mar 20

Strisce blu la loro collocazione non dovrebbe essere sulle strade demaniali.

Aversa 20/03/2013

Le tanto odiate strisce blu istituite sulle strade italiane potrebbero essere in contrasto con quanto previsto dalla costituzione Italiana visto che le stesse insistono sulle strade che sembrano appartenere al demanio.

Pubblichiamo questo articolo a firma di Orazio Fergnani che spiega in maniera precisa che le strade sono suolo demaniale e come tale non può essere dato in affitto o venduto a ditte private che a loro volta ne pretendono il pagamento per la sosta.

“ESISTE ANCORA IL DEMANIO STRADALE?
di Orazio Fergnani

Alle scuole superiori il mio professore di matematica e di fisica mi insegnò che per confermare una teoria bisognava porre una ipotesi, e da questa, in passi successivi, si doveva dimostrare l’enunciato e raggiungere una verità.

Voglio dimostrare che :

1) il Demanio stradale non esiste più;

2) la mistificazione e lo stravolgimento del diritto da parte degli amministratori è una costante;

3) le Amministrazioni periferiche dello stato:

a) a)sottraggono diritti a tutti i cittadini (1° disparità di trattamento fra cittadini);

b) premiano gli omittenti ed eludenti (2° disparità);

c) sanzionano i cittadini corretti (3° disparità);

d) discriminano i molti a vantaggio dei pochi (4° disparità).

4) Lo “Stato” (o meglio la quasi totalità dei suoi organi [deviati] schiavizzano tutti i cittadini.

DATA :

A) La Costituzione italiana

Art. 1 ….…La sovranità appartiene al popolo, …
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, ….
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli ….., che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, ……
Art. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, ……..
Art. 97 I pubblici uffici sono organizzati …., in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

B) Il Codice Civile Italiano

Art. 822 Appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio pubblico …, le strade, le autostrade, …..
Art. 823 I beni che fanno parte del Demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi,….
Art. 824 I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’art. 822, …, sono soggetti al regime del Demanio pubblico.
Art. 825 Sono parimenti soggetti al regime del Demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni …..
Art. 828 … …. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, ….

C) Legge Tognoli 122/89 : Disposizioni in materia di parcheggi, ………..

2. L’ art. 41 sexies della legge n. 1150/1942, è sostituito dall’Art. 41 sexies. – 1. Nelle nuove costruzioni …… …, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione”.
Art. 9.1. I proprietari di immobili possono realizzare .…, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. . ….

5. I parcheggi realizzati ..… non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.
Art. 15 “d) stabilire con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio sulle

quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere …, fissando le relative condizioni e tariffe”.

Ed ancora : “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione …OMISSIS…. d), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere

autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. ….
“Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni …… è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa …..

SINTESI ED ANALISI

Premesso dunque che :

a. il Popolo è sovrano ed i titolari di tutti i diritti sono i cittadini italiani;

b. tutti i cittadini hanno pari dignità, sono uguali davanti alla legge ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza dei cittadini e gli uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

c. Ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale;

ED ANCORA,

d. Le strade fanno parte del Demanio pubblico, prioritariamente per definizione destinate al transito delle persone e delle merci;

e. I beni del Demanio sono inalienabili, non possono essere sottratti alla loro destinazione (cioè il transito, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (neanche dei Comuni e meno che mai dei loro concessionari o pseudo appaltatori);

f. La legge Tognoli afferma che i privati devono riservare ed asservire superfici vincolate a parcheggio pari circa ad un terzo del costruito, aree invendibili separatamente dalle abitazioni;

g. la Tognoli afferma che si possono dare in concessione aree demaniali destinate al traffico (come le banchine stradali);

PRIMO VULNUS AL DIRITTO DEL POSSESSO DEMANIALE :

Non si può asservire un bene del Demanio ad una funzione che non sia la loro destinazione originaria, lo si può fare semmai dopo le laboriose procedure di sdemanializzazione (se ne ricorrono i presupposti). Sarebbe da indagare se mai nessun Comune italiano abbia mai attuato tale procedura.

Del resto il D.P.R. 285/92 e successivi sono chiarissimi in fatto di pertinenze e spazi asserviti alle strade (tutte le strade, anche quelle cittadine).

Riscontro oggettivamente che lo Stato rinuncia a far rispettare le leggi e sanzionare chi non le osserva, e soprattutto punire chi non le fa osservare.

Al contrario, e in violazione di legge, le Amministrazioni dello Stato:

1) permettono ai Sindaci il lassismo o l’ incompetenza attuale che tralasciano i dovuti controlli;

2) permettono ai privati di sorvolare sull’obbligo alla costruzione o al reperimento di superfici dei parcheggi auto;

3) o qualora costruiti con destinazione a parcheggio successivamente vengono venduti illecitamente come magazzini o “meglio ancora come negozi” al quadruplo o più del valore del posto auto;

4) altrimenti non si spiegherebbe perché mai a distanza di oltre vent’anni le strade anche di notte sono ingombre di auto (suppongo di gente che abita e dorme nei dintorni);

5) come sia stato possibile ai Sindaci appropriarsi di aree, le strade con relative sedi e carreggiate (Art. 3. Definizioni stradali e di traffico …. Comma 46 – Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza ) che erano e sono del Demanio e tolte alla loro destinazione originaria ed univoca (in barba anche al D.P.R. 285/92);

6) per poi darle in concessione ad un privato togliendole alla loro destinazione originaria di pubblica via (un po’ come sfrattare il legittimo proprietario di un appartamento per poi immediatamente riaffittarselo….. tipo i mafiosi delinquentastri di Tor Bella Monaca);

7) e quindi in seguito alle incongrue ed improprie lamentele e rimostranze dei residenti (che di nulla dovevano lamentarsi, ma semplicemente adempiere agli obblighi di legge, farsi i garages!), i Sindaci per ulteriore lassismo ed incapacità, o molto peggio….., invece di sanzionare adeguatamente gli omissivi residenti…. li esentavano dal pagamento del ticket dei parcheggi (infinite volte abusivi).

