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Multe degli ausiliari del traffico, milioni di multe a rischio per il mancato rispetto dei requisiti imposti dalla Bassanini-bis.

Aversa 01/06/2013

Strisce blu e multe elevate dagli ausiliari del traffico quante sono realmente valide e vanno pagate?

Dagli ultimi dati sembra che moltissime multe elevate dagli ausiliari del traffico sono illegittime a cause del mancato rispetto dei requisiti di Legge, in effetti la figura dell’ausiliare del traffico è regolamentata dall’art. 17 delle Legge 15 maggio 1997, n° 127 (Bassanini-bis).

La Bassanini-bis prevede che i comuni possano con apposita delibera conferire poteri di accertamento delle infrazioni al C.d.S. per le aree cosiddette strisce blu anche a personale dipendente comunale o dipendenti di società di gestione che abbiano ricevuto in concessione l’area oggetto della sosta a pagamento.

Gli ausiliari devono:

a) Essere dotati di tessere di riconoscimento e segnali distintivi

L’esigenza di immediata riconoscibilità per l’utenza stradale degli accertatori delle violazioni relative alla sosta od alle corsie riservate, rende necessario che questi siano dotati di una tessera di riconoscimento, che si può anche identificare con quella ordinariamente rilasciata dal Comune, dall’azienda, dalla società o dall’Associazione da cui dipendono e richiede, altresì, che la stessa sia esposta in modo ben visibile.

Per le stesse finalità occorre uno specifico abbigliamento distintivo, naturalmente diverso da quello indossato dal personale di polizia stradale previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 12 C.d.S., costituito da una pettorina recante la scritta “Ausiliari del traffico”, unitamente ad un bollettario di accertamento e di preavviso di violazione.

b) Accertamento e contestazione

All’accertamento effettuato deve sempre seguire la redazione di un verbale di contestazione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 200 e 201 C.d.S. e con i contenuti indicati all’art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione. Copia dello stesso dovrà essere consegnata al trasgressore se presente al momento dell’accertamento o se sopraggiunto immediatamente dopo. Il verbale sarà comunque gestito direttamente dagli Uffici o Comandi di Polizia Locale e registrato secondo le regole del citato art. 383, comma 3 del Regolamento di attuazione.

c) Gestione dei verbali di contestazione

Tutta l’attività di gestione dei verbali, successiva alla loro redazione (notifiche, riscossione, trattazione ricorsi, messa a ruolo, ecc) è effettuata dagli Uffici o dai Comandi di polizia locale del comune in cui gli addetti operano. Ai predetti Uffici o Comandi compete anche un’attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori ed una costante assistenza ed organizzazione del servizio da questi svolto.

Fin quì è quello che prevede la Legge, ma quanti comuni rispettano questi requisiti quando conferiscono i poteri di compilare i verbali agli ausiliari?

Da indagini svolte del Comitato Strisce Blu ne deriva un quadro completamente diverso, infatti molto spesso le aziende che ricevono in concessione l’area oggetto della sosta a pagamento non assumono gli ausiliari, ma stabiliscono dei contratti di collaborazione, il che fa decadere il primo fondamentale requisito, in altri casi le aree di sosta a pagamento non vengono date in concessione ma se ne affida la sola vigilanza, venendo così a mancare un’altro fondamentale requisito per far si che il verbale di contestazione sia valido.

In altri casi si arriva addirittura a far compilare agli ausiliari o presunti tali dei foglietti definiti genericamente “penaline”, peraltro non previste dal Codice della Strada, sulle quali si intima il malcapitato automobilista a pagare entro qualche giorno una cifra che va da pochi euro ma che nel peggiore dei casi può arrivare fino a 10 euro, queste “penaline” sono del tutto “illegali” come sancito dalla sentenza della Corte dei Conti del Lazio 888/2012 e non possono in nessun modo trasformarsi in verbali per sanzioni al C.d.S..

