gen 28

Aversa multine per la sosta: il Sindaco afferma “sono legali e previste dalla legge”, ma da quale legge non si sa.

Aversa 2/01/2011

Il Sindaco durante il consiglio comunale del 27/01/2011 protegge le multine che vengono elevate in caso di mancato pagamento o insufficiente pagamento della sosta.

Ma lo fa senza indicare un riferimento normativo.

Il Comitato Strisce Blu ha interrogato sia il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che il sito www.viligeamico.it e le riposte sono state unanimi, chiarendo che dopo la multina non si può elevare un verbale in violazione del C.d.S., ma è la società di gestione che deve recuperare il mancato incasso.

Iniziamo a domandarci perchè se non paghiamo la sosta interviene il Comune facendoci una multa?

Come fa la società di gestione a recuperare i soldi che perde, visto che dopo la multina arriva il verbale che va nelle casse del Comune?

Questa è la trasparenza che l’amministrazione deve garantire ai cittadini.

Ma per maggiore chiarezza ci siamo affidati al Comandante di Polizia Municipale Antonino Aversa, che con i suoi 41 anni di onorato servizio è un sicuro punto di riferimento e non solo per noi.

La relazione che segue è chiara ed esaustiva, se il Sindaco vuole argomentare con il Codice della Strada alla mano, noi siamo pronti anche ad un confronto pubblico, in caso contrario attendiamo con fiducia la conclusione della magistratura.

“Punto1° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ED IL CONCESSIONARIO
La gestione dei parcheggi pubblici comunali è stata definita come un servizio a rilevanza industriale (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n.2155, in Foro Amm. CDS, 2004, 1123; Tar Campania Napoli, Sez. I, 30 aprile 2003, n.4203, in Foro amm. Tar, 2003, n.1332, 2015); questo servizio, pertanto, rientra nella disciplina di cui all’art.113, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale stabilisce, al comma 4, che gli Enti locali per la gestione stessa si possono anche avvalere di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.
Ai sensi del comma 5 del citato art.113, inoltre l’erogazione del servizio avviene mediante l’affidamento dello stesso a tutti quei soggetti che ne hanno titolo.
Le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta sono determinate da un’ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, n.1, lett. f), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285).
Anche le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, lett. f), codice della strada), in conformità ai criteri previsti dall’art.117, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267).
Sempre secondo l’art.7, comma 7, d.lgs. n.285/1992 – in particolare -, i proventi dei parcheggi a pagamento spettano agli enti proprietari delle strade (nel caso che ci riguarda – il Comune -) e sono destinati all’installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al loro miglioramento; le somme eventualmente eccedenti sono destinate alla realizzazione di interventi dedicati al miglioramento della mobilità urbana.
In base al comma 11 dell’art.113, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio, si realizzano mediante contratti di servizio, che sono allegati ai capitolati di gara.
Prima di concludere, i contratti di servizio, tuttavia, il servizio stesso, nella sua forma giuridica, deve ovviamente essere concesso dall’ente proprietario delle strade attraverso gara ad evidenza pubblica.
Per fare chiarezza sulla qualificazione del rapporto avente ad oggetto la gestione dei parcheggi, infatti, è necessario richiamare la direttiva comunitaria n.18/2004 del 31 marzo 2004 in materie di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Riassumendo: il Comune può affidare, con una convenzione di carattere amministrativo, la gestione delle proprie strade, ed in particolare il servizio dei parcheggi pubblici, a dei concessionari, i quali, in base al contenuto della convenzione stipulata, possono limitarsi a controllare le soste e ad elevare le sanzioni; le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate in base al contenuto della convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale.

Punto 2° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA IL CONCESSIONARIO E L’UTENTE
A differenza di quanto avviene tra l’ente proprietario delle strade e la società concessionaria, il rapporto che si configura tra chi gestisce il suolo pubblico per la sosta dell’autoveicolo e l’utente, è attualmente considerato come un rapporto di diritto privato. La tariffa è attualmente definita dalla legge stessa come un corrispettivo del servizio pubblico (art.117 T.U., d.lgs.18 agosto 2000, n.267 ), commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta in una particolare strada, e non come un tributo o una prestazione patrimoniale imposta. Nel caso di parcheggio incustodito, pertanto, non si riteneva configurabile un rapporto di tipo privatistico ed il pagamento di una tariffa era considerato come versamento di un corrispettivo senza causa. Dopo la introduzione del nuovo codice della strada, e con particolare riferimento al suo art.7, ed a seguito della privatizzazione dei pubblici servizi, la giurisprudenza (Cass. Civ. 24 luglio 1999, n.8027, in Corr. giur., 2000,183 ss.) è ormai pacificamente orientata a ritenere che la sosta dei veicoli in aree urbane rientri in un contratto di diritto privato fra Comune, o società di esso concessionaria, ed automobilista anche nel caso di parcheggi incustoditi. La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che se il contratto di parcheggio è privo dell’obbligo di custodia, si applicherà la disciplina appartenente alla locazione (Cass.civ.,26 febbraio 2004, n.3863,cit.; Cass. civ., 1 dicembre 2004, n.22598; Trib. Mantova, 18 luglio 2002; App. Milano, 30 maggio 2000). Nel caso dei parcheggi in superficie, pertanto, non essendo ricompreso l’obbligo di custodia, si potrebbe configurare un contratto atipico di parcheggio caratterizzato dal contenuto del negozio tipico della locazione, ove un soggetto che ha la disponibilità di un bene (suolo demaniale), concede in godimento il bene stesso contro un determinato corrispettivo (tariffa per la sosta). Così, ove il concessionario si limiti al semplice controllo delle soste ed all’accertamento delle multe, non pare si possa rinvenire un potere giuridico di disposizione in capo allo stesso, ma piuttosto un semplice controllo sulle facoltà dominicali concesse all’utente dal Comune.
Riassumendo: il parcheggio nelle strisce blu, essendo un contratto di parcheggio senza custodia, è soggetto alle norme sulla locazione in quanto applicabili; questo contratto si perfeziona tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c., ovvero mediante l’inizio della esecuzione (Cass.Civ.Sez. I, 24.07.1999, n.8027). La tariffa rappresenta, infatti, il corrispettivo per il godimento del servizio pubblico.
Pertanto, dalle sopra esposte considerazioni, deriva che l’utente che parcheggia senza biglietto ha in ogni caso concluso un contratto e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo; questo vale anche al caso dell’utente che lascia parcheggiata la propria autovettura per il periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato. L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dallo art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.).

Punto 3° -LA CLAUSOLA PENALE
Accertato il tipo di rapporto che intercorre tra utente e concessionario (e/o Comune), ci si chiede ora se il concessionario stesso possa prevedere una clausola che imponga al fruitore del servizio di parcheggio pubblico a pagamento, a titolo penale, di un importo superiore al costo della tariffa oraria di parcheggio. In caso di sosta vietata, i proventi delle sanzioni, come sopra esposto,vengono devoluti al Comune, anche qualora la violazione sia accertata da un dipendente abilitato dal concessionario; la perdita patrimoniale causata dal mancato pagamento della tariffa esatta da parte dell’utente, pertanto, grava interamente sul concessionario. Si pone quindi il problema di esaminare se il concessionario possa far pagare all’utente inadempiente un importo adeguato che gli consenta di recuperare la perdita subita e, in caso positivo, di come determinare l’ammontare di detto importo. La soluzione sembra dunque individuabile nello stabilire in via anticipata, un risarcimento liquidato in modo forfetario per ogni tipo di violazione, ovvero, detto in altri termini, nella previsione di una clausola penale. La giurisprudenza (Cass. Civile, 24.07.1999, n.8027, cit.), in proposito, ha affermato che in linea di massima la previsione di una clausola penale, in caso di mancato pagamento della tariffa per la sosta (anche al caso di parcheggi incustoditi), è legittima. Essendo il sopra indicato rapporto di tipo privatistico, pertanto, il concessionario potrebbe considerarsi libero di determinare le condizioni contrattuali che ritiene più opportune, tra le quali anche quella concernente la “penale”.
Ovviamente, così come per tutte le clausole della convenzione con cui viene concesso l’affidamento dell’appalto del servizio pubblico, anche la clausola penale dovrà necessariamente essere approvata dal comune e deve essere “disciplinata da apposito regolamento”.
A conforto di questo orientamento vi è anche un dato normativo particolarmente esplicativo, ovvero il comma 132 dell’art.17, legge 15 maggio 1997, n.127: “”” I comuni possono con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque attuare tutte le azioni necessarie al recupero dell’evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali””” nel momento in cui tale clausola fosse approvata dall’ente appaltante.
Essendo il contratto di parcheggio, tuttavia, un rapporto che riguarda l’erogazione di un servizio in forma imprenditoriale a degli automobilisti come sopra visto, si pone il problema di stabilire i limiti della clausola penale nell’ambito di un rapporto privatistico fra imprenditore e consumatore e che necessita di essere accompagnata da alcuni “accorgimenti” al fine di non essere qualificata come clausola vessatoria.
In proposito, si deve precisare che il problema della vessatorietà della clausola penale
sorge nel momento in cui le parti contraenti non siano sullo stesso piano e non abbiano la possibilità di poterla rendere oggetto di una trattativa individuale, salvo le clausole di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, comma 2 dell’art.36 del codice di consumo.
L’eventuale clausola penale posta dal concessionario per il mancato pagamento del ticket, pertanto, è una clausola le cui differenze, rispetto alla fattispecie dell’art.1382 c.c., la riconducono evidentemente alla disciplina del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (cosiddetto “codice del consumo”).
Premesso che la clausola penale non è menzionata nell’elenco di cui al secondo comma dell’art.1341 c.c., l’indagine si sposta sulla vessatorietà della stessa ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206. L’art.33, comma 2, lett.f) del codice di consumo, conformemente al principio già indicato nel più generale art.1341 c.c., che non qualifica la penale come clausola vessatoria tout court, ma sancisce che la stessa sia vessatoria, fino a prova contraria, solo qualora abbia per oggetto o per l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma in denaro a titolo di risarcimento.
La vessatorietà di una simile clausola, quindi, dovrà essere valutata in relazione all’art.33, codice del consumo, con solo riferimento all’importo pecuniario in essa stabilito.
Nel caso in cui la predetta valutazione dia esito positivo, la clausola (e non l’intero contratto ai sensi dell’art.36, comma 1, codice del consumo) potrà essere dichiarata nulla dal giudice, anche d’ufficio (art.36, comma 3, codice del consumo).
In assenza di determinazione normativa è da tenere in considerazione la tesi di chi sostiene che il parametro di riferimento potrebbe essere identificato nell’interesse del debitore e non nel soggetto creditore.
La vessatorietà della clausola penale, pertanto, può essere contestata sia con riferimento all’importo della stessa, che con riguardo alla chiarezza con cui la stessa deve essere nota agli utenti.
Riassumendo: la previsione di una clausola penale da parte del concessionario dei parcheggi in superficie per il mancato pagamento della tariffa di sosta, può rientrare nelle facoltà che possono essere attribuite al concessionario stesso in base alla convenzione con il Comune; la clausola penale, tuttavia, deve in ogni caso essere informata ai principi di ragionevolezza, trasparenza, chiarezza ed equità, pena la sua nullità ai sensi dell’art.33, comma 2, lett.f), codice del consumo.
Dalle sopra esposte considerazioni, si possono trarre le seguenti conclusioni:
qualora il concessionario ha titolo per gestire e disporre dei parcheggi pubblici in superficie, lo stesso instaura dei rapporti di diritto privato con gli interessati alla sosta;
Tali rapporti si perfezionano tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c.. L’utente che parcheggia senza biglietto o che lascia parcheggiata la propria autovettura per un periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato ha, in ogni caso, concluso un contratto, anche in riferimento al tempo eccedente, e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo;
L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dall’art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.);
La penale è per natura ed effetti diversa dalla sanzione amministrativa pecuniaria per il divieto di sosta: la sanzione è determinata dalla legge, la penale da un regolamento approvato. I proventi della penale sono devoluti al concessionario, i proventi della sanzione sono devoluti al Comune;
La previsione di una penale, è consentita, purchè venga resa nota all’utente, sia in riferimento alla possibilità per l’automobilista di prenderne adeguata conoscenza, che con riferimento alla percezione che l’utente deve avere della differente natura della stessa rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e del diverso soggetto creditore che l’ha prevista;
nel caso di penali illecite, oltre alla sanzione della nullità nel rapporto fra concessionario ed utente, le associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentati dagli automobilisti, sono legittimate ad agire, ai sensi l.30 luglio 1998, n.281 a tutela degli interessi collettivi, contro il concessionario richiedendo, in particolare, al giudice competente:
1)-di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
2)-di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
3)-di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

