feb 16

Aversa, continuano le sentenze a favore degli automobilisti per l’errata applicazione dell’art. 157 comma 6 nelle strisce blu

STRISCE BLU ILLEGALI

Aversa 16/02/2010

Giuseppeo Oliva

La battaglia tra le amministrazioni e gli automobilisti sugli errori nell’applicare l’art. 157 comma 6 per sanzionare chi non espone il ticket nelle strisce blu continua a segnare punti a favore degli automobilisti ingiustamente colpiti.

Purtroppo questo articolo del Codice della Strada viene molto spesso usato dai comuni per multare chi non espone il titolo di pagamento, l’errore forse non è volontario visto che anche il Ministero dell’Interno ha espresso parere favorevole all’uso in caso di sosta senza ticket, ma se leggiamo bene il Codice della Strada si nota che questo articolo si riferisce chiaramente a quelle zone con una limitazione temporale della sosta, dove invece non è previsto un tempo massimo di sosta come ad Aversa bisogna usare l’art 7 comma 1 lett. f, questo è l’orientamento adottato sia dai G.d.P. che dalla Cassazione.

La domanda che ci continuiamo a porre è: perchè si preferisce ignorare le sentenze favorevoli agli automobilisti e si continua a sprecare denaro dei contribuenti facendo migliaia di verbali che non verranno mai riscossi?

Si allega una delle tante sentenze a favore in merito all’uso dell’art. 157 nelle strisce blu.

Non è possibile invocare l’art. 157, co. 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento

Giudice di Pace di Roma – Sentenza n. 25111/07

L’importantissima statuizione emerge a seguito del giudizio che vedeva contrapposta una nota azienda di tabacchi capitolina all’amministrazione romana.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA-Sez. III

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dr. Giulio Cesare Castaldi ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 65738 del Ruolo Generale Contenzioso Civile dell’anno 2006

TRA

Omissis, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Aureliana 63, presso lo studio dell’avv. Simone Pacifici, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso,

OPPONENTE

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per l’Ufficio in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1

OPPOSTO-Contumace

OGGETTO: ricorso ex art. 22 l. 689/81

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: chiede l’annullamento del verbale d’accertamento di violazione n. Omissis, emesso a carico dell’opponente, perché il conducente dell’autovettura Volkswagen Golf targ. Omissis “sostava senza esporre titolo di pagamento”, violando la norma dell’art. 157, 6° comma, del Codice della Strada.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito per mezzo dei servizi postali il 30-6-2006, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale d’accertamento in epigrafe, eccependo: violazione del diritto di difesa per omessa indicazione dell’autorità cui ricorrere; l’inesistenza della violazione poiché l’art. 157/6° comma, del Codice della Strada non contempla sanzioni per l’eventualità richiamata nel verbale; la mancata contestazione immediata della violazione accertata.

Chiede, pertanto, che sia annullato il verbale opposto; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Comune di Roma, ritualmente evocato con decreto notificato il 30-11-2006, non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 19-3-2007 è comparso il difensore della società ricorrente il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi alle motivazioni ed eccezioni formulate con l’atto introduttivo, sostenendo anche la nullità del verbale per violazione dell’art. 7, 1° comma del CdS, a seguito della recente interpretazione assunta in proposito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 116 del 9-1-2007, poiché nella zona ove è stata accertata la violazione, non esistono adeguate aree di sosta, senza i dispositivi di controllo che impongono il pagamento del ticket. Nessuno è comparso per il Comune di Roma; pertanto, se n’è dichiarata la contumacia.

Il Giudice ha deciso la causa come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità del conducente l’autovettura della ricorrente non appare sufficientemente accertata e pertanto l’opposizione deve essere accolta.

La violazione contestata a detto conducente “sostava senza esporre il ticket di pagamento” non è quella dell’art. 157, 6° comma del CdS, indicata nel verbale. L’art. 157/6° comma del CdS, infatti, prevede che “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio”; per tale violazione, è prevista dal comma 8° dello stesso art. 157 la sanzione pecuniaria da € 33,60 ad € 137,55. La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art. 7, 1° comma, lett. f) del CdS (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire….aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe….”.), e la corrispondente sanzione per chi violi tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art. 7 del CdS (da € 19,95 ad € 81,90). Ai sensi di quanto disposto dall’art. 383, 1° comma del Regolamento del Codice della Strada, “il verbale deve contenere….la citazione della norma violata…”. Nella presente fattispecie, la norma violata (art. 157/6° comma del CdS), riportata nel verbale, non corrisponde al fatto contestato (“sostava senza esporre titolo di pagamento”), ciò rende equivoca l’interpretazione dell’illecito ascritto al conducente della Golf della ricorrente, con la conseguenza che è incerta la stessa responsabilità dell’opponente.

Il Giudicante, pertanto, ritiene che nella fattispecie trovi applicazione il 12° comma dell’articolo 23 della legge 689/81 ed accoglie l’opposizione perché non vi sono prove sufficienti della responsabilità del conducente la vettura della società ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale d’accertamento violazione impugnato;
2.
condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 150,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93, 1° comma c.p.c., in favore dell’avv. Simone Pacifici, antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 Marzo 2007.

feb 16

Aversa, continuano le sentenze a favore degli automobilisti per l’errata applicazione dell’art. 157 comma 6 nelle strisce blu

STRISCE BLU ILLEGALI

Aversa 16/02/2010

Giuseppeo Oliva

La battaglia tra le amministrazioni e gli automobilisti sugli errori nell’applicare l’art. 157 comma 6 per sanzionare chi non espone il ticket nelle strisce blu continua a segnare punti a favore degli automobilisti ingiustamente colpiti.

Purtroppo questo articolo del Codice della Strada viene molto spesso usato dai comuni per multare chi non espone il titolo di pagamento, l’errore forse non è volontario visto che anche il Ministero dell’Interno ha espresso parere favorevole all’uso in caso di sosta senza ticket, ma se leggiamo bene il Codice della Strada si nota che questo articolo si riferisce chiaramente a quelle zone con una limitazione temporale della sosta, dove invece non è previsto un tempo massimo di sosta come ad Aversa bisogna usare l’art 7 comma 1 lett. f, questo è l’orientamento adottato sia dai G.d.P. che dalla Cassazione.

La domanda che ci continuiamo a porre è: perchè si preferisce ignorare le sentenze favorevoli agli automobilisti e si continua a sprecare denaro dei contribuenti facendo migliaia di verbali che non verranno mai riscossi?

Si allega una delle tante sentenze a favore in merito all’uso dell’art. 157 nelle strisce blu.