C’è anche da verificare come vengono gestiti gli incassi delle cosiddette “penaline”, visto che per le multe esiste l’art. 208 del C.d.S. che stabilisce i parametri di spesa ammessi dagli introiti delle multe, mentre per le “penaline” essendo un’invenzione di molti comuni non c’è controllo e questi incassi potrebbero finire per tappare i tanti buchi di bilancio che le amministrazioni hanno.

In Comitato Strisce Blu si impegna a relazionare la Corte dei Conti sulle irregolarità rilevate, che portano da un lato ad indebiti incassi da parte dei comuni, ma dall’altro si trasformano in pesanti perdite per il pagamento delle spese processuali per le sentenze sfavorevoli.

Giuseppe Oliva

gen 29

Aversa multe nelle strisce blu a rischio validità.

Aversa 29/01/2013

Le sanzioni elevate nelle strisce blu per mancata esposizione del grattino o per grattino scaduto inviate dal comando di polizia municipale di Aversa sembrano non essere conformi alle prescrizioni del Codice della Strada.

Lart. 200/201 del C.d.S. detta chiaramente le regole da seguire per le sanzioni, ma il comando della polizia municipale sembra ignorare i dettami del Codice della Strada e segue un suo metodo che potrebbe costare molto caro al Comune di Aversa innescando una valanga di ricorsi.
Il Comitato Strisce Blu ha interpellato sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che i propri consulenti, che hanno confermato le irregolarità.
Per meglio comprendere le regole, pubblichiamo quello che è l’unico modello di verbale conforme al Codice della Strada, e che deve essere compilato dall’ausiliare del traffico o dal vigile urbano al momento dell’infrazione.


Fonte: OVERLEX
“La parte del procedimento sanzionatorio destinata all’applicazione ed all’esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria si apre attraverso l’articolo 200 Codice della Strada.

Innanzitutto c’è da dire che il verbale di contestazione o di accertamento ex articolo 200 Codice della Strada deve essere considerato come un atto recettizio. Ciò sta a significare che si tratta di un atto che acquista validità ed efficacia allorquando venga portato a conoscenza dei destinatari. Il verbale in oggetto è un atto pubblico ex articolo 2699 codice civile e ad esso deve riconoscersi l’efficacia di piena prova fino a querela di falso. Il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino alla querela di falso, con riferimento ai fatti attestati dal pubblico ufficiale così come avvenuti in sua presenza e conosciuti nell’esercizio delle proprie funzioni senza alcun margine di apprezzamento. Inoltre, il verbale attesta la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale che lo ha redatto 1 ed alle dichiarazioni delle parti.

Tuttavia, a mio parere, il verbale non fa fede fino a querela di falso di tutto ciò che il pubblico ufficiale non sia stato in grado di osservare e percepire direttamente in prima persona. Con questo intendo riferirmi a quello che il pubblico ufficiale abbia percepito con dei margini di ragionevole e probabile incertezza oppure a ragionamenti logico-deduttivi. Solo per fare un esempio, si pensi a tutte quelle violazioni al Codice della Strada dovute a dinamiche di veicoli in movimento.

L’articolo 200 C .D.S. al primo comma recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”. Il comma in esame costituisce una chiara forma di garanzia per il contravventore poiché gli consente di poter esporre tutte le proprie ragioni nell’immediatezza del fatto e di fare, così, inserire nel verbale anche le sue eventuali dichiarazioni scritte.

In tale comma è stata inserita una norma primaria che può ammettere alcune e limitate deroghe solo in alcuni casi previsti dall’art. 201, comma 1bis, C.D.S 2.

Al secondo comma il medesimo articolo precisa che: “Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello”.

Nella realtà operativa dei servizi di Polizia Stradale (ex art. 12 C .D.S) spesso i trasgressori non rilasciano dichiarazioni per cui l’ipotesi sopraccitata non è sempre verificabile nei casi concreti.

