feb 16

Aversa, continuano le sentenze a favore degli automobilisti per l’errata applicazione dell’art. 157 comma 6 nelle strisce blu

STRISCE BLU ILLEGALI

Aversa 16/02/2010

Giuseppeo Oliva

La battaglia tra le amministrazioni e gli automobilisti sugli errori nell’applicare l’art. 157 comma 6 per sanzionare chi non espone il ticket nelle strisce blu continua a segnare punti a favore degli automobilisti ingiustamente colpiti.

Purtroppo questo articolo del Codice della Strada viene molto spesso usato dai comuni per multare chi non espone il titolo di pagamento, l’errore forse non è volontario visto che anche il Ministero dell’Interno ha espresso parere favorevole all’uso in caso di sosta senza ticket, ma se leggiamo bene il Codice della Strada si nota che questo articolo si riferisce chiaramente a quelle zone con una limitazione temporale della sosta, dove invece non è previsto un tempo massimo di sosta come ad Aversa bisogna usare l’art 7 comma 1 lett. f, questo è l’orientamento adottato sia dai G.d.P. che dalla Cassazione.

La domanda che ci continuiamo a porre è: perchè si preferisce ignorare le sentenze favorevoli agli automobilisti e si continua a sprecare denaro dei contribuenti facendo migliaia di verbali che non verranno mai riscossi?

Si allega una delle tante sentenze a favore in merito all’uso dell’art. 157 nelle strisce blu.

Non è possibile invocare l’art. 157, co. 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento

Giudice di Pace di Roma – Sentenza n. 25111/07

L’importantissima statuizione emerge a seguito del giudizio che vedeva contrapposta una nota azienda di tabacchi capitolina all’amministrazione romana.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA-Sez. III

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dr. Giulio Cesare Castaldi ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 65738 del Ruolo Generale Contenzioso Civile dell’anno 2006

TRA

Omissis, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Aureliana 63, presso lo studio dell’avv. Simone Pacifici, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso,

OPPONENTE

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per l’Ufficio in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1

OPPOSTO-Contumace

OGGETTO: ricorso ex art. 22 l. 689/81

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: chiede l’annullamento del verbale d’accertamento di violazione n. Omissis, emesso a carico dell’opponente, perché il conducente dell’autovettura Volkswagen Golf targ. Omissis “sostava senza esporre titolo di pagamento”, violando la norma dell’art. 157, 6° comma, del Codice della Strada.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito per mezzo dei servizi postali il 30-6-2006, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale d’accertamento in epigrafe, eccependo: violazione del diritto di difesa per omessa indicazione dell’autorità cui ricorrere; l’inesistenza della violazione poiché l’art. 157/6° comma, del Codice della Strada non contempla sanzioni per l’eventualità richiamata nel verbale; la mancata contestazione immediata della violazione accertata.

Chiede, pertanto, che sia annullato il verbale opposto; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Comune di Roma, ritualmente evocato con decreto notificato il 30-11-2006, non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 19-3-2007 è comparso il difensore della società ricorrente il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi alle motivazioni ed eccezioni formulate con l’atto introduttivo, sostenendo anche la nullità del verbale per violazione dell’art. 7, 1° comma del CdS, a seguito della recente interpretazione assunta in proposito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 116 del 9-1-2007, poiché nella zona ove è stata accertata la violazione, non esistono adeguate aree di sosta, senza i dispositivi di controllo che impongono il pagamento del ticket. Nessuno è comparso per il Comune di Roma; pertanto, se n’è dichiarata la contumacia.

Il Giudice ha deciso la causa come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità del conducente l’autovettura della ricorrente non appare sufficientemente accertata e pertanto l’opposizione deve essere accolta.

La violazione contestata a detto conducente “sostava senza esporre il ticket di pagamento” non è quella dell’art. 157, 6° comma del CdS, indicata nel verbale. L’art. 157/6° comma del CdS, infatti, prevede che “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio”; per tale violazione, è prevista dal comma 8° dello stesso art. 157 la sanzione pecuniaria da € 33,60 ad € 137,55. La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art. 7, 1° comma, lett. f) del CdS (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire….aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe….”.), e la corrispondente sanzione per chi violi tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art. 7 del CdS (da € 19,95 ad € 81,90). Ai sensi di quanto disposto dall’art. 383, 1° comma del Regolamento del Codice della Strada, “il verbale deve contenere….la citazione della norma violata…”. Nella presente fattispecie, la norma violata (art. 157/6° comma del CdS), riportata nel verbale, non corrisponde al fatto contestato (“sostava senza esporre titolo di pagamento”), ciò rende equivoca l’interpretazione dell’illecito ascritto al conducente della Golf della ricorrente, con la conseguenza che è incerta la stessa responsabilità dell’opponente.