Non è possibile invocare l’art. 157, co. 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento

Giudice di Pace di Roma – Sentenza n. 25111/07

L’importantissima statuizione emerge a seguito del giudizio che vedeva contrapposta una nota azienda di tabacchi capitolina all’amministrazione romana.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA-Sez. III

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dr. Giulio Cesare Castaldi ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 65738 del Ruolo Generale Contenzioso Civile dell’anno 2006

TRA

Omissis, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Aureliana 63, presso lo studio dell’avv. Simone Pacifici, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso,

OPPONENTE

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per l’Ufficio in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1

OPPOSTO-Contumace

OGGETTO: ricorso ex art. 22 l. 689/81

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: chiede l’annullamento del verbale d’accertamento di violazione n. Omissis, emesso a carico dell’opponente, perché il conducente dell’autovettura Volkswagen Golf targ. Omissis “sostava senza esporre titolo di pagamento”, violando la norma dell’art. 157, 6° comma, del Codice della Strada.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito per mezzo dei servizi postali il 30-6-2006, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale d’accertamento in epigrafe, eccependo: violazione del diritto di difesa per omessa indicazione dell’autorità cui ricorrere; l’inesistenza della violazione poiché l’art. 157/6° comma, del Codice della Strada non contempla sanzioni per l’eventualità richiamata nel verbale; la mancata contestazione immediata della violazione accertata.

Chiede, pertanto, che sia annullato il verbale opposto; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Comune di Roma, ritualmente evocato con decreto notificato il 30-11-2006, non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 19-3-2007 è comparso il difensore della società ricorrente il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi alle motivazioni ed eccezioni formulate con l’atto introduttivo, sostenendo anche la nullità del verbale per violazione dell’art. 7, 1° comma del CdS, a seguito della recente interpretazione assunta in proposito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 116 del 9-1-2007, poiché nella zona ove è stata accertata la violazione, non esistono adeguate aree di sosta, senza i dispositivi di controllo che impongono il pagamento del ticket. Nessuno è comparso per il Comune di Roma; pertanto, se n’è dichiarata la contumacia.

Il Giudice ha deciso la causa come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità del conducente l’autovettura della ricorrente non appare sufficientemente accertata e pertanto l’opposizione deve essere accolta.

La violazione contestata a detto conducente “sostava senza esporre il ticket di pagamento” non è quella dell’art. 157, 6° comma del CdS, indicata nel verbale. L’art. 157/6° comma del CdS, infatti, prevede che “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio”; per tale violazione, è prevista dal comma 8° dello stesso art. 157 la sanzione pecuniaria da € 33,60 ad € 137,55. La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art. 7, 1° comma, lett. f) del CdS (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire….aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe….”.), e la corrispondente sanzione per chi violi tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art. 7 del CdS (da € 19,95 ad € 81,90). Ai sensi di quanto disposto dall’art. 383, 1° comma del Regolamento del Codice della Strada, “il verbale deve contenere….la citazione della norma violata…”. Nella presente fattispecie, la norma violata (art. 157/6° comma del CdS), riportata nel verbale, non corrisponde al fatto contestato (“sostava senza esporre titolo di pagamento”), ciò rende equivoca l’interpretazione dell’illecito ascritto al conducente della Golf della ricorrente, con la conseguenza che è incerta la stessa responsabilità dell’opponente.

Il Giudicante, pertanto, ritiene che nella fattispecie trovi applicazione il 12° comma dell’articolo 23 della legge 689/81 ed accoglie l’opposizione perché non vi sono prove sufficienti della responsabilità del conducente la vettura della società ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale d’accertamento violazione impugnato;
2.
condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 150,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93, 1° comma c.p.c., in favore dell’avv. Simone Pacifici, antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 Marzo 2007.

feb 16

Aversa, continuano le sentenze a favore degli automobilisti per l'errata applicazione dell'art. 157 comma 6 nelle strisce blu

STRISCE BLU ILLEGALI

Aversa 16/02/2010

Giuseppeo Oliva

La battaglia tra le amministrazioni e gli automobilisti sugli errori nell’applicare l’art. 157 comma 6 per sanzionare chi non espone il ticket nelle strisce blu continua a segnare punti a favore degli automobilisti ingiustamente colpiti.

Purtroppo questo articolo del Codice della Strada viene molto spesso usato dai comuni per multare chi non espone il titolo di pagamento, l’errore forse non è volontario visto che anche il Ministero dell’Interno ha espresso parere favorevole all’uso in caso di sosta senza ticket, ma se leggiamo bene il Codice della Strada si nota che questo articolo si riferisce chiaramente a quelle zone con una limitazione temporale della sosta, dove invece non è previsto un tempo massimo di sosta come ad Aversa bisogna usare l’art 7 comma 1 lett. f, questo è l’orientamento adottato sia dai G.d.P. che dalla Cassazione.

La domanda che ci continuiamo a porre è: perchè si preferisce ignorare le sentenze favorevoli agli automobilisti e si continua a sprecare denaro dei contribuenti facendo migliaia di verbali che non verranno mai riscossi?

Si allega una delle tante sentenze a favore in merito all’uso dell’art. 157 nelle strisce blu.

Non è possibile invocare l’art. 157, co. 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento

Giudice di Pace di Roma – Sentenza n. 25111/07

L’importantissima statuizione emerge a seguito del giudizio che vedeva contrapposta una nota azienda di tabacchi capitolina all’amministrazione romana.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA-Sez. III

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dr. Giulio Cesare Castaldi ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 65738 del Ruolo Generale Contenzioso Civile dell’anno 2006

TRA

Omissis, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Aureliana 63, presso lo studio dell’avv. Simone Pacifici, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso,

OPPONENTE

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per l’Ufficio in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1

OPPOSTO-Contumace

OGGETTO: ricorso ex art. 22 l. 689/81

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: chiede l’annullamento del verbale d’accertamento di violazione n. Omissis, emesso a carico dell’opponente, perché il conducente dell’autovettura Volkswagen Golf targ. Omissis “sostava senza esporre titolo di pagamento”, violando la norma dell’art. 157, 6° comma, del Codice della Strada.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito per mezzo dei servizi postali il 30-6-2006, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale d’accertamento in epigrafe, eccependo: violazione del diritto di difesa per omessa indicazione dell’autorità cui ricorrere; l’inesistenza della violazione poiché l’art. 157/6° comma, del Codice della Strada non contempla sanzioni per l’eventualità richiamata nel verbale; la mancata contestazione immediata della violazione accertata.

Chiede, pertanto, che sia annullato il verbale opposto; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Comune di Roma, ritualmente evocato con decreto notificato il 30-11-2006, non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 19-3-2007 è comparso il difensore della società ricorrente il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi alle motivazioni ed eccezioni formulate con l’atto introduttivo, sostenendo anche la nullità del verbale per violazione dell’art. 7, 1° comma del CdS, a seguito della recente interpretazione assunta in proposito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 116 del 9-1-2007, poiché nella zona ove è stata accertata la violazione, non esistono adeguate aree di sosta, senza i dispositivi di controllo che impongono il pagamento del ticket. Nessuno è comparso per il Comune di Roma; pertanto, se n’è dichiarata la contumacia.

