Aversa, multe in aumento alla fine del periodo sperimentale.

STRISCE BLU ILLEGALI
Aversa 01/02/2010

Giuseppe Oliva

Il COMITATO ANTI STRISCE BLU ha posto alcune semplici domande al Sindaco di Aversa i merito ai verbali emessi per le infrazioni all’interno delle strisce blu ela loro relativa collocazione all’interno della carreggiata, ebbene le risposte ricevute dal comandante dei V.U. Stefano Guarino non hanno dissipato la nebbia che avvolge il nuovo piano parcheggi.

Il comandante Guarino per leggittimare i verbali emessi in zona a pagamento con l’art. 157 comma 6 ha tirato fuori dal cilindro una circolare del Ministero dell’Interno la n° 300 del 26 frebbraio 2003, nella quale il Ministero concorderebbe l’applicazione dell’art. 157 comma 6 in caso di mancata attivazione del dispositivo di controllo della sosta a pagamento ovvero la mancata esposizione dello scontrino comprovante l’avvenuto pagamento.

Bisogna dire che la mossa è molto astuta, sfortunatamente il Ministero dell’interno non fra giurisprudenza “per quello esiste la Cassazione”, inoltre all’interno della circolare si nota chiaramente come il Ministero unisce la mancata attivazione del dispositivo di controllo della sosta “disco orario” con la mancata esposizione dello scontrino, è chiaro che esiste una notevole differenza tra i due oggetti.

L’art. 157 comma 6 potrebbe essere usato solo nel caso la sosta fosse non solo a pagamento ma anche limitata nel tempo, per permettere l’effettiva rotazione dei veicoli, questo sistema di controllo della sosta avviene in molte città come Positano e Porto S.Stefano, mentre ad Aversa pagando 18 euro è possibile sostare anche l’intera giornata.

Per chiarirci le idee abbiamo scomodato un pò di avvocati che ci hanno aiutato a capire bene la norma che regolamenta la sosta a pagamento, vi invitiamo alla lettura di quanto segue e speriamo che i chiarimenti possano servire ad evitare migliaia di ricorsi ai danni di sfortunati automobilisti.

L’art. 7 del Codice della Strada attribuisce ai Comuni la potestà di regolamentare, per mezzo di ordinanze del Sindaco, la circolazione all’interno dei centri abitati.

Tra i vari obblighi, divieti e limitazioni che i Sindaci hanno facoltà di istituire vi è anche la sosta a pagamento sul suolo pubblico, e specificamente il comma 1 lettera f) dispone che è possibile “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta”.

Un elemento fondamentale di tale disposizione, che però sfugge alla maggior parte delle amministrazioni comunali che la attuano, è il fatto che è possibile istituire la sosta a pagamento solo in apposite “aree destinate al parcheggio”.

A questo punto, a scanso di equivoci, e opportuno ricordare che spesso il Legislatore chiarisce preventivamente le definizioni ed i significati della terminologia utilizzata, cosa che per quanto riguarda l’area di parcheggio fa con l’art. 3 c. 1 n°34 C.d.S., dove la stessa viene definita come “area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata (o non) dei veicoli”.

E ancora, nell’art. 2 c. 3 C.d.S., lett. E ed F, in cui si definiscono rispettivamente le “strade urbane di scorrimento” e le “strade urbane di quartiere”, vengono previste apposite aree “esterne alla carreggiata” per la sosta dei veicoli, con immissioni ed uscite concentrate e relativa corsia di manovra.

Ad una lettura approssimativa di tali disposizioni sembrerebbe quasi che nei centri abitati il Codice della Strada non ammetta la sosta se non fuori dalla carreggiata, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 157 c. 2 C.d.S., dove si afferma invece che la sosta si effettua posizionando il veicolo “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”.

Così, per sanare tale apparente discrasia, alcuni disattenti interpreti del Codice della Strada sostengono che i veicoli parcheggiati secondo le modalità descritte nell’art. 157 C.d.S. siano fuori dalla carreggiata, rifacendosi forzatamente alla definizione di carreggiata data nel già citato art. 3 C.d.S..