NE DERIVA CHE

A) Le Amministrazioni hanno privato i cittadini italiani del Demanio stradale indebitamente ed illegittimamente sottratto alla loro libera fruizione;

B) Le Amministrazioni hanno omesso il controllo sulle costruzioni dei parcheggi, sulle destinazioni d’uso;

C) I notai hanno stipulato inquantificabili atti illegittimi permettendo la vendita di aree vincolate separatamente;

D) Le Amministrazioni si sono vendute la Fontana di Trevi, nel senso che il Demanio stradale non è e non era dei Comuni, Comuni i quali hanno “concesso” il diritto di superficie che non era loro ad altri;

E) Togliendo le pertinenze delle strade demaniali alla loro naturale destinazione, ad esempio la superficie di arresto, per cui se qualcuno transitando su una qualche strada “concessa” ha la necessità impellente di arrestarsi lo può fare, …..se trova il posto, e solo pagando il pedaggio (ma non era libera la circolazione sul territorio italiano?) su una superficie demaniale che fino a prova contraria è sempre dei cittadini italiani (fino a sdemanializzazione avvenuta, se mai sarà accettata?);

F) Che dire della disparità di trattamento da parte dei Comuni a vantaggio dei cittadini residenti; residenti che siccome si sono comportati così bene i vari Sindaci li hanno premiati esentandoli dal pagamento del ticket di parcheggio;

G) Infine sfido chiunque a mostrare a me ed ai cittadini romani dove sono le parti della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze dove deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta.

H) Non voglio intorbidire ulteriormente le acque tirando in ballo i controllori del traffico, ma anche lì ci sarebbe molto (tutto) da eccepire.

Questo è il concetto del Diritto oggi corrente presso l’ Amministrazione Pubblica.

Questo è il concetto della Libertà oggi corrente presso l’ Amministrazione Pubblica.

Questo è il concetto della Democrazia oggi corrente presso l’ Amministrazione Pubblica.

Ma oggi so per certo che tutto questo non è un casuale cumulo di idiozie, incompetenze, incongruenze, illegalità messe in atto ed accatastate le une sulle altre da una miriade di “homuncoli chiamati a scelte più grandi di loro…. Questo fa parte di un progetto intenzionale, programmato nei minimi dettagli, ben più ampio, nazionale e globale per ricondurre gradualmente, nel silenzio più completo e nella calma apparente, la vita di tutti i cittadini alla sottrazione più assoluta di ogni minimo diritto, allo svuotamento delle “sovranità” conquistate a prezzo dei sacrifici e del sangue dei nostri padri, fino a giungere al vuoto pneumatico della Costituzione, del Codice Civile, delle leggi, del Parlamento, dei Partiti ed alla schiavitù più assoluta.

E’ ora di dire basta allo scempio, alle truffe, ai furti, agli scippi messi in atto dagli organi istituzionali in danno dei CITTADINI.

Orazio Fergnani”

Speriamo che il nuovo scenario politico possa mettere mano a questa delicata questione, visto che nel frattempo i comuni ne approfittano per ingrassare le casse dei privati che gestiscono le strisce blu e le casse comunali con milioni di multe forse illegittime.

Ma i politici si rendono conto chi gli Italiani non riescono più a pagare neanche l’assicurazione obbligatoria, figuriamoci l’esorbitante prezzo del parcheggio nelle strisce blu.

Giuseppe Oliva

mar 19

La Cassazione riabilita il capitano delle guardie zoofile Saverio Mazzarella.

Aversa 19/03/2013

Saverio Mazzarella comandate delle guardie zoofile della L.I.D.A. sez. di Aversa si era visto bloccare i decreti che gli davano il titolo ad operare come guardia zoofila dopo il sequestro del parco Pozzi di Aversa, una vicenda che aveva gettato molte ombre sull’affettiva autorizzazione ad operare la chiusura del più grande polmone verde della città, sequestro al quale il Comitato Strisce Blu diede risalto attraverso il suo blog e canale youtube visto che avevamo costatato una effettiva pericolosità dell’intera area.

Sicuramente grazie a quella chiusura l’amministrazione guidata all’epoca dal Dott.re Ciaramella fu costretta ad operare una immediata bonifica dell’area che risultava inquinata e pericolosa.

Riportiamo alcuni video che mostravano lo stato dei luoghi durante le fasi del sequestro e le condizioni del parcheggio annesso al parco.

La chiusura del parco creò molte lamentele da parte dei cittadini, che si trasformò in apprezzamenti solo successivamente alla riapertura del parco e la relativa bonifica alla quale l’amministrazione fu condannata dalla Procura.

Poco importa se dai verbali del nucleo operativo ecologico risulta che il parco era idoneo alla fruizione al pubblico e nulla di quanto fotografato e ripreso come prova era stato rilevato, la verità i cittadini la conoscevano molto bene e i video pubblicati su youtube mostrano l’unica verità possibile.

Oggi ci perviene un comunicato stampa da parte del comandante delle guardie zoofile Saverio Mazzarella che pubblichiamo con piacere, visto che la sentenza della Cassazione contenuta all’interno sembra riabilitarlo a pieno diritto in tutte le sue funzioni, compreso eventuali sequestri di zone a rischio per i cittadini come avvenne per il parco Pozzi.
Fonte: Saverio Mazzarella comandante guardie zoofile della L.I.D.A.
“RAPPORTO STAMPA
LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA DA’ RAGIONE A SAVERIO MAZZARELLA, COMANDANTE DELLE GUARDIE ZOOFILE L.I.D.A., E CONFERMA ANCORA UNA VOLTA CHE EGLI E LA SUA SQUADRA SONO AGENTI/UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED OPERANO PER CONTO DEL MINISTERO DELL’ AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL FARMACO VETERINARIO. RETROCEDONO LE AZIONI DIFFAMATORIE CHE HANNO PORTATO IL COMANDANTE DELLE GUARDIE AD ESSERE ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI DALLA PROCURA SAMMARITANA PER USURPAZIONE DI TITOLO E FALSO NEL MESE DI FEBBRAIO DEL 2013.
Infatti, dopo la vicenda del sequestro del parco pozzi di Aversa, area di 80 mila mq circa, il Comandante delle Guardie Zoofile si è visto bloccare il proprio servizio dalle istituzioni per motivi inesistenti, tanto da far intervenire la Corte di Cassazione di Roma che dichiara nella sentenza che segue il Mazzarella Saverio è un Pubblico Ufficiale nel pieno esercizio delle sue funzioni di Polizia Amministrativa e Giudiziaria Ambientale. Questa sentenza rivoluziona a carattere nazionale relativa ai dubbi della posizione giuridica di tutte le Guardie Volontarie d’ Italia. Chiarito questo inequivocabilmente, vogliate divulgare a mezzo stampa questa notizia, ringraziandoVI anticipatamente. Grazie.”