Il Giudice ha deciso la causa come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità del conducente l’autovettura della ricorrente non appare sufficientemente accertata e pertanto l’opposizione deve essere accolta.

La violazione contestata a detto conducente “sostava senza esporre il ticket di pagamento” non è quella dell’art. 157, 6° comma del CdS, indicata nel verbale. L’art. 157/6° comma del CdS, infatti, prevede che “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio”; per tale violazione, è prevista dal comma 8° dello stesso art. 157 la sanzione pecuniaria da € 33,60 ad € 137,55. La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art. 7, 1° comma, lett. f) del CdS (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire….aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe….”.), e la corrispondente sanzione per chi violi tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art. 7 del CdS (da € 19,95 ad € 81,90). Ai sensi di quanto disposto dall’art. 383, 1° comma del Regolamento del Codice della Strada, “il verbale deve contenere….la citazione della norma violata…”. Nella presente fattispecie, la norma violata (art. 157/6° comma del CdS), riportata nel verbale, non corrisponde al fatto contestato (“sostava senza esporre titolo di pagamento”), ciò rende equivoca l’interpretazione dell’illecito ascritto al conducente della Golf della ricorrente, con la conseguenza che è incerta la stessa responsabilità dell’opponente.

Il Giudicante, pertanto, ritiene che nella fattispecie trovi applicazione il 12° comma dell’articolo 23 della legge 689/81 ed accoglie l’opposizione perché non vi sono prove sufficienti della responsabilità del conducente la vettura della società ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale d’accertamento violazione impugnato;
2.
condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 150,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93, 1° comma c.p.c., in favore dell’avv. Simone Pacifici, antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 Marzo 2007.

feb 16

Aversa, le amministrazioni contro i disabili.

strisce blu disabili
STRISCE BLU ILLEGALIstalli di sosta disabili

Aversa 16/02/2010

Giuseppe Oliva

Una sentenza della cassazione emessa da un giudice senza nessuno scrupolo sta creando grossi problemi di mobilità ai disabili.

La sentenza non è legge, la discrezione viene lasciata ai Sindaci che possono avere la giusta tolleranza verso una categoria già fortemente penalizzata nel muoversi nelle nostre città tra mille barriere architettoniche.

Purtroppo questo non succede quasi mai, infatti appena si è potuto lucrare anche sulle auto dei disabili nelle strisce blu, i Sindaci compreso il Sindaco della città di Aversa Domenico Ciaramella, non hanno perso tempo sguinzagliando gli ausiliari del traffico a fare migliaia di verbali.

Grazie miei cari insensibili Sindaci, ormai nessun interesse supera quello economico.

Siamo cattolici e non vogliamo augurarvi nulla di male, ma per una volta Vi invitiamo a sedervi al posto di un disabile su una carrozina per provare quante difficoltà si devono affrontare anche solo per entrare in un pubblico ufficio per un certificato.

Vogliamo fare un’esempio concreto di come non si fa nulla per agevolare la mobilità dei disabili?

Ad Aversa è stato da poco ristrutturato l’ufficio postale di Via E. Corcioni davanti al quale esiste un posto riservato ai disabili, purtroppo quello che manca totalmente è lo scivolo per salire sul marciapiede, ma ancora più grave è la totale assenza dello scivolo per superare i 3 gradini per accedere all’interno dell’ufficio.

A questo punto la domanda nasce spontanea, come mai l’amministrazione non ha verificato la conformità alla norma di abbattimento delle barriere architettoniche?
Come mai si è data l’autorizzazione all’apertura facendo quasi una festa senza che l’ufficio presenti i requisiti di accesso per i disabili?

Più che gioire quà c’è da piangere per quello che succede.

feb 11

Aversa – Maddaloni gemellate sulle irregolari strisce blu.

maddaloni-strisce-piccole-non-a-norma.JPG

Aversa 11/02/2010

Giuseppe Oliva

E’ di oggi la notizia che anche Maddaloni ha grossi problemi con le dimensioni degli stalli a pagamento, questa notizia provocherà una valanga di ricorsi con un danno economico per l’amministrazione.
Sembra esserci un gemellaggio tra Aversa e Madaloni sulle errori di dimensione, o forse i responsabili dei controlli non hanno mai aperto il Codice della Strada, o meglio ancora è l’ennesima dimostrazione che pur di fare soldi i comuni sono disposti a tutto, calpestando tutti i diritti dei cittadini oltre a non possedere un minimo di buon senso.

Eppure queste persone sono da state votate per fare gli interessi nostri e non quelli delle società di parcheggio, ma per come difendono gli interessi di queste aziende sembra quasi che ci siano degli interessi dietro queste società.

In Italia purtroppo l’onestà non paga, infatti mentre chi si è opposto all’uso troppo disinvolto da parte del Comune di lerici di autovelox o T-Red come il comandante della polizia municipale comandante Franzini è stato licenziato, ad Aversa invece il comandante della polizia municipale è stato denunciato alla magistratura per falso in atto pubblico per aver dichiarato nel 2007 la città di Aversa Z.P.R.U. facendo si che non si istituissero le strisce bianche obbligatorie, è ancora al suo posto, assurdo vero?

Per dovere di cronaca si allega la dichiarazione fatta dal comandante Guarino e la relativa denuncia, che sfortunatamente dorme su qualche scrivania alla procura di S.M. Capua vetere.
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Al comandante Franzini va tutta la nostra solidarietà per essersi opposto ai facili guadagni che il Comune di lerici voleva fare alla spalle dei cittadini.

Sul QUATTRORUOTE di questo mese c’è un interessante articolo che spiega come i Comuni fanno quadrare i bilanci con le multe facili.

In Italia quello che continua a mancare è un dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione, anche l’istituzione del difensore civico non è servito a nulla visti i limitati poteri che ha a disposizione.
Purtroppo continuiamo ad assere considerati contribuenti e basta, inoltre ci vogliono organi di controllo che possano dietro segnalazione dei cittadini prendere i dovuti provvedimenti contro i politici corrotti o interessati direttamente in taluni appalti.

Allo stato attuale invece, l’unico sistema per far rispettare la legge quando l’amministrazione sbaglia è fare il ricorso presso il Tribunale Amministrativo, il problema è che il ricorso ha un costo notevole, solo di diritti ci voglio più di 500 euro oltre ai costi legali, questa è l’ennesima dimostrazione che, chi ha più soldi vince, infatti l’amministrazione va a combattere con i soldi dei contribuenti, mentre noi poveri cittadini dobbiamo fare enormi sacrifici riunendoci in comitati o associazioni per andarci a costituire in Tribunale.