Ma la “carreggiata” è in realtà tutta la “parte della strada parte destinata allo scorrimento dei veicoli”, comprendendo tra le attività complessive che definiscono la scorrimento del flusso veicolare non solo la marcia, ma anche le sue eventuali interruzioni più o meno protratte nel tempo, e definite dall’art. 157 c. 1 C.d.S.. Con tale definizione essa viene distinta concettualmente e funzionalmente dal “marciapiede”, che è invece quella parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni (art. 3 c. 1 n°33 C.d.S.).

E’ per ribadire e rafforzare ulteriormente tale distinzione, nel comma 6 del succitato art. 7 C.d.S. il Legislatore enuncia espressamente che “le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata, e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.

Inoltre, anche se per i più non sarebbe affatto necessario, vale comunque la pena di ricordare qui il valore logico-semantico del lemma “margine”, in considerazione del quale il margine della carreggiata è inconfutabilmente una parte del tutto definito “carreggiata”, e come tale si trova, appunto, sulla carreggiata.

Ricapitolando, sappiamo ora con certezza che:
1.° le “aree di parcheggio” devono avere una serie di caratteristiche tecniche e strutturali, fra la quali (ma non solo) il fatto di essere ubicate fuori dalla carreggiata;
2.° i Sindaci possono subordinare la sosta dei veicoli al pagamento di una somma di denaro, ma possono farlo solo in apposite “aree destinate al parcheggio”;
3.° i margini della carreggiata occupati dai veicoli in sosta con le modalità stabilite dall’art. 157 C.d.S. non sono affatto “aree di parcheggio” (almeno non per il Codice della Strada).

Da ciò ne deriva quindi che le cosiddette “Zone Blu”, ovvero gli stalli di sosta a pagamento istituiti ai margini delle strade cittadine deputate allo scorrimento del flusso veicolare, sono di fatto giuridicamente illegittime.

Per completezza dobbiamo infine prendere atto che alcuni pervicaci sostenitori delle Zone Blu ne fanno proditoriamente discendere la legittimità da un ardito escamotage interpretativo.
L’art. 7 c. 1 lett. a), infatti, attribuisce ai Comuni la facoltà di “adottare i provvedimenti indicati nell’articolo 6 commi 1, 2, e 4”.

Ma nell’art 6 C.d.S., che regolamenta la circolazione fuori dai centri abitati, in realtà troviamo sostanzialmente tutte le disposizioni poi riprese dal successivo art. 7, con la differenza però che nei commi 1 e 2 l’autorità preposta ad adottare i provvedimenti è il Prefetto, mentre nel comma 4 è l’ente proprietario della strada, che, nel caso di strada comunale, coincide appunto col Comune.

L’art. 6 c. 4 lett. d, specificamente, riflette sul Sindaco la facoltà di “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”, facoltà questa che viene ripresa e più specificamente normata dal successivo art 7 c. 1 lett. f che abbiamo già dettagliatamente analizzato.

Ora, dopo che una superficiale interpretazione di tali norme ha fatto si che un massiccio ricorso all’istituzione delle soste a pagamento negli ultimi anni mettesse in moto mastodontici interessi economici, alcuni tentano, con una forzata giustificazione giuridica a posteriori, di farne risalire la legittimità su una presunta differenza semantica tra i termini “parcheggio” e “sosta” utilizzati nell’art. 6 c. 4, attribuendo al termine parcheggio il significato di sosta all’interno di un area di parcheggio, ed al termine sosta quella effettuata sul margine della carreggiata secondo i dettami dell’art. 157 C.d.S..

In tal modo vengono di fatto aggirate tutte le precise disposizioni che limitano la sosta a pagamento solo alle aree di parcheggio con le caratteristiche che abbiamo già analizzato, per estenderla a tutti i siti in cui è possibile effettuare la sosta.

