feb 24

Le strisce blu sulla carreggiata sono illegali, anche Milano finisce nel mirino delle Iene.

Aversa 23/01/2011

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Le strisce blu sulla carreggiata sono illegali perchè violano l’art. 7 comma 6 del C.d.S., a conferma c’è un’infinita serie di sentenze anche di Cassazione che danno ragione agli automobilisti che propongono ricorso.

Inoltre il Comitato Strisce Blu ha chiesto lumi anche direttamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ricevendo anche in questo caso conferma che le strisce blu non si possono dipingere sulla carreggiata.

Ma allora perchè i Sindaci permettono ai dirigenti di realizzare il 90% delle strisce blu sulla carreggiata?

Cosa ci guadagna l’amministrazione?

Semplice, più sono illegali le strisce blu, più multe vengono elevate, più il Comune incamera denaro, oltre a far guadagnare società private di parcheggio, che in molti casi ricevono anche una percentuale sui verbali.

Ma a remare contro i diritti dei cittadini è anche il governo, che con l’introduzione del bollo unificato da 33 euro, ha ucciso definitivamente ogni diritto alla difesa dei cittadini.

Insomma tutto il sistema è marcio e puzza di truffa ai danni dei cittadini.

Il C.S.B. dopo aver tentato invano di dialogare con i Sindaci e i dirigenti, ha inviato le denunce di quanto stava accadendo alle Procura della Repubblica, purtroppo le Procure sono inquinate, piene di amici e amichetti dei politici che amministrano le nostre città, questo modo molto personale di gestire la giustizia ha fatto arenane tutte le denunce.

Ad Aversa il Sindaco Ciaramella ha persino permesso al comandante della polizia municipale di produrre un falso documento attestante la rilevanza urbanistica della città, attestato che ha permesso all’amministrazione di realizzare solo stalli a pagamento in violazione non solo del Codice della Strada, ma anche della sentenza di cassazione 116/2007.

Purtroppo ad ogni nostra richiesta il Sindaco ha sempre risposto in maniera evasiva, rimandando sempre la responsabilità di eventuali errori ai suoi dirigenti.

Ma i cittadini hanno eletto il Sindaco non i dirigenti, se questi ultimi sono degli incompetenti è suo dovere rimuoverli.

Il primo dovere del Sindaco è quello di difendere i cittadini e i loro diritti, mentre fino ad ora è avvenuto tutto il contrario, inoltre in Sindaco ha la delega ai parcheggi e non può non sapere dove vanno realizzati gli stalli a pagamento.

Il Sindaco ha spesso accusato il Comitato Strisce Blu di fare un gran baccano solo ad Aversa, asserendo che le strisce blu sono fatte così in tutt’Italia, speriamo che stasera abbia visto il programma delle Iene, che a Milano ha messo in luce le stesse irregolarità presenti ad Aversa.

Speriamo che anche qualche magistrato abbia visto il programma, e passandosi la mano per la coscienza faccia finalmente trionfare quella giustizia che fino ad ora ha sempre dimostrato di pendere più per gli amici politici che per i cittadini.

Il Comitato Strisce Blu non mollerà la presa, il nostro impegno è totale perchè siamo convinti che alla fine la giustizia trionferà.

Giuseppe Oliva

feb 19

Aversa multe in via Diaz: è ancora polemica tra l’amministrazione e il Comitato Strisce Blu.

Aversa 19/02/2011

E’ ancora polemica tra l’amministrazione comunale e il Comitato Strisce Blu sui verbali elevati in via Diaz.

Il Sindaco dopo un colloquio con il comandante Guarino ha emesso un comunicato stampa apparso sul Corriere di Caserta, nel quale afferma che la sosta in via Diaz esiste fin dal 2002.

Ma allora com’è possibile che nel 2008 il comandante Guarino costituitosi in giudizio innanzi il Giudice De Vingolis, firma un documento nel quale afferma che la sosta in via Diaz non è compresa nell’ordinanza sindacale n° 215 del 2001 indicata come presunta violazione nei verbali?

Ovviamente il Giudice emette una sentenza che annulla ben 15 verbali proposti dall’avvocato Rosario Abate.

Il documento in questione è al vaglio della magistratura, dopo che il C.S.B. ha denunciato un presunto abuso d’ufficio ai danni del Comandante Guarino.

Il Sindaco continua a parlare senza avere nessuna prova di quel che dice, possibile che si continui a omettere la verità?

Inoltre il Sindaco spinge i cittadini al rispetto del codice della Strada, ma lui, che ha la delega ai parcheggi il codice della Strada lo ha rispettato in questo piano parcheggi?

Facciamo un breve riepilogo delle norne non rispettate dall’amministrazione:

a) Art. 7 comma 6, le strisce blu vanno ubicate all’esterno della carreggiata e in modo che non ostacolino il traffico.
b) Dimensione degli stalli non inferiori ai 2×5 metri, mentre in molte strade gli stalli sono anche di 1,85 mt.
c) Abuso d’ufficio per aver deliberato l’esonero dal pagamento del parcheggio per l’intera giunta comunale, in violazione della circolare Ministeriale n° 1525 del 1981, ricordiamo che a Somma Vesuviana l’intera amministrazione compreso il comandande della polizia municipale sono indagati per lo stesso motivo.
d) Errata applicazione dell’art. 157 comma 6 per chi sosta senza esporre il grattino, visto che l’art. 157 sanziona la mancata esposizione del disco orario, oppure chi sosta in zona a pagamento ma con la limitazione del tempo di sosta, mentre ad Aversa non esiste nessuna limitazione.
e) Mancata vigilanza sul tipo di parchimetro installato, che risulta difforme da quello indicato nel contratto, inoltre gli stessi non risultano collegati con il Comune, collegamento obbligatorio per la verifica degli incassi sui quali l’amministrazione percepisce il 18%.
f) Utilizzo di personale della polizia municipale come scorta armata alla società di gestione della sosta, quando questi vanno a ritirare gli incassi dai parchimetri, compito non solo non previsto dal contratto nazionale della polizia municipale, ma crea anche un danno erariale, visto che i vigili sono pagati dai contribuenti.

