Aversa: record di ricorsi l’amministrazione costretta a chiedere aiuto all’esterno, alla modica cifra di 17.000 euro!!!!.

Aversa 02/01/2012

Multe, multe e ancora multe, in un crescendo che anche nel 2011 ha sfiorato quota 30.000.

Ma quanto costa riscuotere le multe al comune di Aversa tra spese e ricorsi?

Le cifre sono da far venire il mal di testa, innanzitutto ci sono le spese postali che sfiorano quota 195.000 euro, poi il costo degli stampati altri 30.000 euro, senza contare il costo dei vigili impegnati nella gestione di una mole così enorme di verbali, infatti almeno 4 vigili sono impegnati tra imbustamento, spedizione e gestione dei ricorsi, per un cifra che sfiora i 100.000 euro l’anno, inoltre l’avvocato del comune è sommerso da circa 600 cause l’anno.

Facendo un rapido calcolo stiamo parlando della stratosferica cifra di 325.000 euro l’anno, senza contare tutte le cause che il comune perde e che comportano una spesa di cirta 300 euro a ricorso.

Se si considera che il 90% delle sanzioni elevate ad Aversa sono riferite alla sosta a pagamento con multe che vanno da 39 a 48 euro, cifra che comprende le spese postali e quelle amministrative, quindi se tutto va bene nelle casse del comune restano rispettivamente € 29 per sanzione con grattino scaduto o 41 per mancata esposizione del grattino, di questi introiti esiste una precisa normativa che ne regola la destinazione, stiamo parlando dell’art. 208 del C.d.S. che riportiamo testualmente:

“Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’ 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori (1).

«2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo». (1-bis)

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze «, dell’interno» e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate (2).

«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente» (2-bis)

«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.(4)

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.(4)

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale».(4

Essendo le strisce blu ad Aversa non proprio “legali”, li ricorso alla giustizia per far valere i propri diritti è in continuo aumento, fatto che ha spinto l’assessore al contenzioso a chiedere aiuto all’esterno, stanziando una cifra di 17.000 euro per gestire circa 230 cause.

Una cifra da sfruttamento del lavoro, considerato che i 73 euro a causa sono comprensivi di tasse e iva, quindi al netto non restano che miseri 30 euro circa, insomma chi dovesse accettare l’incarico sarebbe il “cinese degli avvotati”, mentre l’amministrazione spenderebbe comunque una cifra maggiore della multa da incassare.

A questo punto visto che i conti non tornano ,il Comitato Strisce Blu invierà una segnalazione alla Corte dei Conti per sospetto danno erariale, chiedendo di approfondire non solo i costi di gestione ma anche dove sono finiti i soldi delle multe e dei parcheggi negli ultimi 10 anni.

Giuseppe Oliva

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