A tal proposito, occorre inoltre evidenziare che:
Il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II -
Con protocollo n.25783 del 22 marzo 2010 – in merito al parere richiesto in materia di parcheggi a pagamento, si è espresso nel modo che segue:
“””Si premette che la sanzione di cui all’art.7 comma 15 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n.285/1992), si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli. Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorchè assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art.7 c.15 del Cds.
Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art.7 c.14 del Codice.
Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite ”DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE, “ ai sensi dell’art.17 c.132 della legge 127/1997.
In caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettata dal comune richiedente di applicare la sanzione di cui all’art.7 c.15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.

Punto 4° – CONCLUSIONI
Il Comune di Piano di Sorrento, all’atto della procedura dell’appalto ad evidenza pubblica di affidamento del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu – sia nelle condizioni generali, che nel capitolato speciale d’appalto – non ha previsto – così come per tutte le altre clausole contrattuali – l’approvazione di una clausola attraverso la quale la ditta concessionaria del servizio potesse determinare autonomamente, l’applicazione di un ulteriore pagamento, oltre la sanzione amministrativa per violazione del CDS , di una penale per l’importo di euro 4,00, ai sensi dell’art.1382 c.c., nei confronti degli utenti sprovvisti del ticket orario della sosta.
Sta di fatto che, semmai la ditta concessionaria venisse attualmente autorizzata dal Comune ad introdurre una penale, in dispregio a quanto stabilito nelle condizioni generali del contratto d’appalto, si consumerebbe una ulteriore violazione di legge.
Nel caso in cui, poi, (per assurdo venisse autorizzata l’applicazione della penale – con tutte le conseguenze derivanti), la richiesta di questi “famigerati” 4 euro a titolo di penale, dovrebbe essere resa facilmente conoscibile e fatta separatamente e, non da un unico “avviso” ma, soprattutto, specificandone la natura e l’origine civilistica del tutto estranea a quella di tipo sanzionatorio che deriva dalla violazione del CDS..
Tali questioni, peraltro, sono state già da tempo risolte dalla giurisprudenza di merito, la quale ha stabilito che “per il fatto di essere rilasciato contestualmente all’altro verbale di contestazione della violazione di tipo pubblicistico del Cds. per divieto di sosta e per essere lo stesso sottoscritto dallo stesso dipendente…..(della società concessionaria; ndr) che ha sottoscritto il verbale per divieto di sosta in veste di ausiliario del traffico e per le similari modalità nelle diciture dei due verbali (…) si presenta ad ingenerare errori e confusione negli utenti sia riguardo alla natura della sanzione, sia riguardo al soggetto creditore” (Tribunale di Roma, Ordinanza del 28 giugno 2003).

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, APPARE EVIDENTE CHE:
a)-gli ausiliari del traffico non possono integrare, unitamente ai preavvisi di accertamento per violazione di norme previste dal Codice della Strada, ulteriori atti che possano prevedere l’applicazione di una penale ai sensi dell’art.1382 c.c., in quanto detta penale non è regolamentata né dal Capitolato di Appalto, né da Autorizzazione e né dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Piano di Sorrento e la Concessionaria per la gestione del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu;
b)-Nel preavviso di accertamento é erroneamente contestato l’art.157/6-8 d.lgs. n.ro 285/92. Infatti, il codice prevede che l’articolo 157/6 si applica nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato ed è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Il comma otto dello stesso art.157 prevede, per la violazione, la sanzione pecuniaria di euro 38,00=.
Per tale motivazione, non è possibile invocare l’art.157, comma 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento.
La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art.7, 1° comma, lett. f) del CdS, che prevede (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire…..aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe…..”), la corrispondente sanzione per chi viola tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art.7 del Cds. (euro 38,00). (Sentenza del Giudice di Pace di Roma Sez.III – n.25111/07).
Aversa Antonino

Giuseppe Oliva

gen 27

Strisce blu l'incubo degli automobilisti ha interessato anche il TG5, che ne ha fatto un servizio andato in onda il 22/01/2011.

Aversa 27/01/2011

L’italia negli ultimi anni si è tinta di blu, intere città sono state trasformare in mega parcheggi a pagamento, il tutto con la scusa che così si sarebbe risolto il problema del traffico.

Per fortuna nel 2007 la Cassazione a sezioni unite emette la storica sentenza 116/2007, che condanna i Comuni che hanno dipinto di blu le città senza lasciare anche lo spazio per la sosta gratuita.

Ma fatta la legge trovato l’inganno, infatti l’art. 7 comma 8 esonera le amministrazioni a realizzare anche la sosta gratuita se la città è di rilevanza urbanistica.

La rilevanza urbanistica ovviamente va provata con studi e rilievi del flusso veicolare in concomitanza con monumenti o centri storici, ovviamente lo studio deve essere fatto da un ente super pates e non dalla stessa amministrazione.

Fin quì è quello che dice la legge.

Ma le amministrazioni sanno che la giustizia ha due marce, e mentre i comitati si battono in tribunale contro le decisioni prese in giunta, loro continuano ad affidarsi ad EQUITALIA per le riscossioni di multe assolutamente illegittime.

Il risultato di questo modo di interpretare le norme sono sotto gli occhi di tutti, intere città si trasformano magicamente in ZPRU, con studi di fattibilità redatti dai comandanti della Polizia Municipale, basandosi nel 90% dei casi, sulla formula abitanti per Kq, senza fornire nessuna prova ne di quanti veicoli transitano in una certa strada ne elencano i monumenti soggetti a degrado per l’elevato flusso veicolare, non esistono rilievi ambientali per la concentrazione di polveri sottili.

Ma ancor più grave è che nel 90% dei casi le amministrazioni non appongono neanche la segnaletica che indica la zona di rilevana urbanistica, segnaletica obbligatoria secondo l’art. 7 comma 10 del C.d.S..

Questo significa elevare migliaia di verbali nulli, sarebbe come fare multe per divieto di sosta senza nessun segnale.

Inoltre nelle zone di rilevanza urbanistica vanno messi in atto tutti gli strumenti per far diminuire il flusso veicolare, del resto il termine rilevanza urbanistica racchiude anche centri storici che vanno preservati dai danni del transito veicolare.

Purtroppo questo strumento urbanistico viene usato dalle amministrazioni al solo scopo di dipingere altre strisce blu, il problema è talmente serio che anche il TG5 il 22/01/2011 ha mandato in onda un servizio sull’argomento.
Il video è visionabile al seguente link: Il TG5 sulle odiate strisce blu

Le procure di mezza Italia stanno indagando sulle gestione delle strisce blu, speriamo che il potere politico non blocchi i procedimenti, altrimenti come sempre a rimetterci sarebbero sempre i cittadini.

Giuseppe Oliva

gen 27

Strisce blu l’incubo degli automobilisti ha interessato anche il TG5, che ne ha fatto un servizio andato in onda il 22/01/2011.

Aversa 27/01/2011

L’italia negli ultimi anni si è tinta di blu, intere città sono state trasformare in mega parcheggi a pagamento, il tutto con la scusa che così si sarebbe risolto il problema del traffico.

Per fortuna nel 2007 la Cassazione a sezioni unite emette la storica sentenza 116/2007, che condanna i Comuni che hanno dipinto di blu le città senza lasciare anche lo spazio per la sosta gratuita.

