Aversa preavvisi di verbale, cosa sono e cosa devono contenere, ve lo spiega il Comitato Strisce Blu.

Aversa 14/10/2010

Giuseppe Oliva

Preavvisi di verbale, multine, penali, chi più ne ha più ne metta, ormai questi foglietti che gli ausiliari del traffico lasciano sulle auto a miglia hanno i nomi più svariati.

Ma cosa sono in realtà o meglio cosa dovrebbero essere?

Ve lo spiega il Comitato Strisce Blu.

Allo stato attuale queli che vengono lasciati sulle auto ad Aversa in caso di mancata esposizione del grattino o con lo stesso scaduto, sono una sorta di penalità che però magicamente muta in una sanziona amministrativa del Codice della Strada, in caso non si effettui il pagamento entro pochi giorni, ma com’è possibile una simile mutazione?

Iniziamo con il dire che l’unica cosa legale è prevista dal C.d.S. è il preavviso di accertamento, che può essere compilato anche dall’ausiliare del traffico, questo documento precede il verbale vero è proprio e deve contenere i seguenti dati:

(fonte: www.ausiliarideltraffico.net)
“PREAVVISO DI ACCERTAMENTO
L’avviso posto sul veicolo quando il conducente non è presente all’accerta­mento della violazione:
· costituisce un atto pubblico perché promana da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni;
· non è equiparabile al verbale di contestazione;
· non esaurisce la contestazione della violazione;
· non è atto obbligatorio ai fini della regolarità del procedimento di contestazione di una violazione.
Il preavviso costituisce, perciò, un atto di accertamento del fatto che non equivale ad accertamento dell’illecito amministrativo. Infatti, affinché l’accertamento dell’illecito sia completo, manca di un dato essenziale e cioè il destinatario dell’atto che, in genere, non può essere identificato in sede di accertamento del fatto.
Utilizzo del preavviso
Nella prassi amministrativa il preavviso di accertamento rappresenta uno
strumento di comunicazione dell’avvio del procedimento ed una forma abbreviata per estinguere l’obbligazione da parte del trasgressore nei confronti della pubblica amministrazione.
Qualora l’interessato effettui il pagamento della sanzione entro un certo termi­ne (in genere, quindici giorni dalla data di accertamento), utilizzando il bollettino di conto corrente postale allegato al preavviso o reperibile presso l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore (comando di polizia municipale, ecc.), può evitare di pagare le spese di notifica che gli sarebbero invece addebitate con l’invio del verbale di contestazione.
Decorso il termine indicato, tuttavia, non è più ammesso il pagamento in misura ridotta della somma indicata nel preavviso e il verbale di contestazione è notificato al trasgressore secondo le forme previste dal Codice della strada.
Aspetti caratteristici e procedure di gestione del preavviso
Se il proprietario del veicolo sopraggiunge sul luogo dell’illecito in presenza dell’operatore di polizia che ha compiuto l’accertamento, successivamente alla reda­zione del preavviso, la violazione deve essere contestata immediatamente e redatto il relativo verbale.
Contro il preavviso non è di norma ammesso il ricorso, perché il rimedio è possibile solo contro il verbale di contestazione ritualmente redatto. Perciò, se il trasgressore intende ricorrere, è necessario che attenda la notifica del verbale.
Il pagamento in misura ridotta effettuato sulla base del solo preavviso ha effetto estintivo della sanzione pecuniaria e costituisce acquiescenza che impedisce l’esperimento di eventuali rimedi amministrativi (ricorso al prefetto) o giurisdizionali (ricorso al giudice di pace). In occasione del pagamento in misura ridotta, tuttavia, deve essere contestato al trasgressore il verbale di contestazione vero e proprio.
Prima della redazione del verbale di contestazione che da esso può trarre origine, il preavviso viziato da errori essenziali può essere oggetto di annullamento d’ufficio in autotutela.
Come il verbale, anche il preavviso può essere redatto con sistemi meccanizzati che consentono di lasciare il preavviso stesso sul veicolo del trasgressore anche senza la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.”

Perchè ad Aversa non si attua la norma coretta?

Semplice, se l’ausiliare procedesse alla redazione del preavviso di accertamento per una sanzione al C.d.S., il ricavato andrebbe al Comune, mentre emettendo questi pezzi di carta a metà tra una penalità e un preavviso di verbale, il ricavato entra nelle casse della società privata di gestione, ma ancor più grave è la minaccia contenuta in questo pezzo di carta, infatti dopo l’importo da pagare l’utomobilista viene minacciato con la dicitura: “con espresso avvertimento che, dalla mancata esecuzione del pagamento, deriverà l’applicazione della sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada”.

Siamo veramente ai limiti di una denuncia penale, ma dico minacciare un’automobilista di mandargli una multa a casa con tutti i problemi che ne derivano, quando il malcapitato non ha infranto nessun articolo del Codice della Strada, ma ha solo compiuto una inadempienza contrattuale per non aver pagato il parcheggio in una zona privata ai sensi dell’art. 1173 del Codice Civile.

Questa tesi è confermata dalla circolare del Ministero dei Trasporti del 25/06/2009, che riportiamo i parte:
(fonte: Ministero dei Trasporti)

Inoltre nel contratto firmato tra amministrazione e A.T.I. Consorzio Urbania Vivere la Città, è indicato chiaramente tra i compiti degli ausiliari la redazione di verbali secondo l’art. 200 e 201 del C.d.S., mentre ad oggi tutto questo non avviene, come mai?

Semplice, perchè sprecare il tempo degli ausiliari a redigere verbali per sanzioni che andranno nelle casse comunali, meglio fare tanti bei pezzi di carta che minacciano chi sa quale ritorsione in caso non si versi nello loro casse i 3 euro richiesti…

Il nostro consiglio è di pagare solo per i primi 30 minuti con il parcometro e conservare lo scontrino per fare ricorso successivamente, il video che segue spiega chiaramente che non vi è nessun obbligo di pagamento senza la custodia dei veicoli, quindi anche pagare solo per 30 minuti è un vero e proprio regalo.
Warning: video ID not specified!

L’amministrazione non si è fermata neanche di fronte alle denunce proposte alla magistratura, per questo il Comitato strisce Blu ha inviato una dettagliata denuncia all’Autorità per la Vigilanze dei Contratti Pubblici, e non è finita quì, infatti siamo in attesa di altre risposte dal Comune per denunciare alcuni illeciti economici alla Corte dei Conti.

2 thoughts on “Aversa preavvisi di verbale, cosa sono e cosa devono contenere, ve lo spiega il Comitato Strisce Blu.

  1. vorrei un consiglio, non so come fare
    solo oggi ho notato quetso strano fogliettino bianco, simile ad uno scontrino in cui è indicata la multa di 2 euro
    la cosa assurda è che io ho pagato il parcometro, forse l’ausiliare o non l’ha notato in auto esposto sul parabrezza oppure mi ha multata mentre ero al parcometro.
    la multa intanto di 2euro che avrei dovuto pagare entro 5 gg, è scaduta il 2/1. adesso mi arrivera a casa un verbale di 4euro?

  2. Può andare alla sede della Smart Project a Teverola e mostrare lo scontrino pagato per chiedere l’annullamento della multina, in caso che facciano storie può contattarmi via mail a g.oliva@strisceblu.org e le spiego la procedura da adottare.
    Purtroppo sono centinaia gli automobilisti che vengono multati ingiustamente, questa è una società privata che vuole solo fare business alle spalle dei cittadini.

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