Giuseppe Oliva
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LE GUARDIE ZOOFILE NOMINATE DAL PREFETTO AI SENSI DELLA LEGGE 189/2004 NON ESPLETANO SOLTANTO VIGILANZA SUGLI ANIMALI DA AFFEZIONE. LEGGETE QUESTA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE EMESSA IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELLE GUARDIE L.I.D.A. SAVERIO MAZZARELLA:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana – Presidente – del 18/05/2011
Dott. FIALE Aldo – Consigliere – SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla – rel. Consigliere – N. 1001
Dott. SARNO Giulio – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere – N. 46431/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. c/o Trib. Di S. M. Capua Vetere;
nel proc. c/o:
Scoppetta Romeo Salvatore indagato art. 544 c.p., comma 3;
avverso l’ordinanza del Tribunale per il Riesame di S.M. Capua Vetere in data 3.11.10;
Sentita la relazione del cons. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr.ssa FODARONI Maria Giuseppina che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con l’ordinanza oggetto di ricorso, è stata accolta, dal Tribunale competente, la richiesta di riesame avanzata dall’indagato Scoppetta avverso il provvedimento di sequestro di alcuni animali esotici (un pitone, tre iguane, alcune testuggini ecc.) a lui appartenenti e che è accusato di averli detenuti in cattive condizioni non adeguate alle loro caratteristiche. Per l’effetto, gli animali sono stati dissequestrati e restituiti all’avente diritto.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P.M. deducendo erronea applicazione della legge penale. Si sostiene, infatti, essere erronea l’affermazione del Tribunale per il Riesame secondo cui gli operanti della Polizia zoofila appartenenti alla LIDA (Lega italiana Diritti Animali) di Aversa non sarebbero stati legittimati ad operare il sequestro di loro iniziativa in quanto non rivestenti la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria.
Ribatte il ricorrente che gli operanti sono guardie giurate nominate con decreto della Provincia. Inoltre, la LIDA è associazione di volontariato riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con decreto del 26.5.07 e, dalla qualità di guardia giurata, discende la legittimazione ad esercitare attività di polizia giudiziaria così come affermato anche dalla 4^ sez. del Consiglio di Stato con decisione del 24.10.97 n. 1233.
Il ricorrente confuta anche l’ulteriore argomento del Tribunale secondo cui, in ogni caso, non avrebbe potuto essere effettuato il sequestro perché la L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 6, comma 2 restringe la competenza delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (nel vigilare sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali) ai soli animali “da affezione”. Si fa, infatti, notare che il concetto di “animale da affezione” non è dato normativamente e non vi è ragione di restringerlo immotivatamente anche alla luce dell’evoluzione dei costumi.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 2. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato.
Per quel che attiene alla qualifica di agente di P.G. il problema specifico degli agenti della LI.DA, è risolto dalla disposizione evocata dal ricorrente che ricorda come la LIDA sia associazione di volontariato riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con un decreto, quello del 26.5.07, che, in tal modo, ha avallato la norma provinciale istitutiva di tale organo che recita: “ai sensi dell’art. 128 Cost., sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 27″.
Vi è da soggiungere che il tema della qualifica degli operanti delle guardie zoofile in genere registra diversi precedenti di questa stessa sezione di segno opposto. Nel contrasto di opinioni, tuttavia, ritiene il collegio che sia da ritenere preferibile la soluzione assunta da Ultimo da Sez. 3, 2.2.06 (Lancellotti, Rv. 233561; v. anche Sez. 6, 13.4.94, Ranelli, Rv. 199518; contra: Sez. 3, 9.4.08, Lovato, Rv. 240231).
La erroneità dell’ordinanza impugnata riguarda anche il secondo argomento relativo agli animali da affezione.
Ed infatti, la lettura che viene data della L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 6, comma 2 è esattamente contraria al tenore letterale della norma. La circostanza che la disposizione dica “anche”, con riferimento agli animali da affezione, è, infatti, estensiva. La norma recita: la vigilanza sul rispetto delle presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riferimento agli animali da affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”. Detto in altri termini, perciò, il fatto che la disposizione, nell’opera di protezione degli animali, estenda il raggio di competenza delle guardie volontarie giurate di cui trattasi anche ai cd. animali da affezione produce un effetto ampliativo e non certo restrittivo della loro competenza.
A tale stregua, è a fortiori implicita la facoltà di intervento delle guardie di cui si discute per animali come quelli oggetto del sequestro (che, pur dando atto di una certa tendenza al mutamento dei gusti, non possono di norma essere ricompresi nell’alveo degli animali da affezione in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica – Sez. 3, 9.4.08, Lovato, Rv. 240231). La decisione impugnata è, quindi, censurabile per erronea applicazione della legge nei termini appena enunciati e, per tale ragione, deve essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per nuovo esame.
P.Q.M.
Visto l’art. 615 e ss. c.p.p.;
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 18 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

mar 15

Aversa slalom tra buche e paletti, ma la sicurezza dove sta?

Aversa 14/03/2013

Aversa come molte città italiane soffre di una carenza di manutenzione stradale, gli effetti sono evidenti sull’intera rete stradale.

In particolare viale Europa sta letteralmente affondando sotto il peso del traffico veicolare, traffico soprattutto quello pesante che ad Aversa non potrebbe neanche entrare, infatti la delibera 157 del 2009 identifica l’intero territorio comunale in zona di particolare rilevanza urbanistica.

Nelle ZPRU vi sono dei forti limitazioni alla circolazione veicolare, come imporre un limite di 30Km/h, segnalare l’inizio e la fine della ZPRU con appositi cartelli e ancora divieto di transito per automezzi con peso superiore ai 35 q.li ed infine imporre una limitazione di transito in molti casi anche ai non residenti.

Oggi a distanza di 4 anni dalla pubblicazione di quella delibera possiamo affermare con forza che nessuno di quei provvedimenti sono è stato preso, ma evidentemente all’amministrazione non interessava salvaguardare il territorio ma solo evitare di realizzare stalli di sosta gratuiti in congruo numero rispetto a quelli a pagamento come più volte denunciato dal Comitato Strisce Blu.

Oggi l’amministrazione si trova di fronte ad una grave omissione che sta riducendo la città ad un colabrodo con varie situazioni di emergenza molto evidenti, come in piazza Municipio, dove con l’ordinanza n° 83 del 13/03/2013 si è dovuto imporre con urgenza il divieto di transito e sosta per i pullman e camion che superano i 35 q.li che nel tempo hanno causato un evidente cedimento della sede stradale.