g) Mancata emissione dei verbali di contestazione da parte degli ausiliari come previsto dall’art. 200 DEL C.d.S., incorrendo nel reato di omissione d’atti d’ufficio, in quanto gli stessi sono dei pubblici ufficiali.
h) Falsificazione dei documenti inerenti la rilevanza urbanistica della città, falsificazione che ha permesso nel 2007 l’avvio della gara pubblica per 1.695 posti auto a pagamento e zero posti gratuiti.

i) Strisce blu su area privata come in via Michelangelo, nel tratto che va da via Giotto a via S. D’Acquisto, dato confermato dallo stradario aggionato al 05/11/2010, ma il comandante della polizia municipale Stefano Guarino intervistato da un gionalista ha risposto che “è vero che la strada è privata ma è anche ad uso comunale”, cosa volesse dire lo sa solo lui, di sicuro sulle aree private le strisce blu non le può fare.
l) Ausiliari scatenati che non guardano più il colore delle strisce, ma multano anche chi sosta nelle strisce bianche e i vigili interpellati per poter constatare l’accaduto si sono rifiutarti di intervenire, accusando il cittadino colpito dall’ingiusta multina di aver spostato l’auto dopo aver ricevuto l’avviso di pagamento.
Ecco due testimonianze di questo modo i spremere i cittadini.
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Potremmo andare avanti all’infinito, ma per ora ci limitiamo a dare una risposta alle false affermazioni del Sindaco pubblicate sul Corriere di Caserta.

Il Sindaco Ciaramella deve smetterla di dire che è tutto a norma senza indicare quale norma gli consente di dipingere strisce blu ovunque.

Inoltre il problema delle strisce blu non è locale ma nazionale, invitiamo il Sindaco a digitare le parole strisce blu su google o su youtube, si potrà rendere conto di cosa sta succedendo a livello nazionale, di quante cause i comuni stanno perdendo per aver disegnato le strisce blu in maniera irregolare.

Il Comitato Strisce Blu chiede al Sig. Sindaco e al comandante Guarino di confrontarsi in un pubblico dibattito, smettendola di prendere in giro tutti i cittadini.

Giuseppe Oliva

feb 18

Aversa: rifiuti ed escrementi sui marciapiedi all’ingresso del Tribunale di Aversa.

Aversa 18/02/2011

Rifiuti, rifiuti e ancora rifiuti.

Questa volta siamo nei  davanti al Tribunale di Aversa, da poco finito nel mirino dell’indignato speciale per via delle barriere architettoniche, che ne impediscono l’uso da parte dei diversamente abili.

Molti cittadini e avvocati che frequentano il Tribunale ci hanno segnalato la presenza sui marciapiedi di moltissimi rifiuti, in particolare lungo tutta via E. Corcini abbiamo rilevato la presenza in modo massiccio di escrementi animali, ma anchhe di rifiuti speciali come un monitor per PC, che giace sul marciapiede da oltre 10 giorni.
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Questo è un chiaro segno che anche in questa zona il servizio di ramazza non viene espletato da molto tempo.

Lo stesso dicasi per tutti i cestini presenti lungo tutta la strada fino in via Cilea, gli stessi sono colmi fino all’orlo da anni.

Insomma siamo di costretti nuovo a segnalare una situazione di degrado, ma non esistono gli assessori preposti per questo?

Possibile che nessun dell’amministrazione si sia accorto dello schifo che c’è in terra, purtroppo non sempre chi passa riesce a fare lo slalom tra i rifiuti e la mer…da che si trova sui marciapiedi e spesso si finisce per calpestarne qualcuna portandola in classe o in Tribunale, con non poche sgradevoli conseguenze.

Forse non è chiaro a questa amministrazione che i marciapiedi vanno ripuliti, ma soprattutto vanno multati i proprietati dei dolci ed enormi cani che quotidianamente vengono portati a fare i loro bisogni sui marciapiedi.

Del resto il regolamento comunale fa un chiaro riferimento al divieto di imbrattare i marciapiedi, altrimenti scatta la multa.

Ma a quanto pare tutti i vigili di Aversa sono talmente presi a compilare verbali per fare cassa, che hanno dimenticato del tutto il loro dovere di vigilare su questi episodi.

Giuseppe Oliva

feb 16

Aversa: falsi documenti per istituire la sosta a pagamento, la denuncia del Comitato Strisce Blu dalle telecamere di TELECLUBITALIA.

Aversa 16/02/2011

Il Comitato Strisce Blu porta la protesta contro le strisce blu in TV grazie alla rete televisiva locale TELECLUBITALIA.

Il Comitato combatte da 5 anni le amministrazioni che istituiscono la sosta a pagamento come metodo di finanziamento, arrivando addirittura a far sparire dal bilancio gli introiti derivanti da questa attività, introiti che vanno investiti unicamente per la costruzione di nuovi parcheggi, mentre nel 90% dei casi prendono altre strade.
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Molti ci chiedono se sia il caso di riscrivere la legge, a questa domanda rispondiamo di no, visto che la legge c’è, va solo applicata nella maniera corretta.

