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Multe degli ausiliari del traffico, milioni di multe a rischio per il mancato rispetto dei requisiti imposti dalla Bassanini-bis.

Aversa 01/06/2013

Strisce blu e multe elevate dagli ausiliari del traffico quante sono realmente valide e vanno pagate?

Dagli ultimi dati sembra che moltissime multe elevate dagli ausiliari del traffico sono illegittime a cause del mancato rispetto dei requisiti di Legge, in effetti la figura dell’ausiliare del traffico è regolamentata dall’art. 17 delle Legge 15 maggio 1997, n° 127 (Bassanini-bis).

La Bassanini-bis prevede che i comuni possano con apposita delibera conferire poteri di accertamento delle infrazioni al C.d.S. per le aree cosiddette strisce blu anche a personale dipendente comunale o dipendenti di società di gestione che abbiano ricevuto in concessione l’area oggetto della sosta a pagamento.

Gli ausiliari devono:

a) Essere dotati di tessere di riconoscimento e segnali distintivi

L’esigenza di immediata riconoscibilità per l’utenza stradale degli accertatori delle violazioni relative alla sosta od alle corsie riservate, rende necessario che questi siano dotati di una tessera di riconoscimento, che si può anche identificare con quella ordinariamente rilasciata dal Comune, dall’azienda, dalla società o dall’Associazione da cui dipendono e richiede, altresì, che la stessa sia esposta in modo ben visibile.

Per le stesse finalità occorre uno specifico abbigliamento distintivo, naturalmente diverso da quello indossato dal personale di polizia stradale previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 12 C.d.S., costituito da una pettorina recante la scritta “Ausiliari del traffico”, unitamente ad un bollettario di accertamento e di preavviso di violazione.

b) Accertamento e contestazione

All’accertamento effettuato deve sempre seguire la redazione di un verbale di contestazione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 200 e 201 C.d.S. e con i contenuti indicati all’art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione. Copia dello stesso dovrà essere consegnata al trasgressore se presente al momento dell’accertamento o se sopraggiunto immediatamente dopo. Il verbale sarà comunque gestito direttamente dagli Uffici o Comandi di Polizia Locale e registrato secondo le regole del citato art. 383, comma 3 del Regolamento di attuazione.

c) Gestione dei verbali di contestazione

Tutta l’attività di gestione dei verbali, successiva alla loro redazione (notifiche, riscossione, trattazione ricorsi, messa a ruolo, ecc) è effettuata dagli Uffici o dai Comandi di polizia locale del comune in cui gli addetti operano. Ai predetti Uffici o Comandi compete anche un’attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori ed una costante assistenza ed organizzazione del servizio da questi svolto.

Fin quì è quello che prevede la Legge, ma quanti comuni rispettano questi requisiti quando conferiscono i poteri di compilare i verbali agli ausiliari?

Da indagini svolte del Comitato Strisce Blu ne deriva un quadro completamente diverso, infatti molto spesso le aziende che ricevono in concessione l’area oggetto della sosta a pagamento non assumono gli ausiliari, ma stabiliscono dei contratti di collaborazione, il che fa decadere il primo fondamentale requisito, in altri casi le aree di sosta a pagamento non vengono date in concessione ma se ne affida la sola vigilanza, venendo così a mancare un’altro fondamentale requisito per far si che il verbale di contestazione sia valido.

In altri casi si arriva addirittura a far compilare agli ausiliari o presunti tali dei foglietti definiti genericamente “penaline”, peraltro non previste dal Codice della Strada, sulle quali si intima il malcapitato automobilista a pagare entro qualche giorno una cifra che va da pochi euro ma che nel peggiore dei casi può arrivare fino a 10 euro, queste “penaline” sono del tutto “illegali” come sancito dalla sentenza della Corte dei Conti del Lazio 888/2012 e non possono in nessun modo trasformarsi in verbali per sanzioni al C.d.S..

C’è anche da verificare come vengono gestiti gli incassi delle cosiddette “penaline”, visto che per le multe esiste l’art. 208 del C.d.S. che stabilisce i parametri di spesa ammessi dagli introiti delle multe, mentre per le “penaline” essendo un’invenzione di molti comuni non c’è controllo e questi incassi potrebbero finire per tappare i tanti buchi di bilancio che le amministrazioni hanno.

In Comitato Strisce Blu si impegna a relazionare la Corte dei Conti sulle irregolarità rilevate, che portano da un lato ad indebiti incassi da parte dei comuni, ma dall’altro si trasformano in pesanti perdite per il pagamento delle spese processuali per le sentenze sfavorevoli.

Giuseppe Oliva

feb 27

Aversa strisce blu senza grattini da marzo scatta la multa, ma chi compilerà i verbali?

Aversa 27/02/2013

Dopo anni di battaglie il Comitato Strisce Blu ottiene la corretta applicazione del C.d.S. e finalmente la penalina inventata dal comando di polizia municipale di Aversa cessa di esistere, ma le grane per l’amministrazione non sono finite.