Il Giudicante, pertanto, ritiene che nella fattispecie trovi applicazione il 12° comma dell’articolo 23 della legge 689/81 ed accoglie l’opposizione perché non vi sono prove sufficienti della responsabilità del conducente la vettura della società ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale d’accertamento violazione impugnato;
2.
condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 150,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93, 1° comma c.p.c., in favore dell’avv. Simone Pacifici, antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 Marzo 2007.

feb 16

Aversa, continuano le sentenze a favore degli automobilisti per l'errata applicazione dell'art. 157 comma 6 nelle strisce blu

STRISCE BLU ILLEGALI

Aversa 16/02/2010

Giuseppeo Oliva

La battaglia tra le amministrazioni e gli automobilisti sugli errori nell’applicare l’art. 157 comma 6 per sanzionare chi non espone il ticket nelle strisce blu continua a segnare punti a favore degli automobilisti ingiustamente colpiti.

Purtroppo questo articolo del Codice della Strada viene molto spesso usato dai comuni per multare chi non espone il titolo di pagamento, l’errore forse non è volontario visto che anche il Ministero dell’Interno ha espresso parere favorevole all’uso in caso di sosta senza ticket, ma se leggiamo bene il Codice della Strada si nota che questo articolo si riferisce chiaramente a quelle zone con una limitazione temporale della sosta, dove invece non è previsto un tempo massimo di sosta come ad Aversa bisogna usare l’art 7 comma 1 lett. f, questo è l’orientamento adottato sia dai G.d.P. che dalla Cassazione.

La domanda che ci continuiamo a porre è: perchè si preferisce ignorare le sentenze favorevoli agli automobilisti e si continua a sprecare denaro dei contribuenti facendo migliaia di verbali che non verranno mai riscossi?

Si allega una delle tante sentenze a favore in merito all’uso dell’art. 157 nelle strisce blu.

Non è possibile invocare l’art. 157, co. 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento

Giudice di Pace di Roma – Sentenza n. 25111/07

L’importantissima statuizione emerge a seguito del giudizio che vedeva contrapposta una nota azienda di tabacchi capitolina all’amministrazione romana.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA-Sez. III

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dr. Giulio Cesare Castaldi ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 65738 del Ruolo Generale Contenzioso Civile dell’anno 2006

TRA

Omissis, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Aureliana 63, presso lo studio dell’avv. Simone Pacifici, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso,

OPPONENTE

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per l’Ufficio in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1

OPPOSTO-Contumace

OGGETTO: ricorso ex art. 22 l. 689/81

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: chiede l’annullamento del verbale d’accertamento di violazione n. Omissis, emesso a carico dell’opponente, perché il conducente dell’autovettura Volkswagen Golf targ. Omissis “sostava senza esporre titolo di pagamento”, violando la norma dell’art. 157, 6° comma, del Codice della Strada.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito per mezzo dei servizi postali il 30-6-2006, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale d’accertamento in epigrafe, eccependo: violazione del diritto di difesa per omessa indicazione dell’autorità cui ricorrere; l’inesistenza della violazione poiché l’art. 157/6° comma, del Codice della Strada non contempla sanzioni per l’eventualità richiamata nel verbale; la mancata contestazione immediata della violazione accertata.

Chiede, pertanto, che sia annullato il verbale opposto; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Comune di Roma, ritualmente evocato con decreto notificato il 30-11-2006, non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 19-3-2007 è comparso il difensore della società ricorrente il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi alle motivazioni ed eccezioni formulate con l’atto introduttivo, sostenendo anche la nullità del verbale per violazione dell’art. 7, 1° comma del CdS, a seguito della recente interpretazione assunta in proposito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 116 del 9-1-2007, poiché nella zona ove è stata accertata la violazione, non esistono adeguate aree di sosta, senza i dispositivi di controllo che impongono il pagamento del ticket. Nessuno è comparso per il Comune di Roma; pertanto, se n’è dichiarata la contumacia.