Di estrema importanza è l’articolo 200, comma 3°, Codice della Strada che impone agli agenti accertatori di consegnare una copia del verbale al trasgressore e, qualora fosse presente, alla persona obbligata in solido. Infine, l’ultimo comma dell’articolo 200 impone agli operatori di polizia stradale di consegnare senza ritardo la copia del verbale di accertamento all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.

È fondamentale, nel corso di questa trattazione, precisare che le abrasioni, le correzioni e le alterazioni sul contenuto del verbale, che non siano riconducibili a meri errori materiali, possono essere in grado di esporre l’autore del verbale a gravi conseguenze soprattutto di natura penale e non solo; infatti, possono comportare anche conseguenze disciplinari, contabili ed amministrative.

Per completezza espositiva mi accingo ad elencare tutti gli elementi che deve contenere il verbale di contestazione, a norma dell’articolo 383 D.P.R. 495/1992. Pertanto, il suddetto verbale deve necessariamente contenere:

a) l’indicazione dell’ora, del giorno e della località dove la violazione è stata posta in essere;

b) le generalità del trasgressore, la sua residenza ed in alcuni casi anche l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale;

c) gli estremi della patente di guida (data del rilascio e di scadenza, categoria);

d) la targa di riconoscimento con il tipo di veicolo;

e) la sommaria esposizione del fatto;

f) l’enunciazione in forma concisa del tipo di norma violata;

g) le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione;

h) l’indicazione, se previsto, dei punti da decurtare;

i) le precise modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando consentito, specificando l’esatto ammontare della somma da pagare;

l) l’ufficio o il comando presso il quale il pagamento può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario da utilizzare per estinguere l’obbligazione;

m) l’autorità competente a ricevere ed a decidere il ricorso;

n) la firma autografa del pubblico ufficiale verbalizzante, salvo l’ipotesi di produzione dell’atto da parte del sistema informativo computerizzato;

o) la firma del trasgressore oppure il suo eventuale rifiuto di firmare.

Fra tutti questi elementi sopraccitati costituiscono, invece, vere e proprie cause di invalidità del verbale di contestazione:

- la mancata oppure l’erronea indicazione dell’autorità competente a decidere il ricorso;

- la mancata o l’inesatta ed erronea indicazione dell’esposizione dei fatti;

- l’inesatta, l’erronea oppure la mancata indicazione delle modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta.

In conclusione, preciso che la lettura dell’articolo 200 C .D.S. si deve coordinare, necessariamente, proprio con quella dell’articolo 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 che qui di seguito riporto integralmente:

Art. 383 D.P.R. 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada)

(Contestazione – Verbale di accertamento)

Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della localita’ nei quali la violazione e’ avvenuta, delle generalita’ e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonche’ la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione.

L’accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalita’ per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo puo’ essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che puo’ eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorita’ competente a decidere ove si proponga ricorso.

I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.

Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.

Avv. Alessandro Amaolo
www.avvocatoamaolo.com”

A questo punto invitiamo tutti coloro che venissero raggiunti da un verbale meccanizzato emesso dalla polizia municipale di Aversa a verificare i presupposti di legittimità, richiedendo copia del verbale in firma autografa che deve corrispondere a quanto previsto dal Codice della Strada, in caso contrario non esitata a contattarci, alla mail g.oliva@strisceblu.org oppure telefonando allo 0245074481, la nostra segreteria vi darà tutte le informazioni utili a presentare ricorso.

Giuseppe Oliva

nov 28

Multe nelle strisce blu, il comando di polizia municipale di Aversa reinventa il C.d.S..

Aversa 28/11/2012

Il comando di polizia municipale di Aversa in questi anni di polemiche sulle strisce blu ed il relativo sistema sanzionatorio ha sempre tirato fuori il coniglio dal cilindro, inventando spesso di sana pianta sistemi ed articoli per emettere migliaia di multe che non corrispondono alla vigente normativa.

