Aversa, i diritti dei cittadini calpestati dall’amministrazione Ciaramella.

STRISCE BLU ILLEGALI
Aversa 14/01/2010

Giuseppe Oliva

Da quando è partito il nuovo piano parcheggi voluto dal Sindaco Ciaramella ci stanno pervenendo molte segnalazioni di errori contenuti all’interno dei preavvisi di verbale che gli ausialiri del traffico appiccicano a migliaia sulle auto.

Si va da errori delle norme del Codice della Strada contestate a numeri di targa incomprensibili, per questo il COMITATO ANTI STRISCE BLU in collaborazione con il CODACONS di Aversa si è attivato per aiutare chi cade vittima di questi errori approntando una richiesta per il comando dei V.U. a non verbalizzare annullando in autotutela i preavvisi di verbale errati, questo poteva esser un modo per evitare ai cittadini inutili angherie per far valere i propri diritti.

Purtroppo i vecchi detti non sbagliano mai infatti, “errare è umano perseverare è diabolico” e anche chi conosce bene il Codice della Strada come il comandante dei V.U. Stefano Guarino ha rigettato la richiesta leggittima del Sig. M.C. asserendo che non esistono motivi per annullare gli avvisi di verbale in autotutela.

Ci chiediamo chi dovrà redigere il verbale devinitivo quale infrazione contesterà al Sig. M.C., l’art. 157 o il 7?
Nel dubbio forse tirerà a sorte

Fortunatamente i documenti parlano da soli, il Sig. M.C. nei mesi di novembre e dicembre trova sulla propria vettura degli avvisi di verbale a prima vista gli sembrano corretti e stava per andarli a pagare, ma ad una seconda occhiata nota che su 2 di questi il 7014 e 5640 sono barrate 2 infrazioni l’art. 157 comma 5 e l’art. 7 comma 15, mentre sul terzo il 7996 solo il 157 ma comma 6, al che decide di rivolgersi a noi per un aiuto, si allegano le scansioni come prova evidente degli errori.

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Per evitare che il Sig. M.C. dovesse successivamente fare inutili ricorsi per degli errori commessi nell’indicare l’infrazione commessa, gli abbiamo suggerito di compilare il modulo di diffida a non verbalizzare predisposto dai nostri avvocati e di consegnarlo al comando V.U..
Purtroppo la speranza che certe persone imparassero dai loro errori è stata vana, infatti il comandande Guarino ha rigettato la richiesta di annullamento in autotutela con la motivazione che non esistono errori evidenti nella compilazione dei preavvisi di verbale, rimandandolo ad un eventuale ricorso al Prefetto o G.d.P..

Possibile che neanche le croci apposte dall’ausiliare del traffico su 2 presunte violazioni ha fatto riflettere il comandande Guarino?

Codice della Strada alla mano vogliamo far chiarezza sulle presunte infrazione contestate:

Art. 157 comma 6 e 8: “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste un dispositivo di controllo della durata è fatto obbligo di porlo in funzione“, è evidente che questo articolo non si riferisce in alcun modo alla regolamentazione della sosta a pagamento infatti, il Giudice di Pace di Caserta con la sentenza sentenza n. 4112/06 ha accolto il ricorso di un automobilista incappato in questa sanzione per sosta sulle strisce blu.
A conferma voglio allegare un verbale annullato in autotutela dal comando dei V.U. di Pompei dove per errore era stato contestato ad un nostro assistito proprio l’art. 157 comma 6 e 8, al quale abiamo suggerito la stessa procedura accolta regolarmente, ma forse a Pompei il Codice della Strada è diverso da Aversa.
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Art. 157 comma 5: “in zona di sosta a pagamento collocava il veicolo in modo difforme alla segnaletica orizzontale occupando più di uno spazio. Fuori dagli spazi predisposti in area immediatamente limitrofa in modo da creare intralcio alla fruibilità del parcheggio“, è evidente come anche questo articolo non si riferisce alla regolamentazione della sosta a pagamento.
Art. 7 comma 15: “nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione“, è chiaro come anche questo articolo non riguarda in nessun modo la sosta senza titolo di pagamento o con lo stesso scaduto.

In questi anni il COMITATO ANTI STRISCE BLU ha sempre dimostrato, leggi alla mano le illegalità contenute in questo piano parcheggi sin dalla pubblicazione del bando di gara.
Il Sindaco Ciaramella si vanta tanto di essere umile ma forse ha dimenticato il significato di questa parola, i fatti dimostrano solo la sua arroganza e la scarsa considerazione che ha nei confronti di una cittadinanza che per 2 volte gli ha dato la fiducia.

L’amministrazione Ciaramella continua a commettere errori su errori, purtroppo di questi errori ne fanno le spese residenti e commercianti, alle prese con decine se non centinaia di verbali errati dai quali difendersi in giudizio.

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