gen 03

Aversa: scoperta un'altra opera incompiuta dell'amministrazione Ciaramella.

Aversa 03/01/2011

L’amministrazione Ciaramella in questi anni ha avviato la realizzazione di moltissime opere, villette comunali, piazze, capannoni industriali e tanto altro.

Purtroppo molte di queste opere sono rimaste allo stato embrionale, nonostante i cantiere siano aperti da tantissimi anni.

Il servizio di oggi vuole mostrare l’ennesima opera avviata da questa amministrazione, ma nonostrante gli oltre 2 anni di lavori ancora non è pronta per essere riconsegnata alla cittadinanza.
Continua a leggere

dic 30

Aversa: ecco i primi allarmanti dati sulla destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni al C.d.S..

Aversa 29/12/2010

Il Comitato Strisce Blu dopo aver mostrato gli artigli è riuscito ad ottenere le delibere dal 2002 al 2010 con i dettagli delle sanzioni amministrative al C.d.S., onde verificarne il corretto utilizzo.

Le sorprese non sono mancate, uno dei dati che maggiormente salta all’occhio è l’importo delle cartelle esattoriali emesse a partire dall’anno di istituzione della sosta a pagamento, l’importo è da capoggiro e supera i 10 milioni di euro.

Riportiamo un grafico per capire l’andamento del fenomeno.

Continua a leggere

dic 27

Aversa: a natale 2010 l’amministrazione Ciaramella regala tante belle multe a chi ha fatto visita alla nostra città

Aversa 27/12/2010

Il natale 2010 ha regalato tante belle multe a chi ha scelto la città Normanna come meta per una passaggiata o possibili acquisti.

Strano perchè l’amministrazione a più riprese ha annunciato l’eliminazione del pagamento di domenica e nei giorni festivi, ne sono la prova i tanti comunicati stampa usciti a più riprese.

Ma come sempre il Comitato Strisce Blu ha avuto ragione anche questa volta, del resto il Sindaco Ciaramella nei vari consigli comunali sul tema ha sempre difeso e non solo lui gli incassi della società privata che gestisce la sosta a pagamento, affermando che “questa società non era quì per fare beneficenza e se si eliminava la sosta a pagamento nei festivi bisognava dargli qualcosa in cambio”.

Ovviamente l’eliminazione della sosta di domenica e nei festivi comporta una variazione significativa del contratto firmato nel luglio 2009, ed è un reato amministrativo modificare un contratto in corso d’opera, i nostri legali hanno già pronta la carta bollata per denunciare quest’ennesima illegalità alla magistratura competente.

Ma del resto l’amministrazione è così attenta a tutelare gli interessi di una ditta privata, che manda gli agenti della Polizia Municipale, pagati dai contribuenti per tutt’altri compiti, a fare la scorta armata quando vengono svuotate le cassette dei parcometri, ovviamente anche questo episodio che si configura come un danno erariale è stato denunciato alla Corte dei Conti.

Il Comitato è venuto in possesso dell’ordine di servizio che il Comandante Guarino ha affisso in bacheca, che riportiamo di seguito.

Ma le irregolarità non finiscono quì, il Comitato è venuto a conoscenza che l’ordinanza sindacale 215 del 31/07/2001 indicata nei verbali, comprende solo i primi 600 stalli a pagamento istituiti nel 2001, poi estesi a 900 negli anni successivi ed infine nel 2009 a 1.650.

Questo significa che molte migliaia di verbali sono stati elevati illecitamente, il Comitato Strisce Blu consiglia a chi ha pagato multe o multine nelle strade non comprese nell’ordinanza sindacale n° 215 del 31/07/2001, di fare causa per risarcimento sia per la l’importo della multa pagata che per gli interessi e relative spese legali.

Pubblichiamo la delibera alla quale fa riferimento l’O.S. 215 del 31.07.2001, per permettere a chi avesse ricevito un vebale di controllarne la regolarità.

C’è chi si è accorto di questo errore, sfruttandolo per vincere ben 15 ricorsi presentati al G.d.P. di Aversa.

Ovviamete perdere un causa del genere per l’amministrazione ha un costo non indifferente, ma il Comandante Guarino ha pensato di reperire questi fondi dagli introiti derivanti dalla sosta a pagamento, cosa ovviamente illegale perchè non prevista dall’art. 208 del C.d.S.
Pubblichiamo una delle tante delibere con evidenziato l’importo di ben 20.000 euro per sgravi fatti nell’anno 2009.

Mentre quello che segue sono le disposizioni dell’art. 208 del C.d.S., basta leggerlo per capire che ad Aversa i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative non sono utilizzati come previsto.

Il Comitato ha una convenzione con un’importante studio legale di Aversa, pronto a supportare chi intende tornare in possesso delle cifre indebitamente introitare dall’amministrazione, per contatti inviare una mail a: oliva.giuseppe@yahoo.it oppure contattare il nostro ufficio allo 02.45074481.

dic 27

Aversa: a natale 2010 l'amministrazione Ciaramella regala tante belle multe a chi ha fatto visita alla nostra città

Aversa 27/12/2010

Il natale 2010 ha regalato tante belle multe a chi ha scelto la città Normanna come meta per una passaggiata o possibili acquisti.

Strano perchè l’amministrazione a più riprese ha annunciato l’eliminazione del pagamento di domenica e nei giorni festivi, ne sono la prova i tanti comunicati stampa usciti a più riprese.

Ma come sempre il Comitato Strisce Blu ha avuto ragione anche questa volta, del resto il Sindaco Ciaramella nei vari consigli comunali sul tema ha sempre difeso e non solo lui gli incassi della società privata che gestisce la sosta a pagamento, affermando che “questa società non era quì per fare beneficenza e se si eliminava la sosta a pagamento nei festivi bisognava dargli qualcosa in cambio”.

