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Aversa: il Comitato Strisce Blu è pronto a denunciare gli ausiliari del traffico per omissione d’atti d’uffcio.

Aversa 10/12/2010

Gli ausiliari del traffico sono a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali e hanno dei precisi doveri per quanto attiene il controllo delle zone a pagamento, per maggiori dettagli esiste un sito a loro dedicato raggiungibile all’indirizzo: www.ausiliarideltraffico.net.

Nel sito si legge chiaramente che tra i loro doveri c’è quello di sanzionare chi sosta negli stalli a pagamento a mezzo di verbale, in caso di mancato o insufficiente pagamento, ovviamente le sanzioni sono previste solo in caso esista anche la limitazione del tempo di sosta, in caso contrario è la società di gestione a dover gestire il mancato incasso.

Purtroppo tutto questo ad Aversa non avviene, infatti sulle auto di chi non espone o ha il grattino scaduto vengono appiccicati dei foglietti con la chiara minaccia di pagare una cifra che varia tra i 2 e i 3 euro alla società di gestione, altrimenti verrà elevata una sanzione al C.d.S. a mezzo del comando di Polizia Municipale.

Insomma è come se un vigile chiedesse un piccolo obolo per non sanzionare l’automobilista beccato in divieto di sosta.

Questa mutazione genetica non è prevista da nessuna norma, ne del Codice della Strada ne tantomeno da quello civile, il Comitato Strisce Blu ha più volte richiamato i dirigenti al rispetto della legge, ma a tutt’oggi nulla è cambiato.

Visto il disinteresse sia della politica locale che dei dirigenti, il Comitato Strisce Blu denuncerà per omissione d’atti d’ufficio tutti gli ausiliari del traffico che rifiuteranno di emettere i regolari, oltre a trasmettere tutti gli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, visto che gli introiti delle multine vanno a finire nelle tasche di un’azienda privata.

Del resto è stato lo stesso comandante della Polizia Municipale, Stefano Guarino, ha confermare che gli ausiliari sono autorizzati ad emettere i verbali per sanzionare chi sosta negli stalli a pagamento, riportiano un recente intervento proprio del Comandante della Polizia Municipale di Aversa.

Come mai non ha provveduto a far rispettarare questa direttiva?.

Il Comitato Strisce Blu annovera tra i suoi iscritti anche l’ex Comandante della Polizia Municipale Aversa Antonino, che dall’alto della sua quarantennale esperienza ci ha chiarito l’illegalità del sistema sanzionatorio applicato ad Aversa.

Riportiamo per intero la relazione che il Comandante Aversa ci ha fornito:

Il primo questito posto al Capitano Antonino è stato quello sulla validità delle multine che gli ausiliari del traffico elevano a migliaia, solo ad Aversa nel 2009 ne sono state elevate 9.800, vediamo la risposta.

“Punto1° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ED IL CONCESSIONARIO
La gestione dei parcheggi pubblici comunali è stata definita come un servizio a rilevanza industriale (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n.2155, in Foro Amm. CDS, 2004, 1123; Tar Campania Napoli, Sez. I, 30 aprile 2003, n.4203, in Foro amm. Tar, 2003, n.1332, 2015); questo servizio, pertanto, rientra nella disciplina di cui all’art.113, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale stabilisce, al comma 4, che gli Enti locali per la gestione stessa si possono anche avvalere di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.
Ai sensi del comma 5 del citato art.113, inoltre l’erogazione del servizio avviene mediante l’affidamento dello stesso a tutti quei soggetti che ne hanno titolo.
Le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta sono determinate da un’ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, n.1, lett. f), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285).
Anche le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, lett. f), codice della strada), in conformità ai criteri previsti dall’art.117, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267).
Sempre secondo l’art.7, comma 7, d.lgs. n.285/1992 – in particolare -, i proventi dei parcheggi a pagamento spettano agli enti proprietari delle strade (nel caso che ci riguarda – il Comune -) e sono destinati all’installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al loro miglioramento; le somme eventualmente eccedenti sono destinate alla realizzazione di interventi dedicati al miglioramento della mobilità urbana.
In base al comma 11 dell’art.113, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio, si realizzano mediante contratti di servizio, che sono allegati ai capitolati di gara.
Prima di concludere, i contratti di servizio, tuttavia, il servizio stesso, nella sua forma giuridica, deve ovviamente essere concesso dall’ente proprietario delle strade attraverso gara ad evidenza pubblica.
Per fare chiarezza sulla qualificazione del rapporto avente ad oggetto la gestione dei parcheggi, infatti, è necessario richiamare la direttiva comunitaria n.18/2004 del 31 marzo 2004 in materie di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Riassumendo: il Comune può affidare, con una convenzione di carattere amministrativo, la gestione delle proprie strade, ed in particolare il servizio dei parcheggi pubblici, a dei concessionari, i quali, in base al contenuto della convenzione stipulata, possono limitarsi a controllare le soste e ad elevare le sanzioni; le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate in base al contenuto della convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale.

Punto 2° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA IL CONCESSIONARIO E L’UTENTE
A differenza di quanto avviene tra l’ente proprietario delle strade e la società concessionaria, il rapporto che si configura tra chi gestisce il suolo pubblico per la sosta dell’autoveicolo e l’utente, è attualmente considerato come un rapporto di diritto privato. La tariffa è attualmente definita dalla legge stessa come un corrispettivo del servizio pubblico (art.117 T.U., d.lgs.18 agosto 2000, n.267 ), commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta in una particolare strada, e non come un tributo o una prestazione patrimoniale imposta. Nel caso di parcheggio incustodito, pertanto, non si riteneva configurabile un rapporto di tipo privatistico ed il pagamento di una tariffa era considerato come versamento di un corrispettivo senza causa. Dopo la introduzione del nuovo codice della strada, e con particolare riferimento al suo art.7, ed a seguito della privatizzazione dei pubblici servizi, la giurisprudenza (Cass. Civ. 24 luglio 1999, n.8027, in Corr. giur., 2000,183 ss.) è ormai pacificamente orientata a ritenere che la sosta dei veicoli in aree urbane rientri in un contratto di diritto privato fra Comune, o società di esso concessionaria, ed automobilista anche nel caso di parcheggi incustoditi. La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che se il contratto di parcheggio è privo dell’obbligo di custodia, si applicherà la disciplina appartenente alla locazione (Cass.civ.,26 febbraio 2004, n.3863,cit.; Cass. civ., 1 dicembre 2004, n.22598; Trib. Mantova, 18 luglio 2002; App. Milano, 30 maggio 2000). Nel caso dei parcheggi in superficie, pertanto, non essendo ricompreso l’obbligo di custodia, si potrebbe configurare un contratto atipico di parcheggio caratterizzato dal contenuto del negozio tipico della locazione, ove un soggetto che ha la disponibilità di un bene (suolo demaniale), concede in godimento il bene stesso contro un determinato corrispettivo (tariffa per la sosta). Così, ove il concessionario si limiti al semplice controllo delle soste ed all’accertamento delle multe, non pare si possa rinvenire un potere giuridico di disposizione in capo allo stesso, ma piuttosto un semplice controllo sulle facoltà dominicali concesse all’utente dal Comune.
Riassumendo: il parcheggio nelle strisce blu, essendo un contratto di parcheggio senza custodia, è soggetto alle norme sulla locazione in quanto applicabili; questo contratto si perfeziona tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c., ovvero mediante l’inizio della esecuzione (Cass.Civ.Sez. I, 24.07.1999, n.8027). La tariffa rappresenta, infatti, il corrispettivo per il godimento del servizio pubblico.
Pertanto, dalle sopra esposte considerazioni, deriva che l’utente che parcheggia senza biglietto ha in ogni caso concluso un contratto e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo; questo vale anche al caso dell’utente che lascia parcheggiata la propria autovettura per il periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato. L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dallo art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.).