Alla fine della guerra chi perde è sempre il cittadino, visto che a memoria i Sindaci complici di illeciti condannati a risarcire i danni si contano sulle dita di una mano, mentre i cittadini colpiti dalla mannaia di EQUITALIA per colpa di cartelle pazze riferite a multe sono migliaia.

Il COMITATO STRISCE BLU ha aperto le iscrizioni con una quota di 10 euro da versare sul conto corrente postale n° 1861328 intestato a COMITATO STRISCE BLU, per poter avere la forza economica di presentare il ricorso al T.A.R., dateci la forza di difendere i vostri diritti.

STRISCE BLU ILLEGALI

feb 10

Aversa sosta a pagamento, il Comune difende i profitti della società di gestione.

STRISCE BLU ILLEGALI

Aversa 10/02/2010

Giuseppe Oliva

Le polemiche sul nuovo piano parcheggi voluto dal Sindaco Ciaramella non accennano a diminuire.

In questi giorni si è riunita la commissione istituita ad hoc per valutare i suggerimenti dei residenti per smussare gli estremismi contenuti in quello che io reputo il peggior piano parcheggi d’italia.

Purtroppo sia i residenti che i consiglieri “Capasso, Mariniello, Marrandino, Marino” si sono visti rifiutare tutte le richieste fatte.

Le richieste formulate erano legittime e andavano nella direzione dei cittadini, infatti l’eliminazione della sosta di domenica e nei festivi, gli abbonamenti a tutti i residenti, dimensione degli stalli a norma, scivolo di sicurezza per i disabili, riduzione del prezzo a euro 0,50, sono solo alcune richieste che nelle altre città solo la norma, purtroppo il presidente della commissione Carlo Amoroso si è preoccupato solo dei profitti della società di gestione, dichiarando “non è scontata l’eliminazione del ticket nei festivi, anche solo in parte della città perchè porterebbe un danno economico alla ditta”, dimenticavo che tanto i problemi sono dei cittadini perchè consiglieri e assessori comunali hanno commesso abuso d’ufficio facendosi l’esonero dal pagamento del ticket “tranne i soliti dissidenti che hanno rinunciato a questo privileggio”.

Ma il piano parcheggi non doveva risolvere i problemi di viabilità?

Strano scoprire che l’unica preoccuopazione di chi ci amministra va nella direzione di una società privata!!

Ma i cittadini in tutto questo contano qualcosa?

L’impressione è che siamo trattati sempre più come sudditi, che non hanno nessun potere decisionale sul proprio futuro, ma non siamo in democrazia??

Un vecchio proverbio dice: errare è umano perseverare è diabolico, possibile che nessuno dell’amministrazione “tranne i consiglieri dissidenti” hanno capito che nessuno vuole questo piano parcheggi?

La carta bollata farò il proprio corso mettendo a posto le cose, intanto però chi ha partecipato a questo scempio, parlo sia della maggioranza che dell’opposizione devono vergognarsi per il danno economico che stanno arrecando alla già fragile ecomonia della città di Aversa.

Le colpe non sono tutte dei nostri amministratori, infatti i cittadini hanno la loro parte di responsabilità perchè fuori ai bar non si parla altro che di come questa amministrazione stia facendo delle cose pessime, ma poi quando si tratta di agire sembrano tanti conigli desertando anche le riunioni.

feb 08

Aversa sosta a pagamento, errori nella compilazione dei verbali.

STRISCE BLU ILLEGALI

Aversa 08/02/2010

Giuseppe Oliva

L’inchiesta sugli errori che ad Aversa vengono commessi nel compilare i verbali riguardanti le infrazioni della sosta a pagamento continua a riservare sorprese.

Dopo la circolare del Ministero dell’Interno tirata fuori dal cilindro magico dal comandante dei V.U. Stefano Guarino in merito all’applicazione dell’art. 157 comma 6 per sanzionare i trasgressori nelle aree a pagamanto, abbiamo fatto delle indagini per capire gli altri comuni come si regolano.

Le sorprese non sono mancate, infatti buona parte dei comuni sanziona gli automobilisti che sostano senza esporre il titolo di pagamento con l’art. 157 comma 6 “voglio ricordare che questo articolo può essere utilizzato per la mancata esposizione del disco orario o nelle aree a pagamento con sosta limitata nel tempo”, ma in alcuni comuni come Gaeta il codice della strada viene applicato in maniera corretta sanzionando i trasgressori con l’art. 7 cem indicato anche nel cartello.
sosta art 7 gaeta.

Inoltre a Gaeta città turistica si fa di più, oltre alla corretta applicazione delle norme contenute nel C.d.S. si paga anche una tariffa più bassa, infatti per 1 ora di sosta il prezzo è di 1 euro contro 1,50 euro che il Sindaco Ciaramella ha voluto applicare ad Aversa, la città che lui considera sua come più volte ha ribadito, forse è proprio per questo che il prezzo è così alto.

In questi giorni è in edicola il mensile QUATTRORUOTE, vi consiglio di comprarlo c’è un interessante articolo su come i Comuni fanno cassa con i verbali furbetti, addirittura un comandante dei V.U. è stato licenzianto per essersi opposto all’installazione oltre misura di sistemi di controllo della velocità e ingresso alle Z.T.L., in Italia è proprio vero che l’onestà non paga.

Per combattere tutto questo il COMITATO ANTI STRISCE BLU si è costituito insieme al COMITATO di Portici nel comitato STRISCE BLU, questo comitato cerca adesioni per combattere a suon di carta bollata i Comuni che fanno i furbi per far quadrare i bilanci, per questo è stato aperto un conto corrente postale che permette di versare quote da 10 come quota socio simpatizzante o 50 come socio ordinario, il link indicato permette di stampare il collettino.
bollettino-cc-comitato-strisce-blu.pdf

feb 06

Aversa sosta a pagamento e agevolazioni ai residenti, continua la disparità di trattamento.

STRISCE BLU ILLEGALI
sosta-gratis-disparita-di-trattamento.jpg

Aversa 06/02/2010

Giuseppe Oliva

Il braccio di ferro con l’amministrazione Ciaramella sulle illegalità contenute nel nuovo piano parcheggi continua.

I cittadini speravano che alla fine del periodo sperimentale che molto è costato sia in termini economici che di stress psicologico, le cose si sarebbero sistemate secondo la legge, purtroppo così non è stato e le 200 diffide consegnate al difensore civico non sono servite a nulla.

Infatti:

A) Le strisce sono ancora sulla carreggiata contravvenendo all’art. 7 comma 6 e ostacolando lo scorrimento dei veicoli.

B) Si contunuano ad emettere verbali con indicato l’art. 157 comma 6 “l’art. 157 comma 6 regolamenta solo la sosta con limitazione temporale anche se a pagamento”.