Una delle principali mancanze è la mancata redazione del verbale di contestazione per eventuali infrazioni commesse sulle strisce blu, verbale previsto dal C.d.S. all’art. 200/201, la sua redazione è un fatto imprescindibile e deve essere firmato in originale dall’agente accertatore e consegnato al trasgressore che lo deve firmare come prova dell’avvenuta notifica, inoltre sullo stesso sono previste le eventuali dichiarazione che il trasgressore può far annotare all’agente accertatore.

Fin quì è quello che prevede la Legge e confermato da varie sentenze sia della Cassazione, come la n° 12384 del 2007, che dalla Corte dei Corti del Lazio, che con la sentenza 888/2012 ha condannato una società di parcheggio a rimborsare al Comune l’equivalente importo di € 39,00 per ogni penalina emessa al posto del verbale e bisogna far notare che ad Aversa di multine in 2 anni ne sono state emesse ben 100.000, con un mancato incasso per circa € 3.900.000,00.

Visto che sono moltissimi i cittadini che hanno ricevuto un verbale a domicilio per presunte violazioni delle norme del C.d.S. per aver sostato nelle strisce blu, il Comitato ha consigliato di fare richiesta del verbale in firma autografa conforme all’art. 200/201 del C.d.S., in molti non hanno mai ricevuto risposta, altri hanno ricevuto un semplice foglio stampato da un computer dove non vi era nessuna firma autografa dell’accertatore, ma pochi giorni fa un cittadino ha contattato il Comitato per comunicarci che era riuscito ad avere il famigerato verbale con la firma autografa dell’accertatore.

Incuriositi dall’improvvisa apparizione di un verbale in firma autografa abbiamo chiesto di farcelo visionare, ebbene non si tratta d’altro che dei soliti fogli stampati dal computer con in più la firma dell’ausiliare, che peraltro non assomiglia per nulla a quella apposta sulla penalina che il cittadino avrebbe dovuto trovare sull’auto.

Ora non è molto chiaro come l’ausiliare avrebbe potuto portarsi dietro una pesante stampante laser e un PC per compilare e firmare il presunto verbale al mometo dell’accertamento della presunta violazione al Codice della Strada, quindi è evidente che l’ausiliare ha firmato il verbale stampato presso il comando solo in un secondo momento, fatto questo che espone l’ausiliare ad una denuncia per omissione d’atti d’ufficio e forse qualcosa in più, visto che ha apposto una firma su un documento che andava redatto e firmato  al momento dell’infrazione e non successivamente.
Riportiamo per intero i documenti che l’automobilista ha ricevuto:
Penalina con una firma molto poco chiara compilata in data 31/07/2012.

Verbale stampato dal computer riportante in calce una firma posticcia completamente diversa da quella apposta sulla penalina, anche il numero di matricola pare essere diverso dalla penalina.

A questo punto chiediamo all’amministrazione di fare chiarezza sul comportamento del comando di polizia municipale, visto che elevare sanzioni in difformità a quanto previsto dal Codice della Strada espone l’amministrazione ad enormi costi per sostenere le eventuali condanne..

Giuseppe Oliva

ott 20

Aversa: verbali 2011 a quota 20.000 contro i 12.500 del 2009 ma Amoroso dichiara “i verbali sono diminuiti”.

Aversa 20/10/2011

Le dichiarazioni del neo assessore alla viabilità Amoroso sui dati delle sanzioni amministrative “multe” lasciano alquanto perplessi, infatti lui stesso dichiara una diminuzione dei verbali citando come dato le 20.000 multe elevate fino ad oggi.

Per fortuna che la matematica non è un’opinione, infatti le multe sono notevolmente aumentate, basta prendere come riferimento il dato comunicato dal comandante nel 2010, ben 12.500 multe elevate nel 2009 con un aumento del 250% sugli anni precedenti, quindi fino a prova contraria 20.000 è un numero maggiore di 12.500!!!!