Punto 3° -LA CLAUSOLA PENALE
Accertato il tipo di rapporto che intercorre tra utente e concessionario (e/o Comune), ci si chiede ora se il concessionario stesso possa prevedere una clausola che imponga al fruitore del servizio di parcheggio pubblico a pagamento, a titolo penale, di un importo superiore al costo della tariffa oraria di parcheggio. In caso di sosta vietata, i proventi delle sanzioni, come sopra esposto,vengono devoluti al Comune, anche qualora la violazione sia accertata da un dipendente abilitato dal concessionario; la perdita patrimoniale causata dal mancato pagamento della tariffa esatta da parte dell’utente, pertanto, grava interamente sul concessionario. Si pone quindi il problema di esaminare se il concessionario possa far pagare all’utente inadempiente un importo adeguato che gli consenta di recuperare la perdita subita e, in caso positivo, di come determinare l’ammontare di detto importo. La soluzione sembra dunque individuabile nello stabilire in via anticipata, un risarcimento liquidato in modo forfetario per ogni tipo di violazione, ovvero, detto in altri termini, nella previsione di una clausola penale. La giurisprudenza (Cass. Civile, 24.07.1999, n.8027, cit.), in proposito, ha affermato che in linea di massima la previsione di una clausola penale, in caso di mancato pagamento della tariffa per la sosta (anche al caso di parcheggi incustoditi), è legittima. Essendo il sopra indicato rapporto di tipo privatistico, pertanto, il concessionario potrebbe considerarsi libero di determinare le condizioni contrattuali che ritiene più opportune, tra le quali anche quella concernente la “penale”.
Ovviamente, così come per tutte le clausole della convenzione con cui viene concesso l’affidamento dell’appalto del servizio pubblico, anche la clausola penale dovrà necessariamente essere approvata dal comune e deve essere “disciplinata da apposito regolamento”.
A conforto di questo orientamento vi è anche un dato normativo particolarmente esplicativo, ovvero il comma 132 dell’art.17, legge 15 maggio 1997, n.127: “”” I comuni possono con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque attuare tutte le azioni necessarie al recupero dell’evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali””” nel momento in cui tale clausola fosse approvata dall’ente appaltante.
Essendo il contratto di parcheggio, tuttavia, un rapporto che riguarda l’erogazione di un servizio in forma imprenditoriale a degli automobilisti come sopra visto, si pone il problema di stabilire i limiti della clausola penale nell’ambito di un rapporto privatistico fra imprenditore e consumatore e che necessita di essere accompagnata da alcuni “accorgimenti” al fine di non essere qualificata come clausola vessatoria.
In proposito, si deve precisare che il problema della vessatorietà della clausola penale
sorge nel momento in cui le parti contraenti non siano sullo stesso piano e non abbiano la possibilità di poterla rendere oggetto di una trattativa individuale, salvo le clausole di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, comma 2 dell’art.36 del codice di consumo.
L’eventuale clausola penale posta dal concessionario per il mancato pagamento del ticket, pertanto, è una clausola le cui differenze, rispetto alla fattispecie dell’art.1382 c.c., la riconducono evidentemente alla disciplina del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (cosiddetto “codice del consumo”).
Premesso che la clausola penale non è menzionata nell’elenco di cui al secondo comma dell’art.1341 c.c., l’indagine si sposta sulla vessatorietà della stessa ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206. L’art.33, comma 2, lett.f) del codice di consumo, conformemente al principio già indicato nel più generale art.1341 c.c., che non qualifica la penale come clausola vessatoria tout court, ma sancisce che la stessa sia vessatoria, fino a prova contraria, solo qualora abbia per oggetto o per l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma in denaro a titolo di risarcimento.
La vessatorietà di una simile clausola, quindi, dovrà essere valutata in relazione all’art.33, codice del consumo, con solo riferimento all’importo pecuniario in essa stabilito.
Nel caso in cui la predetta valutazione dia esito positivo, la clausola (e non l’intero contratto ai sensi dell’art.36, comma 1, codice del consumo) potrà essere dichiarata nulla dal giudice, anche d’ufficio (art.36, comma 3, codice del consumo).
In assenza di determinazione normativa è da tenere in considerazione la tesi di chi sostiene che il parametro di riferimento potrebbe essere identificato nell’interesse del debitore e non nel soggetto creditore.
La vessatorietà della clausola penale, pertanto, può essere contestata sia con riferimento all’importo della stessa, che con riguardo alla chiarezza con cui la stessa deve essere nota agli utenti.
Riassumendo: la previsione di una clausola penale da parte del concessionario dei parcheggi in superficie per il mancato pagamento della tariffa di sosta, può rientrare nelle facoltà che possono essere attribuite al concessionario stesso in base alla convenzione con il Comune; la clausola penale, tuttavia, deve in ogni caso essere informata ai principi di ragionevolezza, trasparenza, chiarezza ed equità, pena la sua nullità ai sensi dell’art.33, comma 2, lett.f), codice del consumo.
Dalle sopra esposte considerazioni, si possono trarre le seguenti conclusioni:
qualora il concessionario ha titolo per gestire e disporre dei parcheggi pubblici in superficie, lo stesso instaura dei rapporti di diritto privato con gli interessati alla sosta;
Tali rapporti si perfezionano tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c.. L’utente che parcheggia senza biglietto o che lascia parcheggiata la propria autovettura per un periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato ha, in ogni caso, concluso un contratto, anche in riferimento al tempo eccedente, e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo;
L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dall’art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.);
La penale è per natura ed effetti diversa dalla sanzione amministrativa pecuniaria per il divieto di sosta: la sanzione è determinata dalla legge, la penale da un regolamento approvato. I proventi della penale sono devoluti al concessionario, i proventi della sanzione sono devoluti al Comune;
La previsione di una penale, è consentita, purchè venga resa nota all’utente, sia in riferimento alla possibilità per l’automobilista di prenderne adeguata conoscenza, che con riferimento alla percezione che l’utente deve avere della differente natura della stessa rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e del diverso soggetto creditore che l’ha prevista;
nel caso di penali illecite, oltre alla sanzione della nullità nel rapporto fra concessionario ed utente, le associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentati dagli automobilisti, sono legittimate ad agire, ai sensi l.30 luglio 1998, n.281 a tutela degli interessi collettivi, contro il concessionario richiedendo, in particolare, al giudice competente:
1)-di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
2)-di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
3)-di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

A tal proposito, occorre inoltre evidenziare che:
Il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II -
Con protocollo n.25783 del 22 marzo 2010 – in merito al parere richiesto in materia di parcheggi a pagamento, si è espresso nel modo che segue:
“””Si premette che la sanzione di cui all’art.7 comma 15 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n.285/1992), si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli. Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorchè assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art.7 c.15 del Cds.
Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art.7 c.14 del Codice.
Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite ”DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE, “ ai sensi dell’art.17 c.132 della legge 127/1997.
In caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettata dal comune richiedente di applicare la sanzione di cui all’art.7 c.15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.

Punto 4° – CONCLUSIONI
Il Comune di Piano di Sorrento, all’atto della procedura dell’appalto ad evidenza pubblica di affidamento del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu – sia nelle condizioni generali, che nel capitolato speciale d’appalto – non ha previsto – così come per tutte le altre clausole contrattuali – l’approvazione di una clausola attraverso la quale la ditta concessionaria del servizio potesse determinare autonomamente, l’applicazione di un ulteriore pagamento, oltre la sanzione amministrativa per violazione del CDS , di una penale per l’importo di euro 4,00, ai sensi dell’art.1382 c.c., nei confronti degli utenti sprovvisti del ticket orario della sosta.
Sta di fatto che, semmai la ditta concessionaria venisse attualmente autorizzata dal Comune ad introdurre una penale, in dispregio a quanto stabilito nelle condizioni generali del contratto d’appalto, si consumerebbe una ulteriore violazione di legge.
Nel caso in cui, poi, (per assurdo venisse autorizzata l’applicazione della penale – con tutte le conseguenze derivanti), la richiesta di questi “famigerati” 4 euro a titolo di penale, dovrebbe essere resa facilmente conoscibile e fatta separatamente e, non da un unico “avviso” ma, soprattutto, specificandone la natura e l’origine civilistica del tutto estranea a quella di tipo sanzionatorio che deriva dalla violazione del CDS..
Tali questioni, peraltro, sono state già da tempo risolte dalla giurisprudenza di merito, la quale ha stabilito che “per il fatto di essere rilasciato contestualmente all’altro verbale di contestazione della violazione di tipo pubblicistico del Cds. per divieto di sosta e per essere lo stesso sottoscritto dallo stesso dipendente…..(della società concessionaria; ndr) che ha sottoscritto il verbale per divieto di sosta in veste di ausiliario del traffico e per le similari modalità nelle diciture dei due verbali (…) si presenta ad ingenerare errori e confusione negli utenti sia riguardo alla natura della sanzione, sia riguardo al soggetto creditore” (Tribunale di Roma, Ordinanza del 28 giugno 2003).

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, APPARE EVIDENTE CHE:
a)-gli ausiliari del traffico non possono integrare, unitamente ai preavvisi di accertamento per violazione di norme previste dal Codice della Strada, ulteriori atti che possano prevedere l’applicazione di una penale ai sensi dell’art.1382 c.c., in quanto detta penale non è regolamentata né dal Capitolato di Appalto, né da Autorizzazione e né dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Piano di Sorrento e la Concessionaria per la gestione del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu;
b)-Nel preavviso di accertamento é erroneamente contestato l’art.157/6-8 d.lgs. n.ro 285/92. Infatti, il codice prevede che l’articolo 157/6 si applica nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato ed è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Il comma otto dello stesso art.157 prevede, per la violazione, la sanzione pecuniaria di euro 38,00=.
Per tale motivazione, non è possibile invocare l’art.157, comma 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento.
La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art.7, 1° comma, lett. f) del CdS, che prevede (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire…..aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe…..”), la corrispondente sanzione per chi viola tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art.7 del Cds. (euro 38,00). (Sentenza del Giudice di Pace di Roma Sez.III – n.25111/07).
Aversa Antonino

La risposta del Comandante Aversa conferma quello che il Comitato urla a suon di denuce da moltissimo tempo, questa risposta è la stoccata vincente che il Comitato sferra all’amministrazione di Aversa, invitando per l’ennesima volta i responsabili di questa amministrazione a mettere da parte la presunzione e a sedersi intorno ad un tavolo, per pianificare un piano parcheggi e viabilità che sia sostenibile per la città di Aversa e il suo commercio e che non faccia finire 10 milioni di euro nelle casse di una società privata.