C) Si continua a commettere abuso d’ufficio rilasciando i permessi di sosta gratuita ai consiglieri e amministratori comunali, a dire il vero i consiglieri cosidetti dissidenti hanno rinunciato a questo privilegio.

D) Si continua a dividere i residenti in categorie privilegiate e non, assegnando posti gratuiti “anche se in numero non sufficiente” solo per i residenti della zona sud.

E) Si rifiutano di fare gli abbonamenti a tutti i residenti, limitando a solo 170 il numero massimo.

F) Si continua a non fornire spiegazioni su come è stata determinata la tariffa oraria, visto che il regolamento di attuazione del D.lgs. 285 del 1992 non è stato ancora emanato.

G) Gli stalli per i disabili sono ancora privi dello scivolo per risalire in maniera sicura sul marciapiede, scivolo peraltro obbligatorio e facente parte di quelle norme che prevedevano l’abbattimento delle barriere architettoniche, norme alle quali il Comune di Aversa nella foga di rastrellare quanti più soldi è possibile ha dimenticato di attuare.

H) Stalli non conformi alle dimensioni minime previste dal C.d.S., “ricordiamoci che il sindaco ha fatto una pessima figura quando è stato intervistato dall’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete”, per rinfrescarvi la memoria inseriamo il video di Striscia
Warning: video ID not specified!

I) Mancata esposizione delle targhette di omologazione sui parcometri.

Queste sono solo alcune delle più vistose illegalità contenute nel piano parcheggi voluto dal Sindaco Ciaramella con la collaborazione del comandante dei V.U. Stefano Guarino, si perchè andando a scavare più a fondo si scoprono illeciti molto più gravi, illeciti che hanno spinto l’azienda che in precedenza effettuava la rimozione delle auto in divieto di sosta con la relativa custodia giudiziaria facente capo a Nicola Marino a denunciare alla Procura della Repubblica di S.M. Capua Vetere anche le modalità di affidamento contenute nella delibera n° 286 del 29 dicembre 2008.

Secondo quanto si legge nella decuncia, la ATI “Consorzio urbania-Vivere la Città” d Torre del Greco si sarebbe aggiudicato l’appalto senza possedere i requisiti previsti dal capitolato di appalto, nello specifico vengono contestate le seguenti mancanze:

1) Mancanza di esperienza di gestione nella rimozione e custodia giudiziaria delle auto.

2) Mancanza dell’area dove custodire le auto rimosse.

3) Mancanza di documentazione relativa ai carri gru da utilizzare “non ci dimendichiamo che un carro gru è stato sequestrato dai V.U. di Aversa in seguito ad un controllo sul tagliando di assicurazione risultato scaduto”

4) Mancata iscrizione all’albo prefettizio dei custodi giudiziari, “questa iscrizione è obbligatoria per espletare il servizio di custodia veicoli”.

L’insieme di tutti questi elementi avrebbero dovuto far riflettere l’attuale Giunta sull’effettiva regolarità di questo piano parcheggi, purtroppo come spesso accade in queste situazioni hanno fatto quadrato proteggendosi gli uni con gli altri.

L’opposizione intanto cosa fa?

Dorme tanto per non cambiare, ma come nessuno ha preparato neanche una manifestazione per difendere i diritti dei cittadini?

Strano vero?

Ma non sarà che un pò tutti ci guadagnano in questo affare?

feb 02

Aversa, multe in aumento alla fine del periodo sperimentale.

STRISCE BLU ILLEGALI
Aversa 01/02/2010

Giuseppe Oliva

Il COMITATO ANTI STRISCE BLU ha posto alcune semplici domande al Sindaco di Aversa i merito ai verbali emessi per le infrazioni all’interno delle strisce blu ela loro relativa collocazione all’interno della carreggiata, ebbene le risposte ricevute dal comandante dei V.U. Stefano Guarino non hanno dissipato la nebbia che avvolge il nuovo piano parcheggi.

Il comandante Guarino per leggittimare i verbali emessi in zona a pagamento con l’art. 157 comma 6 ha tirato fuori dal cilindro una circolare del Ministero dell’Interno la n° 300 del 26 frebbraio 2003, nella quale il Ministero concorderebbe l’applicazione dell’art. 157 comma 6 in caso di mancata attivazione del dispositivo di controllo della sosta a pagamento ovvero la mancata esposizione dello scontrino comprovante l’avvenuto pagamento.

Bisogna dire che la mossa è molto astuta, sfortunatamente il Ministero dell’interno non fra giurisprudenza “per quello esiste la Cassazione”, inoltre all’interno della circolare si nota chiaramente come il Ministero unisce la mancata attivazione del dispositivo di controllo della sosta “disco orario” con la mancata esposizione dello scontrino, è chiaro che esiste una notevole differenza tra i due oggetti.

L’art. 157 comma 6 potrebbe essere usato solo nel caso la sosta fosse non solo a pagamento ma anche limitata nel tempo, per permettere l’effettiva rotazione dei veicoli, questo sistema di controllo della sosta avviene in molte città come Positano e Porto S.Stefano, mentre ad Aversa pagando 18 euro è possibile sostare anche l’intera giornata.

Per chiarirci le idee abbiamo scomodato un pò di avvocati che ci hanno aiutato a capire bene la norma che regolamenta la sosta a pagamento, vi invitiamo alla lettura di quanto segue e speriamo che i chiarimenti possano servire ad evitare migliaia di ricorsi ai danni di sfortunati automobilisti.

L’art. 7 del Codice della Strada attribuisce ai Comuni la potestà di regolamentare, per mezzo di ordinanze del Sindaco, la circolazione all’interno dei centri abitati.

Tra i vari obblighi, divieti e limitazioni che i Sindaci hanno facoltà di istituire vi è anche la sosta a pagamento sul suolo pubblico, e specificamente il comma 1 lettera f) dispone che è possibile “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta”.

Un elemento fondamentale di tale disposizione, che però sfugge alla maggior parte delle amministrazioni comunali che la attuano, è il fatto che è possibile istituire la sosta a pagamento solo in apposite “aree destinate al parcheggio”.

A questo punto, a scanso di equivoci, e opportuno ricordare che spesso il Legislatore chiarisce preventivamente le definizioni ed i significati della terminologia utilizzata, cosa che per quanto riguarda l’area di parcheggio fa con l’art. 3 c. 1 n°34 C.d.S., dove la stessa viene definita come “area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata (o non) dei veicoli”.

E ancora, nell’art. 2 c. 3 C.d.S., lett. E ed F, in cui si definiscono rispettivamente le “strade urbane di scorrimento” e le “strade urbane di quartiere”, vengono previste apposite aree “esterne alla carreggiata” per la sosta dei veicoli, con immissioni ed uscite concentrate e relativa corsia di manovra.

