feb 22

Strisce blu quando il troppo storpia, il Sindaco propone il nuovo bando con 700 stalli in più.

Aversa 22/02/2012

L’amministrazione guidata dal Sindaco Ciaramella a seguito della certificazione antimafia atipica che ha colpito la SMART PROJECT è stata costretta ad rescindere in anticipo il contratto per la gestione della sosta a pagamento.

Stranamente però la società ha continuato ad operare, grazie anche ad una motivazione alquanto discutibile e ai limiti della legalità inserita nella delibera 331 del 28/07/2011, infatti nella stessa si legge: “dare atto che la risoluzione anticipata decorrerà dalla data di affidamento del servizio al nuovo gestore a seguito di gara pubblica”.

Il Comitato Strisce Blu ha più volte sollecitato l’amministrazione a indire al più presto una nuova gara e finalmente con la delibera n° 46 il Sindaco ha dettato le linee guida del nuovo piano.

Ci preme pubblicare la prima pagina della delibera, dove ci sono i nomi di coloro che stanno contribuendo a far diventare la città blu come i Puffi, anche perchè da una breve indagine ci risulta che nessuno ha letto con attenzione il contenuto della delibera, pare proprio che nessuno abbia sollevato qualche obiezione o abbia portato il proprio contributo, insomma per l’ennesima volta il “Sindaco propone” e i sudditi eseguono.

Purtroppo per i cittadini il nuovo piano è peggiore del precedente, infatti è previsto un aumento di ben 700 strisce blu, di cui 350 nel nuovo mercato di Aversa, è anche prevista la trasformazione degli stalli fino ad ora delimitati da strisce gialle e riservati ai residenti in strisce blu, oltre ad un congruo numero di strisce blu ex novo, come in viale Europa.

Per quanto riguarda gli abbonamenti verranno concessi solo in numero di uno per famiglia e solo dopo aver dimostrato di aver pagato la TARSU, per chi ha più di un’auto dovrà pagare una cifra che varia dai 20 ei 35 euro mensili e comunque il numeri degli abbonamenti extra che verranno concessi non supererà il n° di 245, tutto questo in una città dove sono oltre 30.000 i veicoli immatricolati a nome dei residenti.

Ma come può l’amministrazione essere così fiscale da pretendere dai cittadini il pagamento della TARSU per concedere l’abbonamento per un posto auto e poi si dimentica per 10 anni di emettere i ruoli della TARSU a carico delle società che hanno gestito la sosta a pagamento, creando un ammanco nelle casse comunali di quasi 500 mila euro.

Basti pensare che è stato il Comitato Strisce Blu a chiedere per la prima volta l’emissione dei ruoli della TARSU per le società di parcheggio a luglio 2010, è inutile dire che l’amministrazione fino ad ora non è riuscita ancora ad incassare nulla, poichè entrambe le società hanno proposto ricorso innanzi la commissione tributaria e visto che il contratto è stato annullato in anticipo mi sa che l’amministrazione questi soldi li incasserà mai.

Quella che si prospetta con il nuovo piano parcheggi è una vera è propria mannaia che, se non fermata in tempo, potrebbe abbattersi sulla città di Aversa dando il colpo di grazia ad un’economia già fortemente provata dalla concorrenza dei centri commerciali, per non parlare del danno economico che andrebbe a ricadere sui residenti, soprattutto quelli monoreddito.