Non bisogna essere degli esperti per capire che c’è qualcosa che non va nell’attuale modo di istituire le strisce blu.

Il Codice della Strada all’art. 7 comma 6 indica chiaramente l’ubicazione delle strisce blu al di fuori della carreggiata, mentre nel 90% dei casi le strisce blu vengono dipinte proprio sulla carreggiata.

Già questo motivo basterebbe ad invalidare tutti i verbali.

Ma le amministrazioni come Aversa si sono spinti molto oltre, arrivando a falsificare i documenti che attestano la rilevanza urbanistica della città pur di non realizzare anche la sosta gratuita, documento prodotto dal comandante Guarino nel 2007, ben 2 anni prima della delilbeta di giunta.


Tutti questi reati sono stati denunciati alla Procura di S.M. Capua Vetere, ma nonostante la gravità dei fatti che hanno portato l’amministrazione ad incassare molti milioni di euro illecitamente, non viene preso nessun provvedimento.

Purtroppo la Procura di S.M. sembra essere frenata dalle amicizie politiche, amicizie talmente potenti da riuscire a frenare tutti i procedimenti.

E’ proprio vero che l’Italia è il paese delle banane, dove la giustizia ha sempre due velocità, quella dello stato si avvale di armi potenti come Equitalia, mentre i poveri cittadini per far valere i propri diritti devono pagarsi gli avvocati e i bolli, ma nonostante tutto c’è sempre l’ombra di qualche politico a coprire le truffe che i Comuni attuano quotidianamente con il sistema delle multe facili.

Multe elevate a decine di migliaia anche in zone non soggette alla sosta a pagamento, come è stato scoperto ad Aversa dall’avvocato A.R., che con somma meraviglia scopre che l’ordinanza sindacale n° 215 del 2001, indicata come presunta violazione, non prevede la sosta a pagamento in via Diaz.

L’avvocato ovviamente decide di far valere i suoi diritti proponendo ricorso per ben 15 verbali elevati fino al 2008 innanzi in Giudice di Pace, la vittoria ovviamente è totale, ed è lo stesso comandante della polizia municipale Stefano Guarino, che appoggia l’annullamento dei verbali innanzi il Giudice De Vingolis.

Questo errore ha portato nelle casse del Comune gli incassi di migliaia di multe elevate per 10 anni proprio in via Diaz.

I documenti in nostro possesso scottano, perchè provano la truffa che si sta consumando ai danni di ignari cittadini, ormai vessati dalla multa facile utilizzata dai comuni al solo scopo di battare cassa.

Multe che sono aumentate dopo l’introduzione del bollo di 33 euro a danno dei cittadini che vogliono difendere i propri diritti, questa tassa ha fatto desistere il 90% dei cittadini a proporre ricorso, visto che anche in caso di vittoria, recuperare le spese avvverso i comuni è impossibile.

La pollitica nazionale deve assolutamente prendere seri provvedimenti per bloccare questo meccanismo perverso che sta uccidendo il commercio e la vivibilità nelle città.

Giuseppe Oliva

feb 16

Aversa multine illegali, il Comitato Strisce Blu invita tutti ad una sigolare protesta, paghiamole con le monete da 1 centesimo.

Aversa 16/06/2011

Che le multine degli ausiliari fossero illegali è un fatto noto e visto che il comandante della polizia municipale non fa nulla per far rispettare il C.d.S., il Comitato Strisce Blu ha deciso per protesta di pagare una multina con 300 monetine da 1 centesimo.

Per fortuna non esiste un limite per pagare le sanzioni con le monete più piccole in circolazione.

La protesta è riuscita, negli uffici della SMART PROJECT non hanno neanche voluto contarle, ma l’importante è che l’esperimento ha funzionato.
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Invitiamo tutti i cittadini a fare lo stesso, sotterriamoli sotto una valanga di centesimi, perchè anche i centesimi valgono.

Giuseppe Oliva

feb 15

Aversa: il parcheggio a pagamento del parco Pozzi è di nuovo una discarica, a quando un servizio di ramazza giornaliero?

Aversa 17.02.2011

Nel parcheggio a pagamento del parco Pozzi è di nuovo emergenza rifiuti.

Eppure il 17/01/2011 dopo un nostro servizio, nel quale furono rinvenuti anche gatti morti all’interno del parcheggio a pagamento, l’amministrazione fece ripulire l’interno la zona.

Purtroppo dopo appena 30 giorni la zona è dinuovo ridotta ad una discarica, rifiuti di ogni genere sono sparsi lungo l’intero perimetro, insomma la ditta che dovrebbe effettuare il servizio di ramazza sembra non essere passata da queste parti da molto tempo.
Questo video girato oggi alle 13:30 mostra il pietoso stato nel quale versa il parcheggio:
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Il mese scorso dopo il sequestrato il parco Pozzi perchè pieno di rifiuti di ogni genere, il Sindaco Ciaramella tuonò contro i responsabili di quel gesto, a suo dire esagerato, affermando che sarebbe bastato avvisare l’amministrazione dello stato del parco per fari intervenire immediatamente gli uffici preposti.

Quindi prima di denunciare alle autorità competenti lo stato del parcheggio, chiediamo all’amministrazione un immediato intervento di pulizia, ma allo stesso tempo vogliamo segnalare l’assenza del servizio di ramazza, che a giudicade dalla mole di rifiuti accumulatosi in pochi giorni deve essere effettuato quotidianamente.