Giuseppe Oliva

dic 08

Aversa: sosta a pagamento nei festivi perchè si paga ancora? Altre promesse non mantenute.

Aversa 08/12/2010

Sosta a pagamento, si paga o non si paga di domenica e nei festivi?

L’amministrazione sembrava aver raggiunto l’accordo con la società di gestione già molto tempo fa, anche NEROSUBIANCO del 25 aprile 2010 ne dava conferma.

Ebbene siamo all’otto dicembre e la sosta si continua a pagare.

Eppure oggi è un giorno festivo, ma la società ha scatenato lo stesso gli ausiliari del traffico a caccia di euro.

Questa è l’ennesima prova che questa maggioranza non riesce più a governare, possibile che non abbiano trovato il tempo di mettere nero su bianco e approvare il provvedimento in giunta?

La verità è che questa amministrazione continua a difendere gli interessi economici della società di gestione, più volte il Sindaco Ciaramella ha affermato in consiglio comunale: “questa società non è venuta a fare beneficenza e se gli togliamo la sosta di domenica bisogna dargli in cambio qualcosa”.

Ma dico non sarebbe stato più giusto non venderci anche la sosta di domenica, come del resto si fa in tante altra città?

Intanto il natale si avvicina e i clienti sono sempre più lontani, preferiscono le isole felici dei centri commerciali, dove il parcheggio abbonda ed è gratuito, del resto a chi piacerebbe spendere 10 euro solo per guardare le vetrine di Aversa.

Le scelte su viabilità e parcheggi di questa amministrazione stanno fortemente penalizzando il commercio di Aversa, il tutto avviene con la complicità delle associazioni di categoria, come ASCOM e CONFCOMMERCIO, che conoscono bene i fatti, ma nessuno spinge l’amministrazione ad essere più celere nel prendere certe dcisioni.

Nonostante gli attachi ricevuti in questi giorni, il Comitato Strisce Blu va avanti, noi continueremo a denunciare e informare i cittadini dei loro diritti, e allo stesso tempo solleciteremo l’amministrazione al rispetto delle leggi, anche a costo di trascinare i responsabili in un’aula di tribunale.

Giuseppe Oliva

dic 03

Aversa: l’assessore Alfonso Oliva critica il Comitato Strisce Blu per il troppo zelo nel criticare l’amministrazione e le sue opere.

Aversa 03/12/2010

Il neo eletto assessore alle attività produttive Alfonso Oliva dalle pagine del Corriere di Caserta accusa il Comitato Strisce Blu e il suo presidente Giuseppe Oliva di essere un tuttologo e di preparare una fantomatica campagna elettorale per se o per qualche altro politico locale.

Ci tengo a far notare che l’assessore Alfonso Oliva pur portando lo stesso cognome non c’è nessun grado di parentela, secondo non sto preparando nessuna campagna elettorale ne per me ne per altri, terzo non sono io a parlare male dell’operato di questa amministrazione, ma è la stessa amministrazione a parlare male di se stessa, io mi limito ad osservare e far notare quello che succede alla mia città.

Inoltre non è vero che che il Comitato critica solo, nel 2006 sono stato al comune per portare le proposte di un piano parcheggi che andasse incontro alle esigenze sia di residenti che commercianti, ma la risposta del Comandante Guarino fu “ma se facciamo le strisce blu come lei chiede il comune cosa ci guadagna?”, quella risposta ha fatto scattare dentro di me il dubbio che dietro al piano parcheggi confezionato dal Comandante Guarino si nascondesse qualche losco interesse economico.

In effetti dopo anni gli effetti negativi di quel folle piano sono sotto gli occhi di tutti, il commercio era un pilastro portante del’economia Aversana, ma in 8 anni di amministrazione Ciaramella questa importante risorsa è stata in ogni decisione sottovalutata per portare avanti progetti di ZTL, ZPRU, PUC etc etc, che non hanno mai tenuto in considerazione della realtà locale, ma hanno sempre mirato a far confluire fondi per realizzare opere che, o sono costate cifre spropositate o sono ancora chiuse dopo il completamento.

L’elenco è infinito, potremmo citare a caso qualche esempio:

La casa dello studente costata 3.5 milioni di euro inaugurata nel 2005, ad oggi è ancora chiusa, “questo spreco è stato oggetto dell’attenzione di striscia nella giornata di ieri”.
Le due villette comunale costare 500 mila euro completate anni fa sono ancora chiuse, tranne quella di via Luca Giordano aperta da pochi giorni, ma la stessa si presenta come un pezzo di terra recintato senza nessun arredo che la possa rendere fruibile, inoltre vorrei essere spiegato come è possibile che quest’opera sia costata 250 mila euro??
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Vogliamo parlare del famoso capannone realizzato nel rione Icp, costato 1 milione e 200 mila euro di fondi URBAN ma ad oggi è ancora chiuso.
Vogliamo elencare i tanti parcheggi comunali gratuiti che sono tenuti chiusi, come quello di via Plauto.
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Vogliamo parlare dello stato pietoso delle nostre strade e marciapiedi, quante cause il coume ha perso per danni ai pedoni caduti in via Roma?
E la videosorveglianza?? quanti quanti euro sono stati spesi per qualcosa che fino ad oggi non è servito a nulla.
Alla fine parliamo anche di strisce blu e delle tante denunce fatte dal Comitato ai danni dei responsabili delle tantissime irregolarità riscontrate, basta notare come ad ogni denuncia sono state fatte delle correzioni.
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Oppure vogliamo parlare dei tantissimi standard comunali che sono diventati di nuovo privati grazie ai controlli mai effettuati.
Vogliamo anche elencare le tantissime opere edili abusive, che in questi anni sono apparse ovunque, soprattutto sotto forma di mansarde, ma nessuno pare aver visto nulla.
Ma la ciliegina sulla torta la merita di sicuro piazza Mazzini, dove i lavori realizzati con molta superficialità e scarsa qualità stanno facendo addirittura sprofondare la statua di Cimarosa nel terreno.
[youtubezlh6ockVpWc]
Che dire dell’info point installato in piazza Mazzini? il video parla da solo.
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Tutto quello che scrivo e denuncio è sempre documentato con foto e filmati, questi sono fatti, se l’assessore Alfonso Oliva ha qualcosa di buono da mettere sul piatto della bilancia lo facesse, senza criticare a vuoto, perchè le parole se le porta via il vento.

Giuseppe Oliva

dic 03

Aversa: l'assessore Alfonso Oliva critica il Comitato Strisce Blu per il troppo zelo nel criticare l'amministrazione e le sue opere.

Aversa 03/12/2010

Il neo eletto assessore alle attività produttive Alfonso Oliva dalle pagine del Corriere di Caserta accusa il Comitato Strisce Blu e il suo presidente Giuseppe Oliva di essere un tuttologo e di preparare una fantomatica campagna elettorale per se o per qualche altro politico locale.

Ci tengo a far notare che l’assessore Alfonso Oliva pur portando lo stesso cognome non c’è nessun grado di parentela, secondo non sto preparando nessuna campagna elettorale ne per me ne per altri, terzo non sono io a parlare male dell’operato di questa amministrazione, ma è la stessa amministrazione a parlare male di se stessa, io mi limito ad osservare e far notare quello che succede alla mia città.

Inoltre non è vero che che il Comitato critica solo, nel 2006 sono stato al comune per portare le proposte di un piano parcheggi che andasse incontro alle esigenze sia di residenti che commercianti, ma la risposta del Comandante Guarino fu “ma se facciamo le strisce blu come lei chiede il comune cosa ci guadagna?”, quella risposta ha fatto scattare dentro di me il dubbio che dietro al piano parcheggi confezionato dal Comandante Guarino si nascondesse qualche losco interesse economico.

In effetti dopo anni gli effetti negativi di quel folle piano sono sotto gli occhi di tutti, il commercio era un pilastro portante del’economia Aversana, ma in 8 anni di amministrazione Ciaramella questa importante risorsa è stata in ogni decisione sottovalutata per portare avanti progetti di ZTL, ZPRU, PUC etc etc, che non hanno mai tenuto in considerazione della realtà locale, ma hanno sempre mirato a far confluire fondi per realizzare opere che, o sono costate cifre spropositate o sono ancora chiuse dopo il completamento.