Ad una lettura approssimativa di tali disposizioni sembrerebbe quasi che nei centri abitati il Codice della Strada non ammetta la sosta se non fuori dalla carreggiata, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 157 c. 2 C.d.S., dove si afferma invece che la sosta si effettua posizionando il veicolo “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”.

Così, per sanare tale apparente discrasia, alcuni disattenti interpreti del Codice della Strada sostengono che i veicoli parcheggiati secondo le modalità descritte nell’art. 157 C.d.S. siano fuori dalla carreggiata, rifacendosi forzatamente alla definizione di carreggiata data nel già citato art. 3 C.d.S..

Ma la “carreggiata” è in realtà tutta la “parte della strada parte destinata allo scorrimento dei veicoli”, comprendendo tra le attività complessive che definiscono la scorrimento del flusso veicolare non solo la marcia, ma anche le sue eventuali interruzioni più o meno protratte nel tempo, e definite dall’art. 157 c. 1 C.d.S.. Con tale definizione essa viene distinta concettualmente e funzionalmente dal “marciapiede”, che è invece quella parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni (art. 3 c. 1 n°33 C.d.S.).

E’ per ribadire e rafforzare ulteriormente tale distinzione, nel comma 6 del succitato art. 7 C.d.S. il Legislatore enuncia espressamente che “le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata, e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.

Inoltre, anche se per i più non sarebbe affatto necessario, vale comunque la pena di ricordare qui il valore logico-semantico del lemma “margine”, in considerazione del quale il margine della carreggiata è inconfutabilmente una parte del tutto definito “carreggiata”, e come tale si trova, appunto, sulla carreggiata.

Ricapitolando, sappiamo ora con certezza che:
1.° le “aree di parcheggio” devono avere una serie di caratteristiche tecniche e strutturali, fra la quali (ma non solo) il fatto di essere ubicate fuori dalla carreggiata;
2.° i Sindaci possono subordinare la sosta dei veicoli al pagamento di una somma di denaro, ma possono farlo solo in apposite “aree destinate al parcheggio”;
3.° i margini della carreggiata occupati dai veicoli in sosta con le modalità stabilite dall’art. 157 C.d.S. non sono affatto “aree di parcheggio” (almeno non per il Codice della Strada).

Da ciò ne deriva quindi che le cosiddette “Zone Blu”, ovvero gli stalli di sosta a pagamento istituiti ai margini delle strade cittadine deputate allo scorrimento del flusso veicolare, sono di fatto giuridicamente illegittime.

Per completezza dobbiamo infine prendere atto che alcuni pervicaci sostenitori delle Zone Blu ne fanno proditoriamente discendere la legittimità da un ardito escamotage interpretativo.
L’art. 7 c. 1 lett. a), infatti, attribuisce ai Comuni la facoltà di “adottare i provvedimenti indicati nell’articolo 6 commi 1, 2, e 4”.

Ma nell’art 6 C.d.S., che regolamenta la circolazione fuori dai centri abitati, in realtà troviamo sostanzialmente tutte le disposizioni poi riprese dal successivo art. 7, con la differenza però che nei commi 1 e 2 l’autorità preposta ad adottare i provvedimenti è il Prefetto, mentre nel comma 4 è l’ente proprietario della strada, che, nel caso di strada comunale, coincide appunto col Comune.

L’art. 6 c. 4 lett. d, specificamente, riflette sul Sindaco la facoltà di “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”, facoltà questa che viene ripresa e più specificamente normata dal successivo art 7 c. 1 lett. f che abbiamo già dettagliatamente analizzato.

Ora, dopo che una superficiale interpretazione di tali norme ha fatto si che un massiccio ricorso all’istituzione delle soste a pagamento negli ultimi anni mettesse in moto mastodontici interessi economici, alcuni tentano, con una forzata giustificazione giuridica a posteriori, di farne risalire la legittimità su una presunta differenza semantica tra i termini “parcheggio” e “sosta” utilizzati nell’art. 6 c. 4, attribuendo al termine parcheggio il significato di sosta all’interno di un area di parcheggio, ed al termine sosta quella effettuata sul margine della carreggiata secondo i dettami dell’art. 157 C.d.S..

In tal modo vengono di fatto aggirate tutte le precise disposizioni che limitano la sosta a pagamento solo alle aree di parcheggio con le caratteristiche che abbiamo già analizzato, per estenderla a tutti i siti in cui è possibile effettuare la sosta.

Ma tale distinzione è sicuramente una forzatura ingiustificata, e per diverse ragioni.
Innanzitutto sul piano linguistico, perché se è vero che il sostantivo “parcheggio” indica indifferentemente sia il luogo fisico in cui si effettua il parcheggio che l’atto del parcheggiare, è pur vero che nella lingua italiana i sostantivi “parcheggio” e “sosta”, quali nominalizzazioni rispettivamente dei verbi “parcheggiare” e “sostare”, vengono indifferentemente usati per indicare l’azione di sospendere la marcia di un veicolo lasciandolo fermo per un periodo di tempo indeterminato, anche con l’allontanamento del conducente dallo stesso, a prescindere dal sito scelto. Diversamente si potrebbe dire, parafrasando la faceta definizione del noto caratterista Nino Frassica, che “si parcheggia nel parcheggio e si sosta nel sosteggio!”

Siccome la faccenda che stiamo trattando è alquanto più seria, torniamo a considerarne gli aspetti giuridici, e ci accorgiamo che anche il Codice della Strada stesso usa indifferentemente i due termini come sinonimi, anche quando deve definire il “parcheggio” nella sua accezione di luogo fisico con determinate caratteristiche. Infatti, anche la stessa definizione di “parcheggio” che troviamo nell’art. 3 C.d.S. è espressa in termini di “area destinata alla sosta dei veicoli”, mentre il già citato art. 2 c. 3 recita che “per la sosta sono prevista apposite aree esterne alla carreggiata”.

Assodato quindi che la sosta non si effettua solo sulla carreggiata, perché anche l’atto di parcheggiare all’interno di un area di parcheggio può essere definita “sosta”, appare chiaro che laddove l’art. 6 c. 4 C.d.S. indica “il parcheggio o la sosta dei veicoli” in realtà sta usando due sinonimi in senso tautologicamente rafforzativo, e che la “o” che li unisce è usata in questo caso come congiunzione senza alcun valore disgiuntivo.

Non vi è pertanto alcun motivo obiettivamente valido, né giuridico né di altra natura, che possa invalidare le precise disposizioni in materia di sosta a pagamento contenute nel successivo art. 7 del Codice della Strada.

