giu 03

Multe degli ausiliari del traffico, milioni di multe a rischio per il mancato rispetto dei requisiti imposti dalla Bassanini-bis.

Aversa 01/06/2013

Strisce blu e multe elevate dagli ausiliari del traffico quante sono realmente valide e vanno pagate?

Dagli ultimi dati sembra che moltissime multe elevate dagli ausiliari del traffico sono illegittime a cause del mancato rispetto dei requisiti di Legge, in effetti la figura dell’ausiliare del traffico è regolamentata dall’art. 17 delle Legge 15 maggio 1997, n° 127 (Bassanini-bis).

La Bassanini-bis prevede che i comuni possano con apposita delibera conferire poteri di accertamento delle infrazioni al C.d.S. per le aree cosiddette strisce blu anche a personale dipendente comunale o dipendenti di società di gestione che abbiano ricevuto in concessione l’area oggetto della sosta a pagamento.

Gli ausiliari devono:

a) Essere dotati di tessere di riconoscimento e segnali distintivi

L’esigenza di immediata riconoscibilità per l’utenza stradale degli accertatori delle violazioni relative alla sosta od alle corsie riservate, rende necessario che questi siano dotati di una tessera di riconoscimento, che si può anche identificare con quella ordinariamente rilasciata dal Comune, dall’azienda, dalla società o dall’Associazione da cui dipendono e richiede, altresì, che la stessa sia esposta in modo ben visibile.

Per le stesse finalità occorre uno specifico abbigliamento distintivo, naturalmente diverso da quello indossato dal personale di polizia stradale previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 12 C.d.S., costituito da una pettorina recante la scritta “Ausiliari del traffico”, unitamente ad un bollettario di accertamento e di preavviso di violazione.

b) Accertamento e contestazione

All’accertamento effettuato deve sempre seguire la redazione di un verbale di contestazione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 200 e 201 C.d.S. e con i contenuti indicati all’art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione. Copia dello stesso dovrà essere consegnata al trasgressore se presente al momento dell’accertamento o se sopraggiunto immediatamente dopo. Il verbale sarà comunque gestito direttamente dagli Uffici o Comandi di Polizia Locale e registrato secondo le regole del citato art. 383, comma 3 del Regolamento di attuazione.

c) Gestione dei verbali di contestazione

Tutta l’attività di gestione dei verbali, successiva alla loro redazione (notifiche, riscossione, trattazione ricorsi, messa a ruolo, ecc) è effettuata dagli Uffici o dai Comandi di polizia locale del comune in cui gli addetti operano. Ai predetti Uffici o Comandi compete anche un’attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori ed una costante assistenza ed organizzazione del servizio da questi svolto.

Fin quì è quello che prevede la Legge, ma quanti comuni rispettano questi requisiti quando conferiscono i poteri di compilare i verbali agli ausiliari?

Da indagini svolte del Comitato Strisce Blu ne deriva un quadro completamente diverso, infatti molto spesso le aziende che ricevono in concessione l’area oggetto della sosta a pagamento non assumono gli ausiliari, ma stabiliscono dei contratti di collaborazione, il che fa decadere il primo fondamentale requisito, in altri casi le aree di sosta a pagamento non vengono date in concessione ma se ne affida la sola vigilanza, venendo così a mancare un’altro fondamentale requisito per far si che il verbale di contestazione sia valido.

In altri casi si arriva addirittura a far compilare agli ausiliari o presunti tali dei foglietti definiti genericamente “penaline”, peraltro non previste dal Codice della Strada, sulle quali si intima il malcapitato automobilista a pagare entro qualche giorno una cifra che va da pochi euro ma che nel peggiore dei casi può arrivare fino a 10 euro, queste “penaline” sono del tutto “illegali” come sancito dalla sentenza della Corte dei Conti del Lazio 888/2012 e non possono in nessun modo trasformarsi in verbali per sanzioni al C.d.S..

C’è anche da verificare come vengono gestiti gli incassi delle cosiddette “penaline”, visto che per le multe esiste l’art. 208 del C.d.S. che stabilisce i parametri di spesa ammessi dagli introiti delle multe, mentre per le “penaline” essendo un’invenzione di molti comuni non c’è controllo e questi incassi potrebbero finire per tappare i tanti buchi di bilancio che le amministrazioni hanno.

In Comitato Strisce Blu si impegna a relazionare la Corte dei Conti sulle irregolarità rilevate, che portano da un lato ad indebiti incassi da parte dei comuni, ma dall’altro si trasformano in pesanti perdite per il pagamento delle spese processuali per le sentenze sfavorevoli.

Giuseppe Oliva