Il Comitato Strisce Blu ha fornito all’amministrazione la sua ricetta per un piano parcheggi sostenibile e a norma di legge, che vada più nella direzione di un vero servizio ai cittadini che di un lauto incasso per una società privata, i cui punti chiave sono di seguito elencati:
A) Inserimento della clausola che prevede il pagamento della TARSU e della TOSAP per tutte le aree scoperte e non attrezzate, “voglio ricordare che dal 2001 il comune non è ancora riuscito ad incassare circa 450 mila euro”.
B) Inserimento della clausola rescissoria in caso di mancato pagamento della TARSU e della TOSAP già dopo il primo anno.
C) Nessun aumento del numero di stalli a pagamento.
D) Eliminazione degli stalli a pagamento dalle strade dove il restringimento della carreggiata comporta delle situazioni di pericolo, come in via E. Corcioni, trasformando il lato libero in pista ciclabile.
E) Eliminazione degli stalli a meno di 5 metri dagli incroci e dai passi carrabili come prevede il C.d.S.
F) Eliminazione di almeno 2 stalli ai lati degli attraversamenti pedonali.
G) Prima di rilasciare abbonamenti ai residenti bisogna effettuare un inventario di chi ha un garage, poiché sono in molti che potrebbero preferire pagare i 20 euro l’anno per mettere l’auto in strada fittando il proprio garage anche a 150 euro al mese.
H) Realizzazione degli stalli di sosta secondo le misure previste dal C.d.S., e comunque di misura non interiore ai 2 metri di larghezza.
I) Gli stalli di sosta devono essere conformi al C.d.S. art. 2 C/3 let. E-F “ obbligo di corsie di manovre tra parcheggio e carreggiata.
J) Inserimento della limitazione delle ore di sosta, onde creare una reale rotazione degli stalli.
K) Adeguamento del sistema sanzionatorio come previsto dal C.d.S. e confermato dalle circolari interpretative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, N° 1790 del 11/01/2010 e 0065235 del 25/06/2009.
L) Applicazione del D.lgs. del 10 settembre 1993 n° 360, che ha aggiornato il D.lgs 285 del 1992, eliminando il termine “possibilmente”, in riferimento alla ubicazione delle strisce blu fuori dalla carreggiata.
M) Diminuzione della tariffa oraria € 0,50 e frazionabile.
N) Eliminazione della sosta a pagamento fuori al cimitero, in quanto la zona è talmente periferica che non può certo essere considerato centro storico, inoltre è alquanto discutibile lucrare sulle disgrazie di chi ha perso un proprio caro.
O) Inserimento di stalli di sosta con disco orario fuori ai principali uffici pubblici onde permetterne una corretta fruizione.
P) Ripristino del divieto di sosta alle fermate dei bus, il C.d.S prevede 36 metri per le manovre.
Q) Utilizzo dei fondi derivanti dalla sosta a pagamento secondo l’art. 7 comma 7 del C.d.S..
R) Pubblicazione annuale delle somme incassate e il loro utilizzo.
S) Installazione della segnaletica della ZTL e rispetto degli obblighi inerenti la limitazione della velocità e del transito degli automezzi di peso superiore ai 35 q.li.
T) Realizzazione di parcheggi gratuiti per la lunga sosta al di fuori del centro storico.
U) Non legare il rilascio degli abbonamento al corretto pagamento della TARSU, in quanto la stessa come tassa ha cessato di esistere il 31/12/2010.

Speriamo che il Sindaco voglia prendere atto dei nostri suggerimenti e possa lasciare alla città un piano parcheggi serio e a norma di legge, in caso contrario in CSB continuerà a denunciare le irregolarità agli organi competenti.

Giuseppe Oliva

gen 02

Aversa: record di ricorsi l’amministrazione costretta a chiedere aiuto all’esterno, alla modica cifra di 17.000 euro!!!!.

Aversa 02/01/2012

Multe, multe e ancora multe, in un crescendo che anche nel 2011 ha sfiorato quota 30.000.

Ma quanto costa riscuotere le multe al comune di Aversa tra spese e ricorsi?

Le cifre sono da far venire il mal di testa, innanzitutto ci sono le spese postali che sfiorano quota 195.000 euro, poi il costo degli stampati altri 30.000 euro, senza contare il costo dei vigili impegnati nella gestione di una mole così enorme di verbali, infatti almeno 4 vigili sono impegnati tra imbustamento, spedizione e gestione dei ricorsi, per un cifra che sfiora i 100.000 euro l’anno, inoltre l’avvocato del comune è sommerso da circa 600 cause l’anno.

Facendo un rapido calcolo stiamo parlando della stratosferica cifra di 325.000 euro l’anno, senza contare tutte le cause che il comune perde e che comportano una spesa di cirta 300 euro a ricorso.

Se si considera che il 90% delle sanzioni elevate ad Aversa sono riferite alla sosta a pagamento con multe che vanno da 39 a 48 euro, cifra che comprende le spese postali e quelle amministrative, quindi se tutto va bene nelle casse del comune restano rispettivamente € 29 per sanzione con grattino scaduto o 41 per mancata esposizione del grattino, di questi introiti esiste una precisa normativa che ne regola la destinazione, stiamo parlando dell’art. 208 del C.d.S. che riportiamo testualmente:

“Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’ 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori (1).