Inoltre i residenti degli appartamenti che affacciano sul parcheggio, ci hanno segnalato che nelle ore serali il parcheggio diviene un luogo nel quale appartarsi per compiere ogni gerene di attività sessuale, oltre ad essere trasformato in zona pic-nic da molti stranieri, con il conseguente abbandono di rifiuti, visto che dei cestini non ve ne è l’ombra.

Speriamo che questa sia l’ultima segnalazione di questo genere, in genere si dice che sbagliando si impara, ma forse questa regola non vale per i nostri politici.

Giuseppe Oliva

feb 13

Aversa: ricorsi gratis per le vittime di multe nelle strisce blu, compreso il bollo di 33 euro.

Aversa 13/02/2011

Stress da troppe multe?

Il Comitato Strisce Blu e l’avvocato Maurizio Gallicola del CODACONS di Caserta ti danno una mano.

Il Comitato Strisce Blu ha siglato un accordo con l’avvocato del CODACONS Maurizio Gallicola che prevede per tutti gli iscritti al CSB la possibilità di ricevere gratuitamente sia il supporto legale che quello economico per presentare il ricorso al Giudice di Pace.

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feb 12

Pillole di civiltà raccolte in giro per l'Europa, prima tappa l'Austria.

Aversa 12/02/2011

L’Europa unita, la moneta unica, euguali servizi, facilità di movimento all’interno degli stati membri, questi sono solo alcuni vantaggi che sarebbero dovuti arrivare con l’unione degli stati Europei.

In un discorso il nostro Presidente Berlusconi disse: “siamo cittadini Europei quindi i nostri servizi devono raggiungere la media europea”.
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feb 11

Aversa: strade ridotte a mulattiere per l’assenza di ordinaria manutenzione.

Aversa 11/02/2011

La manutenzione stradale è obbligatoria?

La risposta è si.

Le amministrazione hanno l’obbligo di mantenere in perfetta efficienza lo stato delle strade di loro competenza, in caso contrario finiscono per pagare i danni causati dalla cattiva manutenzione delle stesse.

Aversa è una caso a parte, infatti nonostante si spendano molti euro per la manutenzione stradale, le stesse versano in condizioni pessime.

Il risultato di questi approssimativi lavori sono le tante buche che si creano di continuo, costringendo l’amministrazione a continui interventi manutentivi.

Certo non pretendiamo la precisione Tedesca nella costruzione delle strade, in Germania il mando di asfalto in città supera anche i 40 centimetri, ma ad Aversa si ha l’impressione che i lavori vengano eseguiti in maniera molto approssimativa, con materiali scadenti e scarsi, a volte di vede sostituire solo un sottilissimo strato di asfalto, forse un paio di centimetri non di più.

In questo caso si è addirittura asfaltato al di sopra di un tombino.

Coma mai una simile scelta?

Semplice, la rimozione del vecchio manto stradale non è stata sufficiente per arrivare al di sotto del tombino, praticamente è come se avessero semplicemente steso un nuovo manto di asfalto sul precedente, ed essendo i tombini rimasti alla stessa altezza sono stati costretti ad asfaltarci sopra per non creare un pericoloso scalino.

Esperti ingegneri interpellati dal Comitato ci hanno confermato questa tesi.

L’assurdo è che quando si creano queste voragini nessuno interviene in maniera tempestiva, sembra che si aspetti prima un danno a persone o cose.

Questo video è stato girato stamattina 11.02.2011 alle 12:00 sulla variante di Aversa, una delle strade più trafficate della città, di quì passano anche molte pattuglie dei vigili urbani e non è possibile che non abbiano notato questo pericoloso fosso.
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Come sempre questa amministrazione aspetta prima di finire sui giornali e solo dopo si mette all’opera per risolvere un problema.

Questo è solo una delle tantissime buche presenti in città, buche che ogni giorno provvederemo a segnalare, denunciando per l’ennesima volta l’incapacità di gestione di questa amministrazione.

Giuseppe Oliva

feb 08

Aversa: via Giotto lavori fermi da un mese, commercianti e residenti in rivolta per la puzza e i topi.

Aversa 08/02/2011 23:00

Degrado, degrado e ancora degrado, questo regna ad Aversa.

Oggi abbiamo raccolto l’S.O.S. dei commercianti e residenti di via Giotto che ci hanno segnalato che i lavori della metanizzazione sono fermi da un mese.

La situazione è veramente drammatica perchè non riguarda solo l’aspetto mobilità con tutti i suoi risvolti, ma c’è anche un problema igienico sanitario urgentissimo, praticamente gli scavi hanno portato alla luce il sistema fognario sottostante la strada per circa 15 metri, la puzza che si respira non è molto salutare, inoltre molti hanno visto uscire e aggirarsi per la strada dei grossi ratti.
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In tutto questo no si sa acora quando verrà riaperta la strada, alcuni commerciati hanno portato la protesta fino in Comune, ma non è chiaro cosa si aspetta a richiudere immediatamente la fognatura, almeno fino al riavvio dei lavori.

Questa è una condizione da terzo mondo, insomma la città è allo sbando più totale, sporcizia e disorganizzazione sono la norma in una città mai caduta così in basso sotto tutti i punti di vista.

Il Comitato Strisce Blu chiede agli organi competenti di verificare immediatamente il rischio igienico sanitario.

Giuseppe Oliva

feb 08

Troppi ricorsi, la prefettura di Caserta va in crisi non aprendo neanche le raccomandate mentre i cittadini ricevono le cartelle esattoriali.

Aversa 08/02/2011

Qualcuno si è mai chiesto il ruolo del prefetto e della Prefettura?

