Sempre di più sono le sentenze che ristabiliscono responsabilità e doveri, ed ecco perchè ci sentiamo in dovere di riproporre un articolo uscito tra marzo e maggio 2011 con una sentenza di corte di cassazione del 2009.
Quante volte abbiamo letto “incustodito” sui cartelli dei parcheggi, che spiegano come il gestore declini ogni responsabilità su furti o danneggiamenti alle auto ivi custodite? Ebbene, una sentenza della corte di cassazione ribalta tutto: anche se i parcheggi presentano all’ingresso cartelli di questo tipo, in caso di danneggiamento o di furto della vostra auto avete il diritto al risarcimento da parte del gestore, il cui servizio viene assimilato a quello del contratto atipico del deposito. C’è quindi la facoltà del danneggiato di rivolgersi in prima battuta all’assicurazione, che poi si rivarrà sul gestore del parcheggio.
La sentenza della Cassazione
La sentenza di riferimento è la n. 1957/2009, che la corte di Cassazione ha pronunciato dopo un furto d’auto avvenuto in un parcheggio incustodito gestito da una società municipalizzata. La Corte ha innanzitutto stabilito che il cartello esposto è privo di efficacia giuridica, perché la legge, ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, non approva espressamente tale limitazione, che risulta quindi essere una clausola vessatoria. Si fa quindi riferimento all’articolo 1336 del Codice Civile, che sancisce la responsabilità del depositario.
La Corte di Cassazione ha sostenuto che non è necessario che l’auto venga consegnata ad una persona fisica perché intervenga la responsabilità: nel caso in oggetto, la consegna dell’auto era avvenuta con la sua introduzione in un’area recintata, dopo aver superato una sbarra, il cui ingresso era subordinato al rilascio di una scheda magnetica da un apposito dispositivo e il conducente poteva uscire dal parcheggio solo dopo aver pagato, sempre tramite un apparecchio apposito, il corrispettivo dovuto. Insomma, l’automatizzazione non costituisce una scusa. Tanto più che, ai sensi dell’articolo 1336, parcheggiare in un’area recintata e con cartello che specifichi si tratta di un servizio offerto al pubblico, non è equiparabile a parcheggiare su una pubblica via.
Fonte: AssicurazioneAuto.com