Ma fatta la legge trovato l’inganno, infatti l’art. 7 comma 8 esonera le amministrazioni a realizzare anche la sosta gratuita se la città è di rilevanza urbanistica.

La rilevanza urbanistica ovviamente va provata con studi e rilievi del flusso veicolare in concomitanza con monumenti o centri storici, ovviamente lo studio deve essere fatto da un ente super pates e non dalla stessa amministrazione.

Fin quì è quello che dice la legge.

Ma le amministrazioni sanno che la giustizia ha due marce, e mentre i comitati si battono in tribunale contro le decisioni prese in giunta, loro continuano ad affidarsi ad EQUITALIA per le riscossioni di multe assolutamente illegittime.

Il risultato di questo modo di interpretare le norme sono sotto gli occhi di tutti, intere città si trasformano magicamente in ZPRU, con studi di fattibilità redatti dai comandanti della Polizia Municipale, basandosi nel 90% dei casi, sulla formula abitanti per Kq, senza fornire nessuna prova ne di quanti veicoli transitano in una certa strada ne elencano i monumenti soggetti a degrado per l’elevato flusso veicolare, non esistono rilievi ambientali per la concentrazione di polveri sottili.

Ma ancor più grave è che nel 90% dei casi le amministrazioni non appongono neanche la segnaletica che indica la zona di rilevana urbanistica, segnaletica obbligatoria secondo l’art. 7 comma 10 del C.d.S..

Questo significa elevare migliaia di verbali nulli, sarebbe come fare multe per divieto di sosta senza nessun segnale.

Inoltre nelle zone di rilevanza urbanistica vanno messi in atto tutti gli strumenti per far diminuire il flusso veicolare, del resto il termine rilevanza urbanistica racchiude anche centri storici che vanno preservati dai danni del transito veicolare.

Purtroppo questo strumento urbanistico viene usato dalle amministrazioni al solo scopo di dipingere altre strisce blu, il problema è talmente serio che anche il TG5 il 22/01/2011 ha mandato in onda un servizio sull’argomento.
Il video è visionabile al seguente link: Il TG5 sulle odiate strisce blu

Le procure di mezza Italia stanno indagando sulle gestione delle strisce blu, speriamo che il potere politico non blocchi i procedimenti, altrimenti come sempre a rimetterci sarebbero sempre i cittadini.

Giuseppe Oliva

dic 30

Aversa: ecco i primi allarmanti dati sulla destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni al C.d.S..

Aversa 29/12/2010

Il Comitato Strisce Blu dopo aver mostrato gli artigli è riuscito ad ottenere le delibere dal 2002 al 2010 con i dettagli delle sanzioni amministrative al C.d.S., onde verificarne il corretto utilizzo.

Le sorprese non sono mancate, uno dei dati che maggiormente salta all’occhio è l’importo delle cartelle esattoriali emesse a partire dall’anno di istituzione della sosta a pagamento, l’importo è da capoggiro e supera i 10 milioni di euro.

Riportiamo un grafico per capire l’andamento del fenomeno.

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dic 27

Aversa: a natale 2010 l'amministrazione Ciaramella regala tante belle multe a chi ha fatto visita alla nostra città

Aversa 27/12/2010

Il natale 2010 ha regalato tante belle multe a chi ha scelto la città Normanna come meta per una passaggiata o possibili acquisti.

Strano perchè l’amministrazione a più riprese ha annunciato l’eliminazione del pagamento di domenica e nei giorni festivi, ne sono la prova i tanti comunicati stampa usciti a più riprese.

Ma come sempre il Comitato Strisce Blu ha avuto ragione anche questa volta, del resto il Sindaco Ciaramella nei vari consigli comunali sul tema ha sempre difeso e non solo lui gli incassi della società privata che gestisce la sosta a pagamento, affermando che “questa società non era quì per fare beneficenza e se si eliminava la sosta a pagamento nei festivi bisognava dargli qualcosa in cambio”.

Ovviamente l’eliminazione della sosta di domenica e nei festivi comporta una variazione significativa del contratto firmato nel luglio 2009, ed è un reato amministrativo modificare un contratto in corso d’opera, i nostri legali hanno già pronta la carta bollata per denunciare quest’ennesima illegalità alla magistratura competente.

Ma del resto l’amministrazione è così attenta a tutelare gli interessi di una ditta privata, che manda gli agenti della Polizia Municipale, pagati dai contribuenti per tutt’altri compiti, a fare la scorta armata quando vengono svuotate le cassette dei parcometri, ovviamente anche questo episodio che si configura come un danno erariale è stato denunciato alla Corte dei Conti.

Il Comitato è venuto in possesso dell’ordine di servizio che il Comandante Guarino ha affisso in bacheca, che riportiamo di seguito.

Ma le irregolarità non finiscono quì, il Comitato è venuto a conoscenza che l’ordinanza sindacale 215 del 31/07/2001 indicata nei verbali, comprende solo i primi 600 stalli a pagamento istituiti nel 2001, poi estesi a 900 negli anni successivi ed infine nel 2009 a 1.650.

Questo significa che molte migliaia di verbali sono stati elevati illecitamente, il Comitato Strisce Blu consiglia a chi ha pagato multe o multine nelle strade non comprese nell’ordinanza sindacale n° 215 del 31/07/2001, di fare causa per risarcimento sia per la l’importo della multa pagata che per gli interessi e relative spese legali.

Pubblichiamo la delibera alla quale fa riferimento l’O.S. 215 del 31.07.2001, per permettere a chi avesse ricevito un vebale di controllarne la regolarità.

C’è chi si è accorto di questo errore, sfruttandolo per vincere ben 15 ricorsi presentati al G.d.P. di Aversa.

Ovviamete perdere un causa del genere per l’amministrazione ha un costo non indifferente, ma il Comandante Guarino ha pensato di reperire questi fondi dagli introiti derivanti dalla sosta a pagamento, cosa ovviamente illegale perchè non prevista dall’art. 208 del C.d.S.
Pubblichiamo una delle tante delibere con evidenziato l’importo di ben 20.000 euro per sgravi fatti nell’anno 2009.

Mentre quello che segue sono le disposizioni dell’art. 208 del C.d.S., basta leggerlo per capire che ad Aversa i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative non sono utilizzati come previsto.

Il Comitato ha una convenzione con un’importante studio legale di Aversa, pronto a supportare chi intende tornare in possesso delle cifre indebitamente introitare dall’amministrazione, per contatti inviare una mail a: oliva.giuseppe@yahoo.it oppure contattare il nostro ufficio allo 02.45074481.

dic 27

Aversa: a natale 2010 l’amministrazione Ciaramella regala tante belle multe a chi ha fatto visita alla nostra città

Aversa 27/12/2010

Il natale 2010 ha regalato tante belle multe a chi ha scelto la città Normanna come meta per una passaggiata o possibili acquisti.

Strano perchè l’amministrazione a più riprese ha annunciato l’eliminazione del pagamento di domenica e nei giorni festivi, ne sono la prova i tanti comunicati stampa usciti a più riprese.

Ma come sempre il Comitato Strisce Blu ha avuto ragione anche questa volta, del resto il Sindaco Ciaramella nei vari consigli comunali sul tema ha sempre difeso e non solo lui gli incassi della società privata che gestisce la sosta a pagamento, affermando che “questa società non era quì per fare beneficenza e se si eliminava la sosta a pagamento nei festivi bisognava dargli qualcosa in cambio”.

Ovviamente l’eliminazione della sosta di domenica e nei festivi comporta una variazione significativa del contratto firmato nel luglio 2009, ed è un reato amministrativo modificare un contratto in corso d’opera, i nostri legali hanno già pronta la carta bollata per denunciare quest’ennesima illegalità alla magistratura competente.

Ma del resto l’amministrazione è così attenta a tutelare gli interessi di una ditta privata, che manda gli agenti della Polizia Municipale, pagati dai contribuenti per tutt’altri compiti, a fare la scorta armata quando vengono svuotate le cassette dei parcometri, ovviamente anche questo episodio che si configura come un danno erariale è stato denunciato alla Corte dei Conti.

Il Comitato è venuto in possesso dell’ordine di servizio che il Comandante Guarino ha affisso in bacheca, che riportiamo di seguito.

Ma le irregolarità non finiscono quì, il Comitato è venuto a conoscenza che l’ordinanza sindacale 215 del 31/07/2001 indicata nei verbali, comprende solo i primi 600 stalli a pagamento istituiti nel 2001, poi estesi a 900 negli anni successivi ed infine nel 2009 a 1.650.

Questo significa che molte migliaia di verbali sono stati elevati illecitamente, il Comitato Strisce Blu consiglia a chi ha pagato multe o multine nelle strade non comprese nell’ordinanza sindacale n° 215 del 31/07/2001, di fare causa per risarcimento sia per la l’importo della multa pagata che per gli interessi e relative spese legali.

Pubblichiamo la delibera alla quale fa riferimento l’O.S. 215 del 31.07.2001, per permettere a chi avesse ricevito un vebale di controllarne la regolarità.

C’è chi si è accorto di questo errore, sfruttandolo per vincere ben 15 ricorsi presentati al G.d.P. di Aversa.

Ovviamete perdere un causa del genere per l’amministrazione ha un costo non indifferente, ma il Comandante Guarino ha pensato di reperire questi fondi dagli introiti derivanti dalla sosta a pagamento, cosa ovviamente illegale perchè non prevista dall’art. 208 del C.d.S.
Pubblichiamo una delle tante delibere con evidenziato l’importo di ben 20.000 euro per sgravi fatti nell’anno 2009.

Mentre quello che segue sono le disposizioni dell’art. 208 del C.d.S., basta leggerlo per capire che ad Aversa i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative non sono utilizzati come previsto.

Il Comitato ha una convenzione con un’importante studio legale di Aversa, pronto a supportare chi intende tornare in possesso delle cifre indebitamente introitare dall’amministrazione, per contatti inviare una mail a: oliva.giuseppe@yahoo.it oppure contattare il nostro ufficio allo 02.45074481.

dic 20

Aversa: la Corte dei Conti del Lazio condanna chi non ha rispettato il C.d.S. per la sosta a pagamento.