E’ strano che in Italia il C.d.S. invece di essere applicato viene interpretrato, trasformando a proprio piacimendo norme e regolamenti, purtroppo in questa battaglia il cittadino parte molto svantaggiato nella lotta contro le amministrazioni assetate di denaro, infatti il cittadino deve andare a difendersi con i propri soldi mentre gli amministratori usano il denaro pubblico, per questo è nato il COMITATO STRISCE BLU.

Presentato alla stampa oggi 01 febbraio 2010, il COMITATO si pone diversi obiettivi tra cui:

a) promuovere iniziative che tendano a valorizzare e garantire la necessaria fluidità dei flussi pedonali e veicolari sull’intero territorio nazionale, con particolare riguardo all’individuazione e reperimento delle aree e fasce del territorio da destinare alla sosta veicolare a pagamento.
b) in particolare il COMITATO ha anche l’obiettivo di azionare ogni tutela anche giudiziaria atta a salvaguardare zone di particolare rilevanza urbanistica che presentino particolari esigenze e condizioni di traffico.

Per sostenere il COMITATO è stato predisposto un conto corrente postale n° 1861328, sul quale è possibile versare una quota associativa pari a 10 euro per socio simpatizzante o 50 euro quale socio ordinario, il bollettino è scaricabile a questo LINK.

I fondi raccolti verranno utilizzati per mettere in moto le azione giudiziarie presso il T.A.R. per far annullare le delibere comunali viziate da eccesso di potere.

Per qualsiasi informazione potete contattare il COMITATO a mezzo mail a comitatostrisceblu@gmail.com oppure ai seguenti recapiti telefonici, 3469595429 – 33547904872 3403910959, il nostro sito è http://strisceblu.wordpress.com.

Sontenendo il COMITATO sostenete una giusta battaglia per evitare la privatizzazione delle nostre città.

gen 28

Aversa, una nuova sentenza dice no alle strisce blu sulla carreggiata.

STRISCE BLU ILLEGALI

Aversa 28/01/2010

Giuseppe Oliva

L’amministrazione Ciaramella prosegue nel proprorre modifiche di poco conto al piano parcheggi.

L’unica verità è contenuta all’interno del D.lgs. 285 del 1992 e successive modificazioni, che indica chiaramente all’art. 7 comma 6 l’ubicazione dei parcheggi al di fuori della carreggiata.

Allo stato attuale l’80% delle strisce blu tracciate ad Aversa sono illegali e per tanto le multe sono nulle.

Due provvedimenti stanno dando molti grattacapi alle amministrazioni cittadine di tutta Italia.

Due sentenze diverse susseguitesi a distanza di circa un anno stanno mettendo in crisi l’apparentemente elementare meccanismo “stai sul blu e devi pagare”.

Il 27 Marzo 2006 il dottor Romano, giudice di pace della Capitale, è stato lapidario.

Con sentenza 16237 ha stabilito che sono illegittime le multe per non aver pagato il parcheggio o aver superato l’ora indicata posteggiando tra le strisce blu che erano all’interno della carreggiata.
Il motivo ? Per l’articolo 7 comma 6 del codice della strada (d.lgs. n.285 del 30 aprile 1992) gli spazi adatti al parcheggio a pagamento devono stare al di fuori della carreggiata.
I verbali di multa sono quindi annullabili.

Ci chiedimo a chi aspetta il Sindaco Ciaramella e il dirigente preposto comandante Stefano Guarino a rivedere questo piano parcheggi, evitando così di emettere migliaia di verbali che verranno successivamente annullati a seguito di ricorso, inoltre si eviterebbero anche inutili spese ai danni dell’amministrazione.

Noi del COMITATO ANTI STRISCE BLU DEL COMUNE DI AVERSA abbiamo raccolto oltre 1.000 firme di cittadini che non sono d’accordo con questo nuovo piano traffico, purtroppo non siamo mai stati ricevuti dal sindaco per portare le nostre proposte.

L’ostinazione con la quale il Sindaco Ciaramella e la sua giunta contina a difendere questo illegale dispositivo va al di la di qualsiasi previsione e lascia i cittadini che hanno dato la fiducia a questo esecutivo molto amareggiati.

gen 27

Aversa, il comitanto anti strisce blu scrive al Presidente Napolitano.

STRISCE BLU ILLEGALI
Aversa 27/01/2010

Giuseppe Oliva

Nonostante le 200 diffide consegnate al Sindaco Ciaramella dai cittadini per invitarlo al rispetto delle norme del C.d.S. al Comune si continua a girare intorno al problema, chiedendo vari accorgimenti volti a far sembrare il piano parcheggi un pò meno amaro.

In questi giorni si legge suoi quotidiani che i componenti della commissione parcheggi hanno portato varie proposte, tra cui l’eliminazione della sosta a pagamento di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, purtroppo si continua a mettere pezze ad un piano parcheggi che è illegale sotto molti aspetti.

Possibile che nonostante le denunce fatte nessun esponente della giunta prende in mano un Codice della Strada e si informa su cosa dice l’art. 7 comma 6?

Possibile che siano tutti complici di Ciaramella?

Visto il muro di eretto dal Sindaco Ciaramella a difesa del suo piano parcheggi, il COMITATO ANTI STRISCE BLU DEL COMUNE DI AVERSA ha deciso di chiedere aiuto al Presidente della Repubblica Napolitano, nella speranza che possa far tornare un’area di legalità nella città di Aversa.

Vi allego la lettera.
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Giuseppe Oliva
Via Diaz 52
Aversa 81031 (CE)
Tel 0818903939 – 3357904872
oliva.giuseppe@yahoo.it

http://aversa.blogolandia.it

Ill.mo
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano

26/01/2010
Oggetto: richiesta di aiuto per fermare la privatizzazione della mia città.

Buongiorno Ill.mo Presidente Napolitano, spero che questa mia lettera le arrivi al cuore perché con è con il cuore che le scrivo a nome delle migliaia di cittadini che fanno parte del COMITATO ANTI STRISCE BLU.

Purtroppo da qualche mese il nostro Sindaco Ciaramella al quale abbiamo dato il voto per ben 2 volte ha deciso di privatizzare la città di Aversa.

Aversa è la città della mozzarella, delle scarpe, la città delle mille chiese, quasi la facevano provincia, purtroppo il Sindaco ha consegnato la città nelle mani di una societa privata che ha dipinto le odiate e illegali strisce blu ovunque, strade, piazze sia sopra sia intorno, marciapiedi, insomma tutta la città è divenuta un enorme parcheggio a pagamento, il tutto contravvenendo alle più elementari norme del C.d.S. che all’art. 7 comma 6 prescrivono l’installazione dei parcheggi al di fuori della carreggiata e delimitati da cordoli di sicurezza, perfino le dimensioni degli stalli non corrispondono alle misure minime previste dal Ministero dei Lavori Pubblici, si arriva fino a 40 centimetri in meno, rendendo pericoloso anche aprire la portiera che purtroppo finisce per invadere la corsia dello scorrimento dei veicoli.