«2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo». (1-bis)

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze «, dell’interno» e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate (2).

«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente» (2-bis)

«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.(4)

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.(4)

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale».(4

Essendo le strisce blu ad Aversa non proprio “legali”, li ricorso alla giustizia per far valere i propri diritti è in continuo aumento, fatto che ha spinto l’assessore al contenzioso a chiedere aiuto all’esterno, stanziando una cifra di 17.000 euro per gestire circa 230 cause.

Una cifra da sfruttamento del lavoro, considerato che i 73 euro a causa sono comprensivi di tasse e iva, quindi al netto non restano che miseri 30 euro circa, insomma chi dovesse accettare l’incarico sarebbe il “cinese degli avvotati”, mentre l’amministrazione spenderebbe comunque una cifra maggiore della multa da incassare.

A questo punto visto che i conti non tornano ,il Comitato Strisce Blu invierà una segnalazione alla Corte dei Conti per sospetto danno erariale, chiedendo di approfondire non solo i costi di gestione ma anche dove sono finiti i soldi delle multe e dei parcheggi negli ultimi 10 anni.

Giuseppe Oliva

ott 20

Aversa: verbali 2011 a quota 20.000 contro i 12.500 del 2009 ma Amoroso dichiara “i verbali sono diminuiti”.

Aversa 20/10/2011

Le dichiarazioni del neo assessore alla viabilità Amoroso sui dati delle sanzioni amministrative “multe” lasciano alquanto perplessi, infatti lui stesso dichiara una diminuzione dei verbali citando come dato le 20.000 multe elevate fino ad oggi.

Per fortuna che la matematica non è un’opinione, infatti le multe sono notevolmente aumentate, basta prendere come riferimento il dato comunicato dal comandante nel 2010, ben 12.500 multe elevate nel 2009 con un aumento del 250% sugli anni precedenti, quindi fino a prova contraria 20.000 è un numero maggiore di 12.500!!!!

La situazione multe a livello nazionale va nella stessa direzione, lo studio fatto dall’ACI dimostra chiaramente con numeri alla mano che l’Italia è un paese fondato sulle multe.
Fonte: OMNIAUTO.IT autore: Filippo Salza
“Possiamo dirlo tranquillamente, l’Italia è una repubblica fondata sulle multe. Ogni vigile ne fa mediamente 520 all’anno, ogni minuto vengono sanzionati 18 automobilisti, che diventano 26 mila in 24 ore, dieci milioni in un anno intero, 1087 ogni ora. Alla fine chi guida paga per le infrazioni 132 euro all’anno in media, dal neopatentato al novantenne. In tutto fa un miliardo di euro.

Numeri sconcertanti che emergono da uno studio della Fondazione Caracciolo, a cui va il merito di avere fatto luce su un fenomeno che ormai sembra non avere limiti. Nelle grandi città i proventi delle multe triplicano gli addizionali Irpef, e costituiscono una ricca fonte d’entrate per le finanze locali. Di contro in quelle piccole il rischio autovelox è 3 volte superiore. Nella classifica delle violazioni al primo posto (5,7 milioni di multe, al costo medio di 68 euro) le violazioni all’articolo 7 del Codice della Strada, quello che dà ai Sindaci la facoltà di intervenire in materia di “obblighi, divieti e limitazione della circolazione nei centri abitati”, ovvero zone a traffico limitato,varchi, blocchi del traffico ma soprattutto le strisce blu dei parcheggi a pagamento. Segue il divieto di sosta con più di 2,7 milioni di multe l’anno. Dati diffusi al “Primo Forum Internazionale delle Polizie Locali” in corso a Riva del Garda.”In materia di organizzazione e coordinamento dell’attività delle polizie locali – ha detto il presidente dell’Aci Enrico Gelpi – l’Italia rispetto all’Europa soffre di un rilevante gap. Manca, ad esempio, una banca dati nazionale dell’attività sanzionatoria che le polizie locali svolgono. Oggi, purtroppo, nonostante gli strumenti a disposizione, le polizie locali non dialogano tra loro. La banca dati rappresenta, inoltre, uno strumento di grande utilità per la mobilità sicura e anche di tutela reale per tutti gli automobilisti”.