Noi si, ebbene dovete sapere che la Prefettura rappresenta il governo centrale sul territorio, ma cosa succede quando questo organo non assolve le sue funzioni?

Succede che centinaia di migliaia di cittadini ricevono le cartelle esattoriali su ricorsi regolarmente inviati a questo organo, purtroppo da quando è stato istituito il bollo unificato per i ricorsi al G.d.P. gli automobilisti colpiti da multi ingiuste si sono rivolti al Prefetto.

la situazione grave è che non esiste la possibilità di contattare l’ufficio ricorsi della Pefettura, l’ufficio ricorsi che dovrebbe rispondere allo 0823429358 squilla continuamente ma senza nessuna risposta, l’unico contatto è stato con il centralino, che con molto garbo ci ha informato che l’ufficio ricorsi non riesce a smaltire le centinaia di migliaia di ricorsi che gli pervengono.

Questa situazione è inaccettabile in un paese civile che si definisce industrializzato, siamo nel 2011, ormai si comunica con la posta elettronica o la nuovissima PEC, ma i primi a non essere attrezzati sono proprio gli enti locali, costringendo i cittadini a spedire un ricorso con il vecchio metodo della posta raccomandata.

I risultati di questa cattiva organizazione purtroppo si riversano sempre sulle spalle dei cittadini, costretti ad estenuanti file presso la Prefettura per risolvere un problema creato dalla loro incompetenza e carenza di organico.

Il rischio è che migliaia di cittadini si vedranno recapitare una cartella esattoriale per ricorsi già vinti per decorrenza dei termini, il nostro consiglio è quello di informarvi presso gli uffici della polizia municipale che ha emesso il verbale, se hanno ricevuto le richieste di controdeduzioni dalla prefettura.

E’ mentre gli organi di stampa si occupano del bunga bunga del premier, l’Italia ogni giorno fa un passo indietro per qualità della vita e servizi offerti ai cittadini, lo standand Europeo è di gran lunga superiore al nostro.

Il Comitato Strisce Blu inviera una lettera di protesta al Prefetto e per conoscenza al Presidente Caldoro, questa è una situazione inaccettabile e a pagarne le conseguenze non possono essere sempre i cittadini.

Giuseppe Oliva

feb 02

Aversa: riaperto il parco Pozzi il 30.01.2011 ma il risultato dei lavori è molto deludente.


Il 30/01/2011 il parco Pozzi viene riaperto.

La giornata è fredda e piovosa ma ci tenevamo a mostrarvi lo stato del parco dopo i lavori di bonifica imposti dalla procura.

Il parco si presenta in condizioni forse peggiori di prima, il manto stradale dopo i rattoppi è una vera mulattiera, le enormi aiuole sono state ripulite, ma l’impianto d’irrigazione non funziona da anni e dei bagni neanche l’ombra.

Inoltre molti scarti dei lavori che sono ancora tutt’ora in corso finiscono nei bidoni dei rifiuti urbani, cosa alquanto anomala.
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Ma tutta la vicenda si tinge di giallo quando veniamo a conoscenza che il NOE, incaricato dal PM di effettuare un sopralluogo nel parco per acquisire eventuali prove che confermassero o smentissero il verbale di sequestro nelle Guardie Zoofile, redigono un nuovo verbale nel quale affermano che nulla quanto rilevato dalle Guardie Zoofile è stato da loro trovato.

Questa è la prova che un potere divino è intervenuto per far sparire le prove dello stato del parco consegnate al GIP Caparco.

Ormai la procura di S.M. Capua Vetere non riesce più a svolgere il proprio lavoro a tutela dei cittadini.
Sono tantissime le denunce che coinvolgono politici e dirigenti che giacciono dormienti.

I cittadini sanno bene quello che succede e chi si cela dietro questi movimenti, i Comitati si stanno unendo contro questa casta politica, che nulla fa per i cittadini.

La vicenda è solo all’inizio, siamo sicuri che la giustizia, quella vera, trioferà ridando dignità ai cittadini.

Giuseppe Oliva

gen 30

Aversa: parco Pozzi un degrado che viene da lontano.

Aversa 30/01/2011

Il parco Pozzi l’unico polmone verde della città è stato posto sotto sequestro dalle Guardie Zoofile per inagibilità, a causa dell’incuria delle amministrazioni che si sono succedute negli anni.

I più giovani forse ignorano la storia del parco, quindi per meglio comprendere il vero valore di questa importante risorsa bisogna tornare indietro con il tempo, fino al 1935.

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gen 28

Aversa: dissequestrato il parco Pozzi.

Aversa 28/01/2011

Finalmente arriva la notizia del dissequestro del parco Pozzi.

L’amministrazione ha saputo reagire con tutte le sue forze e in soli 10 giorni ha ripulito l’intera area del parco, riuscendo a restituirlo ai cittadini più bello di prima.

In questi giorni sono stati in molti a contattarci per chiederci quando avrebbero potuto usufruire di nuovo dell’unico polmone verde della città, le notizie sono stare contrastanti fino all’ultimo momento, ma questa sera alle 06:00 in comandante Stefano Guarino ha annunciato il dissequestro definitivo, anche se il parco sembra che sarà realmente disponibile per il pubblico solo nei prossimi giorni, per dare modo di completare gli ultimi ritocchi.

Speriamo che i cittadini trattino il parco come se fosse il loro giardino, segnalando tempestivamente eventuali atti di vandalismo.

Un grazie speciale va sicuramente al Sindaco Ciaramella, che è riuscito a ridarci il parco pubblico più bello di prima.

Giuseppe Oliva

gen 28

Aversa multine per la sosta: il Sindaco afferma “sono legali e previste dalla legge”, ma da quale legge non si sa.