Questa società privata è stata autorizzara dal Sindaco Ciaramella a pretendere 18 euro al giorno di parcheggio per 365 giorni l’anno senza interruzione neanche il giorno del Santo Natale, il tutto per la mostruosa cifra di 6.570 euro l’anno, senza concedere forme di abbonamento ai residenti e commercianti, se non per un ristretto numero di fortunati pari a 170 su 1.700 posti a pagamento rispetto a 33.000 vetture presenti sul territorio.

Purtroppo le ingiustizie che i cittadini stanno subbendo non finiscono quì, infatti, tutti gli assessori e consiglieri comunali in carica si sono fatti l’esonero dal pagamento del grattino, ma una volta non si chiamava abuso d’ufficio un simile comportamento?, per non parlare dei tanti che lavorano al comune che per non pagare il parcheggio espongono in bella vista sul parabrezza coloriti stemmi comunali che non hanno nessun valore, ma servono agli ausiliari del traffico come indicazione che quell’auto non va multata.

Per non parlare di esponenti dell’amministrazione che hanno fatto dei parcheggi privati un vero è proprio business, arrivando a consumare anche la corrente del comune, ovviamente senza pagare nulla, questi fatti assurdi da un lato è gravissimi dall’altro sono stati denunciati alle autorità competenti che hanno provveduto all’immediato distacco, quello che non è chiaro è il motivo per il quale il Sindaco da noi cittadini sollecitato più volte al recupero dell’energia consumata abusivamente non ha ancora avviato un procedimento atto a tutelare gli interessi dei cittadini, tutti questi episodi di illegalità sono documentati all’interno del blog http://aversa.blogolandia.it.

In tutti i modi abbiamo cercato di farci ricevere dal Sindaco Ciaramella, purtropppo ogni tentativo è stavo vano, neanche Striscia la Notizia con il suo sagace servizio andato in onda il 2 gennaio di quest’anno è riuscita a far cambiare idea al Sindaco, eppure nel servizio si vedeva chiaramente che qualcosa non andava, gli stalli avevano le misure più svariate, per non parlare degli stalli per i disabili privi dello scivolo obbligatorio per risalire sul marciapiede senza pericolo.

Questi fatti sono stati denunciati alle competenti autorità giudiziarie oltre che segnalate al Prefetto di Caserta, ma l’impressione è che ci sia una sorta di omertà è che nessuno voglia assumersi la responsabilità di aprire un’indagine su quello che sta succedendo ad Aversa, neanche una denuncia per falso in atto pubblico fatta ai danni del comandante dei V.U. Stefano Guarino è servita a smuovere il torpore nel quale versa la Procura di S.M.Capua Vetere su questi argomenti.

Questa lettera le arriva come ultima speranza che lei possa far rispettare la legge all’attuale amministrazione Ciaramella, nella speranza che altri non seguano questo medoto estorsivo per risanare i bilanci comunali.
Resto in attesa di un sul riscontro.

Distinti saluti

gen 27

Aversa, nasce il “COMITATO STRISCE BLU”

Napoli 27/01/2010

Giuseppe Oliva

Oggi 27/01/2010 è nato il COMITATO STRISCE BLU.

Obiettivi del COMITATO:

a) Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla corretta applicazione delle normative riguardanti: la sosta veicolare a pagamento e l’individuazione e reperimento delle aree a ciò destinate.

Il comitato incrontrerà i cittadini che vorranno partecipare a questa iniziativa il giorno 1 febbraio presso il locale F.lli La Bufala in Portici al C.so Garibaldi 312 alle ore 14:30.

All’evento parteciperà anche la stampa e TV locali all’uopo invitati.

gen 27

Aversa, nasce il "COMITATO STRISCE BLU"

Napoli 27/01/2010

Giuseppe Oliva

Oggi 27/01/2010 è nato il COMITATO STRISCE BLU.

Obiettivi del COMITATO:

a) Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla corretta applicazione delle normative riguardanti: la sosta veicolare a pagamento e l’individuazione e reperimento delle aree a ciò destinate.

Il comitato incrontrerà i cittadini che vorranno partecipare a questa iniziativa il giorno 1 febbraio presso il locale F.lli La Bufala in Portici al C.so Garibaldi 312 alle ore 14:30.

All’evento parteciperà anche la stampa e TV locali all’uopo invitati.

gen 27

Aversa, nasce il “COMITATO STRISCE BLU”

Napoli 27/01/2010

Giuseppe Oliva

Oggi 27/01/2010 è nato il COMITATO STRISCE BLU.

Obiettivi del COMITATO:

a) Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla corretta applicazione delle normative riguardanti: la sosta veicolare a pagamento e l’individuazione e reperimento delle aree a ciò destinate.

Il comitato incrontrerà i cittadini che vorranno partecipare a questa iniziativa il giorno 1 febbraio presso il locale F.lli La Bufala in Portici al C.so Garibaldi 312 alle ore 14:30.

All’evento parteciperà anche la stampa e TV locali all’uopo invitati.

gen 23

Aversa, continua l’inchiesta sulle strisce blu.

STRISCE BLU ILLEGALI
Aversa 23/01/2010

Giuseppe Oliva

L’inchiesta sulle strisce blu illegali volute dal Sindaco Ciaramella continua, il COMITATO ANTI STRISCE BLU DI AVERSA sta raccogliendo tutte le prove volte a dimostrare l’inefficacia di questo nuovo provvedimendo, i video che stiamo girando provano come dopo l’aumento assurdo a 1,50 euro l’ora con pagamento previsto in tutti i 365 giorni dell’anno, hanno fatto solo migrare i cittadini dalle strisce blu al divieto di sosta.

In questo video girato il 22/01/2010 alle 15:00 in Via S. D’acquisto si vedono decice e decine di auto parcheggiate in divieto di sosta sul lato destro mentre la zona a pagamento a sinistra è completamente vuota.

Il Sindaco Ciaramella insieme al comandante Stefano Guarino continuano a non saper fornire gli estremi della norma che autorizza il Comune ha istituire le aree di sosta sulla carreggita, a differenza del COMITATO che ha fornito precise norme di attuazione sia in termini di ubicazione che dimensione minima, le stesse norme con le quali il COMITATO ha vinto e fatto vincere centinaia di ricorsi contro questo modo di voler frodare il cittadino.

La norma che regolamenta l’ubicazione delle aree di sosta a pagamento è l’art. 7 comma 6 del C.d.S, basta cercarlo su GOOGLE per capire fino a che punto è illegale l’attuale modo di dipingere le strisce blu, per non parlare della mancata omologazione dei parchimetri.

Ci contuiamo a chiedere perchè proprio chi deve far rispettare la legge continua a violarla apertamente??

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