E’ evidente che la mandata applicazione degli obblighi derivanti dalla delibera 157 costeranno ai cittadini un bel pò di soldi per ripristinare le strade distrutte dal traffico fuori controllo.

Il Comitato Strisce Blu chiede con forza all’amministrazione di verificare eventuali responsabilità dei dirigenti in merito alle omissioni denunciate, inoltre si chiede l’immediata applicazione di tutti gli strumenti urbanistici idonei alla conservazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica.

Giuseppe Oliva

mar 06

Aversa sicurezza stradale in alto mare, il cordolo di via Andreozzi non è più fissato.

Aversa 06/03/2013

Ad Aversa la sicurezza stradale non viene rispettata.

Buche, avvallamenti, marciapiedi dissestati e cordoli pericolosi minano ogni giorno la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Il cordolo installato in via Andreozzi ormai non è più fissato a terra da tempo, e aspetta una sistemazione che non ai sa quando si farà, i suoi pezzi vagano per l’intera sede stradale mettendo in pericolo l’incolumità di chi percorre questa importante arteria.

Il Comitato Strisce blu chiede all’amministrazione un immediato intervento per ripristinare il cordolo o meglio ancora installare uno in gomma, ancora meglio sarebbe eliminarlo completamente e far rispettare il divieto di sosta con rimozione per i trasgressori.

Giuseppe Oliva

feb 27

Aversa strisce blu senza grattini da marzo scatta la multa, ma chi compilerà i verbali?

Aversa 27/02/2013

Dopo anni di battaglie il Comitato Strisce Blu ottiene la corretta applicazione del C.d.S. e finalmente la penalina inventata dal comando di polizia municipale di Aversa cessa di esistere, ma le grane per l’amministrazione non sono finite.

Infatti allo stato attuale gli ausiliari che operano ad Aversa da agosto del 2012 non avrebbero il titolo giuridico per compilare i verbali, almeno secondo quando prevede la legge Bassanini che, all’Art. 17 comma 132 Legge 127/1997 recita testualmente “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”, ma in questo momento gli ausiliari non sono ne dipendenti comunali ne dipendenti di una ditta che ha ricevuto in concessione l’area oggetto della sosta a pagamento.

Di questa norma ne è a conoscenza anche il comandante della polizia municipale, infatti lo stesso la cita nella delibera di giunta n° 46 03.03.2012, come riportiamo di seguito.

Allo stato attuale gli ausiliari del traffico che operano ad Aversa fanno capo alla cooperativa AZZURRA che non è ne dipendente comunale ne ha ricevuto in concessione l’area oggetto della sosta a pagamento, infatti nessun bando di gara è stato espletato per dette aree e il comune non percepisce nessun canone, praticamente pare che gli è stato affidato solo il compito di
vigilare su chi ha o non ha il grattino.

L’unica soluzione giuridicamente valida e che eviterebbe una valanga di ricorsi e spese a danno dell’amministrazione potrebbe essere quella di far intervenire i vigili in caso sia necessario elevare un verbale, del resto anche la normativa sulla privacy impedirebbe agli ausiliari così come operano ora di chiedere i documenti per identificare il trasgressore e notificargli l’atto.

Insomma una situazione che è ben lontana dall’essere a norma, ma le strisce blu Aversane ci hanno abituato a questo ed altro.

Giuseppe Oliva

feb 02

Aversa invasione di telecamere, ma quante funzionano veramente?

Aversa 02/02/2013

Aversa si doveva trasformare nel grande fratello con l’installazione di ben 140 telecamere di controllo, questo almeno a leggere gli annunci fatti nel 2009 dall’ex Sindaco del PDL e dall’allora Assessore al ramo Della Valle.

Certo che in una città di appena 8 kq installare e controllare 140 telecamere è un progetto colossale, considerato anche il poco personale a disposizione, ma soprattutto il fatto che il comando di polizia municipale, dove confluiscono tutte le immagini cessa il servizio alle 21:00.

Il problema è capire quante di queste telecamere funzionano, visto che è un dato certo che le telecamere annunciate da Della Valle nel 2008 ed installate in via Corcioni non erano e sembra che non lo sono ancora collegate alla rete elettrica, e bisogna anche capire se le stesse furono pagate.

A conferma che le telecamere in via Corcioni non funzionavano ci sono anche le dichiarazioni fatte a luglio del 2009 da Della Valle, come si può leggere in questo articolo pubblicato sul sito di Pupia.

Ci sembra quindi strano che oggi il consigliere Della Valle pare non conoscere i problemi di malfunzionamento, è addirittura vuole sapere quali fondi sono stati impegnati per la l’installazione delle telecamere quando è lui stesso a dichiarare che i fondi furono recuperati dagli introiti delle multe.

Insomma una vicenda che va chiarita al più presto, visto che i soldi pubblici impegnati in progetti del genere non possono essere sprecati con tanta superficialità.

Giuseppe Oliva

gen 29

Aversa multe nelle strisce blu a rischio validità.

Aversa 29/01/2013

Le sanzioni elevate nelle strisce blu per mancata esposizione del grattino o per grattino scaduto inviate dal comando di polizia municipale di Aversa sembrano non essere conformi alle prescrizioni del Codice della Strada.

Lart. 200/201 del C.d.S. detta chiaramente le regole da seguire per le sanzioni, ma il comando della polizia municipale sembra ignorare i dettami del Codice della Strada e segue un suo metodo che potrebbe costare molto caro al Comune di Aversa innescando una valanga di ricorsi.
Il Comitato Strisce Blu ha interpellato sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che i propri consulenti, che hanno confermato le irregolarità.
Per meglio comprendere le regole, pubblichiamo quello che è l’unico modello di verbale conforme al Codice della Strada, e che deve essere compilato dall’ausiliare del traffico o dal vigile urbano al momento dell’infrazione.


Fonte: OVERLEX
“La parte del procedimento sanzionatorio destinata all’applicazione ed all’esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria si apre attraverso l’articolo 200 Codice della Strada.

Innanzitutto c’è da dire che il verbale di contestazione o di accertamento ex articolo 200 Codice della Strada deve essere considerato come un atto recettizio. Ciò sta a significare che si tratta di un atto che acquista validità ed efficacia allorquando venga portato a conoscenza dei destinatari. Il verbale in oggetto è un atto pubblico ex articolo 2699 codice civile e ad esso deve riconoscersi l’efficacia di piena prova fino a querela di falso. Il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino alla querela di falso, con riferimento ai fatti attestati dal pubblico ufficiale così come avvenuti in sua presenza e conosciuti nell’esercizio delle proprie funzioni senza alcun margine di apprezzamento. Inoltre, il verbale attesta la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale che lo ha redatto 1 ed alle dichiarazioni delle parti.