Ovviamente l’eliminazione della sosta di domenica e nei festivi comporta una variazione significativa del contratto firmato nel luglio 2009, ed è un reato amministrativo modificare un contratto in corso d’opera, i nostri legali hanno già pronta la carta bollata per denunciare quest’ennesima illegalità alla magistratura competente.

Ma del resto l’amministrazione è così attenta a tutelare gli interessi di una ditta privata, che manda gli agenti della Polizia Municipale, pagati dai contribuenti per tutt’altri compiti, a fare la scorta armata quando vengono svuotate le cassette dei parcometri, ovviamente anche questo episodio che si configura come un danno erariale è stato denunciato alla Corte dei Conti.

Il Comitato è venuto in possesso dell’ordine di servizio che il Comandante Guarino ha affisso in bacheca, che riportiamo di seguito.

Ma le irregolarità non finiscono quì, il Comitato è venuto a conoscenza che l’ordinanza sindacale 215 del 31/07/2001 indicata nei verbali, comprende solo i primi 600 stalli a pagamento istituiti nel 2001, poi estesi a 900 negli anni successivi ed infine nel 2009 a 1.650.

Questo significa che molte migliaia di verbali sono stati elevati illecitamente, il Comitato Strisce Blu consiglia a chi ha pagato multe o multine nelle strade non comprese nell’ordinanza sindacale n° 215 del 31/07/2001, di fare causa per risarcimento sia per la l’importo della multa pagata che per gli interessi e relative spese legali.

Pubblichiamo la delibera alla quale fa riferimento l’O.S. 215 del 31.07.2001, per permettere a chi avesse ricevito un vebale di controllarne la regolarità.

C’è chi si è accorto di questo errore, sfruttandolo per vincere ben 15 ricorsi presentati al G.d.P. di Aversa.

Ovviamete perdere un causa del genere per l’amministrazione ha un costo non indifferente, ma il Comandante Guarino ha pensato di reperire questi fondi dagli introiti derivanti dalla sosta a pagamento, cosa ovviamente illegale perchè non prevista dall’art. 208 del C.d.S.
Pubblichiamo una delle tante delibere con evidenziato l’importo di ben 20.000 euro per sgravi fatti nell’anno 2009.

Mentre quello che segue sono le disposizioni dell’art. 208 del C.d.S., basta leggerlo per capire che ad Aversa i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative non sono utilizzati come previsto.

Il Comitato ha una convenzione con un’importante studio legale di Aversa, pronto a supportare chi intende tornare in possesso delle cifre indebitamente introitare dall’amministrazione, per contatti inviare una mail a: oliva.giuseppe@yahoo.it oppure contattare il nostro ufficio allo 02.45074481.

dic 23

Aversa: dopo le denunce del Comitato Strisce Blu il comune ripulisce la piazza antistante il poliambulatorio in via F. Saporito.

Aversa 23/12/2010

Dopo le denunce del Comitato strisce Blu l’amministrazione manda a ripulire la piazza di fronte al poliambulatorio in via F. Saporito.
Ecco come si presentava la piazza qualche giorno fa:
Warning: video ID not specified!

Ed ecco come si presenta la piazza questa mattina:
Warning: video ID not specified!

Giorni fa denunciammo lo stato di abbandono nel quale versava questa piazza adibita a parcheggio, rifiuti di varia natura non venivano rimossi da molti mesi, creando anche possibili problemi igienico sanitari.

Ci fa piacere che l’amministrazione abbia ascoltato quasi in tempo reale la nostra richiesta, ma quello che non riusciamo a capiere è il perchè ci devono sempre essere delle denunce di inadempienze per poter ottenere un nostro diritto.

Voglio ricordare che dal mese di settembre 2010 ad Aversa opera una nuova azienda privata, per la raccolta dei rifiuti, che ha la sede a pochi metri da questa piazza, ma gli operatori ecologici in tutti questi mesi non si sono mai degnati di dedicare qualche minuto del loro tempo a questa piazza, preferendo spazzare quasi quotidianamente il tratto di marciapiede antistante le palazzine ina casa.

Qualche giorno fa il neo assessore alle attività produttive Alfono Oliva ci ha accusato di fare solo polemiche per le tante segnalalazioni fatte, vorrei far presente all’assessore, che se tutti facessero il loro dovere compreso assessori e consiglieri, noi del Comitato non avremmo nessun bisogno di fare denunce e segnalazioni.

Purtroppo questa amministrazione pare rimasta presa in un vortice di turbolenza polica, che sta bloccando quasi del tutto l’operatività dell’amministrazione.

Giuseppe Oliva

dic 20

Aversa: la Corte dei Conti del Lazio condanna chi non ha rispettato il C.d.S. per la sosta a pagamento.

20/12/2010

La giustizia italiana è molto lenta e anche quando emette una condanna non sempre si riesce a punire i veri responsabili.

Chi in Italia gestisce la sosta a pagamento sa di agire illegalmente, e quasi sempre con la complicità di chi dovrebbe controllare e difendere i diritti dei cittadini, crea società che alla fine dei contratti cessano la propria vita, rendendo impossibile far scontare le giuste condanne.

L’art. 7 comma 7 del Codice della Strada, chiarisce senza ombra di dubbio che la destinazione dei fondi derivanti dalla sosta a pagamento, devono essere destinati alla costruzione e manutenzione di nuovi parcheggi, di superfice o sotterranei, oltre alla loro manutenzione e le somme eccedenti alla manutenzione della strade.

