a tempo limitato, atteso che il versamento del corrispettivo e la durata della sosta non incidono sulla assimilazione del parcheggio alla sosta, quanto all&#8217;individuazione in esso di una sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, ed al divieto di protrarre entrambi oltre il periodo di tempo consentito dal pagamento del corrispettivo e sull&#8217;equipollenza all&#8217;omesso pagamento della mancata esposizione del dispositivo di controllo della durata della sosta. </p>
<p>Alla fondatezza del motivo seguono l&#8217;accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Caserta in persona di altro magistrato.<br />
P.Q.M. </p>
<p>Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Giudice di pace di Caserta in persona di altro magistrato. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2008. </p>
<p>Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2008</p>
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