20/12/2010

La giustizia italiana è molto lenta e anche quando emette una condanna non sempre si riesce a punire i veri responsabili.

Chi in Italia gestisce la sosta a pagamento sa di agire illegalmente, e quasi sempre con la complicità di chi dovrebbe controllare e difendere i diritti dei cittadini, crea società che alla fine dei contratti cessano la propria vita, rendendo impossibile far scontare le giuste condanne.

L’art. 7 comma 7 del Codice della Strada, chiarisce senza ombra di dubbio che la destinazione dei fondi derivanti dalla sosta a pagamento, devono essere destinati alla costruzione e manutenzione di nuovi parcheggi, di superfice o sotterranei, oltre alla loro manutenzione e le somme eccedenti alla manutenzione della strade.

Ma nel 90% dei casi, i Comuni istituiscono la sosta a pagamento, solo per battere cassa, e far guadagnare molti euro a società private, dove nella maggior parte dei casi si annidano parenti o amici dei politici.

Ad Aversa dal 2001 al oggi sono entrate nelle casse del Comune circa 1 milione di euro dal solo fitto delle aree destinate a parcheggio a pagamento, di questi soldi nel bilancio del comune ve ne è traccia solo in entrata, ma quando abbiamo chiesto il saldo di bilancio di questa specifica voce, ci hanno chiuso le porte in faccia e nessuno pare sapere se questi soldi ci sono ancora o se sono stati utilizzati per altri scopi.

Fortunatamente in italia esiste la Corte dei Conti, alla quale è possibile denunciare questi episodi, certo le indagini non durano poco e in molti casi ci voglio dai 5/6 anni per emettere una sentenza, ma quando questo succede è una grande vittoria per i Comitati che lottano per far rispettare la legge.

Uno dei primi casi di condanna in relazione ai fondi della sosta a pagamento è del 2005 con la sentenza 3008, nella sentenza la Corte dei Conti del Lazio, condanna i responsabili della sosta a pagamento, per non aver gestito il denaro incassato come prevede l’art. 7 comma 7 del C.d.S..
In particolare gli incassi non sono stati destinati alla costruzione di nuovi parcheggi come prevede il C.d.S..

Il Comitato Strisce Blu conosce bene il C.d.S. ed ha provveduto ad informare la Corte dei Conti che anche ad Aversa si sospetta una simile mancanza, chiedendo di indagare sulla destinazione dei fondi derivanti dalla sosta a pagamento.

Siamo fiduciosi che un provvedimento possa avvenire al più presto, sia per far respirare un’aria di legalità che per scoraggiare futuri comportamenti illeciti da parte di chi gestisce in denaro pubblico.

Giuseppe Oliva

dic 10

Aversa: il Comitato Strisce Blu è pronto a denunciare gli ausiliari del traffico per omissione d'atti d'uffcio.

Aversa 10/12/2010

Gli ausiliari del traffico sono a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali e hanno dei precisi doveri per quanto attiene il controllo delle zone a pagamento, per maggiori dettagli esiste un sito a loro dedicato raggiungibile all’indirizzo: www.ausiliarideltraffico.net.

Nel sito si legge chiaramente che tra i loro doveri c’è quello di sanzionare chi sosta negli stalli a pagamento a mezzo di verbale, in caso di mancato o insufficiente pagamento, ovviamente le sanzioni sono previste solo in caso esista anche la limitazione del tempo di sosta, in caso contrario è la società di gestione a dover gestire il mancato incasso.

Purtroppo tutto questo ad Aversa non avviene, infatti sulle auto di chi non espone o ha il grattino scaduto vengono appiccicati dei foglietti con la chiara minaccia di pagare una cifra che varia tra i 2 e i 3 euro alla società di gestione, altrimenti verrà elevata una sanzione al C.d.S. a mezzo del comando di Polizia Municipale.

Insomma è come se un vigile chiedesse un piccolo obolo per non sanzionare l’automobilista beccato in divieto di sosta.

Questa mutazione genetica non è prevista da nessuna norma, ne del Codice della Strada ne tantomeno da quello civile, il Comitato Strisce Blu ha più volte richiamato i dirigenti al rispetto della legge, ma a tutt’oggi nulla è cambiato.

Visto il disinteresse sia della politica locale che dei dirigenti, il Comitato Strisce Blu denuncerà per omissione d’atti d’ufficio tutti gli ausiliari del traffico che rifiuteranno di emettere i regolari, oltre a trasmettere tutti gli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, visto che gli introiti delle multine vanno a finire nelle tasche di un’azienda privata.

Del resto è stato lo stesso comandante della Polizia Municipale, Stefano Guarino, ha confermare che gli ausiliari sono autorizzati ad emettere i verbali per sanzionare chi sosta negli stalli a pagamento, riportiano un recente intervento proprio del Comandante della Polizia Municipale di Aversa.

Come mai non ha provveduto a far rispettarare questa direttiva?.

Il Comitato Strisce Blu annovera tra i suoi iscritti anche l’ex Comandante della Polizia Municipale Aversa Antonino, che dall’alto della sua quarantennale esperienza ci ha chiarito l’illegalità del sistema sanzionatorio applicato ad Aversa.

Riportiamo per intero la relazione che il Comandante Aversa ci ha fornito:

Il primo questito posto al Capitano Antonino è stato quello sulla validità delle multine che gli ausiliari del traffico elevano a migliaia, solo ad Aversa nel 2009 ne sono state elevate 9.800, vediamo la risposta.

“Punto1° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ED IL CONCESSIONARIO
La gestione dei parcheggi pubblici comunali è stata definita come un servizio a rilevanza industriale (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n.2155, in Foro Amm. CDS, 2004, 1123; Tar Campania Napoli, Sez. I, 30 aprile 2003, n.4203, in Foro amm. Tar, 2003, n.1332, 2015); questo servizio, pertanto, rientra nella disciplina di cui all’art.113, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale stabilisce, al comma 4, che gli Enti locali per la gestione stessa si possono anche avvalere di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.
Ai sensi del comma 5 del citato art.113, inoltre l’erogazione del servizio avviene mediante l’affidamento dello stesso a tutti quei soggetti che ne hanno titolo.
Le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta sono determinate da un’ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, n.1, lett. f), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285).
Anche le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, lett. f), codice della strada), in conformità ai criteri previsti dall’art.117, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267).
Sempre secondo l’art.7, comma 7, d.lgs. n.285/1992 – in particolare -, i proventi dei parcheggi a pagamento spettano agli enti proprietari delle strade (nel caso che ci riguarda – il Comune -) e sono destinati all’installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al loro miglioramento; le somme eventualmente eccedenti sono destinate alla realizzazione di interventi dedicati al miglioramento della mobilità urbana.
In base al comma 11 dell’art.113, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio, si realizzano mediante contratti di servizio, che sono allegati ai capitolati di gara.
Prima di concludere, i contratti di servizio, tuttavia, il servizio stesso, nella sua forma giuridica, deve ovviamente essere concesso dall’ente proprietario delle strade attraverso gara ad evidenza pubblica.
Per fare chiarezza sulla qualificazione del rapporto avente ad oggetto la gestione dei parcheggi, infatti, è necessario richiamare la direttiva comunitaria n.18/2004 del 31 marzo 2004 in materie di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Riassumendo: il Comune può affidare, con una convenzione di carattere amministrativo, la gestione delle proprie strade, ed in particolare il servizio dei parcheggi pubblici, a dei concessionari, i quali, in base al contenuto della convenzione stipulata, possono limitarsi a controllare le soste e ad elevare le sanzioni; le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate in base al contenuto della convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale.

Punto 2° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA IL CONCESSIONARIO E L’UTENTE
A differenza di quanto avviene tra l’ente proprietario delle strade e la società concessionaria, il rapporto che si configura tra chi gestisce il suolo pubblico per la sosta dell’autoveicolo e l’utente, è attualmente considerato come un rapporto di diritto privato. La tariffa è attualmente definita dalla legge stessa come un corrispettivo del servizio pubblico (art.117 T.U., d.lgs.18 agosto 2000, n.267 ), commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta in una particolare strada, e non come un tributo o una prestazione patrimoniale imposta. Nel caso di parcheggio incustodito, pertanto, non si riteneva configurabile un rapporto di tipo privatistico ed il pagamento di una tariffa era considerato come versamento di un corrispettivo senza causa. Dopo la introduzione del nuovo codice della strada, e con particolare riferimento al suo art.7, ed a seguito della privatizzazione dei pubblici servizi, la giurisprudenza (Cass. Civ. 24 luglio 1999, n.8027, in Corr. giur., 2000,183 ss.) è ormai pacificamente orientata a ritenere che la sosta dei veicoli in aree urbane rientri in un contratto di diritto privato fra Comune, o società di esso concessionaria, ed automobilista anche nel caso di parcheggi incustoditi. La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che se il contratto di parcheggio è privo dell’obbligo di custodia, si applicherà la disciplina appartenente alla locazione (Cass.civ.,26 febbraio 2004, n.3863,cit.; Cass. civ., 1 dicembre 2004, n.22598; Trib. Mantova, 18 luglio 2002; App. Milano, 30 maggio 2000). Nel caso dei parcheggi in superficie, pertanto, non essendo ricompreso l’obbligo di custodia, si potrebbe configurare un contratto atipico di parcheggio caratterizzato dal contenuto del negozio tipico della locazione, ove un soggetto che ha la disponibilità di un bene (suolo demaniale), concede in godimento il bene stesso contro un determinato corrispettivo (tariffa per la sosta). Così, ove il concessionario si limiti al semplice controllo delle soste ed all’accertamento delle multe, non pare si possa rinvenire un potere giuridico di disposizione in capo allo stesso, ma piuttosto un semplice controllo sulle facoltà dominicali concesse all’utente dal Comune.
Riassumendo: il parcheggio nelle strisce blu, essendo un contratto di parcheggio senza custodia, è soggetto alle norme sulla locazione in quanto applicabili; questo contratto si perfeziona tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c., ovvero mediante l’inizio della esecuzione (Cass.Civ.Sez. I, 24.07.1999, n.8027). La tariffa rappresenta, infatti, il corrispettivo per il godimento del servizio pubblico.
Pertanto, dalle sopra esposte considerazioni, deriva che l’utente che parcheggia senza biglietto ha in ogni caso concluso un contratto e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo; questo vale anche al caso dell’utente che lascia parcheggiata la propria autovettura per il periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato. L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dallo art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.).