L’elenco è infinito, potremmo citare a caso qualche esempio:

La casa dello studente costata 3.5 milioni di euro inaugurata nel 2005, ad oggi è ancora chiusa, “questo spreco è stato oggetto dell’attenzione di striscia nella giornata di ieri”.
Le due villette comunale costare 500 mila euro completate anni fa sono ancora chiuse, tranne quella di via Luca Giordano aperta da pochi giorni, ma la stessa si presenta come un pezzo di terra recintato senza nessun arredo che la possa rendere fruibile, inoltre vorrei essere spiegato come è possibile che quest’opera sia costata 250 mila euro??
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Vogliamo parlare del famoso capannone realizzato nel rione Icp, costato 1 milione e 200 mila euro di fondi URBAN ma ad oggi è ancora chiuso.
Vogliamo elencare i tanti parcheggi comunali gratuiti che sono tenuti chiusi, come quello di via Plauto.
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Vogliamo parlare dello stato pietoso delle nostre strade e marciapiedi, quante cause il coume ha perso per danni ai pedoni caduti in via Roma?
E la videosorveglianza?? quanti quanti euro sono stati spesi per qualcosa che fino ad oggi non è servito a nulla.
Alla fine parliamo anche di strisce blu e delle tante denunce fatte dal Comitato ai danni dei responsabili delle tantissime irregolarità riscontrate, basta notare come ad ogni denuncia sono state fatte delle correzioni.
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Oppure vogliamo parlare dei tantissimi standard comunali che sono diventati di nuovo privati grazie ai controlli mai effettuati.
Vogliamo anche elencare le tantissime opere edili abusive, che in questi anni sono apparse ovunque, soprattutto sotto forma di mansarde, ma nessuno pare aver visto nulla.
Ma la ciliegina sulla torta la merita di sicuro piazza Mazzini, dove i lavori realizzati con molta superficialità e scarsa qualità stanno facendo addirittura sprofondare la statua di Cimarosa nel terreno.
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Che dire dell’info point installato in piazza Mazzini? il video parla da solo.
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Tutto quello che scrivo e denuncio è sempre documentato con foto e filmati, questi sono fatti, se l’assessore Alfonso Oliva ha qualcosa di buono da mettere sul piatto della bilancia lo facesse, senza criticare a vuoto, perchè le parole se le porta via il vento.

Giuseppe Oliva

dic 02

Aversa: emergenza viabilità, sanzioni e rimozioni solo in alcune zone della città, come mai??

Aversa 02/12/2010

Ad Aversa con l’attivazione del nuovo piano parcheggi si è affidato alla società di gestione delle strisce blu anche la rimozione forzata, questa pericolosa confluenza di interessi sta creando non pochi problemi ai cittadini.

Il Comitato ha più volte denunciato anche alla magistratura questo modo di operare, che ha portato al ritiro di oltre 1.000 vetture solo nel 2010.

La paura di avere l’auto rimossa è una costante che accompagna gli automobilisti quotidianamente, l’altra anomalia che abbiamo riscontrato è lo strano modo con il quale vengono scelte le auto da rimuovere.

Il video girato oggi mostra una delle principali arterie della città, viale della Libertà in direzione di viale Kennedy, con una fila infinita di auto tutte in divieto di sosta, oltre che sui marciapiedi, di sicuro sono tutte auto da rimuovere o perlomeno da sanzionare, purtroppo questo non avviene e si scelgono addirittura strade senza uscita e senza transito di auto come via Ammaturo, per arrotondare gli introiti della società privata, effettuando quasi quotidianamente la rimozione delle auto in sosta.
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Nessuno discute che le auto in via Ammaturo non siano in divieto, ma il perchè si sceglie quotidianamente questa strada per la rimozione mentre il resto della città è in uno stato pietoso non siamo riusciti a capirlo.

Lasciamo giudicare alla magistratura e ai cittadini chi si cela dietro questo business, che sta solo allontanando potenziali clienti dalla città, inoltre il vero problema di viabilità e vivibilità non è stato per niente risolto con questo piano parcheggi.

Giuseppe Oliva

nov 25

Aversa: il Comitato Strisce Blu denuncia per abuso d’ufficio i dirigenti che hanno elevato migliaia di verbali illegittimi per sosta nelle strisce blu.

26/11/2010

Il Comitato Strisce Blu in questi anni di lotta contro le irregolarità riscontrate nel piano parcheggi ha presentato diversi esposti alla Procura della Repubblica, facendo nomi e cognomi di chi si è reso artefice o complice della truffa che si sta consumando ai danni dei cittadini di Aversa.

Ma non ci saremmo mai aspettati che l’input per presentare l’ennesimo asposto per abuso d’ufficio e indebito arricchimento, venisse proprio dal Comandante della Polizia Municipale Stefano Guarino.
Dal documento eslusivo che pubblichiamo per intero, si evince che nell’O.S. n° 215 del 31/07/2001 indicata come violazione nei verbali, non vi è via Diaz come area a pagamento, ed è lo stesso Comandante a dichiararlo davanti ad un Giudice di Pace, in merito ad uno dei tanti ricorsi presentati da chi è venuto a conoscenza di questo errore.

Ma allora se in via Diaz la sosta a pagamento non c’è, almeno come dichiarato dal Comandante, perchè l’amministrazione ha elevato ed incassato molte migliaia di verbali?
Ed ancora, perchè ci sono ancora le strisce blu?
Inoltre chi paga le spese quando il comune perde i ricorsi per colpa dei dirigenti che hanno commesso questo madornale errore?

Noi, noi e sempre solo noi cittadini, si purtroppo l’incapacità di chi ci amministra la paghiamo sempre noi.

L’errore però non riguarda solo via Diaz, in quanto nell’odinanza sindacale n° 215 rientravano solo poche strade della città dove vi era l’obbligo di pagare per sostare, quindi chi avesse pagato una multa ingiusta può fare richiesta di risarcimento ai danni dell’amministrazione con i relativi interessi e spese legali, per sostenere chi è caduto nella trappola il Comitato ha stipulato una convenzione con uno studio legale di ficucia.

Questa è l’ennesima dimostrazione che c’è una chiara volontà da parte di questa amministrazione di spremere i cittadini, vessandoli con sanzioni multe e multine totalmente illegittime, dimenticando il vero obbiettivo che era quello di migliorare la viabilità e la vivibilità della nostra amata città.

Ma a quanto pare questi sono problemi che non riguardano questa amministrazione.

nov 25

Aversa: il Comitato Strisce Blu denuncia per abuso d'ufficio i dirigenti che hanno elevato migliaia di verbali illegittimi per sosta nelle strisce blu.

26/11/2010

Il Comitato Strisce Blu in questi anni di lotta contro le irregolarità riscontrate nel piano parcheggi ha presentato diversi esposti alla Procura della Repubblica, facendo nomi e cognomi di chi si è reso artefice o complice della truffa che si sta consumando ai danni dei cittadini di Aversa.

Ma non ci saremmo mai aspettati che l’input per presentare l’ennesimo asposto per abuso d’ufficio e indebito arricchimento, venisse proprio dal Comandante della Polizia Municipale Stefano Guarino.
Dal documento eslusivo che pubblichiamo per intero, si evince che nell’O.S. n° 215 del 31/07/2001 indicata come violazione nei verbali, non vi è via Diaz come area a pagamento, ed è lo stesso Comandante a dichiararlo davanti ad un Giudice di Pace, in merito ad uno dei tanti ricorsi presentati da chi è venuto a conoscenza di questo errore.

Ma allora se in via Diaz la sosta a pagamento non c’è, almeno come dichiarato dal Comandante, perchè l’amministrazione ha elevato ed incassato molte migliaia di verbali?
Ed ancora, perchè ci sono ancora le strisce blu?
Inoltre chi paga le spese quando il comune perde i ricorsi per colpa dei dirigenti che hanno commesso questo madornale errore?

Noi, noi e sempre solo noi cittadini, si purtroppo l’incapacità di chi ci amministra la paghiamo sempre noi.

L’errore però non riguarda solo via Diaz, in quanto nell’odinanza sindacale n° 215 rientravano solo poche strade della città dove vi era l’obbligo di pagare per sostare, quindi chi avesse pagato una multa ingiusta può fare richiesta di risarcimento ai danni dell’amministrazione con i relativi interessi e spese legali, per sostenere chi è caduto nella trappola il Comitato ha stipulato una convenzione con uno studio legale di ficucia.

Questa è l’ennesima dimostrazione che c’è una chiara volontà da parte di questa amministrazione di spremere i cittadini, vessandoli con sanzioni multe e multine totalmente illegittime, dimenticando il vero obbiettivo che era quello di migliorare la viabilità e la vivibilità della nostra amata città.

Ma a quanto pare questi sono problemi che non riguardano questa amministrazione.

nov 11

Aversa: multine illegittime, il Comandante Aversa Antonino ci spiega il perchè.

Aversa 11/11/2010

Sin dal giorno della sua nascita il Comitato Strisce Blu ha attirato l’interesse di molti automobilisti stressati dalle troppe strisce blu, sempre più persone si sono rivolte a noi per capire cosa si nasconde dietro questo business, indirizzato sempre più a rimpinguare le casse comunali e delle società di gestione più che a risolere i problemi del traffico, in molti hanno chiesto il nostro aiuto per formulare i ricorsi contro i verbali elevati ingiustamente.

Il nostro studio ci ha portati ad essere un punto di riferimento nazionale nella questione strisce blu, questa esperienza insieme ai tantissimo documenti ricevuti dai vai Ministeri ci ha confermato gli errori commessi dalle amministrazioni nell’interpetrare la legge a solo vantaggio di aziende private che gestiscono la sosta a pagamento, basti pensare che in molti comuni della Puglia le società private perecepivano una percentuale sulle multe, cosa illegale prontamente denunciata alla magistratura.