Ma nel 90% dei casi, i Comuni istituiscono la sosta a pagamento, solo per battere cassa, e far guadagnare molti euro a società private, dove nella maggior parte dei casi si annidano parenti o amici dei politici.

Ad Aversa dal 2001 al oggi sono entrate nelle casse del Comune circa 1 milione di euro dal solo fitto delle aree destinate a parcheggio a pagamento, di questi soldi nel bilancio del comune ve ne è traccia solo in entrata, ma quando abbiamo chiesto il saldo di bilancio di questa specifica voce, ci hanno chiuso le porte in faccia e nessuno pare sapere se questi soldi ci sono ancora o se sono stati utilizzati per altri scopi.

Fortunatamente in italia esiste la Corte dei Conti, alla quale è possibile denunciare questi episodi, certo le indagini non durano poco e in molti casi ci voglio dai 5/6 anni per emettere una sentenza, ma quando questo succede è una grande vittoria per i Comitati che lottano per far rispettare la legge.

Uno dei primi casi di condanna in relazione ai fondi della sosta a pagamento è del 2005 con la sentenza 3008, nella sentenza la Corte dei Conti del Lazio, condanna i responsabili della sosta a pagamento, per non aver gestito il denaro incassato come prevede l’art. 7 comma 7 del C.d.S..
In particolare gli incassi non sono stati destinati alla costruzione di nuovi parcheggi come prevede il C.d.S..

Il Comitato Strisce Blu conosce bene il C.d.S. ed ha provveduto ad informare la Corte dei Conti che anche ad Aversa si sospetta una simile mancanza, chiedendo di indagare sulla destinazione dei fondi derivanti dalla sosta a pagamento.

Siamo fiduciosi che un provvedimento possa avvenire al più presto, sia per far respirare un’aria di legalità che per scoraggiare futuri comportamenti illeciti da parte di chi gestisce in denaro pubblico.

Giuseppe Oliva

dic 19

Aversa: città oasi felice o pattumiera?

Aversa 19/12/2010

“Aversa città felice e senza rifiuti”, così l’ha definita l’assessore all’ambiete Luciano Luciano, sarà vero?

E’ da settembre 2010 che una nuova azienda privata, la SENESI, ha vinto l’appalto per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento della città, ma a ben guardare è solo cambiato il direttore dell’orchestra ma i musicisti sono gli stessi e tranne lo svuotamento dei cassonetti per il resto la città versa in uno stato pietoso.

L’impressione è che manchi un piano di lavoro che indichi le cadenze con le quali spazzare le strade, gli interventi vengono effettuati sempre in emergenza e dopo le segnalazioni nostre o dei cittadini.

Anche la pulizia delle strade fatte con i mezzi automatici non serve a nulla, la stessa viene efettuata sempre di giorno e in orario lavorativo, con il risultato che il mezzo dotato di spazzole trova ai bordi delle strade le auto parcheggiate, con il risultato di pulire dove è già pulito.

Anche lo svuotamento dei cassonetti viene effettuato durante la giornata, a quanti non è capitato di trovarsi bloccato su viale Kennedy all’altezza dello spartitraffico, perchè avanti c’era il camion a caricare i cassonetti.

Insomma una situazione ai limiti dei ridicolo, in altre città civili alle 07:00 i cassonetti sono già vuoti e le strade pulite, ma forse il cambio di turno degli operai serve per risparmiare sugli stipendi, che sicuramente nei turni notturni sono più alti.

Tempo fa documentammo quello che è l’unico polmone verde della città e lo stato nel quale versava il parcheggio al suo interno, a dire il vero la nostra segnalazione fece presa sulle cosciente dei nostri amministratori, che il giorno dopo mandarono a ripulire la zona.

Purtroppo quella solerzia è rimasta un caso isolato e oggi ci ritroviamo a dover documentare l’ennesima piazza della città ridotta ad una discarica.

Siamo in via Filippo Saporito di fronte al poliambulatorio, quì la situazione è vergognosa, lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti non viene effettuata da anni, ci sono cumuli di rifiuti putrescenti che creano anche problemi igienico sanitari, oltre al pericolo per le molte bottiglie di vetro rotte.
Warning: video ID not specified!

Il Comitato Strisce Blu si sta impegnando a 360gradi per migliorare la vivibilità della città di Aversa anche segnalando episodi di questo tipo.

Ma una riflessione è d’obbligo, perchè dobbiamo essere sempre noi a segnalare?

Possibile che nessuno di questa amministrazione scenda in strada per verificare in che condizione è la città?
Possibile che anche con una società privata riusciamo a tenere pulita la città?

Speriamo che questa nostra segnalazione risvegli le assopite coscienze di chi viene da noi pagato per amministrare al meglio la città.

Giuseppe Oliva

dic 17

Aversa: degrado nelle strade della movida, perchè il servizio di ramazza non viene effettuato con regolarità?.

Aversa 17/12/2010

Siamo in via Modigliani, una delle tante strade della movida aversana.

Quì nonostante l’insediamento della nuova azienda di igiene urbana nel mese di settembre non si spazza quasi mai, i bordi dei marciapiedi sono pieni di rifiuti anche pericolosi, come bottiglie di vetro, basta un nulla per finirci sopra con l’auto e far schizzare il vetro suoi pedoni.

Questa non è l’unica strada in queste condizioni, mesi fa visitammo in parco Pozzi che era una vera e propria discarica e solo dopo un nostro servizio ripreso anche da TELECLUBITALIA, la zona fu ripulita.

Possibile che neanche l’insediamento della nuova azienda privata abbia fatto cambiare il volto alla città?

Viene quasi da pensare che il servizio di spazzamento non faccia parte del contratto che il Comune ha siglato.