Punto 3° -LA CLAUSOLA PENALE
Accertato il tipo di rapporto che intercorre tra utente e concessionario (e/o Comune), ci si chiede ora se il concessionario stesso possa prevedere una clausola che imponga al fruitore del servizio di parcheggio pubblico a pagamento, a titolo penale, di un importo superiore al costo della tariffa oraria di parcheggio. In caso di sosta vietata, i proventi delle sanzioni, come sopra esposto,vengono devoluti al Comune, anche qualora la violazione sia accertata da un dipendente abilitato dal concessionario; la perdita patrimoniale causata dal mancato pagamento della tariffa esatta da parte dell’utente, pertanto, grava interamente sul concessionario. Si pone quindi il problema di esaminare se il concessionario possa far pagare all’utente inadempiente un importo adeguato che gli consenta di recuperare la perdita subita e, in caso positivo, di come determinare l’ammontare di detto importo. La soluzione sembra dunque individuabile nello stabilire in via anticipata, un risarcimento liquidato in modo forfetario per ogni tipo di violazione, ovvero, detto in altri termini, nella previsione di una clausola penale. La giurisprudenza (Cass. Civile, 24.07.1999, n.8027, cit.), in proposito, ha affermato che in linea di massima la previsione di una clausola penale, in caso di mancato pagamento della tariffa per la sosta (anche al caso di parcheggi incustoditi), è legittima. Essendo il sopra indicato rapporto di tipo privatistico, pertanto, il concessionario potrebbe considerarsi libero di determinare le condizioni contrattuali che ritiene più opportune, tra le quali anche quella concernente la “penale”.
Ovviamente, così come per tutte le clausole della convenzione con cui viene concesso l’affidamento dell’appalto del servizio pubblico, anche la clausola penale dovrà necessariamente essere approvata dal comune e deve essere “disciplinata da apposito regolamento”.
A conforto di questo orientamento vi è anche un dato normativo particolarmente esplicativo, ovvero il comma 132 dell’art.17, legge 15 maggio 1997, n.127: “”” I comuni possono con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque attuare tutte le azioni necessarie al recupero dell’evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali””” nel momento in cui tale clausola fosse approvata dall’ente appaltante.
Essendo il contratto di parcheggio, tuttavia, un rapporto che riguarda l’erogazione di un servizio in forma imprenditoriale a degli automobilisti come sopra visto, si pone il problema di stabilire i limiti della clausola penale nell’ambito di un rapporto privatistico fra imprenditore e consumatore e che necessita di essere accompagnata da alcuni “accorgimenti” al fine di non essere qualificata come clausola vessatoria.
In proposito, si deve precisare che il problema della vessatorietà della clausola penale
sorge nel momento in cui le parti contraenti non siano sullo stesso piano e non abbiano la possibilità di poterla rendere oggetto di una trattativa individuale, salvo le clausole di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, comma 2 dell’art.36 del codice di consumo.
L’eventuale clausola penale posta dal concessionario per il mancato pagamento del ticket, pertanto, è una clausola le cui differenze, rispetto alla fattispecie dell’art.1382 c.c., la riconducono evidentemente alla disciplina del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (cosiddetto “codice del consumo”).
Premesso che la clausola penale non è menzionata nell’elenco di cui al secondo comma dell’art.1341 c.c., l’indagine si sposta sulla vessatorietà della stessa ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206. L’art.33, comma 2, lett.f) del codice di consumo, conformemente al principio già indicato nel più generale art.1341 c.c., che non qualifica la penale come clausola vessatoria tout court, ma sancisce che la stessa sia vessatoria, fino a prova contraria, solo qualora abbia per oggetto o per l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma in denaro a titolo di risarcimento.
La vessatorietà di una simile clausola, quindi, dovrà essere valutata in relazione all’art.33, codice del consumo, con solo riferimento all’importo pecuniario in essa stabilito.
Nel caso in cui la predetta valutazione dia esito positivo, la clausola (e non l’intero contratto ai sensi dell’art.36, comma 1, codice del consumo) potrà essere dichiarata nulla dal giudice, anche d’ufficio (art.36, comma 3, codice del consumo).
In assenza di determinazione normativa è da tenere in considerazione la tesi di chi sostiene che il parametro di riferimento potrebbe essere identificato nell’interesse del debitore e non nel soggetto creditore.
La vessatorietà della clausola penale, pertanto, può essere contestata sia con riferimento all’importo della stessa, che con riguardo alla chiarezza con cui la stessa deve essere nota agli utenti.
Riassumendo: la previsione di una clausola penale da parte del concessionario dei parcheggi in superficie per il mancato pagamento della tariffa di sosta, può rientrare nelle facoltà che possono essere attribuite al concessionario stesso in base alla convenzione con il Comune; la clausola penale, tuttavia, deve in ogni caso essere informata ai principi di ragionevolezza, trasparenza, chiarezza ed equità, pena la sua nullità ai sensi dell’art.33, comma 2, lett.f), codice del consumo.
Dalle sopra esposte considerazioni, si possono trarre le seguenti conclusioni:
qualora il concessionario ha titolo per gestire e disporre dei parcheggi pubblici in superficie, lo stesso instaura dei rapporti di diritto privato con gli interessati alla sosta;
Tali rapporti si perfezionano tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c.. L’utente che parcheggia senza biglietto o che lascia parcheggiata la propria autovettura per un periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato ha, in ogni caso, concluso un contratto, anche in riferimento al tempo eccedente, e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo;
L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dall’art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.);
La penale è per natura ed effetti diversa dalla sanzione amministrativa pecuniaria per il divieto di sosta: la sanzione è determinata dalla legge, la penale da un regolamento approvato. I proventi della penale sono devoluti al concessionario, i proventi della sanzione sono devoluti al Comune;
La previsione di una penale, è consentita, purchè venga resa nota all’utente, sia in riferimento alla possibilità per l’automobilista di prenderne adeguata conoscenza, che con riferimento alla percezione che l’utente deve avere della differente natura della stessa rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e del diverso soggetto creditore che l’ha prevista;
nel caso di penali illecite, oltre alla sanzione della nullità nel rapporto fra concessionario ed utente, le associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentati dagli automobilisti, sono legittimate ad agire, ai sensi l.30 luglio 1998, n.281 a tutela degli interessi collettivi, contro il concessionario richiedendo, in particolare, al giudice competente:
1)-di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
2)-di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
3)-di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

A tal proposito, occorre inoltre evidenziare che:
Il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II -
Con protocollo n.25783 del 22 marzo 2010 – in merito al parere richiesto in materia di parcheggi a pagamento, si è espresso nel modo che segue:
“””Si premette che la sanzione di cui all’art.7 comma 15 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n.285/1992), si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli. Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorchè assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art.7 c.15 del Cds.
Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art.7 c.14 del Codice.
Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite ”DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE, “ ai sensi dell’art.17 c.132 della legge 127/1997.
In caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettata dal comune richiedente di applicare la sanzione di cui all’art.7 c.15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.

Punto 4° – CONCLUSIONI
Il Comune di Piano di Sorrento, all’atto della procedura dell’appalto ad evidenza pubblica di affidamento del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu – sia nelle condizioni generali, che nel capitolato speciale d’appalto – non ha previsto – così come per tutte le altre clausole contrattuali – l’approvazione di una clausola attraverso la quale la ditta concessionaria del servizio potesse determinare autonomamente, l’applicazione di un ulteriore pagamento, oltre la sanzione amministrativa per violazione del CDS , di una penale per l’importo di euro 4,00, ai sensi dell’art.1382 c.c., nei confronti degli utenti sprovvisti del ticket orario della sosta.
Sta di fatto che, semmai la ditta concessionaria venisse attualmente autorizzata dal Comune ad introdurre una penale, in dispregio a quanto stabilito nelle condizioni generali del contratto d’appalto, si consumerebbe una ulteriore violazione di legge.
Nel caso in cui, poi, (per assurdo venisse autorizzata l’applicazione della penale – con tutte le conseguenze derivanti), la richiesta di questi “famigerati” 4 euro a titolo di penale, dovrebbe essere resa facilmente conoscibile e fatta separatamente e, non da un unico “avviso” ma, soprattutto, specificandone la natura e l’origine civilistica del tutto estranea a quella di tipo sanzionatorio che deriva dalla violazione del CDS..
Tali questioni, peraltro, sono state già da tempo risolte dalla giurisprudenza di merito, la quale ha stabilito che “per il fatto di essere rilasciato contestualmente all’altro verbale di contestazione della violazione di tipo pubblicistico del Cds. per divieto di sosta e per essere lo stesso sottoscritto dallo stesso dipendente…..(della società concessionaria; ndr) che ha sottoscritto il verbale per divieto di sosta in veste di ausiliario del traffico e per le similari modalità nelle diciture dei due verbali (…) si presenta ad ingenerare errori e confusione negli utenti sia riguardo alla natura della sanzione, sia riguardo al soggetto creditore” (Tribunale di Roma, Ordinanza del 28 giugno 2003).