Considerata la complessità delle norme del C.d.S., il Comitato ha deciso di avvalersi dell’esperienza quarantennale del Capitano Aversa Antonino di Piano di Sorrento, classe 1941, oggi in pensione ma con un bagaglio di esperienza non indifferente, tra le sue esperienze più significative vi è l’essere stato docente presso la scuola di polizia municipale di Benevento.

Il primo questito posto al Capitano Antonino è stato quello sulla validità delle multine che gli ausiliari del traffico elevano a migliaia, solo ad Aversa nel 2009 ne sono state elevate 9.800, vediamo la risposta.

“Punto1° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ED IL CONCESSIONARIO
La gestione dei parcheggi pubblici comunali è stata definita come un servizio a rilevanza industriale (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n.2155, in Foro Amm. CDS, 2004, 1123; Tar Campania Napoli, Sez. I, 30 aprile 2003, n.4203, in Foro amm. Tar, 2003, n.1332, 2015); questo servizio, pertanto, rientra nella disciplina di cui all’art.113, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale stabilisce, al comma 4, che gli Enti locali per la gestione stessa si possono anche avvalere di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.
Ai sensi del comma 5 del citato art.113, inoltre l’erogazione del servizio avviene mediante l’affidamento dello stesso a tutti quei soggetti che ne hanno titolo.
Le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta sono determinate da un’ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, n.1, lett. f), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285).
Anche le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, lett. f), codice della strada), in conformità ai criteri previsti dall’art.117, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267).
Sempre secondo l’art.7, comma 7, d.lgs. n.285/1992 – in particolare -, i proventi dei parcheggi a pagamento spettano agli enti proprietari delle strade (nel caso che ci riguarda – il Comune -) e sono destinati all’installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al loro miglioramento; le somme eventualmente eccedenti sono destinate alla realizzazione di interventi dedicati al miglioramento della mobilità urbana.
In base al comma 11 dell’art.113, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio, si realizzano mediante contratti di servizio, che sono allegati ai capitolati di gara.
Prima di concludere, i contratti di servizio, tuttavia, il servizio stesso, nella sua forma giuridica, deve ovviamente essere concesso dall’ente proprietario delle strade attraverso gara ad evidenza pubblica.
Per fare chiarezza sulla qualificazione del rapporto avente ad oggetto la gestione dei parcheggi, infatti, è necessario richiamare la direttiva comunitaria n.18/2004 del 31 marzo 2004 in materie di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Riassumendo: il Comune può affidare, con una convenzione di carattere amministrativo, la gestione delle proprie strade, ed in particolare il servizio dei parcheggi pubblici, a dei concessionari, i quali, in base al contenuto della convenzione stipulata, possono limitarsi a controllare le soste e ad elevare le sanzioni; le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate in base al contenuto della convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale.

Punto 2° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA IL CONCESSIONARIO E L’UTENTE
A differenza di quanto avviene tra l’ente proprietario delle strade e la società concessionaria, il rapporto che si configura tra chi gestisce il suolo pubblico per la sosta dell’autoveicolo e l’utente, è attualmente considerato come un rapporto di diritto privato. La tariffa è attualmente definita dalla legge stessa come un corrispettivo del servizio pubblico (art.117 T.U., d.lgs.18 agosto 2000, n.267 ), commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta in una particolare strada, e non come un tributo o una prestazione patrimoniale imposta. Nel caso di parcheggio incustodito, pertanto, non si riteneva configurabile un rapporto di tipo privatistico ed il pagamento di una tariffa era considerato come versamento di un corrispettivo senza causa. Dopo la introduzione del nuovo codice della strada, e con particolare riferimento al suo art.7, ed a seguito della privatizzazione dei pubblici servizi, la giurisprudenza (Cass. Civ. 24 luglio 1999, n.8027, in Corr. giur., 2000,183 ss.) è ormai pacificamente orientata a ritenere che la sosta dei veicoli in aree urbane rientri in un contratto di diritto privato fra Comune, o società di esso concessionaria, ed automobilista anche nel caso di parcheggi incustoditi. La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che se il contratto di parcheggio è privo dell’obbligo di custodia, si applicherà la disciplina appartenente alla locazione (Cass.civ.,26 febbraio 2004, n.3863,cit.; Cass. civ., 1 dicembre 2004, n.22598; Trib. Mantova, 18 luglio 2002; App. Milano, 30 maggio 2000). Nel caso dei parcheggi in superficie, pertanto, non essendo ricompreso l’obbligo di custodia, si potrebbe configurare un contratto atipico di parcheggio caratterizzato dal contenuto del negozio tipico della locazione, ove un soggetto che ha la disponibilità di un bene (suolo demaniale), concede in godimento il bene stesso contro un determinato corrispettivo (tariffa per la sosta). Così, ove il concessionario si limiti al semplice controllo delle soste ed all’accertamento delle multe, non pare si possa rinvenire un potere giuridico di disposizione in capo allo stesso, ma piuttosto un semplice controllo sulle facoltà dominicali concesse all’utente dal Comune.
Riassumendo: il parcheggio nelle strisce blu, essendo un contratto di parcheggio senza custodia, è soggetto alle norme sulla locazione in quanto applicabili; questo contratto si perfeziona tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c., ovvero mediante l’inizio della esecuzione (Cass.Civ.Sez. I, 24.07.1999, n.8027). La tariffa rappresenta, infatti, il corrispettivo per il godimento del servizio pubblico.
Pertanto, dalle sopra esposte considerazioni, deriva che l’utente che parcheggia senza biglietto ha in ogni caso concluso un contratto e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo; questo vale anche al caso dell’utente che lascia parcheggiata la propria autovettura per il periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato. L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dallo art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.).

Punto 3° -LA CLAUSOLA PENALE
Accertato il tipo di rapporto che intercorre tra utente e concessionario (e/o Comune), ci si chiede ora se il concessionario stesso possa prevedere una clausola che imponga al fruitore del servizio di parcheggio pubblico a pagamento, a titolo penale, di un importo superiore al costo della tariffa oraria di parcheggio. In caso di sosta vietata, i proventi delle sanzioni, come sopra esposto,vengono devoluti al Comune, anche qualora la violazione sia accertata da un dipendente abilitato dal concessionario; la perdita patrimoniale causata dal mancato pagamento della tariffa esatta da parte dell’utente, pertanto, grava interamente sul concessionario. Si pone quindi il problema di esaminare se il concessionario possa far pagare all’utente inadempiente un importo adeguato che gli consenta di recuperare la perdita subita e, in caso positivo, di come determinare l’ammontare di detto importo. La soluzione sembra dunque individuabile nello stabilire in via anticipata, un risarcimento liquidato in modo forfetario per ogni tipo di violazione, ovvero, detto in altri termini, nella previsione di una clausola penale. La giurisprudenza (Cass. Civile, 24.07.1999, n.8027, cit.), in proposito, ha affermato che in linea di massima la previsione di una clausola penale, in caso di mancato pagamento della tariffa per la sosta (anche al caso di parcheggi incustoditi), è legittima. Essendo il sopra indicato rapporto di tipo privatistico, pertanto, il concessionario potrebbe considerarsi libero di determinare le condizioni contrattuali che ritiene più opportune, tra le quali anche quella concernente la “penale”.
Ovviamente, così come per tutte le clausole della convenzione con cui viene concesso l’affidamento dell’appalto del servizio pubblico, anche la clausola penale dovrà necessariamente essere approvata dal comune e deve essere “disciplinata da apposito regolamento”.
A conforto di questo orientamento vi è anche un dato normativo particolarmente esplicativo, ovvero il comma 132 dell’art.17, legge 15 maggio 1997, n.127: “”” I comuni possono con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque attuare tutte le azioni necessarie al recupero dell’evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali””” nel momento in cui tale clausola fosse approvata dall’ente appaltante.
Essendo il contratto di parcheggio, tuttavia, un rapporto che riguarda l’erogazione di un servizio in forma imprenditoriale a degli automobilisti come sopra visto, si pone il problema di stabilire i limiti della clausola penale nell’ambito di un rapporto privatistico fra imprenditore e consumatore e che necessita di essere accompagnata da alcuni “accorgimenti” al fine di non essere qualificata come clausola vessatoria.
In proposito, si deve precisare che il problema della vessatorietà della clausola penale
sorge nel momento in cui le parti contraenti non siano sullo stesso piano e non abbiano la possibilità di poterla rendere oggetto di una trattativa individuale, salvo le clausole di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, comma 2 dell’art.36 del codice di consumo.
L’eventuale clausola penale posta dal concessionario per il mancato pagamento del ticket, pertanto, è una clausola le cui differenze, rispetto alla fattispecie dell’art.1382 c.c., la riconducono evidentemente alla disciplina del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (cosiddetto “codice del consumo”).
Premesso che la clausola penale non è menzionata nell’elenco di cui al secondo comma dell’art.1341 c.c., l’indagine si sposta sulla vessatorietà della stessa ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206. L’art.33, comma 2, lett.f) del codice di consumo, conformemente al principio già indicato nel più generale art.1341 c.c., che non qualifica la penale come clausola vessatoria tout court, ma sancisce che la stessa sia vessatoria, fino a prova contraria, solo qualora abbia per oggetto o per l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma in denaro a titolo di risarcimento.
La vessatorietà di una simile clausola, quindi, dovrà essere valutata in relazione all’art.33, codice del consumo, con solo riferimento all’importo pecuniario in essa stabilito.
Nel caso in cui la predetta valutazione dia esito positivo, la clausola (e non l’intero contratto ai sensi dell’art.36, comma 1, codice del consumo) potrà essere dichiarata nulla dal giudice, anche d’ufficio (art.36, comma 3, codice del consumo).
In assenza di determinazione normativa è da tenere in considerazione la tesi di chi sostiene che il parametro di riferimento potrebbe essere identificato nell’interesse del debitore e non nel soggetto creditore.
La vessatorietà della clausola penale, pertanto, può essere contestata sia con riferimento all’importo della stessa, che con riguardo alla chiarezza con cui la stessa deve essere nota agli utenti.
Riassumendo: la previsione di una clausola penale da parte del concessionario dei parcheggi in superficie per il mancato pagamento della tariffa di sosta, può rientrare nelle facoltà che possono essere attribuite al concessionario stesso in base alla convenzione con il Comune; la clausola penale, tuttavia, deve in ogni caso essere informata ai principi di ragionevolezza, trasparenza, chiarezza ed equità, pena la sua nullità ai sensi dell’art.33, comma 2, lett.f), codice del consumo.
Dalle sopra esposte considerazioni, si possono trarre le seguenti conclusioni:
qualora il concessionario ha titolo per gestire e disporre dei parcheggi pubblici in superficie, lo stesso instaura dei rapporti di diritto privato con gli interessati alla sosta;
Tali rapporti si perfezionano tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c.. L’utente che parcheggia senza biglietto o che lascia parcheggiata la propria autovettura per un periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato ha, in ogni caso, concluso un contratto, anche in riferimento al tempo eccedente, e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo;
L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dall’art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.);
La penale è per natura ed effetti diversa dalla sanzione amministrativa pecuniaria per il divieto di sosta: la sanzione è determinata dalla legge, la penale da un regolamento approvato. I proventi della penale sono devoluti al concessionario, i proventi della sanzione sono devoluti al Comune;
La previsione di una penale, è consentita, purchè venga resa nota all’utente, sia in riferimento alla possibilità per l’automobilista di prenderne adeguata conoscenza, che con riferimento alla percezione che l’utente deve avere della differente natura della stessa rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e del diverso soggetto creditore che l’ha prevista;
nel caso di penali illecite, oltre alla sanzione della nullità nel rapporto fra concessionario ed utente, le associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentati dagli automobilisti, sono legittimate ad agire, ai sensi l.30 luglio 1998, n.281 a tutela degli interessi collettivi, contro il concessionario richiedendo, in particolare, al giudice competente:
1)-di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
2)-di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
3)-di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