Aversa 2/01/2011

Il Sindaco durante il consiglio comunale del 27/01/2011 protegge le multine che vengono elevate in caso di mancato pagamento o insufficiente pagamento della sosta.

Ma lo fa senza indicare un riferimento normativo.

Il Comitato Strisce Blu ha interrogato sia il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che il sito www.viligeamico.it e le riposte sono state unanimi, chiarendo che dopo la multina non si può elevare un verbale in violazione del C.d.S., ma è la società di gestione che deve recuperare il mancato incasso.

Iniziamo a domandarci perchè se non paghiamo la sosta interviene il Comune facendoci una multa?

Come fa la società di gestione a recuperare i soldi che perde, visto che dopo la multina arriva il verbale che va nelle casse del Comune?

Questa è la trasparenza che l’amministrazione deve garantire ai cittadini.

Ma per maggiore chiarezza ci siamo affidati al Comandante di Polizia Municipale Antonino Aversa, che con i suoi 41 anni di onorato servizio è un sicuro punto di riferimento e non solo per noi.

La relazione che segue è chiara ed esaustiva, se il Sindaco vuole argomentare con il Codice della Strada alla mano, noi siamo pronti anche ad un confronto pubblico, in caso contrario attendiamo con fiducia la conclusione della magistratura.

“Punto1° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ED IL CONCESSIONARIO
La gestione dei parcheggi pubblici comunali è stata definita come un servizio a rilevanza industriale (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n.2155, in Foro Amm. CDS, 2004, 1123; Tar Campania Napoli, Sez. I, 30 aprile 2003, n.4203, in Foro amm. Tar, 2003, n.1332, 2015); questo servizio, pertanto, rientra nella disciplina di cui all’art.113, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale stabilisce, al comma 4, che gli Enti locali per la gestione stessa si possono anche avvalere di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.
Ai sensi del comma 5 del citato art.113, inoltre l’erogazione del servizio avviene mediante l’affidamento dello stesso a tutti quei soggetti che ne hanno titolo.
Le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta sono determinate da un’ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, n.1, lett. f), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285).
Anche le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, lett. f), codice della strada), in conformità ai criteri previsti dall’art.117, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267).
Sempre secondo l’art.7, comma 7, d.lgs. n.285/1992 – in particolare -, i proventi dei parcheggi a pagamento spettano agli enti proprietari delle strade (nel caso che ci riguarda – il Comune -) e sono destinati all’installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al loro miglioramento; le somme eventualmente eccedenti sono destinate alla realizzazione di interventi dedicati al miglioramento della mobilità urbana.
In base al comma 11 dell’art.113, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio, si realizzano mediante contratti di servizio, che sono allegati ai capitolati di gara.
Prima di concludere, i contratti di servizio, tuttavia, il servizio stesso, nella sua forma giuridica, deve ovviamente essere concesso dall’ente proprietario delle strade attraverso gara ad evidenza pubblica.
Per fare chiarezza sulla qualificazione del rapporto avente ad oggetto la gestione dei parcheggi, infatti, è necessario richiamare la direttiva comunitaria n.18/2004 del 31 marzo 2004 in materie di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Riassumendo: il Comune può affidare, con una convenzione di carattere amministrativo, la gestione delle proprie strade, ed in particolare il servizio dei parcheggi pubblici, a dei concessionari, i quali, in base al contenuto della convenzione stipulata, possono limitarsi a controllare le soste e ad elevare le sanzioni; le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate in base al contenuto della convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale.

Punto 2° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA IL CONCESSIONARIO E L’UTENTE
A differenza di quanto avviene tra l’ente proprietario delle strade e la società concessionaria, il rapporto che si configura tra chi gestisce il suolo pubblico per la sosta dell’autoveicolo e l’utente, è attualmente considerato come un rapporto di diritto privato. La tariffa è attualmente definita dalla legge stessa come un corrispettivo del servizio pubblico (art.117 T.U., d.lgs.18 agosto 2000, n.267 ), commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta in una particolare strada, e non come un tributo o una prestazione patrimoniale imposta. Nel caso di parcheggio incustodito, pertanto, non si riteneva configurabile un rapporto di tipo privatistico ed il pagamento di una tariffa era considerato come versamento di un corrispettivo senza causa. Dopo la introduzione del nuovo codice della strada, e con particolare riferimento al suo art.7, ed a seguito della privatizzazione dei pubblici servizi, la giurisprudenza (Cass. Civ. 24 luglio 1999, n.8027, in Corr. giur., 2000,183 ss.) è ormai pacificamente orientata a ritenere che la sosta dei veicoli in aree urbane rientri in un contratto di diritto privato fra Comune, o società di esso concessionaria, ed automobilista anche nel caso di parcheggi incustoditi. La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che se il contratto di parcheggio è privo dell’obbligo di custodia, si applicherà la disciplina appartenente alla locazione (Cass.civ.,26 febbraio 2004, n.3863,cit.; Cass. civ., 1 dicembre 2004, n.22598; Trib. Mantova, 18 luglio 2002; App. Milano, 30 maggio 2000). Nel caso dei parcheggi in superficie, pertanto, non essendo ricompreso l’obbligo di custodia, si potrebbe configurare un contratto atipico di parcheggio caratterizzato dal contenuto del negozio tipico della locazione, ove un soggetto che ha la disponibilità di un bene (suolo demaniale), concede in godimento il bene stesso contro un determinato corrispettivo (tariffa per la sosta). Così, ove il concessionario si limiti al semplice controllo delle soste ed all’accertamento delle multe, non pare si possa rinvenire un potere giuridico di disposizione in capo allo stesso, ma piuttosto un semplice controllo sulle facoltà dominicali concesse all’utente dal Comune.
Riassumendo: il parcheggio nelle strisce blu, essendo un contratto di parcheggio senza custodia, è soggetto alle norme sulla locazione in quanto applicabili; questo contratto si perfeziona tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c., ovvero mediante l’inizio della esecuzione (Cass.Civ.Sez. I, 24.07.1999, n.8027). La tariffa rappresenta, infatti, il corrispettivo per il godimento del servizio pubblico.
Pertanto, dalle sopra esposte considerazioni, deriva che l’utente che parcheggia senza biglietto ha in ogni caso concluso un contratto e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo; questo vale anche al caso dell’utente che lascia parcheggiata la propria autovettura per il periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato. L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dallo art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.).