Secondo lo studio che ha analizzato la situazione di 103 comuni capoluoghi di provincia, sono le polizie locali a elevare il maggior numero di sanzioni: più del 70% del totale di quelle emesse dalla Polizia, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza. Tutto questo zelo – sostiene l’ACI – rischia di contribuire a trasmettere un’immagine distorta delle Polizie Locali, come quella di corpi impegnati unicamente nel “far cassa” e finisce per distogliere i vigili dal loro compito principale, che è quello di rendere il traffico più fluido e le città più sicure attraverso la prevenzione sul territorio. E poi, sempre secondo Gelpi, serve un codice della strada snello con al massimo 50 articoli da promuovere a livello europeo. Le differenze tra nord e sud formano una vera e propria geografia delle multe: se nel meridione i vigili sono di più, al nord la concentrazione di autovelox è superiore,1.5 ogni 100 mila auto. Ma è a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna che si registra il numero più alto di multe. E’ lì che ogni singolo vigile emette 520 verbali l’anno. Alla faccia del luogo comune degli “statali fannulloni”.”

A questo punto bisogna riprenderci le città, basta con la multa facile solo per fare cassa, basta con la scusa che senza l’ICI i comuni non tirano avanti, bisogna ottimizzare le risorse evitando molti sprechi che il comuni continuano a fare.

Giuseppe Oliva

giu 30

Bisceglie Strisce Blu : Caos parcheggi un rebus da chiarire

E’ uso e costume, ormai delle amministrazioni comunali, far rispondere sulle questioni scottanti e sulle documentazioni richieste agli stessi comuni, le aziende o le cooperative tirate in ballo…..

Ricordiamo a Cristian Povia, presidente della cooperativa “il coraggio di vivere” che non dovrebbe precisare lui, se deve o non deve pagare la TARSU sui parcheggi, ma il comune di Bisceglie. Unica cosa che potrebbe fare il presidente sarebbe appellarsi perchè la tassa, erroneamente dimenticata, doveva essere specificata e pretesa sul contratto stipulato con la cooperativa.

Attendiamo quindi risposte concrete ricordando che in caso di silenzio provvederemo a denunciare il mancato accesso agli atti e come detto e confermato dal direttore della cooperativa, il mancato pagamento della Tarsu alla corte dei conti.

giu 30

Lecce Strisce Blu : Tutto regolare…

Ma la battuta a noi ci sa tanto di Cetto la Qualunque

Ad oggi nessuna risposta ufficiale è pervenuta al Comitato Strisce Blu in merito alle richieste di accesso agli atti presentate al Comune di Lecce, anzi l’assessore al traffico di lecce in un’intervista di qualche mese fa, affermava che di tali richieste non ne sapeva nulla….per quanto riguarda la TARSU la corte di cassazione è chiarissima e questa volta non ci sono interpretazioni personali che potranno metterla in discussione.
giu 30

Casarano : Strisce Blu e TARSU

E stavolta mica l’abbiamo chiesto ad un politico, ma ad un commissario prefettizio…..
Darà una risposta chiara e precisa in breve tempo?
Lascerà anche lui la patata bollente alla prossima amministrazione?

giu 22

Aversa, l’amministrazione ha realizzato i parcheggi a pagamento su suolo demaniale.

Aversa 22/05/2010

le troppe strisce blu ad aversa

Giuseppe Oliva

L’attuale insieme di norme che in Italia regolamentano la sosta a pagamento è molto frammentato, questo crea nei nostri amministratori e dirigenti di settore molta confusione, che abbinato alla sete di soldi che le attuali amministrazioni hanno, induce le stese a verniciare di blu le città in violazione di molte norme anche costituzionali.

Riportiamo per intero un recente articolo Di Orazio Fergnani che con parole semplici fa capire quante norme vengono violate istituendo il parcheggio a pagamento sulla carreggiata.

——————————————————————————————————————————— Multe false ma veri abusi di atti d’ufficio inerenti il parcheggio su strisce blu
Di Orazio Fergnani

Premesso :

Legge Tognoli 122/89
Art. 9
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati.

La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell’opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali indadempimenti.

5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

Decreto lgs. 285/92 (Codice della Strada)

Art. 3. Definizioni stradali e di traffico
Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e’ composto da una o piu’ corsie di marcia ed, in genere, e’ pavimentata e delimitata da strisce di margine.