Tuttavia, a mio parere, il verbale non fa fede fino a querela di falso di tutto ciò che il pubblico ufficiale non sia stato in grado di osservare e percepire direttamente in prima persona. Con questo intendo riferirmi a quello che il pubblico ufficiale abbia percepito con dei margini di ragionevole e probabile incertezza oppure a ragionamenti logico-deduttivi. Solo per fare un esempio, si pensi a tutte quelle violazioni al Codice della Strada dovute a dinamiche di veicoli in movimento.

L’articolo 200 C .D.S. al primo comma recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”. Il comma in esame costituisce una chiara forma di garanzia per il contravventore poiché gli consente di poter esporre tutte le proprie ragioni nell’immediatezza del fatto e di fare, così, inserire nel verbale anche le sue eventuali dichiarazioni scritte.

In tale comma è stata inserita una norma primaria che può ammettere alcune e limitate deroghe solo in alcuni casi previsti dall’art. 201, comma 1bis, C.D.S 2.

Al secondo comma il medesimo articolo precisa che: “Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello”.

Nella realtà operativa dei servizi di Polizia Stradale (ex art. 12 C .D.S) spesso i trasgressori non rilasciano dichiarazioni per cui l’ipotesi sopraccitata non è sempre verificabile nei casi concreti.

Di estrema importanza è l’articolo 200, comma 3°, Codice della Strada che impone agli agenti accertatori di consegnare una copia del verbale al trasgressore e, qualora fosse presente, alla persona obbligata in solido. Infine, l’ultimo comma dell’articolo 200 impone agli operatori di polizia stradale di consegnare senza ritardo la copia del verbale di accertamento all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.

È fondamentale, nel corso di questa trattazione, precisare che le abrasioni, le correzioni e le alterazioni sul contenuto del verbale, che non siano riconducibili a meri errori materiali, possono essere in grado di esporre l’autore del verbale a gravi conseguenze soprattutto di natura penale e non solo; infatti, possono comportare anche conseguenze disciplinari, contabili ed amministrative.

Per completezza espositiva mi accingo ad elencare tutti gli elementi che deve contenere il verbale di contestazione, a norma dell’articolo 383 D.P.R. 495/1992. Pertanto, il suddetto verbale deve necessariamente contenere:

a) l’indicazione dell’ora, del giorno e della località dove la violazione è stata posta in essere;

b) le generalità del trasgressore, la sua residenza ed in alcuni casi anche l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale;

c) gli estremi della patente di guida (data del rilascio e di scadenza, categoria);

d) la targa di riconoscimento con il tipo di veicolo;

e) la sommaria esposizione del fatto;

f) l’enunciazione in forma concisa del tipo di norma violata;

g) le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione;

h) l’indicazione, se previsto, dei punti da decurtare;

i) le precise modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando consentito, specificando l’esatto ammontare della somma da pagare;

l) l’ufficio o il comando presso il quale il pagamento può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario da utilizzare per estinguere l’obbligazione;

m) l’autorità competente a ricevere ed a decidere il ricorso;

n) la firma autografa del pubblico ufficiale verbalizzante, salvo l’ipotesi di produzione dell’atto da parte del sistema informativo computerizzato;

o) la firma del trasgressore oppure il suo eventuale rifiuto di firmare.

Fra tutti questi elementi sopraccitati costituiscono, invece, vere e proprie cause di invalidità del verbale di contestazione:

- la mancata oppure l’erronea indicazione dell’autorità competente a decidere il ricorso;

- la mancata o l’inesatta ed erronea indicazione dell’esposizione dei fatti;

- l’inesatta, l’erronea oppure la mancata indicazione delle modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta.

In conclusione, preciso che la lettura dell’articolo 200 C .D.S. si deve coordinare, necessariamente, proprio con quella dell’articolo 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 che qui di seguito riporto integralmente:

Art. 383 D.P.R. 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada)

(Contestazione – Verbale di accertamento)

Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della localita’ nei quali la violazione e’ avvenuta, delle generalita’ e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonche’ la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione.

L’accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalita’ per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo puo’ essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che puo’ eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorita’ competente a decidere ove si proponga ricorso.

I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.

Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.

Avv. Alessandro Amaolo
www.avvocatoamaolo.com”

A questo punto invitiamo tutti coloro che venissero raggiunti da un verbale meccanizzato emesso dalla polizia municipale di Aversa a verificare i presupposti di legittimità, richiedendo copia del verbale in firma autografa che deve corrispondere a quanto previsto dal Codice della Strada, in caso contrario non esitata a contattarci, alla mail g.oliva@strisceblu.org oppure telefonando allo 0245074481, la nostra segreteria vi darà tutte le informazioni utili a presentare ricorso.

Giuseppe Oliva

gen 29

Aversa via Atellana, l’asfalto usurato e la piaggia provocano un nuovo incidente.

Aversa 28/01/2013

Via Atellana ad Aversa si sta guadagnando a pieno titolo l’appellativo di strada della morte, in effetti gli incidenti segnalati dai cittadini e stranamente non segnalati dalla stampa locale, stanno preoccupando non poco i residenti e chi percorre questa importante strada.

In questi anni le segnalazioni dei problemi relativi alla sicurezza di via Atellana sono state girate più volte anche al comando di polizia municipale, ma le risposte sembrano essere molto distanti dalla realtà, in una mail fatta pervenire al Sig. G.M., residente proprio nella curva dove avvengono gli incidenti, il tenente Mezzacapo afferma che la strada è sicura e l’asfalto è ancora in buone condizioni.

Affermazioni smentite dall’elevato numero di incidenti che avvengono quasi quotidianamente e comunque aumentano in caso di pioggia.

Pubblichiamo le foto dell’ennesimo incidente avvenuto il 28/01/2013, la dinamica è quasi sempre la stessa, speriamo che questa amministrazione prenda atto del problema e provveda quanto meno a rifare il manto stradale.


Giuseppe Oliva

gen 24

Aversa, viale Europa ridotto ad una mulattiera ma l’amministrazione da priorità alle telecamere di sorveglianza.