Punto 3° -LA CLAUSOLA PENALE
Accertato il tipo di rapporto che intercorre tra utente e concessionario (e/o Comune), ci si chiede ora se il concessionario stesso possa prevedere una clausola che imponga al fruitore del servizio di parcheggio pubblico a pagamento, a titolo penale, di un importo superiore al costo della tariffa oraria di parcheggio. In caso di sosta vietata, i proventi delle sanzioni, come sopra esposto,vengono devoluti al Comune, anche qualora la violazione sia accertata da un dipendente abilitato dal concessionario; la perdita patrimoniale causata dal mancato pagamento della tariffa esatta da parte dell’utente, pertanto, grava interamente sul concessionario. Si pone quindi il problema di esaminare se il concessionario possa far pagare all’utente inadempiente un importo adeguato che gli consenta di recuperare la perdita subita e, in caso positivo, di come determinare l’ammontare di detto importo. La soluzione sembra dunque individuabile nello stabilire in via anticipata, un risarcimento liquidato in modo forfetario per ogni tipo di violazione, ovvero, detto in altri termini, nella previsione di una clausola penale. La giurisprudenza (Cass. Civile, 24.07.1999, n.8027, cit.), in proposito, ha affermato che in linea di massima la previsione di una clausola penale, in caso di mancato pagamento della tariffa per la sosta (anche al caso di parcheggi incustoditi), è legittima. Essendo il sopra indicato rapporto di tipo privatistico, pertanto, il concessionario potrebbe considerarsi libero di determinare le condizioni contrattuali che ritiene più opportune, tra le quali anche quella concernente la “penale”.
Ovviamente, così come per tutte le clausole della convenzione con cui viene concesso l’affidamento dell’appalto del servizio pubblico, anche la clausola penale dovrà necessariamente essere approvata dal comune e deve essere “disciplinata da apposito regolamento”.
A conforto di questo orientamento vi è anche un dato normativo particolarmente esplicativo, ovvero il comma 132 dell’art.17, legge 15 maggio 1997, n.127: “”” I comuni possono con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque attuare tutte le azioni necessarie al recupero dell’evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali””” nel momento in cui tale clausola fosse approvata dall’ente appaltante.
Essendo il contratto di parcheggio, tuttavia, un rapporto che riguarda l’erogazione di un servizio in forma imprenditoriale a degli automobilisti come sopra visto, si pone il problema di stabilire i limiti della clausola penale nell’ambito di un rapporto privatistico fra imprenditore e consumatore e che necessita di essere accompagnata da alcuni “accorgimenti” al fine di non essere qualificata come clausola vessatoria.
In proposito, si deve precisare che il problema della vessatorietà della clausola penale
sorge nel momento in cui le parti contraenti non siano sullo stesso piano e non abbiano la possibilità di poterla rendere oggetto di una trattativa individuale, salvo le clausole di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, comma 2 dell’art.36 del codice di consumo.
L’eventuale clausola penale posta dal concessionario per il mancato pagamento del ticket, pertanto, è una clausola le cui differenze, rispetto alla fattispecie dell’art.1382 c.c., la riconducono evidentemente alla disciplina del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (cosiddetto “codice del consumo”).
Premesso che la clausola penale non è menzionata nell’elenco di cui al secondo comma dell’art.1341 c.c., l’indagine si sposta sulla vessatorietà della stessa ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206. L’art.33, comma 2, lett.f) del codice di consumo, conformemente al principio già indicato nel più generale art.1341 c.c., che non qualifica la penale come clausola vessatoria tout court, ma sancisce che la stessa sia vessatoria, fino a prova contraria, solo qualora abbia per oggetto o per l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma in denaro a titolo di risarcimento.
La vessatorietà di una simile clausola, quindi, dovrà essere valutata in relazione all’art.33, codice del consumo, con solo riferimento all’importo pecuniario in essa stabilito.
Nel caso in cui la predetta valutazione dia esito positivo, la clausola (e non l’intero contratto ai sensi dell’art.36, comma 1, codice del consumo) potrà essere dichiarata nulla dal giudice, anche d’ufficio (art.36, comma 3, codice del consumo).
In assenza di determinazione normativa è da tenere in considerazione la tesi di chi sostiene che il parametro di riferimento potrebbe essere identificato nell’interesse del debitore e non nel soggetto creditore.
La vessatorietà della clausola penale, pertanto, può essere contestata sia con riferimento all’importo della stessa, che con riguardo alla chiarezza con cui la stessa deve essere nota agli utenti.
Riassumendo: la previsione di una clausola penale da parte del concessionario dei parcheggi in superficie per il mancato pagamento della tariffa di sosta, può rientrare nelle facoltà che possono essere attribuite al concessionario stesso in base alla convenzione con il Comune; la clausola penale, tuttavia, deve in ogni caso essere informata ai principi di ragionevolezza, trasparenza, chiarezza ed equità, pena la sua nullità ai sensi dell’art.33, comma 2, lett.f), codice del consumo.
Dalle sopra esposte considerazioni, si possono trarre le seguenti conclusioni:
qualora il concessionario ha titolo per gestire e disporre dei parcheggi pubblici in superficie, lo stesso instaura dei rapporti di diritto privato con gli interessati alla sosta;
Tali rapporti si perfezionano tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c.. L’utente che parcheggia senza biglietto o che lascia parcheggiata la propria autovettura per un periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato ha, in ogni caso, concluso un contratto, anche in riferimento al tempo eccedente, e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo;
L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dall’art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.);
La penale è per natura ed effetti diversa dalla sanzione amministrativa pecuniaria per il divieto di sosta: la sanzione è determinata dalla legge, la penale da un regolamento approvato. I proventi della penale sono devoluti al concessionario, i proventi della sanzione sono devoluti al Comune;
La previsione di una penale, è consentita, purchè venga resa nota all’utente, sia in riferimento alla possibilità per l’automobilista di prenderne adeguata conoscenza, che con riferimento alla percezione che l’utente deve avere della differente natura della stessa rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e del diverso soggetto creditore che l’ha prevista;
nel caso di penali illecite, oltre alla sanzione della nullità nel rapporto fra concessionario ed utente, le associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentati dagli automobilisti, sono legittimate ad agire, ai sensi l.30 luglio 1998, n.281 a tutela degli interessi collettivi, contro il concessionario richiedendo, in particolare, al giudice competente:
1)-di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
2)-di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
3)-di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