A tal proposito, occorre inoltre evidenziare che:
Il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II -
Con protocollo n.25783 del 22 marzo 2010 – in merito al parere richiesto in materia di parcheggi a pagamento, si è espresso nel modo che segue:
“””Si premette che la sanzione di cui all’art.7 comma 15 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n.285/1992), si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli. Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorchè assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art.7 c.15 del Cds.
Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art.7 c.14 del Codice.
Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite ”DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE, “ ai sensi dell’art.17 c.132 della legge 127/1997.
In caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettata dal comune richiedente di applicare la sanzione di cui all’art.7 c.15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.

Punto 4° – CONCLUSIONI
Il Comune di Piano di Sorrento, all’atto della procedura dell’appalto ad evidenza pubblica di affidamento del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu – sia nelle condizioni generali, che nel capitolato speciale d’appalto – non ha previsto – così come per tutte le altre clausole contrattuali – l’approvazione di una clausola attraverso la quale la ditta concessionaria del servizio potesse determinare autonomamente, l’applicazione di un ulteriore pagamento, oltre la sanzione amministrativa per violazione del CDS , di una penale per l’importo di euro 4,00, ai sensi dell’art.1382 c.c., nei confronti degli utenti sprovvisti del ticket orario della sosta.
Sta di fatto che, semmai la ditta concessionaria venisse attualmente autorizzata dal Comune ad introdurre una penale, in dispregio a quanto stabilito nelle condizioni generali del contratto d’appalto, si consumerebbe una ulteriore violazione di legge.
Nel caso in cui, poi, (per assurdo venisse autorizzata l’applicazione della penale – con tutte le conseguenze derivanti), la richiesta di questi “famigerati” 4 euro a titolo di penale, dovrebbe essere resa facilmente conoscibile e fatta separatamente e, non da un unico “avviso” ma, soprattutto, specificandone la natura e l’origine civilistica del tutto estranea a quella di tipo sanzionatorio che deriva dalla violazione del CDS..
Tali questioni, peraltro, sono state già da tempo risolte dalla giurisprudenza di merito, la quale ha stabilito che “per il fatto di essere rilasciato contestualmente all’altro verbale di contestazione della violazione di tipo pubblicistico del Cds. per divieto di sosta e per essere lo stesso sottoscritto dallo stesso dipendente…..(della società concessionaria; ndr) che ha sottoscritto il verbale per divieto di sosta in veste di ausiliario del traffico e per le similari modalità nelle diciture dei due verbali (…) si presenta ad ingenerare errori e confusione negli utenti sia riguardo alla natura della sanzione, sia riguardo al soggetto creditore” (Tribunale di Roma, Ordinanza del 28 giugno 2003).

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, APPARE EVIDENTE CHE:
a)-gli ausiliari del traffico non possono integrare, unitamente ai preavvisi di accertamento per violazione di norme previste dal Codice della Strada, ulteriori atti che possano prevedere l’applicazione di una penale ai sensi dell’art.1382 c.c., in quanto detta penale non è regolamentata né dal Capitolato di Appalto, né da Autorizzazione e né dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Piano di Sorrento e la Concessionaria per la gestione del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu;
b)-Nel preavviso di accertamento é erroneamente contestato l’art.157/6-8 d.lgs. n.ro 285/92. Infatti, il codice prevede che l’articolo 157/6 si applica nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato ed è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Il comma otto dello stesso art.157 prevede, per la violazione, la sanzione pecuniaria di euro 38,00=.
Per tale motivazione, non è possibile invocare l’art.157, comma 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento.
La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art.7, 1° comma, lett. f) del CdS, che prevede (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire…..aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe…..”), la corrispondente sanzione per chi viola tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art.7 del Cds. (euro 38,00). (Sentenza del Giudice di Pace di Roma Sez.III – n.25111/07).
Aversa Antonino

La risposta del Comandante Aversa conferma quello che il Comitato urla a suon di denuce da moltissimo tempo, questa risposta è la stoccata vincente che il Comitato sferra all’amministrazione di Aversa, invitando per l’ennesima volta i responsabili di questa amministrazione a mettere da parte la presunzione e a sedersi intorno ad un tavolo, per pianificare un piano parcheggi e viabilità che sia sostenibile per la città di Aversa e il suo commercio e che non faccia finire 10 milioni di euro nelle casse di una società privata.

Il Comitato Strisce Blu invita a non cadere nella trappola delle multe irregolari, basta regalare i nostri euro a società private, il Comitato è pronto a redigere i ricorsi a chi ne facesse richiesta.

Giuseppe Oliva

nov 10

Aversa: il comandante Guarino si rifiuta di fornire i dati sulla destinazione dei fondi delle sanzioni al C.d.S., cosa si vuole nascondere?

Aversa 10/11/2010

Il Comitato Strisce Blu nella massima trasparenza sta cercando di dialogare con l’amministrazione e suoi dirigenti nella speranza di ottenere tutti i documenti per verificare la corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, purtroppo l’amministrazione non sembra dimostrare la stessa trasparenza.

Il Comitato Strisce Blu nel mese di settembre 2010 ha richiesto la documentazione che attesta la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni amministrative al C.d.S., questi documenti sono pubblici e devono essere indicati nel bilancio annuale secondo una precisa tabella prevista dall’art. 208 del C.d.S., a questo link è possibile scaricare il documento ufficiale con la tabella, inoltre per i comuni come Aversa il comandante della polizia municipale deve redigere una relazione da inviare al ministero su come verranno spesi gli introiti dell’anno precedente.

I documenti sono stati più volte sollecitati l’assessore al bilancio, che ci aveva chiesto qualche altro giorno vista la mole dei documenti, purtroppo in data odierna riceviamo il rifiuto del comandante Guarino alla consegna dei documenti, il comandante ci scrive che è fatto tutto secondo legge, ma allora perchè non ci fornisce i dati?
Per trasparenza pubblichiamo la risposta del comandante Guarino.

Non si vuole in nessun modo mettere in dubio la professionalità e competenza del comandante Guarino, ma sicuramente questo rifiuto ci lascia con molti dubbi su come viene speso il denaro che entra nella casse del comune, la trasparenza nella pubblica amministrazione è un’obbligo di primaria importanza, questi rifiuti non fanno altro che aumentare dubbi sulla corretta gestione dei flussi economici da parte di questa amministrazione.