La situazione multe a livello nazionale va nella stessa direzione, lo studio fatto dall’ACI dimostra chiaramente con numeri alla mano che l’Italia è un paese fondato sulle multe.
Fonte: OMNIAUTO.IT autore: Filippo Salza
“Possiamo dirlo tranquillamente, l’Italia è una repubblica fondata sulle multe. Ogni vigile ne fa mediamente 520 all’anno, ogni minuto vengono sanzionati 18 automobilisti, che diventano 26 mila in 24 ore, dieci milioni in un anno intero, 1087 ogni ora. Alla fine chi guida paga per le infrazioni 132 euro all’anno in media, dal neopatentato al novantenne. In tutto fa un miliardo di euro.

Numeri sconcertanti che emergono da uno studio della Fondazione Caracciolo, a cui va il merito di avere fatto luce su un fenomeno che ormai sembra non avere limiti. Nelle grandi città i proventi delle multe triplicano gli addizionali Irpef, e costituiscono una ricca fonte d’entrate per le finanze locali. Di contro in quelle piccole il rischio autovelox è 3 volte superiore. Nella classifica delle violazioni al primo posto (5,7 milioni di multe, al costo medio di 68 euro) le violazioni all’articolo 7 del Codice della Strada, quello che dà ai Sindaci la facoltà di intervenire in materia di “obblighi, divieti e limitazione della circolazione nei centri abitati”, ovvero zone a traffico limitato,varchi, blocchi del traffico ma soprattutto le strisce blu dei parcheggi a pagamento. Segue il divieto di sosta con più di 2,7 milioni di multe l’anno. Dati diffusi al “Primo Forum Internazionale delle Polizie Locali” in corso a Riva del Garda.”In materia di organizzazione e coordinamento dell’attività delle polizie locali – ha detto il presidente dell’Aci Enrico Gelpi – l’Italia rispetto all’Europa soffre di un rilevante gap. Manca, ad esempio, una banca dati nazionale dell’attività sanzionatoria che le polizie locali svolgono. Oggi, purtroppo, nonostante gli strumenti a disposizione, le polizie locali non dialogano tra loro. La banca dati rappresenta, inoltre, uno strumento di grande utilità per la mobilità sicura e anche di tutela reale per tutti gli automobilisti”.

Secondo lo studio che ha analizzato la situazione di 103 comuni capoluoghi di provincia, sono le polizie locali a elevare il maggior numero di sanzioni: più del 70% del totale di quelle emesse dalla Polizia, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza. Tutto questo zelo – sostiene l’ACI – rischia di contribuire a trasmettere un’immagine distorta delle Polizie Locali, come quella di corpi impegnati unicamente nel “far cassa” e finisce per distogliere i vigili dal loro compito principale, che è quello di rendere il traffico più fluido e le città più sicure attraverso la prevenzione sul territorio. E poi, sempre secondo Gelpi, serve un codice della strada snello con al massimo 50 articoli da promuovere a livello europeo. Le differenze tra nord e sud formano una vera e propria geografia delle multe: se nel meridione i vigili sono di più, al nord la concentrazione di autovelox è superiore,1.5 ogni 100 mila auto. Ma è a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna che si registra il numero più alto di multe. E’ lì che ogni singolo vigile emette 520 verbali l’anno. Alla faccia del luogo comune degli “statali fannulloni”.”

A questo punto bisogna riprenderci le città, basta con la multa facile solo per fare cassa, basta con la scusa che senza l’ICI i comuni non tirano avanti, bisogna ottimizzare le risorse evitando molti sprechi che il comuni continuano a fare.

Giuseppe Oliva

ago 21

Aversa: dal primo gennaio 2012 EQUITALIA non gestirà più la riscossione delle multe, finalmente i cittadini potranno difendersi senza paura.

Aversa 21/08/2011

Finalmente dal primo gennaio 2012 EQUITALIA cesserà di essere complice delle amministrazioni comunali nel riscuotere le multe.