A tal proposito, occorre inoltre evidenziare che:
Il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II -
Con protocollo n.25783 del 22 marzo 2010 – in merito al parere richiesto in materia di parcheggi a pagamento, si è espresso nel modo che segue:
“””Si premette che la sanzione di cui all’art.7 comma 15 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n.285/1992), si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli. Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorchè assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art.7 c.15 del Cds.
Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art.7 c.14 del Codice.
Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite ”DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE, “ ai sensi dell’art.17 c.132 della legge 127/1997.
In caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettata dal comune richiedente di applicare la sanzione di cui all’art.7 c.15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.

Punto 4° – CONCLUSIONI
Il Comune di Piano di Sorrento, all’atto della procedura dell’appalto ad evidenza pubblica di affidamento del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu – sia nelle condizioni generali, che nel capitolato speciale d’appalto – non ha previsto – così come per tutte le altre clausole contrattuali – l’approvazione di una clausola attraverso la quale la ditta concessionaria del servizio potesse determinare autonomamente, l’applicazione di un ulteriore pagamento, oltre la sanzione amministrativa per violazione del CDS , di una penale per l’importo di euro 4,00, ai sensi dell’art.1382 c.c., nei confronti degli utenti sprovvisti del ticket orario della sosta.
Sta di fatto che, semmai la ditta concessionaria venisse attualmente autorizzata dal Comune ad introdurre una penale, in dispregio a quanto stabilito nelle condizioni generali del contratto d’appalto, si consumerebbe una ulteriore violazione di legge.
Nel caso in cui, poi, (per assurdo venisse autorizzata l’applicazione della penale – con tutte le conseguenze derivanti), la richiesta di questi “famigerati” 4 euro a titolo di penale, dovrebbe essere resa facilmente conoscibile e fatta separatamente e, non da un unico “avviso” ma, soprattutto, specificandone la natura e l’origine civilistica del tutto estranea a quella di tipo sanzionatorio che deriva dalla violazione del CDS..
Tali questioni, peraltro, sono state già da tempo risolte dalla giurisprudenza di merito, la quale ha stabilito che “per il fatto di essere rilasciato contestualmente all’altro verbale di contestazione della violazione di tipo pubblicistico del Cds. per divieto di sosta e per essere lo stesso sottoscritto dallo stesso dipendente…..(della società concessionaria; ndr) che ha sottoscritto il verbale per divieto di sosta in veste di ausiliario del traffico e per le similari modalità nelle diciture dei due verbali (…) si presenta ad ingenerare errori e confusione negli utenti sia riguardo alla natura della sanzione, sia riguardo al soggetto creditore” (Tribunale di Roma, Ordinanza del 28 giugno 2003).

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, APPARE EVIDENTE CHE:
a)-gli ausiliari del traffico non possono integrare, unitamente ai preavvisi di accertamento per violazione di norme previste dal Codice della Strada, ulteriori atti che possano prevedere l’applicazione di una penale ai sensi dell’art.1382 c.c., in quanto detta penale non è regolamentata né dal Capitolato di Appalto, né da Autorizzazione e né dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Piano di Sorrento e la Concessionaria per la gestione del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu;
b)-Nel preavviso di accertamento é erroneamente contestato l’art.157/6-8 d.lgs. n.ro 285/92. Infatti, il codice prevede che l’articolo 157/6 si applica nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato ed è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Il comma otto dello stesso art.157 prevede, per la violazione, la sanzione pecuniaria di euro 38,00=.
Per tale motivazione, non è possibile invocare l’art.157, comma 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento.
La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art.7, 1° comma, lett. f) del CdS, che prevede (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire…..aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe…..”), la corrispondente sanzione per chi viola tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art.7 del Cds. (euro 38,00). (Sentenza del Giudice di Pace di Roma Sez.III – n.25111/07).
Aversa Antonino

Giuseppe Oliva