Ma tale distinzione è sicuramente una forzatura ingiustificata, e per diverse ragioni.
Innanzitutto sul piano linguistico, perché se è vero che il sostantivo “parcheggio” indica indifferentemente sia il luogo fisico in cui si effettua il parcheggio che l’atto del parcheggiare, è pur vero che nella lingua italiana i sostantivi “parcheggio” e “sosta”, quali nominalizzazioni rispettivamente dei verbi “parcheggiare” e “sostare”, vengono indifferentemente usati per indicare l’azione di sospendere la marcia di un veicolo lasciandolo fermo per un periodo di tempo indeterminato, anche con l’allontanamento del conducente dallo stesso, a prescindere dal sito scelto. Diversamente si potrebbe dire, parafrasando la faceta definizione del noto caratterista Nino Frassica, che “si parcheggia nel parcheggio e si sosta nel sosteggio!”

Siccome la faccenda che stiamo trattando è alquanto più seria, torniamo a considerarne gli aspetti giuridici, e ci accorgiamo che anche il Codice della Strada stesso usa indifferentemente i due termini come sinonimi, anche quando deve definire il “parcheggio” nella sua accezione di luogo fisico con determinate caratteristiche. Infatti, anche la stessa definizione di “parcheggio” che troviamo nell’art. 3 C.d.S. è espressa in termini di “area destinata alla sosta dei veicoli”, mentre il già citato art. 2 c. 3 recita che “per la sosta sono prevista apposite aree esterne alla carreggiata”.

Assodato quindi che la sosta non si effettua solo sulla carreggiata, perché anche l’atto di parcheggiare all’interno di un area di parcheggio può essere definita “sosta”, appare chiaro che laddove l’art. 6 c. 4 C.d.S. indica “il parcheggio o la sosta dei veicoli” in realtà sta usando due sinonimi in senso tautologicamente rafforzativo, e che la “o” che li unisce è usata in questo caso come congiunzione senza alcun valore disgiuntivo.

Non vi è pertanto alcun motivo obiettivamente valido, né giuridico né di altra natura, che possa invalidare le precise disposizioni in materia di sosta a pagamento contenute nel successivo art. 7 del Codice della Strada.

E’ strano che in Italia il C.d.S. invece di essere applicato viene interpretrato, trasformando a proprio piacimendo norme e regolamenti, purtroppo in questa battaglia il cittadino parte molto svantaggiato nella lotta contro le amministrazioni assetate di denaro, infatti il cittadino deve andare a difendersi con i propri soldi mentre gli amministratori usano il denaro pubblico, per questo è nato il COMITATO STRISCE BLU.

Presentato alla stampa oggi 01 febbraio 2010, il COMITATO si pone diversi obiettivi tra cui:

a) promuovere iniziative che tendano a valorizzare e garantire la necessaria fluidità dei flussi pedonali e veicolari sull’intero territorio nazionale, con particolare riguardo all’individuazione e reperimento delle aree e fasce del territorio da destinare alla sosta veicolare a pagamento.
b) in particolare il COMITATO ha anche l’obiettivo di azionare ogni tutela anche giudiziaria atta a salvaguardare zone di particolare rilevanza urbanistica che presentino particolari esigenze e condizioni di traffico.

Per sostenere il COMITATO è stato predisposto un conto corrente postale n° 1861328, sul quale è possibile versare una quota associativa pari a 10 euro per socio simpatizzante o 50 euro quale socio ordinario, il bollettino è scaricabile a questo LINK.

I fondi raccolti verranno utilizzati per mettere in moto le azione giudiziarie presso il T.A.R. per far annullare le delibere comunali viziate da eccesso di potere.

Per qualsiasi informazione potete contattare il COMITATO a mezzo mail a comitatostrisceblu@gmail.com oppure ai seguenti recapiti telefonici, 3469595429 – 33547904872 3403910959, il nostro sito è http://strisceblu.wordpress.com.

Sontenendo il COMITATO sostenete una giusta battaglia per evitare la privatizzazione delle nostre città.

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