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, APPARE EVIDENTE CHE:
a)-gli ausiliari del traffico non possono integrare, unitamente ai preavvisi di accertamento per violazione di norme previste dal Codice della Strada, ulteriori atti che possano prevedere l’applicazione di una penale ai sensi dell’art.1382 c.c., in quanto detta penale non è regolamentata né dal Capitolato di Appalto, né da Autorizzazione e né dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Piano di Sorrento e la Concessionaria per la gestione del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu;
b)-Nel preavviso di accertamento é erroneamente contestato l’art.157/6-8 d.lgs. n.ro 285/92. Infatti, il codice prevede che l’articolo 157/6 si applica nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato ed è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Il comma otto dello stesso art.157 prevede, per la violazione, la sanzione pecuniaria di euro 38,00=.
Per tale motivazione, non è possibile invocare l’art.157, comma 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento.
La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art.7, 1° comma, lett. f) del CdS, che prevede (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire…..aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe…..”), la corrispondente sanzione per chi viola tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art.7 del Cds. (euro 38,00). (Sentenza del Giudice di Pace di Roma Sez.III – n.25111/07).
Aversa Antonino

La risposta del Comandante Aversa conferma quello che il Comitato urla a suon di denuce da moltissimo tempo, questa risposta è la stoccata vincente che il Comitato sferra all’amministrazione di Aversa, invitando per l’ennesima volta i responsabili di questa amministrazione a mettere da parte la presunzione e a sedersi intorno ad un tavolo, per pianificare un piano parcheggi e viabilità che sia sostenibile per la città di Aversa e il suo commercio e che non faccia finire 10 milioni di euro nelle casse di una società privata.

Giuseppe Oliva

dic 10

Aversa: il Comitato Strisce Blu è pronto a denunciare gli ausiliari del traffico per omissione d’atti d’uffcio.

Aversa 10/12/2010

Gli ausiliari del traffico sono a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali e hanno dei precisi doveri per quanto attiene il controllo delle zone a pagamento, per maggiori dettagli esiste un sito a loro dedicato raggiungibile all’indirizzo: www.ausiliarideltraffico.net.

Nel sito si legge chiaramente che tra i loro doveri c’è quello di sanzionare chi sosta negli stalli a pagamento a mezzo di verbale, in caso di mancato o insufficiente pagamento, ovviamente le sanzioni sono previste solo in caso esista anche la limitazione del tempo di sosta, in caso contrario è la società di gestione a dover gestire il mancato incasso.

Purtroppo tutto questo ad Aversa non avviene, infatti sulle auto di chi non espone o ha il grattino scaduto vengono appiccicati dei foglietti con la chiara minaccia di pagare una cifra che varia tra i 2 e i 3 euro alla società di gestione, altrimenti verrà elevata una sanzione al C.d.S. a mezzo del comando di Polizia Municipale.

Insomma è come se un vigile chiedesse un piccolo obolo per non sanzionare l’automobilista beccato in divieto di sosta.

Questa mutazione genetica non è prevista da nessuna norma, ne del Codice della Strada ne tantomeno da quello civile, il Comitato Strisce Blu ha più volte richiamato i dirigenti al rispetto della legge, ma a tutt’oggi nulla è cambiato.

Visto il disinteresse sia della politica locale che dei dirigenti, il Comitato Strisce Blu denuncerà per omissione d’atti d’ufficio tutti gli ausiliari del traffico che rifiuteranno di emettere i regolari, oltre a trasmettere tutti gli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, visto che gli introiti delle multine vanno a finire nelle tasche di un’azienda privata.

Del resto è stato lo stesso comandante della Polizia Municipale, Stefano Guarino, ha confermare che gli ausiliari sono autorizzati ad emettere i verbali per sanzionare chi sosta negli stalli a pagamento, riportiano un recente intervento proprio del Comandante della Polizia Municipale di Aversa.

Come mai non ha provveduto a far rispettarare questa direttiva?.

Il Comitato Strisce Blu annovera tra i suoi iscritti anche l’ex Comandante della Polizia Municipale Aversa Antonino, che dall’alto della sua quarantennale esperienza ci ha chiarito l’illegalità del sistema sanzionatorio applicato ad Aversa.

Riportiamo per intero la relazione che il Comandante Aversa ci ha fornito:

Il primo questito posto al Capitano Antonino è stato quello sulla validità delle multine che gli ausiliari del traffico elevano a migliaia, solo ad Aversa nel 2009 ne sono state elevate 9.800, vediamo la risposta.

“Punto1° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ED IL CONCESSIONARIO
La gestione dei parcheggi pubblici comunali è stata definita come un servizio a rilevanza industriale (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n.2155, in Foro Amm. CDS, 2004, 1123; Tar Campania Napoli, Sez. I, 30 aprile 2003, n.4203, in Foro amm. Tar, 2003, n.1332, 2015); questo servizio, pertanto, rientra nella disciplina di cui all’art.113, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale stabilisce, al comma 4, che gli Enti locali per la gestione stessa si possono anche avvalere di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.
Ai sensi del comma 5 del citato art.113, inoltre l’erogazione del servizio avviene mediante l’affidamento dello stesso a tutti quei soggetti che ne hanno titolo.
Le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta sono determinate da un’ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, n.1, lett. f), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285).
Anche le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, lett. f), codice della strada), in conformità ai criteri previsti dall’art.117, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267).
Sempre secondo l’art.7, comma 7, d.lgs. n.285/1992 – in particolare -, i proventi dei parcheggi a pagamento spettano agli enti proprietari delle strade (nel caso che ci riguarda – il Comune -) e sono destinati all’installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al loro miglioramento; le somme eventualmente eccedenti sono destinate alla realizzazione di interventi dedicati al miglioramento della mobilità urbana.
In base al comma 11 dell’art.113, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio, si realizzano mediante contratti di servizio, che sono allegati ai capitolati di gara.
Prima di concludere, i contratti di servizio, tuttavia, il servizio stesso, nella sua forma giuridica, deve ovviamente essere concesso dall’ente proprietario delle strade attraverso gara ad evidenza pubblica.
Per fare chiarezza sulla qualificazione del rapporto avente ad oggetto la gestione dei parcheggi, infatti, è necessario richiamare la direttiva comunitaria n.18/2004 del 31 marzo 2004 in materie di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Riassumendo: il Comune può affidare, con una convenzione di carattere amministrativo, la gestione delle proprie strade, ed in particolare il servizio dei parcheggi pubblici, a dei concessionari, i quali, in base al contenuto della convenzione stipulata, possono limitarsi a controllare le soste e ad elevare le sanzioni; le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate in base al contenuto della convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale.

Punto 2° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA IL CONCESSIONARIO E L’UTENTE
A differenza di quanto avviene tra l’ente proprietario delle strade e la società concessionaria, il rapporto che si configura tra chi gestisce il suolo pubblico per la sosta dell’autoveicolo e l’utente, è attualmente considerato come un rapporto di diritto privato. La tariffa è attualmente definita dalla legge stessa come un corrispettivo del servizio pubblico (art.117 T.U., d.lgs.18 agosto 2000, n.267 ), commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta in una particolare strada, e non come un tributo o una prestazione patrimoniale imposta. Nel caso di parcheggio incustodito, pertanto, non si riteneva configurabile un rapporto di tipo privatistico ed il pagamento di una tariffa era considerato come versamento di un corrispettivo senza causa. Dopo la introduzione del nuovo codice della strada, e con particolare riferimento al suo art.7, ed a seguito della privatizzazione dei pubblici servizi, la giurisprudenza (Cass. Civ. 24 luglio 1999, n.8027, in Corr. giur., 2000,183 ss.) è ormai pacificamente orientata a ritenere che la sosta dei veicoli in aree urbane rientri in un contratto di diritto privato fra Comune, o società di esso concessionaria, ed automobilista anche nel caso di parcheggi incustoditi. La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che se il contratto di parcheggio è privo dell’obbligo di custodia, si applicherà la disciplina appartenente alla locazione (Cass.civ.,26 febbraio 2004, n.3863,cit.; Cass. civ., 1 dicembre 2004, n.22598; Trib. Mantova, 18 luglio 2002; App. Milano, 30 maggio 2000). Nel caso dei parcheggi in superficie, pertanto, non essendo ricompreso l’obbligo di custodia, si potrebbe configurare un contratto atipico di parcheggio caratterizzato dal contenuto del negozio tipico della locazione, ove un soggetto che ha la disponibilità di un bene (suolo demaniale), concede in godimento il bene stesso contro un determinato corrispettivo (tariffa per la sosta). Così, ove il concessionario si limiti al semplice controllo delle soste ed all’accertamento delle multe, non pare si possa rinvenire un potere giuridico di disposizione in capo allo stesso, ma piuttosto un semplice controllo sulle facoltà dominicali concesse all’utente dal Comune.
Riassumendo: il parcheggio nelle strisce blu, essendo un contratto di parcheggio senza custodia, è soggetto alle norme sulla locazione in quanto applicabili; questo contratto si perfeziona tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c., ovvero mediante l’inizio della esecuzione (Cass.Civ.Sez. I, 24.07.1999, n.8027). La tariffa rappresenta, infatti, il corrispettivo per il godimento del servizio pubblico.
Pertanto, dalle sopra esposte considerazioni, deriva che l’utente che parcheggia senza biglietto ha in ogni caso concluso un contratto e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo; questo vale anche al caso dell’utente che lascia parcheggiata la propria autovettura per il periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato. L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dallo art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.).

