nov 01

La Cassazione conferma le irregolarità delle multe elevate dagli ausiliari del Comune di Aversa.

Aversa 01/11/2014

Anche la Cassazione conferma l’irregolarità delle sanzioni elevate nelle strisce blu dagli ausiliari del comune di Aversa.

La recente sentenza 22867/14 della Cassazione ha dato ragione all’Avv.to Russillo Felicetto, buonanima, in merito ad alcune multe elevate dagli ausiliari del traffico del Comune di Aversa, il Comitato Strisce Blu ha sempre contestato sia all’ex amministrazione guidata dal Sindaco Ciaramella che alla nuova Guidata dal sindaco Sagliocco, la gestione a dir poco approssimativa e in difformità con il vigente Codice della Strada.

L’assurdità della vicenda è che l’amministrazione nonostante perdesse in primo grado tantissimi ricorsi presentati dall’avv.to Russillo, ha continuato ad opporsi in appello facendo spendere soldi inutili ai cittadini, tant’è che anche la Cassazione ha confermato le irregolarità nella gestione delle multe elevate dagli ausiliari.

Il Comitato Strisce Blu chiede con forza all’amministrazione di verificare eventuali responsabilità dei dirigenti in merito agli inutili costi sostenuti per difendersi in giudizi sempre sfavorevoli.

Le irregolarità riscontrate sono tantissime, si va dal mancato incasso da parte dell’amministrazione dei ruoli di TOSAP e TARSU fin dal 2001, anno della prima istituzione delle strisce blu, mancanza che ha fatto perdere milioni di euro al Comune e che il Comitato Strisce Blu ha prontamente denunciato e per il quale c’è in atto un contenzioso che l’amministrazione sta vincendo nei vari gradi di giudizio, alle irregolari penaline elevate dagli ausiliari e successivamente trasformate in sanzioni al Codice della Strada in difformità a quanto previsto dell’art. 200/201 dello stesso Codice.

Insomma una gestione che getta tante ombre sulla capacità dei dirigenti preposti e che sta costando moltissimo in termini economici alle già vuote casse comunali.

Il Comitato Strisce Blu chiede l’immediata istituzione di un tavolo tecnico per realizzare un piano traffico e parcheggi che possa migliorare la vivibilità e mettere fine ai migliaia di contenziosi che si vanno a creare.

Giuseppe Oliva

apr 18

Interessi del 10% su multe applicato da EQUITALIA è illegale, ritrovata una sentenza della Cassazione che lo prova.

Aversa 18/04/2013

Quanti di voi hanno mai letto con attenzione una cartella esattoriale per una multa?

Forse non tutti, ma è bene farlo visto che la Cassazione con la sentenza 3701 del 16 febbraio 2007 ha stabilito che il 10% ogni 6 mesi addebitato tramite il codice tributo 5243 applicato alle multe è illegale.

Eppure quasi tutte le cartelle esattoriali prevedono questa maggiorazione che spesso raddoppia il costo della multa, trasformando poche multe per mancato pagamento del grattino delle strisce blu ad esempio in un vero incubo.

Vogliamo chiedere alle istituzioni preposte al controllo di EQUITALIA di verificare se ciò è vero, visto che le cartelle esattoriali a rischio incasso sono almeno il 30% del totale.

Ancora una volta lo stato non mette in condizione i cittadini di pagare quanto dovuto, ma soprattutto ignora completamente i giudizi nei quali è stato condannato.

Già le procedure per ottenere informazioni sulle corrette notifiche sono una palese violazione del diritto alla difesa, visto che in caso di una cartella esattoriale di sollecito riferita ad una cartella precedente mai notificata si hanno solo 5 giorni per pagare altrimenti diventa esecutiva, ma provando a chiedere la documentazione che attesti la corretta notifica della prima cartella EQUITALIA si prende ben 30 giorni per rispondere.

A questo punto tocca giocare alla cieca, perchè o si attendono i 30 giorni sperando nella mancata notifica della precedente cartella che renderebbe nulla anche la seconda, oppure si incorre in ulteriori spese e forse anche il pignoramento dell’auto per non aver pagato entro i 5 giorni previsti.

Insomma una normativa da riformare al più presto per ristabilire il diritto alla difesa dei cittadini.

Giuseppe Oliva

giu 18

Strisce blu, la Cassazione boccia le multine previste dai comuni.

Aversa 18/06/2012

Che le multine previste dai comuni per sanare l’eventuale mancato o insufficiente pagamento nelle strisce blu fossero illegali il Comitato strisce Blu lo ha denuncia da anni, ma ora a dare ancora più forza alla nostra tesi è intervenuta anche la Cassazione, confermando con la sentenza n° 12384 del 31/05/2007 che le amministrazioni comunali non possono stabilire oblazioni per sanare eventuali sanzioni al C.d.S..
Riportiamo il testo della sentenza:
“D. M. ha impugnato, nei confronti del Comune di Barletta, con ricorso notificato il 17.1.06, la sentenza del Giudice di Pace, depositata il 12.11.05, che le aveva rigettato l’opposizione al verbale di contestazione della violazione dell’art. 157 co. 6 8 C.d.S., per «sosta del veicolo in zona di pagamento senza l’esposizione della ricevuta».

Lamenta: 1) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa «l’avvenuta conoscenza della contestazione da parte del proprietario dell’infrazione», dato che, con delibera 28/04, il Comune di Barletta aveva stabilito, che, in caso di omessa esposizione della ricevuta di pagamento, prima dell’applicazione della prescritta sanzione amministrativa, fosse consentito al trasgressore l’estinzione della violazione col pagamento di euro 6 entro 5 giorni dal rilascio del preavviso, nella specie apposto sul parabrezza, e ritenuto «di per sé sufficiente ad integrare la sua avvenuta conoscenza» della contestazione; 2) la violazione della delibera comunale 28/04, che prescrive «opportune modalità che permettano all’utente di sanare la propria situazione», dato che l’apposizione di un avviso sul parabrezza non poteva considerarsi equipollente di una notificazione; nonché la violazione dell’art. 3 cost., attesa l’evidente discriminazione fra cittadino fortunato, cui viene fatta la contestazione immediata e sfortunato, non presente sul posto.

Il Comune non resiste.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato per l’assorbente ragione che il potere sanzionatorio delle violazioni al C.d.S. e la sua regolazione anche nel momento applicativo, è disciplinato direttamente dalle norme del D.lgs. 285/92, aventi forza di legge; e che quindi, secondo il principio gerarchico delle fonti, non possono certo essere derogate da delibere comunali che, come nella verificatasi ipotesi, stabiliscano una sorta di “oblazione”, in alcun modo prevista o autorizzata dal legislatore; esulando del tutto dalla previsione dell’art. 7 C.d.S., richiamato nella menzionata delibera, il profilo sanzionatorio delle violazioni; e dovendosi perciò escludere che sussista in forza dello stesso qualsiasi delega o autorizzazione in tal senso a favore dei Comuni.”

In queste condizioni di “illegalità” ci sono moltissime città, tra queste non poteva mancare Aversa, che con le sue 150.000 multine emesse in 2 anni è entrata di diritto nel guinnes dei primati.

Purtroppo le istituzioni che dovrebbero controllare il buon operato dei Comuni come le Prefetture se ne sono lavate le mani, preferendo ingolfare gli uffici addetti ai ricorsi, pur di non mettersi contro “l’illegale” operato delle amministrazioni comunali.