Chiediamo un rapido intervento dell’assessore al ramo, onde poter rendere questa e le altre strade della città più pulite.

Giuseppe Oliva

dic 10

Aversa: il Comitato Strisce Blu è pronto a denunciare gli ausiliari del traffico per omissione d’atti d’uffcio.

Aversa 10/12/2010

Gli ausiliari del traffico sono a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali e hanno dei precisi doveri per quanto attiene il controllo delle zone a pagamento, per maggiori dettagli esiste un sito a loro dedicato raggiungibile all’indirizzo: www.ausiliarideltraffico.net.

Nel sito si legge chiaramente che tra i loro doveri c’è quello di sanzionare chi sosta negli stalli a pagamento a mezzo di verbale, in caso di mancato o insufficiente pagamento, ovviamente le sanzioni sono previste solo in caso esista anche la limitazione del tempo di sosta, in caso contrario è la società di gestione a dover gestire il mancato incasso.

Purtroppo tutto questo ad Aversa non avviene, infatti sulle auto di chi non espone o ha il grattino scaduto vengono appiccicati dei foglietti con la chiara minaccia di pagare una cifra che varia tra i 2 e i 3 euro alla società di gestione, altrimenti verrà elevata una sanzione al C.d.S. a mezzo del comando di Polizia Municipale.

Insomma è come se un vigile chiedesse un piccolo obolo per non sanzionare l’automobilista beccato in divieto di sosta.

Questa mutazione genetica non è prevista da nessuna norma, ne del Codice della Strada ne tantomeno da quello civile, il Comitato Strisce Blu ha più volte richiamato i dirigenti al rispetto della legge, ma a tutt’oggi nulla è cambiato.

Visto il disinteresse sia della politica locale che dei dirigenti, il Comitato Strisce Blu denuncerà per omissione d’atti d’ufficio tutti gli ausiliari del traffico che rifiuteranno di emettere i regolari, oltre a trasmettere tutti gli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, visto che gli introiti delle multine vanno a finire nelle tasche di un’azienda privata.

Del resto è stato lo stesso comandante della Polizia Municipale, Stefano Guarino, ha confermare che gli ausiliari sono autorizzati ad emettere i verbali per sanzionare chi sosta negli stalli a pagamento, riportiano un recente intervento proprio del Comandante della Polizia Municipale di Aversa.

Come mai non ha provveduto a far rispettarare questa direttiva?.

Il Comitato Strisce Blu annovera tra i suoi iscritti anche l’ex Comandante della Polizia Municipale Aversa Antonino, che dall’alto della sua quarantennale esperienza ci ha chiarito l’illegalità del sistema sanzionatorio applicato ad Aversa.

Riportiamo per intero la relazione che il Comandante Aversa ci ha fornito:

Il primo questito posto al Capitano Antonino è stato quello sulla validità delle multine che gli ausiliari del traffico elevano a migliaia, solo ad Aversa nel 2009 ne sono state elevate 9.800, vediamo la risposta.

“Punto1° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ED IL CONCESSIONARIO
La gestione dei parcheggi pubblici comunali è stata definita come un servizio a rilevanza industriale (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n.2155, in Foro Amm. CDS, 2004, 1123; Tar Campania Napoli, Sez. I, 30 aprile 2003, n.4203, in Foro amm. Tar, 2003, n.1332, 2015); questo servizio, pertanto, rientra nella disciplina di cui all’art.113, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale stabilisce, al comma 4, che gli Enti locali per la gestione stessa si possono anche avvalere di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.
Ai sensi del comma 5 del citato art.113, inoltre l’erogazione del servizio avviene mediante l’affidamento dello stesso a tutti quei soggetti che ne hanno titolo.
Le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta sono determinate da un’ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, n.1, lett. f), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285).
Anche le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, lett. f), codice della strada), in conformità ai criteri previsti dall’art.117, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267).
Sempre secondo l’art.7, comma 7, d.lgs. n.285/1992 – in particolare -, i proventi dei parcheggi a pagamento spettano agli enti proprietari delle strade (nel caso che ci riguarda – il Comune -) e sono destinati all’installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al loro miglioramento; le somme eventualmente eccedenti sono destinate alla realizzazione di interventi dedicati al miglioramento della mobilità urbana.
In base al comma 11 dell’art.113, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio, si realizzano mediante contratti di servizio, che sono allegati ai capitolati di gara.
Prima di concludere, i contratti di servizio, tuttavia, il servizio stesso, nella sua forma giuridica, deve ovviamente essere concesso dall’ente proprietario delle strade attraverso gara ad evidenza pubblica.
Per fare chiarezza sulla qualificazione del rapporto avente ad oggetto la gestione dei parcheggi, infatti, è necessario richiamare la direttiva comunitaria n.18/2004 del 31 marzo 2004 in materie di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Riassumendo: il Comune può affidare, con una convenzione di carattere amministrativo, la gestione delle proprie strade, ed in particolare il servizio dei parcheggi pubblici, a dei concessionari, i quali, in base al contenuto della convenzione stipulata, possono limitarsi a controllare le soste e ad elevare le sanzioni; le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate in base al contenuto della convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale.