34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

Art. 7: Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; (*)
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in
modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.

Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli
6) Nei luoghi ove la sosta e’ permessa per un tempo limitato e’ fatto obbligo ai conducenti di
segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e’ fatto obbligo di porlo in funzione.

Legge 127 del 15 maggio 1997 commi 132 e 133.

Trattazione

Sarà sicuramente successo a molti, se non a tutti di ricevere un verbale di contestazione ad una violazione del codice della strada, in particolare la cosiddetta multa per divieto di sosta.

Nel corso degli ultimi anni moltissimi Comuni, la maggioranza probabilmente, a seguito di delibere del tutto improprie, si sono dotati di strumenti per la realizzazione di perimetrazioni di spazi delimitati da strisce blu su sede stradale o comunque su aree pubbliche.

La stragrande maggioranza di queste operazioni sono illegittime ed in violazione di legge.

Ma come è potuto succedere un fatto tanto macroscopico e diffuso senza che nessuno degli amministratori e degli amministrati abbia osato minimamente obiettare ed opporsi ad una simile orchestrata e strutturale strategia in danno dei cittadini?

In triplo danno nella tripla veste di cittadini contribuenti, di cittadini amministrati ed utilizzatori dei beni pubblici e di sanzionati in quanto utilizzatori di autoveicoli circolanti sulla pubblica rete viaria.

Se qualcuno vuole può, prima di entrare nel vivo, andare a leggersi cosa scrivevo il 14 settembre dello scorso anno nel mio primo articolo che ho scritto su “Gli Scomunicati” a proposito di suolo pubblico nell’articolo “Esiste ancora il demanio pubblico?”.

Quell’analisi era introduttiva e propedeutica alla presente trattazione e serviva ad inquadrare il problema nel suo contesto generale.

Ora i tempi sono maturi, perché sono state emesse una serie di sentenze di cassazione e quindi si può affermare senza tema di smentita che quanto da affermato allora ed ora risponde al vero.
(Vedi Cass.civ. 16.11.2006-09.01.2007, n.116; Giudice di Pace di Roma, 18.03.2004 n.14338; Giudice di Pace di Roma, sez. II, 11.06.2003 n.27015).

In pratica cosa hanno fatto i Comuni di tanto abominevole?

Si sono appropriati di Diritti che non gli competevano, si sono arrogati di competenze che non gli competevano, si sono rivestiti di ruoli che non gli spettavano.

Intanto bisogna ricordare che la rete stradale (tutta) è del Demanio dello Stato (il sedime), che la gestione delle strade è di competenze dell’ Ente che le gestisce (Comune, Provincia, Stato, etc.) e manutiene, che il controllo di queste strade spetta in genere a chi le gestisce, che per far questo si avvale di corpi di polizia.
Da alcuni anni i Comuni inoltre per controllare le strade comunali molto spesso si avvale dei cosiddetti “Ausiliari del traffico”
QUINDI

A) PRIMO PACCHETTO DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni da alcuni anni hanno utilizzato delle aree demaniali destinandole a parcheggio a pagamento, e questo già non si può fare, in quanto essendo aree demaniali sono soggette (in questo caso)a leggi dello Stato, E NON COMUNALI, e non possono essere destinate ad aree di parcheggio a pagamento, ma semplicemente area libera di parcheggi con sosta a tempo limitato come dice anche il Codice della Strada all’art.157 comma 6.

B) SECONDO ORDINE DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni hanno delimitato con le strisce blu aree che poi hanno destinato al parcheggio di autovetture su suolo pubblico, in particolare superfici appartenenti alle carreggiate delle strade fino ad allora destinate al transito veicolare. E questo neppure si può fare, i Comuni non possono sottrarre superficie al suolo demaniale in generale, non possono sottrarlo alla sede stradale, in particolare alla carreggiata, e non possono soprattutto destinare dette aree ad uso commerciale facendone un guadagno improprio sottraendolo al legittimo proprietario che è il Demanio dello Stato.

C) TERZO AMBITO DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni hanno accomunato in un unico insieme sia le aree destinate a parcheggio a pagamento (cosa legittima, prevista dalle leggi), che come detto devono essere ubicate fuori dalla carreggiata, con invece aree sottratte al Demanio stradale “delle carreggiate”, destinandole sempre a parcheggi, e soprattutto inosservando il dettato, obbligatorio e contestuale di “riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”

D) QUARTO LIVELLO DI VIOLAZIONI DI LEGGE – I Comuni hanno violato anche articoli concernenti la libera circolazione e la sicurezza stradale.