Infatti allo stato attuale gli ausiliari che operano ad Aversa da agosto del 2012 non avrebbero il titolo giuridico per compilare i verbali, almeno secondo quando prevede la legge Bassanini che, all’Art. 17 comma 132 Legge 127/1997 recita testualmente “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”, ma in questo momento gli ausiliari non sono ne dipendenti comunali ne dipendenti di una ditta che ha ricevuto in concessione l’area oggetto della sosta a pagamento.

Di questa norma ne è a conoscenza anche il comandante della polizia municipale, infatti lo stesso la cita nella delibera di giunta n° 46 03.03.2012, come riportiamo di seguito.

Allo stato attuale gli ausiliari del traffico che operano ad Aversa fanno capo alla cooperativa AZZURRA che non è ne dipendente comunale ne ha ricevuto in concessione l’area oggetto della sosta a pagamento, infatti nessun bando di gara è stato espletato per dette aree e il comune non percepisce nessun canone, praticamente pare che gli è stato affidato solo il compito di
vigilare su chi ha o non ha il grattino.

L’unica soluzione giuridicamente valida e che eviterebbe una valanga di ricorsi e spese a danno dell’amministrazione potrebbe essere quella di far intervenire i vigili in caso sia necessario elevare un verbale, del resto anche la normativa sulla privacy impedirebbe agli ausiliari così come operano ora di chiedere i documenti per identificare il trasgressore e notificargli l’atto.

Insomma una situazione che è ben lontana dall’essere a norma, ma le strisce blu Aversane ci hanno abituato a questo ed altro.

Giuseppe Oliva

gen 29

Aversa multe nelle strisce blu a rischio validità.

Aversa 29/01/2013

Le sanzioni elevate nelle strisce blu per mancata esposizione del grattino o per grattino scaduto inviate dal comando di polizia municipale di Aversa sembrano non essere conformi alle prescrizioni del Codice della Strada.

Lart. 200/201 del C.d.S. detta chiaramente le regole da seguire per le sanzioni, ma il comando della polizia municipale sembra ignorare i dettami del Codice della Strada e segue un suo metodo che potrebbe costare molto caro al Comune di Aversa innescando una valanga di ricorsi.
Il Comitato Strisce Blu ha interpellato sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che i propri consulenti, che hanno confermato le irregolarità.
Per meglio comprendere le regole, pubblichiamo quello che è l’unico modello di verbale conforme al Codice della Strada, e che deve essere compilato dall’ausiliare del traffico o dal vigile urbano al momento dell’infrazione.


Fonte: OVERLEX
“La parte del procedimento sanzionatorio destinata all’applicazione ed all’esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria si apre attraverso l’articolo 200 Codice della Strada.

Innanzitutto c’è da dire che il verbale di contestazione o di accertamento ex articolo 200 Codice della Strada deve essere considerato come un atto recettizio. Ciò sta a significare che si tratta di un atto che acquista validità ed efficacia allorquando venga portato a conoscenza dei destinatari. Il verbale in oggetto è un atto pubblico ex articolo 2699 codice civile e ad esso deve riconoscersi l’efficacia di piena prova fino a querela di falso. Il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino alla querela di falso, con riferimento ai fatti attestati dal pubblico ufficiale così come avvenuti in sua presenza e conosciuti nell’esercizio delle proprie funzioni senza alcun margine di apprezzamento. Inoltre, il verbale attesta la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale che lo ha redatto 1 ed alle dichiarazioni delle parti.

Tuttavia, a mio parere, il verbale non fa fede fino a querela di falso di tutto ciò che il pubblico ufficiale non sia stato in grado di osservare e percepire direttamente in prima persona. Con questo intendo riferirmi a quello che il pubblico ufficiale abbia percepito con dei margini di ragionevole e probabile incertezza oppure a ragionamenti logico-deduttivi. Solo per fare un esempio, si pensi a tutte quelle violazioni al Codice della Strada dovute a dinamiche di veicoli in movimento.

L’articolo 200 C .D.S. al primo comma recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”. Il comma in esame costituisce una chiara forma di garanzia per il contravventore poiché gli consente di poter esporre tutte le proprie ragioni nell’immediatezza del fatto e di fare, così, inserire nel verbale anche le sue eventuali dichiarazioni scritte.

In tale comma è stata inserita una norma primaria che può ammettere alcune e limitate deroghe solo in alcuni casi previsti dall’art. 201, comma 1bis, C.D.S 2.

Al secondo comma il medesimo articolo precisa che: “Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello”.

Nella realtà operativa dei servizi di Polizia Stradale (ex art. 12 C .D.S) spesso i trasgressori non rilasciano dichiarazioni per cui l’ipotesi sopraccitata non è sempre verificabile nei casi concreti.

Di estrema importanza è l’articolo 200, comma 3°, Codice della Strada che impone agli agenti accertatori di consegnare una copia del verbale al trasgressore e, qualora fosse presente, alla persona obbligata in solido. Infine, l’ultimo comma dell’articolo 200 impone agli operatori di polizia stradale di consegnare senza ritardo la copia del verbale di accertamento all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.