Punto 3° -LA CLAUSOLA PENALE
Accertato il tipo di rapporto che intercorre tra utente e concessionario (e/o Comune), ci si chiede ora se il concessionario stesso possa prevedere una clausola che imponga al fruitore del servizio di parcheggio pubblico a pagamento, a titolo penale, di un importo superiore al costo della tariffa oraria di parcheggio. In caso di sosta vietata, i proventi delle sanzioni, come sopra esposto,vengono devoluti al Comune, anche qualora la violazione sia accertata da un dipendente abilitato dal concessionario; la perdita patrimoniale causata dal mancato pagamento della tariffa esatta da parte dell’utente, pertanto, grava interamente sul concessionario. Si pone quindi il problema di esaminare se il concessionario possa far pagare all’utente inadempiente un importo adeguato che gli consenta di recuperare la perdita subita e, in caso positivo, di come determinare l’ammontare di detto importo. La soluzione sembra dunque individuabile nello stabilire in via anticipata, un risarcimento liquidato in modo forfetario per ogni tipo di violazione, ovvero, detto in altri termini, nella previsione di una clausola penale. La giurisprudenza (Cass. Civile, 24.07.1999, n.8027, cit.), in proposito, ha affermato che in linea di massima la previsione di una clausola penale, in caso di mancato pagamento della tariffa per la sosta (anche al caso di parcheggi incustoditi), è legittima. Essendo il sopra indicato rapporto di tipo privatistico, pertanto, il concessionario potrebbe considerarsi libero di determinare le condizioni contrattuali che ritiene più opportune, tra le quali anche quella concernente la “penale”.
Ovviamente, così come per tutte le clausole della convenzione con cui viene concesso l’affidamento dell’appalto del servizio pubblico, anche la clausola penale dovrà necessariamente essere approvata dal comune e deve essere “disciplinata da apposito regolamento”.
A conforto di questo orientamento vi è anche un dato normativo particolarmente esplicativo, ovvero il comma 132 dell’art.17, legge 15 maggio 1997, n.127: “”” I comuni possono con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque attuare tutte le azioni necessarie al recupero dell’evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali””” nel momento in cui tale clausola fosse approvata dall’ente appaltante.
Essendo il contratto di parcheggio, tuttavia, un rapporto che riguarda l’erogazione di un servizio in forma imprenditoriale a degli automobilisti come sopra visto, si pone il problema di stabilire i limiti della clausola penale nell’ambito di un rapporto privatistico fra imprenditore e consumatore e che necessita di essere accompagnata da alcuni “accorgimenti” al fine di non essere qualificata come clausola vessatoria.
In proposito, si deve precisare che il problema della vessatorietà della clausola penale
sorge nel momento in cui le parti contraenti non siano sullo stesso piano e non abbiano la possibilità di poterla rendere oggetto di una trattativa individuale, salvo le clausole di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, comma 2 dell’art.36 del codice di consumo.
L’eventuale clausola penale posta dal concessionario per il mancato pagamento del ticket, pertanto, è una clausola le cui differenze, rispetto alla fattispecie dell’art.1382 c.c., la riconducono evidentemente alla disciplina del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (cosiddetto “codice del consumo”).
Premesso che la clausola penale non è menzionata nell’elenco di cui al secondo comma dell’art.1341 c.c., l’indagine si sposta sulla vessatorietà della stessa ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206. L’art.33, comma 2, lett.f) del codice di consumo, conformemente al principio già indicato nel più generale art.1341 c.c., che non qualifica la penale come clausola vessatoria tout court, ma sancisce che la stessa sia vessatoria, fino a prova contraria, solo qualora abbia per oggetto o per l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma in denaro a titolo di risarcimento.
La vessatorietà di una simile clausola, quindi, dovrà essere valutata in relazione all’art.33, codice del consumo, con solo riferimento all’importo pecuniario in essa stabilito.
Nel caso in cui la predetta valutazione dia esito positivo, la clausola (e non l’intero contratto ai sensi dell’art.36, comma 1, codice del consumo) potrà essere dichiarata nulla dal giudice, anche d’ufficio (art.36, comma 3, codice del consumo).
In assenza di determinazione normativa è da tenere in considerazione la tesi di chi sostiene che il parametro di riferimento potrebbe essere identificato nell’interesse del debitore e non nel soggetto creditore.
La vessatorietà della clausola penale, pertanto, può essere contestata sia con riferimento all’importo della stessa, che con riguardo alla chiarezza con cui la stessa deve essere nota agli utenti.
Riassumendo: la previsione di una clausola penale da parte del concessionario dei parcheggi in superficie per il mancato pagamento della tariffa di sosta, può rientrare nelle facoltà che possono essere attribuite al concessionario stesso in base alla convenzione con il Comune; la clausola penale, tuttavia, deve in ogni caso essere informata ai principi di ragionevolezza, trasparenza, chiarezza ed equità, pena la sua nullità ai sensi dell’art.33, comma 2, lett.f), codice del consumo.
Dalle sopra esposte considerazioni, si possono trarre le seguenti conclusioni:
qualora il concessionario ha titolo per gestire e disporre dei parcheggi pubblici in superficie, lo stesso instaura dei rapporti di diritto privato con gli interessati alla sosta;
Tali rapporti si perfezionano tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c.. L’utente che parcheggia senza biglietto o che lascia parcheggiata la propria autovettura per un periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato ha, in ogni caso, concluso un contratto, anche in riferimento al tempo eccedente, e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo;
L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dall’art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.);
La penale è per natura ed effetti diversa dalla sanzione amministrativa pecuniaria per il divieto di sosta: la sanzione è determinata dalla legge, la penale da un regolamento approvato. I proventi della penale sono devoluti al concessionario, i proventi della sanzione sono devoluti al Comune;
La previsione di una penale, è consentita, purchè venga resa nota all’utente, sia in riferimento alla possibilità per l’automobilista di prenderne adeguata conoscenza, che con riferimento alla percezione che l’utente deve avere della differente natura della stessa rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e del diverso soggetto creditore che l’ha prevista;
nel caso di penali illecite, oltre alla sanzione della nullità nel rapporto fra concessionario ed utente, le associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentati dagli automobilisti, sono legittimate ad agire, ai sensi l.30 luglio 1998, n.281 a tutela degli interessi collettivi, contro il concessionario richiedendo, in particolare, al giudice competente:
1)-di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
2)-di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
3)-di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

A tal proposito, occorre inoltre evidenziare che:
Il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II -
Con protocollo n.25783 del 22 marzo 2010 – in merito al parere richiesto in materia di parcheggi a pagamento, si è espresso nel modo che segue:
“””Si premette che la sanzione di cui all’art.7 comma 15 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n.285/1992), si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli. Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorchè assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art.7 c.15 del Cds.
Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art.7 c.14 del Codice.
Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite ”DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE, “ ai sensi dell’art.17 c.132 della legge 127/1997.
In caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettata dal comune richiedente di applicare la sanzione di cui all’art.7 c.15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.

Punto 4° – CONCLUSIONI
Il Comune di Piano di Sorrento, all’atto della procedura dell’appalto ad evidenza pubblica di affidamento del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu – sia nelle condizioni generali, che nel capitolato speciale d’appalto – non ha previsto – così come per tutte le altre clausole contrattuali – l’approvazione di una clausola attraverso la quale la ditta concessionaria del servizio potesse determinare autonomamente, l’applicazione di un ulteriore pagamento, oltre la sanzione amministrativa per violazione del CDS , di una penale per l’importo di euro 4,00, ai sensi dell’art.1382 c.c., nei confronti degli utenti sprovvisti del ticket orario della sosta.
Sta di fatto che, semmai la ditta concessionaria venisse attualmente autorizzata dal Comune ad introdurre una penale, in dispregio a quanto stabilito nelle condizioni generali del contratto d’appalto, si consumerebbe una ulteriore violazione di legge.
Nel caso in cui, poi, (per assurdo venisse autorizzata l’applicazione della penale – con tutte le conseguenze derivanti), la richiesta di questi “famigerati” 4 euro a titolo di penale, dovrebbe essere resa facilmente conoscibile e fatta separatamente e, non da un unico “avviso” ma, soprattutto, specificandone la natura e l’origine civilistica del tutto estranea a quella di tipo sanzionatorio che deriva dalla violazione del CDS..
Tali questioni, peraltro, sono state già da tempo risolte dalla giurisprudenza di merito, la quale ha stabilito che “per il fatto di essere rilasciato contestualmente all’altro verbale di contestazione della violazione di tipo pubblicistico del Cds. per divieto di sosta e per essere lo stesso sottoscritto dallo stesso dipendente…..(della società concessionaria; ndr) che ha sottoscritto il verbale per divieto di sosta in veste di ausiliario del traffico e per le similari modalità nelle diciture dei due verbali (…) si presenta ad ingenerare errori e confusione negli utenti sia riguardo alla natura della sanzione, sia riguardo al soggetto creditore” (Tribunale di Roma, Ordinanza del 28 giugno 2003).

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, APPARE EVIDENTE CHE:
a)-gli ausiliari del traffico non possono integrare, unitamente ai preavvisi di accertamento per violazione di norme previste dal Codice della Strada, ulteriori atti che possano prevedere l’applicazione di una penale ai sensi dell’art.1382 c.c., in quanto detta penale non è regolamentata né dal Capitolato di Appalto, né da Autorizzazione e né dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Piano di Sorrento e la Concessionaria per la gestione del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu;
b)-Nel preavviso di accertamento é erroneamente contestato l’art.157/6-8 d.lgs. n.ro 285/92. Infatti, il codice prevede che l’articolo 157/6 si applica nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato ed è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Il comma otto dello stesso art.157 prevede, per la violazione, la sanzione pecuniaria di euro 38,00=.
Per tale motivazione, non è possibile invocare l’art.157, comma 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento.
La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art.7, 1° comma, lett. f) del CdS, che prevede (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire…..aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe…..”), la corrispondente sanzione per chi viola tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art.7 del Cds. (euro 38,00). (Sentenza del Giudice di Pace di Roma Sez.III – n.25111/07).
Aversa Antonino

La risposta del Comandante Aversa conferma quello che il Comitato urla a suon di denuce da moltissimo tempo, questa risposta è la stoccata vincente che il Comitato sferra all’amministrazione di Aversa, invitando per l’ennesima volta i responsabili di questa amministrazione a mettere da parte la presunzione e a sedersi intorno ad un tavolo, per pianificare un piano parcheggi e viabilità che sia sostenibile per la città di Aversa e il suo commercio e che non faccia finire 10 milioni di euro nelle casse di una società privata.

Giuseppe Oliva

dic 08

Aversa: sosta a pagamento nei festivi perchè si paga ancora? Altre promesse non mantenute.

Aversa 08/12/2010

Sosta a pagamento, si paga o non si paga di domenica e nei festivi?

L’amministrazione sembrava aver raggiunto l’accordo con la società di gestione già molto tempo fa, anche NEROSUBIANCO del 25 aprile 2010 ne dava conferma.

Ebbene siamo all’otto dicembre e la sosta si continua a pagare.

Eppure oggi è un giorno festivo, ma la società ha scatenato lo stesso gli ausiliari del traffico a caccia di euro.