Sicuramente questo provvedimento tanto atteso dai cittadini farà rivedere ai comuni i loro piani in termini di quantità di verbali emessi, visto che negli ultimi anni le amministrazioni comunali hanno utilizzato EQUITALIA come arma per incassare le tante multe fatte con molta allegria solo per battere cassa.

Basta osservare l’andamento del numero delle sanzioni per capire quanto sia grande il fenomeno, infatti nel 2009 i verbali emessi ad Aversa già erano aumentati del 250% rispetto agli anni precedenti raggiundendo quota 12.500, con il 90% dei verbali emessi dai 12 ausiliari del traffico, purtroppo il 2011 è destinato a battere tutti i record in termini di multe emesse, infatti dagli ultimi dati risulta che il comando di polizia municipale sta viaggiando con una media di oltre 3.000 verbali al mese e sicuramente a fine anno si sfiorerà quota 40.000.

Per anni grazie agli enormi poteri concessi ad EQUITALIA i comuni ne hanno approfittato, trovando nel sistema multa un sistema facile e rapido per far quadrare i bilanci comunali, il tutto senza però rispettare l’art. 208 del C.d.S. che prevede come ripartire gli introiti delle sanzioni.

Riportiamo parte dell’emendamento:

“Dal 1 ° gennaio 2012 i Comuni dovranno provvedere in proprio a recuperare le entrate, dalle multe all’Ici, dalle tasche dei loro cittadini. Fra poco meno di sei mesi, infatti, «Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate…, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle loro società partecipate».
È quanto dispone l’emendamento depositato ieri dai due relatori al decreto sviluppo, Maurizio Fugatti (Lega) e Giuseppe Marinello (Pdl) e che va anche oltre la possibilità iniziale avanzata dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Attilio Befera, di valutare caso per caso la partecipazione di Equitalia alle gare di affidamento della riscossione dei Comuni. D’altronde ha spiegato Fugatti, «negli ultimi mesi Equitalia ha pagato troppe volte per inefficienze non sue».”

Il Comitati Strisce Blu continuerà la sua opera di denuncia delle irregolarità commesse dai comuni, che al limite della truffa e arrivando a falsificare anche dei documenti dipingono di blu le notre città.

Giuseppe Oliva

ago 02

Aversa: fotocopie stampate da un computer al posto dei verbali in firma autografa come prevede l’art. 200/201 del C.d.S..

Aversa 02/08/2011


La legge Bassanini n. 59/97 all’art. 15 prevede la firma in originale di tutti gli atti della P.A. che debbono essere motivati, (come i verbali di accertamento di violazioni al C.d.S.), ed ha sancito il principio per cui è inesistente giuridicamente il verbale notificato il assenza di sottoscrizione autentica da parte di colui che lo ha redatto.

In virtù di questa legge e delle sentenza della Cassazione n. 1923/99, 4567/99, 6065/05, 21045/06 e 22088/07, nonchè una circolare del Ministero dell’Interno del 25/08/2000 che i cittadini hanno fatto richiesta al comando di polizia municipale di una copia con firma autografa del verbale che hanno ricevuto per posta.

Dopo mesi e svariate denunce per omissione d’atti d’ufficio, l’ufficio verbali di Aversa ha cominciato a rilasciare dei fogli stampati con un computer e senza nessuna firma autografa, cercando di spacciare questi documenti per verbali conformi all’art. 200/201 del Codice della Strada.

Questo è l’ennesimo tentativo di prendere in giro i cittadini, questi fogli vengono fuori da un files fornito dalla società privata di gestione e viene manipolato da personale che non ha nessuna qualifica di pubblico ufficiale, inoltre il sistema utilizzato non ha nessuna certificazione ministeriale.

Insomma è l’ennesima prova dell’incompetenza di questa amministrazione, che in tutti i modi tenta di agirare le norme vigenti, inventandosi provvedimenti che non hanno nessun riferimento normativo.

Il Comitato strisce blu si è già atttivato presso gli organi competenti per denunciare questa ennesima irregolarità.

Giuseppe Oliva