Strisce blu, la Cassazione boccia le multine previste dai comuni.

Aversa 18/06/2012

Che le multine previste dai comuni per sanare l’eventuale mancato o insufficiente pagamento nelle strisce blu fossero illegali il Comitato strisce Blu lo ha denuncia da anni, ma ora a dare ancora più forza alla nostra tesi è intervenuta anche la Cassazione, confermando con la sentenza n° 12384 del 31/05/2007 che le amministrazioni comunali non possono stabilire oblazioni per sanare eventuali sanzioni al C.d.S..
Riportiamo il testo della sentenza:
“D. M. ha impugnato, nei confronti del Comune di Barletta, con ricorso notificato il 17.1.06, la sentenza del Giudice di Pace, depositata il 12.11.05, che le aveva rigettato l’opposizione al verbale di contestazione della violazione dell’art. 157 co. 6 8 C.d.S., per «sosta del veicolo in zona di pagamento senza l’esposizione della ricevuta».

Lamenta: 1) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa «l’avvenuta conoscenza della contestazione da parte del proprietario dell’infrazione», dato che, con delibera 28/04, il Comune di Barletta aveva stabilito, che, in caso di omessa esposizione della ricevuta di pagamento, prima dell’applicazione della prescritta sanzione amministrativa, fosse consentito al trasgressore l’estinzione della violazione col pagamento di euro 6 entro 5 giorni dal rilascio del preavviso, nella specie apposto sul parabrezza, e ritenuto «di per sé sufficiente ad integrare la sua avvenuta conoscenza» della contestazione; 2) la violazione della delibera comunale 28/04, che prescrive «opportune modalità che permettano all’utente di sanare la propria situazione», dato che l’apposizione di un avviso sul parabrezza non poteva considerarsi equipollente di una notificazione; nonché la violazione dell’art. 3 cost., attesa l’evidente discriminazione fra cittadino fortunato, cui viene fatta la contestazione immediata e sfortunato, non presente sul posto.

Il Comune non resiste.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato per l’assorbente ragione che il potere sanzionatorio delle violazioni al C.d.S. e la sua regolazione anche nel momento applicativo, è disciplinato direttamente dalle norme del D.lgs. 285/92, aventi forza di legge; e che quindi, secondo il principio gerarchico delle fonti, non possono certo essere derogate da delibere comunali che, come nella verificatasi ipotesi, stabiliscano una sorta di “oblazione”, in alcun modo prevista o autorizzata dal legislatore; esulando del tutto dalla previsione dell’art. 7 C.d.S., richiamato nella menzionata delibera, il profilo sanzionatorio delle violazioni; e dovendosi perciò escludere che sussista in forza dello stesso qualsiasi delega o autorizzazione in tal senso a favore dei Comuni.”

In queste condizioni di “illegalità” ci sono moltissime città, tra queste non poteva mancare Aversa, che con le sue 150.000 multine emesse in 2 anni è entrata di diritto nel guinnes dei primati.

Purtroppo le istituzioni che dovrebbero controllare il buon operato dei Comuni come le Prefetture se ne sono lavate le mani, preferendo ingolfare gli uffici addetti ai ricorsi, pur di non mettersi contro “l’illegale” operato delle amministrazioni comunali.

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>