Aversa 23/01/2013

Viale Europa ad Aversa è una delle tante strade alle quali non si dedica un minimo di manutenzione da almeno 10 anni, lo stato di questa importante arteria che collega i paesi a nord della città con il centro è pessimo, ci sono buche, avvallamenti e un asfalto liscio che rendono la circolazione stradale molto pericolosa.
Basta un minimo di distrazione per finire in una buca o slittare e finire addosso ad un’auto o peggio ancora ad un pedone, ma fino a quando è un’auto a finire in una buca al massimo si fa un danno ad una gomma, ma quando a finire nelle buche è un mezzo a due ruote come biciclette o moto la questione è molto più seria e a rimetterci la vita non ci vuole nulla.
Voglio ricordare che il comune di Aversa sta spendendo un bel pò di soldi pubblici per installare ben 4 telecamere di sorveglianza su questa strada.

Ma cosa devono sorvegliare, i fossi che nascono ogni giorno?

Ad Aversa sembra che le priorità siano quelle di spendere soldi per operazioni di facciata più che realizzare progetti per migliorare seriamente la vivibilità, mi domando non era più importante ripristinare il semaforo all’incrocio di San Lorenzo, ormai fuori uso da anni o rifare il manto stradale?

L’amministrazione di Aversa ogni anno spende migliaia di euro di denaro pubblico in rimborsi per insidie e trabocchetti, vogliamo scommettere che costerebbe meno tenere le strade in perfetta efficienza?

Inoltre la scelta di installare telecamere mobili comporta anche una maggiore manutenzione per via del continuo movimento alle quali sono sottoposte, questo è il motivo per il quale la maggior parte delle telecamere con questa tecnologia già installate in città sono ferme.

Bisogna anche capire chi provvederà a monitorare le telecamere, visto che fino a prova contraria la sala controllo dei vigili urbani dove confluiscono tutte le immagini chiude alle 21:00, inoltre i monitor sono installati nella stanza all’ingresso della caserma, dove c’è solo un vigile che smista le telefonate e riceve il pubblico e nessuno sembra essere designato al compito di monitorare le immagini per coordinare eventuali interventi, ma ancor più grave e che questi monitor sono esposti alla vista di tutti, sia vigili che comuni cittadini in violazione della normativa sulla privacy.

Giuseppe Oliva

gen 12

Strisce blu, multa si o multa no? il balzello tra C.d.S. Ministero e Cassazione continua.

Aversa 12/01/2013

Le strisce blu si sono trasformate negli anni da strumento urbanistico nato per disincentivare l’uso delle auto private a mezzo per rinpinguare le casse delle società private e dei Comuni, le prime in cambio di pochi euro fittano le strade demaniali ricavandone un business enorme, mentre i Comuni spesso puntano più all’enorme numero di multe che emettono per mancato grattino o grattino scaduto, multe che in moltissimi casi non vengono pagate, è noto a tutti che l’80% di chi riceve una multa fa ricorso e di questi il 50% vince, finendo per costare allo stato e quindi ai cittadini una cifra che varia tra i 300 e 500 euro, allo stesso tempo i Comuni perdono miliardi di euro l’anno per essersi dimenticati di far pagare la TARSU e la TOSAP alle società che gestiscono le milioni di strisce blu in Italia.





Purtroppo l’Italia è sempre più il paese di Pulcinella, dove una Legge poco chiara viene stravolta dai Comuni con interpretazioni che spesso rasentano il ridicolo, come strisce blu formato puffo, oppure tracciate in posti assurdi come in curva o sui marciapiedi, per non parlare della fantasiosa interpretazione del fuori la carreggiata, che per molti significa solo tracciare una linea tratteggiata accanto alla linea blu che delimita lo stallo a pagamento, per finire alle strisce blu a ridosso degli incroci contravvenendo alla distanza minima prevista dal C.d.S. di 5 metri.
Alcuni esempi raccolti in giro per l’Italia possono dare il senso di quanto affermato:

A confondere ancora di più le idee ci si mette di mezzo la Cassazione che spesso capovolge le sentenze dei Giudici di Pace andando anche contro i pareri emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, purtroppo nei giudizi innanzi la Cassazione il cittadino non si presenta mai per svolgere azione difensiva per via degli enormi costi legati alle spese legali, praticamente e come rubare il gelato ad una neonato.

A nulla sono valse le tante modifiche apportate al C.d.S. in questi anni, infatti le stesse non hanno mai tappato la falla delle strisce blu.
Pare incredibile, ma è così. Il “nuovo” Codice della strada (quello del ’93) ha un baco che non si è riusciti a eliminare nonostante la settantina di modifiche che si sono succedute negli anni. Non lo si è fatto nemmeno in quelle che di fatto sono state le due riforme cui il testo è stato sottoposto: quella del 2003 (Dl 151/03, noto per la patente a punti) e quella in corso di discussione in Parlamento (il travagliato e famoso Ddl 1720).

Il baco riguarda la sosta nelle strisce blu.
La materia viene toccata dall’articolo 7, comma 1, ma in modo incompleto: si parla solo dell’obbligo di pagare, senza chiarire del tutto che cosa accade quando si resta parcheggiati anche oltre l’orario coperto dal pagamento.
Per metterci una pezza, molti tra vigili a ausiliari usano l’articolo 157, comma 6, che però si riferisce solo a quando non si espone il disco orario nei parcheggi gratuiti o non si aziona per nulla il parcometro in quelli a pagamento dove è prevista anche la limitazione del tempo di sosta.

Il buco è dovuto al fatto che ci sono diverse possibilità d’incrocio tra le varie modalità di parcheggio: gratis, a pagamento, a tempo limitato eccetera.

Gli esperti ne hanno contate una dozzina e le norme che istituiscono le sanzioni non le hanno contemplate tutte.

Il fatto gustoso è che queste sono cose note a tutti, non solo agli addetti ai lavori, infatti col tempo la conoscenza si è estesa anche al pubblico, fino addirittura a comparire in un libro destinato alla grande diffusione, “Io non pago”, un manuale per difendersi dalle multe curato da Emilio Ponticiello, avvocato che ricorsi di questo tipo ne ha presentati e vinti a raffica.

Appare evidente che si tenta in tutti i modi di difendere un business al quale i Comuni non sono disposti a rinunciare, basti pensare che le multe nelle strisce blu coprono il 70% del totale nazionale, i dati mettono i brividi e sfiorano le 10 milioni di multe l’anno..!!!!

Il Comitato Strisce Blu chiede al governo uno sforzo per regolamentare in maniera seria e senza possibiltà di errate interpretazioni la sosta a pagamento.

Giuseppe Oliva

gen 12

Aversa gli sprechi continuano, pronti altri 17.000 euro per i 230 contenziosi derivanti dalle multe.