Questa è l’ennesima prova che questa maggioranza non riesce più a governare, possibile che non abbiano trovato il tempo di mettere nero su bianco e approvare il provvedimento in giunta?

La verità è che questa amministrazione continua a difendere gli interessi economici della società di gestione, più volte il Sindaco Ciaramella ha affermato in consiglio comunale: “questa società non è venuta a fare beneficenza e se gli togliamo la sosta di domenica bisogna dargli in cambio qualcosa”.

Ma dico non sarebbe stato più giusto non venderci anche la sosta di domenica, come del resto si fa in tante altra città?

Intanto il natale si avvicina e i clienti sono sempre più lontani, preferiscono le isole felici dei centri commerciali, dove il parcheggio abbonda ed è gratuito, del resto a chi piacerebbe spendere 10 euro solo per guardare le vetrine di Aversa.

Le scelte su viabilità e parcheggi di questa amministrazione stanno fortemente penalizzando il commercio di Aversa, il tutto avviene con la complicità delle associazioni di categoria, come ASCOM e CONFCOMMERCIO, che conoscono bene i fatti, ma nessuno spinge l’amministrazione ad essere più celere nel prendere certe dcisioni.

Nonostante gli attachi ricevuti in questi giorni, il Comitato Strisce Blu va avanti, noi continueremo a denunciare e informare i cittadini dei loro diritti, e allo stesso tempo solleciteremo l’amministrazione al rispetto delle leggi, anche a costo di trascinare i responsabili in un’aula di tribunale.

Giuseppe Oliva

dic 03

Aversa: l’assessore Alfonso Oliva critica il Comitato Strisce Blu per il troppo zelo nel criticare l’amministrazione e le sue opere.

Aversa 03/12/2010

Il neo eletto assessore alle attività produttive Alfonso Oliva dalle pagine del Corriere di Caserta accusa il Comitato Strisce Blu e il suo presidente Giuseppe Oliva di essere un tuttologo e di preparare una fantomatica campagna elettorale per se o per qualche altro politico locale.

Ci tengo a far notare che l’assessore Alfonso Oliva pur portando lo stesso cognome non c’è nessun grado di parentela, secondo non sto preparando nessuna campagna elettorale ne per me ne per altri, terzo non sono io a parlare male dell’operato di questa amministrazione, ma è la stessa amministrazione a parlare male di se stessa, io mi limito ad osservare e far notare quello che succede alla mia città.

Inoltre non è vero che che il Comitato critica solo, nel 2006 sono stato al comune per portare le proposte di un piano parcheggi che andasse incontro alle esigenze sia di residenti che commercianti, ma la risposta del Comandante Guarino fu “ma se facciamo le strisce blu come lei chiede il comune cosa ci guadagna?”, quella risposta ha fatto scattare dentro di me il dubbio che dietro al piano parcheggi confezionato dal Comandante Guarino si nascondesse qualche losco interesse economico.

In effetti dopo anni gli effetti negativi di quel folle piano sono sotto gli occhi di tutti, il commercio era un pilastro portante del’economia Aversana, ma in 8 anni di amministrazione Ciaramella questa importante risorsa è stata in ogni decisione sottovalutata per portare avanti progetti di ZTL, ZPRU, PUC etc etc, che non hanno mai tenuto in considerazione della realtà locale, ma hanno sempre mirato a far confluire fondi per realizzare opere che, o sono costate cifre spropositate o sono ancora chiuse dopo il completamento.

L’elenco è infinito, potremmo citare a caso qualche esempio:

La casa dello studente costata 3.5 milioni di euro inaugurata nel 2005, ad oggi è ancora chiusa, “questo spreco è stato oggetto dell’attenzione di striscia nella giornata di ieri”.
Le due villette comunale costare 500 mila euro completate anni fa sono ancora chiuse, tranne quella di via Luca Giordano aperta da pochi giorni, ma la stessa si presenta come un pezzo di terra recintato senza nessun arredo che la possa rendere fruibile, inoltre vorrei essere spiegato come è possibile che quest’opera sia costata 250 mila euro??
Warning: video ID not specified!
Vogliamo parlare del famoso capannone realizzato nel rione Icp, costato 1 milione e 200 mila euro di fondi URBAN ma ad oggi è ancora chiuso.
Vogliamo elencare i tanti parcheggi comunali gratuiti che sono tenuti chiusi, come quello di via Plauto.
Warning: video ID not specified!
Vogliamo parlare dello stato pietoso delle nostre strade e marciapiedi, quante cause il coume ha perso per danni ai pedoni caduti in via Roma?
E la videosorveglianza?? quanti quanti euro sono stati spesi per qualcosa che fino ad oggi non è servito a nulla.
Alla fine parliamo anche di strisce blu e delle tante denunce fatte dal Comitato ai danni dei responsabili delle tantissime irregolarità riscontrate, basta notare come ad ogni denuncia sono state fatte delle correzioni.
Warning: video ID not specified!
Oppure vogliamo parlare dei tantissimi standard comunali che sono diventati di nuovo privati grazie ai controlli mai effettuati.
Vogliamo anche elencare le tantissime opere edili abusive, che in questi anni sono apparse ovunque, soprattutto sotto forma di mansarde, ma nessuno pare aver visto nulla.
Ma la ciliegina sulla torta la merita di sicuro piazza Mazzini, dove i lavori realizzati con molta superficialità e scarsa qualità stanno facendo addirittura sprofondare la statua di Cimarosa nel terreno.
[youtubezlh6ockVpWc]
Che dire dell’info point installato in piazza Mazzini? il video parla da solo.
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Tutto quello che scrivo e denuncio è sempre documentato con foto e filmati, questi sono fatti, se l’assessore Alfonso Oliva ha qualcosa di buono da mettere sul piatto della bilancia lo facesse, senza criticare a vuoto, perchè le parole se le porta via il vento.

Giuseppe Oliva

dic 03

Aversa: l'assessore Alfonso Oliva critica il Comitato Strisce Blu per il troppo zelo nel criticare l'amministrazione e le sue opere.

Aversa 03/12/2010

Il neo eletto assessore alle attività produttive Alfonso Oliva dalle pagine del Corriere di Caserta accusa il Comitato Strisce Blu e il suo presidente Giuseppe Oliva di essere un tuttologo e di preparare una fantomatica campagna elettorale per se o per qualche altro politico locale.

Ci tengo a far notare che l’assessore Alfonso Oliva pur portando lo stesso cognome non c’è nessun grado di parentela, secondo non sto preparando nessuna campagna elettorale ne per me ne per altri, terzo non sono io a parlare male dell’operato di questa amministrazione, ma è la stessa amministrazione a parlare male di se stessa, io mi limito ad osservare e far notare quello che succede alla mia città.

Inoltre non è vero che che il Comitato critica solo, nel 2006 sono stato al comune per portare le proposte di un piano parcheggi che andasse incontro alle esigenze sia di residenti che commercianti, ma la risposta del Comandante Guarino fu “ma se facciamo le strisce blu come lei chiede il comune cosa ci guadagna?”, quella risposta ha fatto scattare dentro di me il dubbio che dietro al piano parcheggi confezionato dal Comandante Guarino si nascondesse qualche losco interesse economico.

In effetti dopo anni gli effetti negativi di quel folle piano sono sotto gli occhi di tutti, il commercio era un pilastro portante del’economia Aversana, ma in 8 anni di amministrazione Ciaramella questa importante risorsa è stata in ogni decisione sottovalutata per portare avanti progetti di ZTL, ZPRU, PUC etc etc, che non hanno mai tenuto in considerazione della realtà locale, ma hanno sempre mirato a far confluire fondi per realizzare opere che, o sono costate cifre spropositate o sono ancora chiuse dopo il completamento.

L’elenco è infinito, potremmo citare a caso qualche esempio:

La casa dello studente costata 3.5 milioni di euro inaugurata nel 2005, ad oggi è ancora chiusa, “questo spreco è stato oggetto dell’attenzione di striscia nella giornata di ieri”.
Le due villette comunale costare 500 mila euro completate anni fa sono ancora chiuse, tranne quella di via Luca Giordano aperta da pochi giorni, ma la stessa si presenta come un pezzo di terra recintato senza nessun arredo che la possa rendere fruibile, inoltre vorrei essere spiegato come è possibile che quest’opera sia costata 250 mila euro??
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Vogliamo parlare del famoso capannone realizzato nel rione Icp, costato 1 milione e 200 mila euro di fondi URBAN ma ad oggi è ancora chiuso.
Vogliamo elencare i tanti parcheggi comunali gratuiti che sono tenuti chiusi, come quello di via Plauto.
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Vogliamo parlare dello stato pietoso delle nostre strade e marciapiedi, quante cause il coume ha perso per danni ai pedoni caduti in via Roma?
E la videosorveglianza?? quanti quanti euro sono stati spesi per qualcosa che fino ad oggi non è servito a nulla.
Alla fine parliamo anche di strisce blu e delle tante denunce fatte dal Comitato ai danni dei responsabili delle tantissime irregolarità riscontrate, basta notare come ad ogni denuncia sono state fatte delle correzioni.
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Oppure vogliamo parlare dei tantissimi standard comunali che sono diventati di nuovo privati grazie ai controlli mai effettuati.
Vogliamo anche elencare le tantissime opere edili abusive, che in questi anni sono apparse ovunque, soprattutto sotto forma di mansarde, ma nessuno pare aver visto nulla.
Ma la ciliegina sulla torta la merita di sicuro piazza Mazzini, dove i lavori realizzati con molta superficialità e scarsa qualità stanno facendo addirittura sprofondare la statua di Cimarosa nel terreno.
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Che dire dell’info point installato in piazza Mazzini? il video parla da solo.
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Tutto quello che scrivo e denuncio è sempre documentato con foto e filmati, questi sono fatti, se l’assessore Alfonso Oliva ha qualcosa di buono da mettere sul piatto della bilancia lo facesse, senza criticare a vuoto, perchè le parole se le porta via il vento.

Giuseppe Oliva