Punto 2° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA IL CONCESSIONARIO E L’UTENTE
A differenza di quanto avviene tra l’ente proprietario delle strade e la società concessionaria, il rapporto che si configura tra chi gestisce il suolo pubblico per la sosta dell’autoveicolo e l’utente, è attualmente considerato come un rapporto di diritto privato. La tariffa è attualmente definita dalla legge stessa come un corrispettivo del servizio pubblico (art.117 T.U., d.lgs.18 agosto 2000, n.267 ), commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta in una particolare strada, e non come un tributo o una prestazione patrimoniale imposta. Nel caso di parcheggio incustodito, pertanto, non si riteneva configurabile un rapporto di tipo privatistico ed il pagamento di una tariffa era considerato come versamento di un corrispettivo senza causa. Dopo la introduzione del nuovo codice della strada, e con particolare riferimento al suo art.7, ed a seguito della privatizzazione dei pubblici servizi, la giurisprudenza (Cass. Civ. 24 luglio 1999, n.8027, in Corr. giur., 2000,183 ss.) è ormai pacificamente orientata a ritenere che la sosta dei veicoli in aree urbane rientri in un contratto di diritto privato fra Comune, o società di esso concessionaria, ed automobilista anche nel caso di parcheggi incustoditi. La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che se il contratto di parcheggio è privo dell’obbligo di custodia, si applicherà la disciplina appartenente alla locazione (Cass.civ.,26 febbraio 2004, n.3863,cit.; Cass. civ., 1 dicembre 2004, n.22598; Trib. Mantova, 18 luglio 2002; App. Milano, 30 maggio 2000). Nel caso dei parcheggi in superficie, pertanto, non essendo ricompreso l’obbligo di custodia, si potrebbe configurare un contratto atipico di parcheggio caratterizzato dal contenuto del negozio tipico della locazione, ove un soggetto che ha la disponibilità di un bene (suolo demaniale), concede in godimento il bene stesso contro un determinato corrispettivo (tariffa per la sosta). Così, ove il concessionario si limiti al semplice controllo delle soste ed all’accertamento delle multe, non pare si possa rinvenire un potere giuridico di disposizione in capo allo stesso, ma piuttosto un semplice controllo sulle facoltà dominicali concesse all’utente dal Comune.
Riassumendo: il parcheggio nelle strisce blu, essendo un contratto di parcheggio senza custodia, è soggetto alle norme sulla locazione in quanto applicabili; questo contratto si perfeziona tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c., ovvero mediante l’inizio della esecuzione (Cass.Civ.Sez. I, 24.07.1999, n.8027). La tariffa rappresenta, infatti, il corrispettivo per il godimento del servizio pubblico.
Pertanto, dalle sopra esposte considerazioni, deriva che l’utente che parcheggia senza biglietto ha in ogni caso concluso un contratto e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo; questo vale anche al caso dell’utente che lascia parcheggiata la propria autovettura per il periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato. L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dallo art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.).

Punto 3° -LA CLAUSOLA PENALE
Accertato il tipo di rapporto che intercorre tra utente e concessionario (e/o Comune), ci si chiede ora se il concessionario stesso possa prevedere una clausola che imponga al fruitore del servizio di parcheggio pubblico a pagamento, a titolo penale, di un importo superiore al costo della tariffa oraria di parcheggio. In caso di sosta vietata, i proventi delle sanzioni, come sopra esposto,vengono devoluti al Comune, anche qualora la violazione sia accertata da un dipendente abilitato dal concessionario; la perdita patrimoniale causata dal mancato pagamento della tariffa esatta da parte dell’utente, pertanto, grava interamente sul concessionario. Si pone quindi il problema di esaminare se il concessionario possa far pagare all’utente inadempiente un importo adeguato che gli consenta di recuperare la perdita subita e, in caso positivo, di come determinare l’ammontare di detto importo. La soluzione sembra dunque individuabile nello stabilire in via anticipata, un risarcimento liquidato in modo forfetario per ogni tipo di violazione, ovvero, detto in altri termini, nella previsione di una clausola penale. La giurisprudenza (Cass. Civile, 24.07.1999, n.8027, cit.), in proposito, ha affermato che in linea di massima la previsione di una clausola penale, in caso di mancato pagamento della tariffa per la sosta (anche al caso di parcheggi incustoditi), è legittima. Essendo il sopra indicato rapporto di tipo privatistico, pertanto, il concessionario potrebbe considerarsi libero di determinare le condizioni contrattuali che ritiene più opportune, tra le quali anche quella concernente la “penale”.
Ovviamente, così come per tutte le clausole della convenzione con cui viene concesso l’affidamento dell’appalto del servizio pubblico, anche la clausola penale dovrà necessariamente essere approvata dal comune e deve essere “disciplinata da apposito regolamento”.
A conforto di questo orientamento vi è anche un dato normativo particolarmente esplicativo, ovvero il comma 132 dell’art.17, legge 15 maggio 1997, n.127: “”” I comuni possono con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque attuare tutte le azioni necessarie al recupero dell’evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali””” nel momento in cui tale clausola fosse approvata dall’ente appaltante.
Essendo il contratto di parcheggio, tuttavia, un rapporto che riguarda l’erogazione di un servizio in forma imprenditoriale a degli automobilisti come sopra visto, si pone il problema di stabilire i limiti della clausola penale nell’ambito di un rapporto privatistico fra imprenditore e consumatore e che necessita di essere accompagnata da alcuni “accorgimenti” al fine di non essere qualificata come clausola vessatoria.
In proposito, si deve precisare che il problema della vessatorietà della clausola penale
sorge nel momento in cui le parti contraenti non siano sullo stesso piano e non abbiano la possibilità di poterla rendere oggetto di una trattativa individuale, salvo le clausole di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, comma 2 dell’art.36 del codice di consumo.
L’eventuale clausola penale posta dal concessionario per il mancato pagamento del ticket, pertanto, è una clausola le cui differenze, rispetto alla fattispecie dell’art.1382 c.c., la riconducono evidentemente alla disciplina del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (cosiddetto “codice del consumo”).
Premesso che la clausola penale non è menzionata nell’elenco di cui al secondo comma dell’art.1341 c.c., l’indagine si sposta sulla vessatorietà della stessa ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206. L’art.33, comma 2, lett.f) del codice di consumo, conformemente al principio già indicato nel più generale art.1341 c.c., che non qualifica la penale come clausola vessatoria tout court, ma sancisce che la stessa sia vessatoria, fino a prova contraria, solo qualora abbia per oggetto o per l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma in denaro a titolo di risarcimento.
La vessatorietà di una simile clausola, quindi, dovrà essere valutata in relazione all’art.33, codice del consumo, con solo riferimento all’importo pecuniario in essa stabilito.
Nel caso in cui la predetta valutazione dia esito positivo, la clausola (e non l’intero contratto ai sensi dell’art.36, comma 1, codice del consumo) potrà essere dichiarata nulla dal giudice, anche d’ufficio (art.36, comma 3, codice del consumo).
In assenza di determinazione normativa è da tenere in considerazione la tesi di chi sostiene che il parametro di riferimento potrebbe essere identificato nell’interesse del debitore e non nel soggetto creditore.
La vessatorietà della clausola penale, pertanto, può essere contestata sia con riferimento all’importo della stessa, che con riguardo alla chiarezza con cui la stessa deve essere nota agli utenti.
Riassumendo: la previsione di una clausola penale da parte del concessionario dei parcheggi in superficie per il mancato pagamento della tariffa di sosta, può rientrare nelle facoltà che possono essere attribuite al concessionario stesso in base alla convenzione con il Comune; la clausola penale, tuttavia, deve in ogni caso essere informata ai principi di ragionevolezza, trasparenza, chiarezza ed equità, pena la sua nullità ai sensi dell’art.33, comma 2, lett.f), codice del consumo.
Dalle sopra esposte considerazioni, si possono trarre le seguenti conclusioni:
qualora il concessionario ha titolo per gestire e disporre dei parcheggi pubblici in superficie, lo stesso instaura dei rapporti di diritto privato con gli interessati alla sosta;
Tali rapporti si perfezionano tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c.. L’utente che parcheggia senza biglietto o che lascia parcheggiata la propria autovettura per un periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato ha, in ogni caso, concluso un contratto, anche in riferimento al tempo eccedente, e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo;
L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dall’art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.);
La penale è per natura ed effetti diversa dalla sanzione amministrativa pecuniaria per il divieto di sosta: la sanzione è determinata dalla legge, la penale da un regolamento approvato. I proventi della penale sono devoluti al concessionario, i proventi della sanzione sono devoluti al Comune;
La previsione di una penale, è consentita, purchè venga resa nota all’utente, sia in riferimento alla possibilità per l’automobilista di prenderne adeguata conoscenza, che con riferimento alla percezione che l’utente deve avere della differente natura della stessa rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e del diverso soggetto creditore che l’ha prevista;
nel caso di penali illecite, oltre alla sanzione della nullità nel rapporto fra concessionario ed utente, le associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentati dagli automobilisti, sono legittimate ad agire, ai sensi l.30 luglio 1998, n.281 a tutela degli interessi collettivi, contro il concessionario richiedendo, in particolare, al giudice competente:
1)-di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
2)-di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
3)-di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