Il Giudice ha deciso la causa come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità del conducente l’autovettura della ricorrente non appare sufficientemente accertata e pertanto l’opposizione deve essere accolta.

La violazione contestata a detto conducente “sostava senza esporre il ticket di pagamento” non è quella dell’art. 157, 6° comma del CdS, indicata nel verbale. L’art. 157/6° comma del CdS, infatti, prevede che “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio”; per tale violazione, è prevista dal comma 8° dello stesso art. 157 la sanzione pecuniaria da € 33,60 ad € 137,55. La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art. 7, 1° comma, lett. f) del CdS (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire….aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe….”.), e la corrispondente sanzione per chi violi tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art. 7 del CdS (da € 19,95 ad € 81,90). Ai sensi di quanto disposto dall’art. 383, 1° comma del Regolamento del Codice della Strada, “il verbale deve contenere….la citazione della norma violata…”. Nella presente fattispecie, la norma violata (art. 157/6° comma del CdS), riportata nel verbale, non corrisponde al fatto contestato (“sostava senza esporre titolo di pagamento”), ciò rende equivoca l’interpretazione dell’illecito ascritto al conducente della Golf della ricorrente, con la conseguenza che è incerta la stessa responsabilità dell’opponente.

Il Giudicante, pertanto, ritiene che nella fattispecie trovi applicazione il 12° comma dell’articolo 23 della legge 689/81 ed accoglie l’opposizione perché non vi sono prove sufficienti della responsabilità del conducente la vettura della società ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale d’accertamento violazione impugnato;
2.
condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 150,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93, 1° comma c.p.c., in favore dell’avv. Simone Pacifici, antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 Marzo 2007.

feb 16

Aversa, continuano le sentenze a favore degli automobilisti per l’errata applicazione dell’art. 157 comma 6 nelle strisce blu

STRISCE BLU ILLEGALI

Aversa 16/02/2010

Giuseppeo Oliva

La battaglia tra le amministrazioni e gli automobilisti sugli errori nell’applicare l’art. 157 comma 6 per sanzionare chi non espone il ticket nelle strisce blu continua a segnare punti a favore degli automobilisti ingiustamente colpiti.

Purtroppo questo articolo del Codice della Strada viene molto spesso usato dai comuni per multare chi non espone il titolo di pagamento, l’errore forse non è volontario visto che anche il Ministero dell’Interno ha espresso parere favorevole all’uso in caso di sosta senza ticket, ma se leggiamo bene il Codice della Strada si nota che questo articolo si riferisce chiaramente a quelle zone con una limitazione temporale della sosta, dove invece non è previsto un tempo massimo di sosta come ad Aversa bisogna usare l’art 7 comma 1 lett. f, questo è l’orientamento adottato sia dai G.d.P. che dalla Cassazione.

La domanda che ci continuiamo a porre è: perchè si preferisce ignorare le sentenze favorevoli agli automobilisti e si continua a sprecare denaro dei contribuenti facendo migliaia di verbali che non verranno mai riscossi?

Si allega una delle tante sentenze a favore in merito all’uso dell’art. 157 nelle strisce blu.

Non è possibile invocare l’art. 157, co. 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento

Giudice di Pace di Roma – Sentenza n. 25111/07

L’importantissima statuizione emerge a seguito del giudizio che vedeva contrapposta una nota azienda di tabacchi capitolina all’amministrazione romana.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA-Sez. III

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dr. Giulio Cesare Castaldi ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 65738 del Ruolo Generale Contenzioso Civile dell’anno 2006

TRA

Omissis, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Aureliana 63, presso lo studio dell’avv. Simone Pacifici, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso,

OPPONENTE

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per l’Ufficio in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1

OPPOSTO-Contumace

OGGETTO: ricorso ex art. 22 l. 689/81

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: chiede l’annullamento del verbale d’accertamento di violazione n. Omissis, emesso a carico dell’opponente, perché il conducente dell’autovettura Volkswagen Golf targ. Omissis “sostava senza esporre titolo di pagamento”, violando la norma dell’art. 157, 6° comma, del Codice della Strada.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito per mezzo dei servizi postali il 30-6-2006, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale d’accertamento in epigrafe, eccependo: violazione del diritto di difesa per omessa indicazione dell’autorità cui ricorrere; l’inesistenza della violazione poiché l’art. 157/6° comma, del Codice della Strada non contempla sanzioni per l’eventualità richiamata nel verbale; la mancata contestazione immediata della violazione accertata.