Non vogliamo fare paragoni, ma molti comuni pubblicano questi dati anche sui loro siti internet per la massima trasparenza con i cittadini, come mai sul sito del comune di Aversa di questi dati non ve ne è traccia?

A seguito di questo ennesimo rifiuto il Comitato Strisce Blu ha dato mandato ai propri legali di segnalare agli organi competenti questa omissione.

ott 28

Aversa: il Comitato Strisce Blu scova un parcheggio comunale gratuito in via Plauto, ma che l’amministrazione tiene chiuso per evitare la sosta alle coppiette.

Aversa 28/10/2010

Ad Aversa nell’ultimo anno abbiamo assistito a continua modifiche delle strisce blu, prima erano troppe, poi sono state cancellate in alcune zone, ma il comandante Guarino ha sempre affermato che si trattava sono di manutenzione, poi sono arrivate una valanga di strisce bianche dipinte in maniera un pò confusa in giro per la città, insomma una bella serie di irregolarità.

Il Comitato Strisce Blu ha immortalato le tante modifiche, denunciando anche le molte irregolarità agli organi competenti, a dire il vero spesso le nostre denunce sono servite ad effettuare le giuste correzioni, perchè il Comitato non è contro le strisce blu, ma vuole solo che si rispettino le leggi.

Oggi abbiamo voluto far visita ad una zona calda della città, Via Michelangelo Buonarroti, in effetti quì si concentramo moltissime auto che in precedenza sostavano in Via S.D’acquisto, in zona sono presenti anche dei parcheggi privati oltre a quello dell’università, ma siamo rimasti sorpresi nello scoprire che in via Plauto esiste un parcheggio cumunale gratuito completo di tutto, ma che non è mai stato aperto, questo ha sicuramente favorito i parcheggiprivati presenti in zona, oltre a rappresentare uno spreco di denaro pubblico.
Warning: video ID not specified!

Interrogati i responsabili dell’amministrazione, ci hanno risposto ” è chiuso pechè quando lo apriamo si vanno ad appartare le coppiette “!!

Ma le sorprese non sono finite quì, infatti all’angolo di Via Plauto ci dovrebbe essere un’altro standard comunale a disposizione di tutti, purtroppo questo è stato addirittura recintato dal condominio che lo aveva ceduto al comune, diventando di fatto un parcheggio privato condominiale.

Non c’è che dire, questa amministrazione ha perso il controllo del territorio, infatti a cercare bene sono molti gli standard comunali che i condomini si sono ripresi.

A questo punto sarebbe il caso di chiedere un’inventario di tutti gli standard comunali, onde poterne tornare in possesso, e metterli a disposizione della comunità.

Questi e tanti altri sprechi saranno denunciati ala Corte dei Conti, perchè il nostro denaro non va sprecato.

ott 28

Aversa: il Comitato Strisce Blu scova un parcheggio comunale gratuito in via Plauto, ma che l'amministrazione tiene chiuso per evitare la sosta alle coppiette.

Aversa 28/10/2010

Ad Aversa nell’ultimo anno abbiamo assistito a continua modifiche delle strisce blu, prima erano troppe, poi sono state cancellate in alcune zone, ma il comandante Guarino ha sempre affermato che si trattava sono di manutenzione, poi sono arrivate una valanga di strisce bianche dipinte in maniera un pò confusa in giro per la città, insomma una bella serie di irregolarità.

Il Comitato Strisce Blu ha immortalato le tante modifiche, denunciando anche le molte irregolarità agli organi competenti, a dire il vero spesso le nostre denunce sono servite ad effettuare le giuste correzioni, perchè il Comitato non è contro le strisce blu, ma vuole solo che si rispettino le leggi.

Oggi abbiamo voluto far visita ad una zona calda della città, Via Michelangelo Buonarroti, in effetti quì si concentramo moltissime auto che in precedenza sostavano in Via S.D’acquisto, in zona sono presenti anche dei parcheggi privati oltre a quello dell’università, ma siamo rimasti sorpresi nello scoprire che in via Plauto esiste un parcheggio cumunale gratuito completo di tutto, ma che non è mai stato aperto, questo ha sicuramente favorito i parcheggiprivati presenti in zona, oltre a rappresentare uno spreco di denaro pubblico.
Warning: video ID not specified!

Interrogati i responsabili dell’amministrazione, ci hanno risposto ” è chiuso pechè quando lo apriamo si vanno ad appartare le coppiette “!!

Ma le sorprese non sono finite quì, infatti all’angolo di Via Plauto ci dovrebbe essere un’altro standard comunale a disposizione di tutti, purtroppo questo è stato addirittura recintato dal condominio che lo aveva ceduto al comune, diventando di fatto un parcheggio privato condominiale.

Non c’è che dire, questa amministrazione ha perso il controllo del territorio, infatti a cercare bene sono molti gli standard comunali che i condomini si sono ripresi.

A questo punto sarebbe il caso di chiedere un’inventario di tutti gli standard comunali, onde poterne tornare in possesso, e metterli a disposizione della comunità.

Questi e tanti altri sprechi saranno denunciati ala Corte dei Conti, perchè il nostro denaro non va sprecato.

ott 27

Aversa: emergenza sosta a pagamento, ecco i parcheggi alternativi usati dagli automobilisti.

Aversa 27/10/2010

Giuseppe Oliva

Ad Aversa da quando il Sindaco Ciaramella ha dato il via al nuovo piano parcheggi da 18 euro al giorno, le zone limitrofe a quelle a pagamento sono invase di auto che sostano in maniera assurda.

Ormai anche i residenti non riescono più a trovare posto negli stalli a loro riservati, eppure il Sindaco aveva garantito che un vigile avrebbe presidiato la zona tutti i giorni.

Purtroppo il vento ha portato via le parole, facendo piombare la città in uno stato di abbandono che non ha euguali.

I video che giriamo quasi quotidianamente mostrano centinaia di auto parcheggiate ovunque, ormai i marciapiedi in molte zone della città sono off limits ai pedoni.

Questo video mostra la situazione in Via Modigliani, quì prima dell’avvio del piano parcheggi da 18 euro al giorno la situazione era molto diversa, perchè c’era maggiore possibilità di parcheggio non a pagamento anche in Via S. D’Acquisto.
Warning: video ID not specified!

L’amministrazione deve capire che non è con la sosta a pagamento che si risolve il problema della mobilità urbana, ci sono grossi studi sull’argomento, ma a quanto pare l’unico obbiettivo di questa amministrazione è fare cassa con multe e sosta pagamento.

ott 22

Aversa – strisce blu illegali: pronte altre denunce per abuso e omissione d’atti d’ufficio contro i dirigenti preposti al controllo dell’appalto.

Aversa 22/10/2010

Giuseppe Oliva

A Cassino dopo le denunce del Comitato Civico le Contrade, per i sospetti di truffa che si celavano dietro la gestione della sosta a pagamento, la società di gestione Urbania è stata mandata a casa dal 01/09/2010.

I sospetti che dietro alla sosta a pagamento si celavano interessi che erano più privati che pubblici, ha fatto scattare le indagini che hanno portato al sequestro dei parcometri e l’annullamento del contratto di gestione perchè truccato, ovviamente il tutto avveniva con la complicità dei dirigenti preposti al controllo indagati a loro volta.

Ad Aversa siamo andati molto più in là, infatti le denunce del Comitato Strisce Blu all’indirizzo del comandante della Polizia Municipale sono ben più gravi, si va dal falso in atto pubblico, per aver prodotto una falsa attestazione di Z.P.R.U. nel 2007, che ha portato nelle casse del Comune molte migliaia di euro in multe invalide, oltre alle 400 strisce blu realizzate illegalmente, e la possibilità di indire nello stesso anno un bando per 1.600 posto contro i 600 che la città poterva legalmente avere, ricordiamo che la cassazione con la sentenza 116/2007 ha ritenuto nulle le sansione elevate in zona a pagamento senza che nelle immediate vicinanze vi fosse anche un congruo numero di posti gratuiti.

Inoltre il Comandante Guarino per sopperire alla mancata vigilanza sul modello di parcometro installato, il modello previsto nel contratto era della SIEMENS e dotato di collegamento con l’amministrazione, mentre quello installato non solo non è SIEMENS ma è sprovvisto del seddetto, ha istituito a spese dei contribuenti un servizio di scorta con uomini e mezzi della Polizia Municipale, ma come se non bastasse obbliga gli agenti a certificare l’incasso dei parcometri firmando lo scontrino emesso dagli stessi senza nessun conteggio delle monete.

Ovviamente l’attività di scorta non è tra i doveri degli agenti di Polizia Municipale, figuriamoci poi farlo ad una società privata, per questo verrà proposta una denuncia sia alla procura per abuso d’ufficio C.P. 323 che alla Corte dei Conti per danno erariale, visto che gli agenti della Polizia Municipale con i relativi mezzi sono a carico dei contribuenti.

Sfortunatamente la procura di S.M. Capua Vetere ha qualche timore nel procedere contro i responsabili della medesima truffa che si sta consumando ai danni dei cittadini di Aversa, stranamente le indagini sono ferme, eppure i Carabinieri hanno relazionato il magistrato incaricato delle indagini che i parcometri non sono conformi al contratto e mancano del collegamento con il comune per il controllo degli incassi.