A tal proposito, occorre inoltre evidenziare che:
Il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II -
Con protocollo n.25783 del 22 marzo 2010 – in merito al parere richiesto in materia di parcheggi a pagamento, si è espresso nel modo che segue:
“””Si premette che la sanzione di cui all’art.7 comma 15 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n.285/1992), si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli. Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorchè assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art.7 c.15 del Cds.
Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art.7 c.14 del Codice.
Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite ”DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE, “ ai sensi dell’art.17 c.132 della legge 127/1997.
In caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettata dal comune richiedente di applicare la sanzione di cui all’art.7 c.15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.

Punto 4° – CONCLUSIONI
Il Comune di Piano di Sorrento, all’atto della procedura dell’appalto ad evidenza pubblica di affidamento del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu – sia nelle condizioni generali, che nel capitolato speciale d’appalto – non ha previsto – così come per tutte le altre clausole contrattuali – l’approvazione di una clausola attraverso la quale la ditta concessionaria del servizio potesse determinare autonomamente, l’applicazione di un ulteriore pagamento, oltre la sanzione amministrativa per violazione del CDS , di una penale per l’importo di euro 4,00, ai sensi dell’art.1382 c.c., nei confronti degli utenti sprovvisti del ticket orario della sosta.
Sta di fatto che, semmai la ditta concessionaria venisse attualmente autorizzata dal Comune ad introdurre una penale, in dispregio a quanto stabilito nelle condizioni generali del contratto d’appalto, si consumerebbe una ulteriore violazione di legge.
Nel caso in cui, poi, (per assurdo venisse autorizzata l’applicazione della penale – con tutte le conseguenze derivanti), la richiesta di questi “famigerati” 4 euro a titolo di penale, dovrebbe essere resa facilmente conoscibile e fatta separatamente e, non da un unico “avviso” ma, soprattutto, specificandone la natura e l’origine civilistica del tutto estranea a quella di tipo sanzionatorio che deriva dalla violazione del CDS..
Tali questioni, peraltro, sono state già da tempo risolte dalla giurisprudenza di merito, la quale ha stabilito che “per il fatto di essere rilasciato contestualmente all’altro verbale di contestazione della violazione di tipo pubblicistico del Cds. per divieto di sosta e per essere lo stesso sottoscritto dallo stesso dipendente…..(della società concessionaria; ndr) che ha sottoscritto il verbale per divieto di sosta in veste di ausiliario del traffico e per le similari modalità nelle diciture dei due verbali (…) si presenta ad ingenerare errori e confusione negli utenti sia riguardo alla natura della sanzione, sia riguardo al soggetto creditore” (Tribunale di Roma, Ordinanza del 28 giugno 2003).