Chiede, pertanto, che sia annullato il verbale opposto; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Comune di Roma, ritualmente evocato con decreto notificato il 30-11-2006, non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 19-3-2007 è comparso il difensore della società ricorrente il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi alle motivazioni ed eccezioni formulate con l’atto introduttivo, sostenendo anche la nullità del verbale per violazione dell’art. 7, 1° comma del CdS, a seguito della recente interpretazione assunta in proposito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 116 del 9-1-2007, poiché nella zona ove è stata accertata la violazione, non esistono adeguate aree di sosta, senza i dispositivi di controllo che impongono il pagamento del ticket. Nessuno è comparso per il Comune di Roma; pertanto, se n’è dichiarata la contumacia.

Il Giudice ha deciso la causa come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità del conducente l’autovettura della ricorrente non appare sufficientemente accertata e pertanto l’opposizione deve essere accolta.

La violazione contestata a detto conducente “sostava senza esporre il ticket di pagamento” non è quella dell’art. 157, 6° comma del CdS, indicata nel verbale. L’art. 157/6° comma del CdS, infatti, prevede che “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio”; per tale violazione, è prevista dal comma 8° dello stesso art. 157 la sanzione pecuniaria da € 33,60 ad € 137,55. La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art. 7, 1° comma, lett. f) del CdS (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire….aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe….”.), e la corrispondente sanzione per chi violi tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art. 7 del CdS (da € 19,95 ad € 81,90). Ai sensi di quanto disposto dall’art. 383, 1° comma del Regolamento del Codice della Strada, “il verbale deve contenere….la citazione della norma violata…”. Nella presente fattispecie, la norma violata (art. 157/6° comma del CdS), riportata nel verbale, non corrisponde al fatto contestato (“sostava senza esporre titolo di pagamento”), ciò rende equivoca l’interpretazione dell’illecito ascritto al conducente della Golf della ricorrente, con la conseguenza che è incerta la stessa responsabilità dell’opponente.

Il Giudicante, pertanto, ritiene che nella fattispecie trovi applicazione il 12° comma dell’articolo 23 della legge 689/81 ed accoglie l’opposizione perché non vi sono prove sufficienti della responsabilità del conducente la vettura della società ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale d’accertamento violazione impugnato;
2.
condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 150,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93, 1° comma c.p.c., in favore dell’avv. Simone Pacifici, antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 Marzo 2007.

feb 16

Aversa, le amministrazioni contro i disabili.

strisce blu disabili
STRISCE BLU ILLEGALIstalli di sosta disabili

Aversa 16/02/2010

Giuseppe Oliva

Una sentenza della cassazione emessa da un giudice senza nessuno scrupolo sta creando grossi problemi di mobilità ai disabili.

La sentenza non è legge, la discrezione viene lasciata ai Sindaci che possono avere la giusta tolleranza verso una categoria già fortemente penalizzata nel muoversi nelle nostre città tra mille barriere architettoniche.

Purtroppo questo non succede quasi mai, infatti appena si è potuto lucrare anche sulle auto dei disabili nelle strisce blu, i Sindaci compreso il Sindaco della città di Aversa Domenico Ciaramella, non hanno perso tempo sguinzagliando gli ausiliari del traffico a fare migliaia di verbali.

Grazie miei cari insensibili Sindaci, ormai nessun interesse supera quello economico.

Siamo cattolici e non vogliamo augurarvi nulla di male, ma per una volta Vi invitiamo a sedervi al posto di un disabile su una carrozina per provare quante difficoltà si devono affrontare anche solo per entrare in un pubblico ufficio per un certificato.

Vogliamo fare un’esempio concreto di come non si fa nulla per agevolare la mobilità dei disabili?

Ad Aversa è stato da poco ristrutturato l’ufficio postale di Via E. Corcioni davanti al quale esiste un posto riservato ai disabili, purtroppo quello che manca totalmente è lo scivolo per salire sul marciapiede, ma ancora più grave è la totale assenza dello scivolo per superare i 3 gradini per accedere all’interno dell’ufficio.

A questo punto la domanda nasce spontanea, come mai l’amministrazione non ha verificato la conformità alla norma di abbattimento delle barriere architettoniche?
Come mai si è data l’autorizzazione all’apertura facendo quasi una festa senza che l’ufficio presenti i requisiti di accesso per i disabili?

Più che gioire quà c’è da piangere per quello che succede.