È fondamentale, nel corso di questa trattazione, precisare che le abrasioni, le correzioni e le alterazioni sul contenuto del verbale, che non siano riconducibili a meri errori materiali, possono essere in grado di esporre l’autore del verbale a gravi conseguenze soprattutto di natura penale e non solo; infatti, possono comportare anche conseguenze disciplinari, contabili ed amministrative.

Per completezza espositiva mi accingo ad elencare tutti gli elementi che deve contenere il verbale di contestazione, a norma dell’articolo 383 D.P.R. 495/1992. Pertanto, il suddetto verbale deve necessariamente contenere:

a) l’indicazione dell’ora, del giorno e della località dove la violazione è stata posta in essere;

b) le generalità del trasgressore, la sua residenza ed in alcuni casi anche l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale;

c) gli estremi della patente di guida (data del rilascio e di scadenza, categoria);

d) la targa di riconoscimento con il tipo di veicolo;

e) la sommaria esposizione del fatto;

f) l’enunciazione in forma concisa del tipo di norma violata;

g) le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione;

h) l’indicazione, se previsto, dei punti da decurtare;

i) le precise modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando consentito, specificando l’esatto ammontare della somma da pagare;

l) l’ufficio o il comando presso il quale il pagamento può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario da utilizzare per estinguere l’obbligazione;

m) l’autorità competente a ricevere ed a decidere il ricorso;

n) la firma autografa del pubblico ufficiale verbalizzante, salvo l’ipotesi di produzione dell’atto da parte del sistema informativo computerizzato;

o) la firma del trasgressore oppure il suo eventuale rifiuto di firmare.

Fra tutti questi elementi sopraccitati costituiscono, invece, vere e proprie cause di invalidità del verbale di contestazione:

- la mancata oppure l’erronea indicazione dell’autorità competente a decidere il ricorso;

- la mancata o l’inesatta ed erronea indicazione dell’esposizione dei fatti;

- l’inesatta, l’erronea oppure la mancata indicazione delle modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta.

In conclusione, preciso che la lettura dell’articolo 200 C .D.S. si deve coordinare, necessariamente, proprio con quella dell’articolo 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 che qui di seguito riporto integralmente:

Art. 383 D.P.R. 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada)

(Contestazione – Verbale di accertamento)

Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della localita’ nei quali la violazione e’ avvenuta, delle generalita’ e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonche’ la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione.

L’accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalita’ per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo puo’ essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che puo’ eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorita’ competente a decidere ove si proponga ricorso.

I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.

Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.

Avv. Alessandro Amaolo
www.avvocatoamaolo.com”

A questo punto invitiamo tutti coloro che venissero raggiunti da un verbale meccanizzato emesso dalla polizia municipale di Aversa a verificare i presupposti di legittimità, richiedendo copia del verbale in firma autografa che deve corrispondere a quanto previsto dal Codice della Strada, in caso contrario non esitata a contattarci, alla mail g.oliva@strisceblu.org oppure telefonando allo 0245074481, la nostra segreteria vi darà tutte le informazioni utili a presentare ricorso.

Giuseppe Oliva

ott 11

Multa alla scadenza del grattino. Il comitato Strisce Blu: È illegittimo.

Lecce 11/10/2012

Rimaniamo allibiti nel leggere su un quotidiano leccese che l’amministrazione comunale di Lecce è orientata ad eliminare l’avviso bonario per gli automobilisti che lasciano l’auto in sosta anche dopo la scadenza segnata sul grattino”.

Con queste parole, Roberto Spennato, responsabile regionale del comitato Strisce Blu, ha commentato le dichiarazioni dell’assessore al Traffico di Palazzo Carafa Luca Pasqualini, intenzionato ad eliminare l’avviso bonario per procedere direttamente con le multe a carico di chi non rinnova il grattino.

L’amministrazione di Lecce – ha continuato Spennato – dovrebbe innanzi tutto rispondere alle varie richieste di accesso agli atti che il comitato strisce blu ha fatto, senza avere mai nessuna risposta.
In secondo luogo, l’assessore dovrebbe informarsi meglio o quantomeno studiare un po’ di più.
L’ultima circolare del Ministero dei Trasporti, e per chi non lo sapesse è il ministero che ha fatto il codice della strada, dice chiaramente, senza ombra di dubbio e senza interpretazioni, che a grattino scaduto la multa non si può fare.

Da una missiva indirizzata al comitato Strisce Blu, risulta che il dirigente del Ministero dei Trasporti Sergio Dondolini, abbia confermato: “La sosta che si protrae oltre l’orario corrispondente all’importo pagato, quale risulta dalla ricevuta regolarmente esposta, configura solo una inadempienza contrattuale, con conseguente recupero delle ulteriori somme dovute, ed eventuale penale a carico dell’inadempiente, da fissare con apposito regolamento comunale, come peraltro sancito dall’art. 17 c. 132 della L n. 12711997″.
Si riporta per intero la risposta del MIT:


Insomma, niente multa, ma recupero della somma dovuta.
Si può procedere al recupero della somma – ha spiegato Spennato – tramite il legale, se questo poi convenga o meno alla ditta, è un loro problema.

Di sicuro c’è che la multa elevata a grattino scaduto se la zona è in concessione è illegittima e per tanto va contestata.