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, APPARE EVIDENTE CHE:
a)-gli ausiliari del traffico non possono integrare, unitamente ai preavvisi di accertamento per violazione di norme previste dal Codice della Strada, ulteriori atti che possano prevedere l’applicazione di una penale ai sensi dell’art.1382 c.c., in quanto detta penale non è regolamentata né dal Capitolato di Appalto, né da Autorizzazione e né dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Piano di Sorrento e la Concessionaria per la gestione del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu;
b)-Nel preavviso di accertamento é erroneamente contestato l’art.157/6-8 d.lgs. n.ro 285/92. Infatti, il codice prevede che l’articolo 157/6 si applica nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato ed è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Il comma otto dello stesso art.157 prevede, per la violazione, la sanzione pecuniaria di euro 38,00=.
Per tale motivazione, non è possibile invocare l’art.157, comma 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento.
La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art.7, 1° comma, lett. f) del CdS, che prevede (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire…..aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe…..”), la corrispondente sanzione per chi viola tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art.7 del Cds. (euro 38,00). (Sentenza del Giudice di Pace di Roma Sez.III – n.25111/07).
Aversa Antonino

La risposta del Comandante Aversa conferma quello che il Comitato urla a suon di denuce da moltissimo tempo, questa risposta è la stoccata vincente che il Comitato sferra all’amministrazione di Aversa, invitando per l’ennesima volta i responsabili di questa amministrazione a mettere da parte la presunzione e a sedersi intorno ad un tavolo, per pianificare un piano parcheggi e viabilità che sia sostenibile per la città di Aversa e il suo commercio e che non faccia finire 10 milioni di euro nelle casse di una società privata.

Giuseppe Oliva

dic 10

Aversa: il Comitato Strisce Blu è pronto a denunciare gli ausiliari del traffico per omissione d'atti d'uffcio.

Aversa 10/12/2010

Gli ausiliari del traffico sono a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali e hanno dei precisi doveri per quanto attiene il controllo delle zone a pagamento, per maggiori dettagli esiste un sito a loro dedicato raggiungibile all’indirizzo: www.ausiliarideltraffico.net.

Nel sito si legge chiaramente che tra i loro doveri c’è quello di sanzionare chi sosta negli stalli a pagamento a mezzo di verbale, in caso di mancato o insufficiente pagamento, ovviamente le sanzioni sono previste solo in caso esista anche la limitazione del tempo di sosta, in caso contrario è la società di gestione a dover gestire il mancato incasso.

Purtroppo tutto questo ad Aversa non avviene, infatti sulle auto di chi non espone o ha il grattino scaduto vengono appiccicati dei foglietti con la chiara minaccia di pagare una cifra che varia tra i 2 e i 3 euro alla società di gestione, altrimenti verrà elevata una sanzione al C.d.S. a mezzo del comando di Polizia Municipale.

Insomma è come se un vigile chiedesse un piccolo obolo per non sanzionare l’automobilista beccato in divieto di sosta.

Questa mutazione genetica non è prevista da nessuna norma, ne del Codice della Strada ne tantomeno da quello civile, il Comitato Strisce Blu ha più volte richiamato i dirigenti al rispetto della legge, ma a tutt’oggi nulla è cambiato.

Visto il disinteresse sia della politica locale che dei dirigenti, il Comitato Strisce Blu denuncerà per omissione d’atti d’ufficio tutti gli ausiliari del traffico che rifiuteranno di emettere i regolari, oltre a trasmettere tutti gli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, visto che gli introiti delle multine vanno a finire nelle tasche di un’azienda privata.

Del resto è stato lo stesso comandante della Polizia Municipale, Stefano Guarino, ha confermare che gli ausiliari sono autorizzati ad emettere i verbali per sanzionare chi sosta negli stalli a pagamento, riportiano un recente intervento proprio del Comandante della Polizia Municipale di Aversa.

Come mai non ha provveduto a far rispettarare questa direttiva?.

Il Comitato Strisce Blu annovera tra i suoi iscritti anche l’ex Comandante della Polizia Municipale Aversa Antonino, che dall’alto della sua quarantennale esperienza ci ha chiarito l’illegalità del sistema sanzionatorio applicato ad Aversa.

Riportiamo per intero la relazione che il Comandante Aversa ci ha fornito:

Il primo questito posto al Capitano Antonino è stato quello sulla validità delle multine che gli ausiliari del traffico elevano a migliaia, solo ad Aversa nel 2009 ne sono state elevate 9.800, vediamo la risposta.