L’Italia si conferma un paese molto strano, lo stesso reato commesso dalla stessa persona porta a due decisioni diverse tra due procure, come se la legge potesse essere plasmata a secondo delle amicizie che si hanno a certi livelli.

Il Comitato Strisce Blu non si è lasciato demoralizzare dalla lenta macchina della giustizia, proponendo nuove denunce per le irregolarità contenute nell’appalto anche all’Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici, ed a breve verrà inviata una dettagliata denuncia anche alla Corte dei Conti.

Bisogna che qualcuno al di sopra delle parti venga a controllare i conti dell’amministrazione, ci sono delle mancanze gravissime, come ad esempio la mancata emissione dei ruoli per la TARSU a danno della società che per anni ha gestino la sosta a pagamento ad Aversa, TARSU che andava calcolata per tutte le aree scoperte e non attrezzate come gli stalli a pagamento, fatto che ha fatto perdere molte centinaia di migliaia di euro all’amministrazione, creando un danno sicuro erariale.

Ricordiamoci che dietro alla sosta a pagamento si celano interessi milionari di persone senza scrupolo, che in accordo con le amministrazioni vogliono solo spremere i cittadini senza dare in cambio nessun servizio, fortunatamente anche in questo caso ci viene incontro la cassazione a sezioni unite, che ha definitivamente sancito l’impossibilità per una società di parcheggio di chiedere in cambio del denaro senza fornire la custodia del veicolo, vedi sentenza 5954 del 2000.

Ma l’elenco degli abusi è lunghissimo e comprende anche l’errata applicazione dell’art. 157 comma 6 e 8 per sanzionare in area privata quale gli stalli a pagamento senza limitazione temporale, questo è un’errore che il Comitato ha segnalato più volte al Comandate dei caschi bianchi esibendo le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiornate al 2010, ma per avere ulteriore conferma basta leggere il prontuario delle violazioni alla circolazione stradale in dotazione alla Polizia Municipale per rendersi conto dell’errore.
Riportiamo una scansione della pagina a conferma di quanto affermato.

Purtroppo il Comandante dei Caschi bianchi continua ad ignorare sia le circolari che il Codice della Strada, ovviamente di queste norme ne sono a conoscenza anche il Sindaco Ciaramella e l’assessore alla viabilità Della Valle, ma tutti tacciono rendendosi complici degli errori, che intanto portano ad incassare tanti euro dalle molte sanzioni errate.

Un proverbio dice: errare humanum, perseverare autem diamolicum.

ott 22

Aversa – strisce blu illegali: pronte altre denunce per abuso e omissione d'atti d'ufficio contro i dirigenti preposti al controllo dell'appalto.

Aversa 22/10/2010

Giuseppe Oliva

A Cassino dopo le denunce del Comitato Civico le Contrade, per i sospetti di truffa che si celavano dietro la gestione della sosta a pagamento, la società di gestione Urbania è stata mandata a casa dal 01/09/2010.

I sospetti che dietro alla sosta a pagamento si celavano interessi che erano più privati che pubblici, ha fatto scattare le indagini che hanno portato al sequestro dei parcometri e l’annullamento del contratto di gestione perchè truccato, ovviamente il tutto avveniva con la complicità dei dirigenti preposti al controllo indagati a loro volta.

Ad Aversa siamo andati molto più in là, infatti le denunce del Comitato Strisce Blu all’indirizzo del comandante della Polizia Municipale sono ben più gravi, si va dal falso in atto pubblico, per aver prodotto una falsa attestazione di Z.P.R.U. nel 2007, che ha portato nelle casse del Comune molte migliaia di euro in multe invalide, oltre alle 400 strisce blu realizzate illegalmente, e la possibilità di indire nello stesso anno un bando per 1.600 posto contro i 600 che la città poterva legalmente avere, ricordiamo che la cassazione con la sentenza 116/2007 ha ritenuto nulle le sansione elevate in zona a pagamento senza che nelle immediate vicinanze vi fosse anche un congruo numero di posti gratuiti.

Inoltre il Comandante Guarino per sopperire alla mancata vigilanza sul modello di parcometro installato, il modello previsto nel contratto era della SIEMENS e dotato di collegamento con l’amministrazione, mentre quello installato non solo non è SIEMENS ma è sprovvisto del seddetto, ha istituito a spese dei contribuenti un servizio di scorta con uomini e mezzi della Polizia Municipale, ma come se non bastasse obbliga gli agenti a certificare l’incasso dei parcometri firmando lo scontrino emesso dagli stessi senza nessun conteggio delle monete.

Ovviamente l’attività di scorta non è tra i doveri degli agenti di Polizia Municipale, figuriamoci poi farlo ad una società privata, per questo verrà proposta una denuncia sia alla procura per abuso d’ufficio C.P. 323 che alla Corte dei Conti per danno erariale, visto che gli agenti della Polizia Municipale con i relativi mezzi sono a carico dei contribuenti.

Sfortunatamente la procura di S.M. Capua Vetere ha qualche timore nel procedere contro i responsabili della medesima truffa che si sta consumando ai danni dei cittadini di Aversa, stranamente le indagini sono ferme, eppure i Carabinieri hanno relazionato il magistrato incaricato delle indagini che i parcometri non sono conformi al contratto e mancano del collegamento con il comune per il controllo degli incassi.

L’Italia si conferma un paese molto strano, lo stesso reato commesso dalla stessa persona porta a due decisioni diverse tra due procure, come se la legge potesse essere plasmata a secondo delle amicizie che si hanno a certi livelli.

Il Comitato Strisce Blu non si è lasciato demoralizzare dalla lenta macchina della giustizia, proponendo nuove denunce per le irregolarità contenute nell’appalto anche all’Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici, ed a breve verrà inviata una dettagliata denuncia anche alla Corte dei Conti.

Bisogna che qualcuno al di sopra delle parti venga a controllare i conti dell’amministrazione, ci sono delle mancanze gravissime, come ad esempio la mancata emissione dei ruoli per la TARSU a danno della società che per anni ha gestino la sosta a pagamento ad Aversa, TARSU che andava calcolata per tutte le aree scoperte e non attrezzate come gli stalli a pagamento, fatto che ha fatto perdere molte centinaia di migliaia di euro all’amministrazione, creando un danno sicuro erariale.

Ricordiamoci che dietro alla sosta a pagamento si celano interessi milionari di persone senza scrupolo, che in accordo con le amministrazioni vogliono solo spremere i cittadini senza dare in cambio nessun servizio, fortunatamente anche in questo caso ci viene incontro la cassazione a sezioni unite, che ha definitivamente sancito l’impossibilità per una società di parcheggio di chiedere in cambio del denaro senza fornire la custodia del veicolo, vedi sentenza 5954 del 2000.

Ma l’elenco degli abusi è lunghissimo e comprende anche l’errata applicazione dell’art. 157 comma 6 e 8 per sanzionare in area privata quale gli stalli a pagamento senza limitazione temporale, questo è un’errore che il Comitato ha segnalato più volte al Comandate dei caschi bianchi esibendo le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiornate al 2010, ma per avere ulteriore conferma basta leggere il prontuario delle violazioni alla circolazione stradale in dotazione alla Polizia Municipale per rendersi conto dell’errore.
Riportiamo una scansione della pagina a conferma di quanto affermato.

Purtroppo il Comandante dei Caschi bianchi continua ad ignorare sia le circolari che il Codice della Strada, ovviamente di queste norme ne sono a conoscenza anche il Sindaco Ciaramella e l’assessore alla viabilità Della Valle, ma tutti tacciono rendendosi complici degli errori, che intanto portano ad incassare tanti euro dalle molte sanzioni errate.

Un proverbio dice: errare humanum, perseverare autem diamolicum.

ott 16

Aversa: ripulito il parcheggio a pagamento del parco Pozzi dopo le denuncie del Comitato Strisce Blu.

Aversa 16/10/2010

Giuseppe Oliva

Ecco come si presentava il parcheggio a pagamento del parco Pozzi il giorno 12/10.2010.
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Ed ecco invece come si presenta dopo il video denuncia fatto dal Comitato Strisce Blu il 12/10/2010.
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L’amministrazione in fretta e furia ha provveduto a far ripulire la zona, certo il lavoro poteva essere fatto meglio e molto prima, infatti si notano ancora molti rifiuti all’interno delle aiuole intorno agli alberi, ma ha detto l’assessore competente in una precedente intervista, “ma allora cerchi il pelo nell’uovo??”.

Certe affermazioni non dovrebbero venire da chi ha il primario dovere di rendere la città pulita e accogliente, ma non fa nulla, l’importante è raggiungere lo scopo, ed a furia di denunciare lo stato di abandono e degrado nel quale versa la nostra città, qualcosa si muove.

Si ringrazia Tele Club Italia e Pupia, per essersi unite a noi in questa battaglia, segno che

Speriamo che il l’unico parco cittadino venga presto completato e dotato di quei servizi indispensabili per una piacevole fruizione, come servizi igienici e arredo urbano.