Aversa 12/01/2013


L’amministrazione comunale ha deciso anche per quest’anno di spendere 17.000 euro per affidare ad un avvocato esterno circa 230 cause per pendenze riguardanti infrazioni al C.d.S..

Stranamente è lo stesso importo del 2012 sia come cifra che come numero di cause, fatto molto strano e che potrebbe lasciar presupporre che le cause siano sempre le stesse e quello proposto è solo l’ennesimo spreco di denaro pubblico, visto che nel bando dell’anno scorso era previsto che l’avvocato seguisse le cause fino al giudizio finale.

Bando del 2012:

Voci ufficiali confermano che l’amministrazione è soccombente per il 50% dei contenziosi e visto che le spese in caso di soccombenza vanno da 250 a 350 euro, l’amministrazione si troverebbe a pagare per ogni contenzioso perso € 73,00 per l’avvocato esterno oltre a € 250,00 per spese con un totale di €323,00 che moltiplicato per il 50% delle cause affidate all’esterno fanno la bella cifra di € 74,290, mentre dalle vittorie non incasserebbe più di € 45,00 che sono il costo del verbale oltre alle spese che quasi sempre sono compensate in caso di vittoria per il Comune, a queste cifre vanno sommati i circa 400 i contenziosi che sono affidati all’Avvocato interno all’amministrazione.

In pratica se l’amministrazione facesse un condono per tutti i contenziosi potrebbe risparmiare un bel pò di denaro pubblico.

Ma c’è anche un’altro particolare che non quadra, nel 2012 le multe emesse erano oltre 30 mila l’anno a causa delle forzature della precedente azienda privata che gestiva le strisce blu, mentre da agosto di quest’anno con la gestione affidata ai soli ausiliari le multe sono diminuite di moltissimo, basti pensare che ad ottobre risultano spediti appena 276 verbali e non è chiaro come si possa prevedere l’affido dello stesso numero di contenziosi dell’anno precedente.

Il Comitato Strisce Blu chiede al Sindaco di verificare queste anomalie, anomalie che derivano anche dagli errori nel sistema sanzionatorio messo a punto dal dirigente preposto e che si protraggono da anni, lo stesso Comitato Strisce Blu ha vinto svariati ricorsi innanzi il G.d.P. con condanna delle spese a carico dell’amministrazione comunale.

Giuseppe Oliva

gen 03

Aversa, fitti delle palazzine mai riscossi, buco da 10 milioni di euro.

Aversa 04/01/2013

10 Milioni di euro di fitti mai riscossi dalla palazzine di Aversa, il buco si è accumulato negli ultimi 25 anni, ma come mai le amministrazione che si sono succedute alla guida della città non hanno mai fatto nulla per regolarizzare la situazione?

Semplice, le palazzine di Aversa sono una fonte inesauribile di voti per chi aspira ad una poltrona in comune, questo lo sanno molto bene i vari politicanti che negli ultimi 25 anni hanno chiesto ed ottenuto sostegno dalle 132 famiglie che occupano gli alloggi popolari.

Questa situazione è stata ereditata dal neo Sindaco Sagliocco dalla precedente amministrazione targata PDL che nulla o poco ha fatto per risolvere il problema, tranne quello di accantonare i mancati introiti come perdita netta, ma una domanda nasce spontanea, la Corte dei Conti è a conoscenza di questa situazione?

L’attuale normativa prevede infatti la trasmissione di tutti gli elementi negativi del bilancio comunale, come spese per cause derivanti da multe, pagamenti per insidie e trabocchetti e perdite secche come gli affitti non incassati alla Corte dei Conti, ora se questa semplice regola è stata seguita non è chiaro il perché la Corte dei Conti non interviene per accertare eventuali responsabilità.

Ma forse ai politici fa comodo questa situazione, così alle prossime elezioni potranno andare di nuovo a fare la campagna elettorale promettendo in cambio di non intraprendere azioni legali per incassare i dovuti fitti.

Il Comitato Strisce Blu chiede al Sindaco Sagliocco e all’assessore al bilancio la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti onde accertare eventuali responsabilità di un danno erariale così ingente.

Giuseppe Oliva

dic 24

Aversa: Natale con incidente in via Atellana.

Aversa 24/12/2012

Anche nel giorno di Natale via Atellana miete una nuova vittima, infatti un nuovo incidente si è verificato nella giornata odierna, ed è solo per un miracolo che nessuno si è fatto male.

L’auto che si vede a sinistra di colore azzurro non è riuscita a tenere la traiettoria in curva, a nostro avviso la causa è sicuramente dell’asfalto particolarmente usurato e basta un minino di umidità per trasformarlo in una lastra di ghiaccio.

I residenti della zona hanno più volte chiesto aiuto alla precedente amministrazione, purtroppo la sicurezza stradale è stato un miraggio fino ad oggi, purtroppo spesso la sicurezza stradale non viene vista come obbiettivo primario da parte della polizia municipale e sembra che l’unico numero che interessa veder crescere è quello delle multe.

Siamo a conoscenza dei problemi economici che affliggono le casse comunali, ma spendere soldi per installare le tante telecamere che stiamo vedendo in questo periodo senza preoccuparsi di rendere sicure le strade, ci sembra alquanto fuori luogo.

Speriamo che la nuova amministrazione tenga in maggiore considerazione la sicurezza stradale, cerchiamo di evitare altri lutti sulle strade.

Giuseppe Oliva

dic 03

Aversa: allarme sicurezza stradale in via Atellana.

Aversa 02/12/2012

La buona manutenzione di strade e segnaletica fa diminuire gli incidenti in maniera considerevole, per questo il Sig. Mauro che abita ad Aversa in via Atellana ha pensato di segnalare all’amministrazione comunale i continui incidenti che avvengono proprio sotto casa, chiedendo giustamente un intervento.

Il Sig. Mauro abita nella curva a 90 gradi di via Atellana, un punto molto pericoloso a causa sia dell’asfalto liscio che rende pericolosa qualsiasi manovra anche a velocità bassissime, sia della pozzanghera d’acqua che si forma all’interno della curva e che provoca un acquaplaning che manda in testacoda le auto.

Le foto che il Sig. Mauro ci ha mandato riguardano alcuni dei tanti incidenti avvenuti in questo punto, la prima riguarda un incidente avvenuto in rettilineo e mostra due auto che si sono urtate dopo che una di esse aveva semplicemente toccato il freno per rallentare priva della curva, ma purtroppo l’auto è partita per la tangente.