E) QUINTO GRADO DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni hanno incaricato dei privati cittadini, dipendenti di private società concessionarie delle aree destinate a parcheggi attribuendo loro (ai cosiddetti “Ausiliari del traffico”) di elevare contravvenzioni in evidente carenza di potere dell’organo accertatore, questo in violazione di legge, usurpazione di diritto, abuso di atti d’ufficio.

Infatti come dice la legge 127 del 15 maggio 1997 ai commi 132 e 133 : .

TUTTO QUESTO IN PALESE DISPREZZO DELLE LEGGI, DELLO STATO DEI CITTADINI.

Quindi il giusto, corretto, leale, legittimo comportamento dei Comuni doveva e deve essere il seguente :

A) Non utilizzare in nessun caso e per nessun motivo le sedi delle carreggiate stradali;

B) Non utilizzare mai aree di proprietà del Demani dello Stato;

C) Non attivare mai parcheggi a pagamento (su aree non Demaniali e non sedi stradali) se non contemporaneamente e contestualmente all’attivazione di aree a parcheggio gratuito nelle immediate vicinanze di quelle a pagamento;

D) Non farsi pagare per l’utilizzo a parcheggio di aree demaniali e trarne arricchimento a danno (truffa ai danni dello Stato) del legittimo proprietario (il Demanio);

E) Non far elevare verbali di accertamento da “Ausiliari del Traffico” autorizzati a poterlo fare solo su suolo in concessione, ma comunque non sul Demanio dello Stato, né meno che mai sulla sede stradale, infatti la Legge 127 del 15 maggio 1997 afferma : I Comuni possono conferire conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto di concessione.
Ma come prevede il Codice della Strada Art.3 comma 34, si dice parcheggio : area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
E queste e solo queste, possono essere assegnate in concessione.

E perciò non essendo legittimi e legali i comportamenti sopra evidenziati da parte dei Comuni ne deriva che la quasi totalità dei verbali di contravvenzione elevati a proposito di parcheggio a pagamento in aree delimitate da strisce blu è illegittima, annullabile, e soprattutto i Comuni sono querelabili penalmente e citabili in giudizio civile per risarcimento di danni.

In pratica, ed esclusivamente i Comuni, ed i loro concessionari, possono legittimamente richiedere un pagamento per una sosta in area di parcheggio quando :

1) l’area delimitata dalle strisce blu non è sottratta alla carreggiata stradale originaria (quella delimitata dai marciapiedi cittadini per intenderci);

2) l’area non è sedime del Demanio dello Stato;

3) nei pressi dell’area di parcheggio a pagamento esiste ed è disponibile un’area di parcheggio libera;

4) l’area di parcheggio in effetti è un area privata e come tale non vi vige il Codice della Strada Art.157, comma 6;

5) nel qual caso “l’Ausiliare del traffico” può elevare contravvenzione per parcheggio abusivo (in quanto effettivamente un automobilista avrebbe usufruito di un servizio che non gli spettava gratuitamente in quanto cittadino, e che invece aveva il dovere di pagare come privato consumatore di un servizio);

6) Infatti “l’Ausiliare dal traffico” nello specifico caso ha titolo, autorità e potere per elevare verbali nell’area di parcheggio data in concessione dal Comune.

Cosa aggiungere ad una ad una così lapalissiana manifestazione di incompetenza, incapacità, ignavia, volontà persecutoria e rapinatrice delle nostre amministrazioni locali, dei politici e dei funzionari, tutti tesi all’unica finalità che davvero conta per questi infami….

Un’altra manifestazione, neanche delle più importanti ed appariscenti, ma emblematica anch’essa, che palesa la vera natura dei nostri governanti la sottrazione a qualsiasi costo della borsa.
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Il comitato strisce blu italia ha il compito di informare i cittadini dei loro diritti, dove necessario dare anche il supporto per affrontare eventuali ricorsi contro le amministrazioni assetate dei nostri soldi, ma per farlo ha bisono del sostegno di tutti, per chi vuole sostenere questa battaglia può farlo compilando l’allegato bollettino.

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