La seconda mostra la curva pericolosa dove nel cerchio è segnalata u’auto finita sul marciapiede dopo aver perso il controllo causa dell’asfalto reso ancor più scivoloso da poche gocce d’acqua.

Chi ha mai fatto anche per una sola volta questa strada sa benissimo che il tratto è molto pericoloso e una delle cause principali riguarda proprio l’asfalto liscio, ma l’amministrazione comunale nel 2011 dopo aver effettuato un sopralluogo da questa disposta:
“Egregio Sig. Grosso Mauro, ho ricevuto dalla segreteria del Sindaco la Vostra segnalazione sulle problematiche di via Atellana e la richiesta di apposizione, su detta strada, di dossi anti velocità.
Da un sopralluogo effettuato giorno 11/03/2011 unitamente al Tenente Mezzacapo per verificare la situazione della segnaletica e del manto di asfalto della strada di cui trattasi è emerso che in 600/700 metri sono presenti:
a. 3 limiti di velocità (40 km orari) nella direzione Aversa-Cesa ed altrettanti nella direzione opposta;
b. 4 divieti di sorpasso;
c. pannelli di delineatori di curva lungo il ciglio;
d. segnale di pericolo e di presegnalazione di curva pericolosa ovviamente nelle due diretrici di marcia;
e. segnaletica orizzontale, doppia linea di mezzeria e le due linee di margine, ben visibili.
Per tanto credo di poter affermare che la segnaletica su via Atellana sia più che sufficiente a garantire la sicurezza stradale.
L’unica presidio per la sicurezza che si può aggiungere sono i markes stradali, anche detti occhi di gatto, che stanno dando una buona resa su tutte le strade dove li abbiamo installati. Per questo scriverò al Sig. Comandante per dargli l’indirizzo di procedere in tal senso, appena le fonti di Bilancio lo permetteranno.
L’asfalto è in condizioni accettabili, anche se ci sono alcune buche nel manto di asfalto che ripristineremo immediatamente e la pubblica illuminazione è in perfetto funzionamento.
La pericolosità della strada quindi non può essere imputata ne alla mancanza di segnaletica ne all’usura eccessiva del manto stradale ma evidente all’imprudenza e all’eccessiva velocità con la quale molti automobilisti la percorrono.
Per quel che riguarda l’istallazione dei dossi anti velocità il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992, come modificato dal DPR 610/96) all’Art. 179. (Art. 42 Cod. Str.) prescrive per i rallentatori di velocità:
“I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento” quindi su via Atellana non si possono istallare.
Dichiarandomi sua disposizione per qualunque ulteriore chiarimento Le porgo distinti saluti.”

La risposta lascia un pò perplessi visto che è innegabile che l’asfalto sia consumato, inoltre il limite di velocità dovrebbe essere di 30kh come prevede la delibera 157 del 2009, delibera che rende l’intero territorio comunale ZPRU.

Il Comitato Strisce Blu farà fare una perizia ad un tecnico specializzato sottoponendo di nuovo il problema alla nuova amministrazione sperando in una risposta meno evasiva e piè risolutiva.

Giuseppe Oliva

nov 28

Multe nelle strisce blu, il comando di polizia municipale di Aversa reinventa il C.d.S..

Aversa 28/11/2012

Il comando di polizia municipale di Aversa in questi anni di polemiche sulle strisce blu ed il relativo sistema sanzionatorio ha sempre tirato fuori il coniglio dal cilindro, inventando spesso di sana pianta sistemi ed articoli per emettere migliaia di multe che non corrispondono alla vigente normativa.

Una delle principali mancanze è la mancata redazione del verbale di contestazione per eventuali infrazioni commesse sulle strisce blu, verbale previsto dal C.d.S. all’art. 200/201, la sua redazione è un fatto imprescindibile e deve essere firmato in originale dall’agente accertatore e consegnato al trasgressore che lo deve firmare come prova dell’avvenuta notifica, inoltre sullo stesso sono previste le eventuali dichiarazione che il trasgressore può far annotare all’agente accertatore.

Fin quì è quello che prevede la Legge e confermato da varie sentenze sia della Cassazione, come la n° 12384 del 2007, che dalla Corte dei Corti del Lazio, che con la sentenza 888/2012 ha condannato una società di parcheggio a rimborsare al Comune l’equivalente importo di € 39,00 per ogni penalina emessa al posto del verbale e bisogna far notare che ad Aversa di multine in 2 anni ne sono state emesse ben 100.000, con un mancato incasso per circa € 3.900.000,00.

Visto che sono moltissimi i cittadini che hanno ricevuto un verbale a domicilio per presunte violazioni delle norme del C.d.S. per aver sostato nelle strisce blu, il Comitato ha consigliato di fare richiesta del verbale in firma autografa conforme all’art. 200/201 del C.d.S., in molti non hanno mai ricevuto risposta, altri hanno ricevuto un semplice foglio stampato da un computer dove non vi era nessuna firma autografa dell’accertatore, ma pochi giorni fa un cittadino ha contattato il Comitato per comunicarci che era riuscito ad avere il famigerato verbale con la firma autografa dell’accertatore.

Incuriositi dall’improvvisa apparizione di un verbale in firma autografa abbiamo chiesto di farcelo visionare, ebbene non si tratta d’altro che dei soliti fogli stampati dal computer con in più la firma dell’ausiliare, che peraltro non assomiglia per nulla a quella apposta sulla penalina che il cittadino avrebbe dovuto trovare sull’auto.

Ora non è molto chiaro come l’ausiliare avrebbe potuto portarsi dietro una pesante stampante laser e un PC per compilare e firmare il presunto verbale al mometo dell’accertamento della presunta violazione al Codice della Strada, quindi è evidente che l’ausiliare ha firmato il verbale stampato presso il comando solo in un secondo momento, fatto questo che espone l’ausiliare ad una denuncia per omissione d’atti d’ufficio e forse qualcosa in più, visto che ha apposto una firma su un documento che andava redatto e firmato  al momento dell’infrazione e non successivamente.
Riportiamo per intero i documenti che l’automobilista ha ricevuto:
Penalina con una firma molto poco chiara compilata in data 31/07/2012.

Verbale stampato dal computer riportante in calce una firma posticcia completamente diversa da quella apposta sulla penalina, anche il numero di matricola pare essere diverso dalla penalina.

A questo punto chiediamo all’amministrazione di fare chiarezza sul comportamento del comando di polizia municipale, visto che elevare sanzioni in difformità a quanto previsto dal Codice della Strada espone l’amministrazione ad enormi costi per sostenere le eventuali condanne..

Giuseppe Oliva