“Punto1° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ED IL CONCESSIONARIO
La gestione dei parcheggi pubblici comunali è stata definita come un servizio a rilevanza industriale (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n.2155, in Foro Amm. CDS, 2004, 1123; Tar Campania Napoli, Sez. I, 30 aprile 2003, n.4203, in Foro amm. Tar, 2003, n.1332, 2015); questo servizio, pertanto, rientra nella disciplina di cui all’art.113, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale stabilisce, al comma 4, che gli Enti locali per la gestione stessa si possono anche avvalere di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.
Ai sensi del comma 5 del citato art.113, inoltre l’erogazione del servizio avviene mediante l’affidamento dello stesso a tutti quei soggetti che ne hanno titolo.
Le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta sono determinate da un’ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, n.1, lett. f), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285).
Anche le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, lett. f), codice della strada), in conformità ai criteri previsti dall’art.117, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267).
Sempre secondo l’art.7, comma 7, d.lgs. n.285/1992 – in particolare -, i proventi dei parcheggi a pagamento spettano agli enti proprietari delle strade (nel caso che ci riguarda – il Comune -) e sono destinati all’installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al loro miglioramento; le somme eventualmente eccedenti sono destinate alla realizzazione di interventi dedicati al miglioramento della mobilità urbana.
In base al comma 11 dell’art.113, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio, si realizzano mediante contratti di servizio, che sono allegati ai capitolati di gara.
Prima di concludere, i contratti di servizio, tuttavia, il servizio stesso, nella sua forma giuridica, deve ovviamente essere concesso dall’ente proprietario delle strade attraverso gara ad evidenza pubblica.
Per fare chiarezza sulla qualificazione del rapporto avente ad oggetto la gestione dei parcheggi, infatti, è necessario richiamare la direttiva comunitaria n.18/2004 del 31 marzo 2004 in materie di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Riassumendo: il Comune può affidare, con una convenzione di carattere amministrativo, la gestione delle proprie strade, ed in particolare il servizio dei parcheggi pubblici, a dei concessionari, i quali, in base al contenuto della convenzione stipulata, possono limitarsi a controllare le soste e ad elevare le sanzioni; le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate in base al contenuto della convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale.

Punto 2° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA IL CONCESSIONARIO E L’UTENTE
A differenza di quanto avviene tra l’ente proprietario delle strade e la società concessionaria, il rapporto che si configura tra chi gestisce il suolo pubblico per la sosta dell’autoveicolo e l’utente, è attualmente considerato come un rapporto di diritto privato. La tariffa è attualmente definita dalla legge stessa come un corrispettivo del servizio pubblico (art.117 T.U., d.lgs.18 agosto 2000, n.267 ), commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta in una particolare strada, e non come un tributo o una prestazione patrimoniale imposta. Nel caso di parcheggio incustodito, pertanto, non si riteneva configurabile un rapporto di tipo privatistico ed il pagamento di una tariffa era considerato come versamento di un corrispettivo senza causa. Dopo la introduzione del nuovo codice della strada, e con particolare riferimento al suo art.7, ed a seguito della privatizzazione dei pubblici servizi, la giurisprudenza (Cass. Civ. 24 luglio 1999, n.8027, in Corr. giur., 2000,183 ss.) è ormai pacificamente orientata a ritenere che la sosta dei veicoli in aree urbane rientri in un contratto di diritto privato fra Comune, o società di esso concessionaria, ed automobilista anche nel caso di parcheggi incustoditi. La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che se il contratto di parcheggio è privo dell’obbligo di custodia, si applicherà la disciplina appartenente alla locazione (Cass.civ.,26 febbraio 2004, n.3863,cit.; Cass. civ., 1 dicembre 2004, n.22598; Trib. Mantova, 18 luglio 2002; App. Milano, 30 maggio 2000). Nel caso dei parcheggi in superficie, pertanto, non essendo ricompreso l’obbligo di custodia, si potrebbe configurare un contratto atipico di parcheggio caratterizzato dal contenuto del negozio tipico della locazione, ove un soggetto che ha la disponibilità di un bene (suolo demaniale), concede in godimento il bene stesso contro un determinato corrispettivo (tariffa per la sosta). Così, ove il concessionario si limiti al semplice controllo delle soste ed all’accertamento delle multe, non pare si possa rinvenire un potere giuridico di disposizione in capo allo stesso, ma piuttosto un semplice controllo sulle facoltà dominicali concesse all’utente dal Comune.
Riassumendo: il parcheggio nelle strisce blu, essendo un contratto di parcheggio senza custodia, è soggetto alle norme sulla locazione in quanto applicabili; questo contratto si perfeziona tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c., ovvero mediante l’inizio della esecuzione (Cass.Civ.Sez. I, 24.07.1999, n.8027). La tariffa rappresenta, infatti, il corrispettivo per il godimento del servizio pubblico.
Pertanto, dalle sopra esposte considerazioni, deriva che l’utente che parcheggia senza biglietto ha in ogni caso concluso un contratto e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo; questo vale anche al caso dell’utente che lascia parcheggiata la propria autovettura per il periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato. L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dallo art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.).

Punto 3° -LA CLAUSOLA PENALE
Accertato il tipo di rapporto che intercorre tra utente e concessionario (e/o Comune), ci si chiede ora se il concessionario stesso possa prevedere una clausola che imponga al fruitore del servizio di parcheggio pubblico a pagamento, a titolo penale, di un importo superiore al costo della tariffa oraria di parcheggio. In caso di sosta vietata, i proventi delle sanzioni, come sopra esposto,vengono devoluti al Comune, anche qualora la violazione sia accertata da un dipendente abilitato dal concessionario; la perdita patrimoniale causata dal mancato pagamento della tariffa esatta da parte dell’utente, pertanto, grava interamente sul concessionario. Si pone quindi il problema di esaminare se il concessionario possa far pagare all’utente inadempiente un importo adeguato che gli consenta di recuperare la perdita subita e, in caso positivo, di come determinare l’ammontare di detto importo. La soluzione sembra dunque individuabile nello stabilire in via anticipata, un risarcimento liquidato in modo forfetario per ogni tipo di violazione, ovvero, detto in altri termini, nella previsione di una clausola penale. La giurisprudenza (Cass. Civile, 24.07.1999, n.8027, cit.), in proposito, ha affermato che in linea di massima la previsione di una clausola penale, in caso di mancato pagamento della tariffa per la sosta (anche al caso di parcheggi incustoditi), è legittima. Essendo il sopra indicato rapporto di tipo privatistico, pertanto, il concessionario potrebbe considerarsi libero di determinare le condizioni contrattuali che ritiene più opportune, tra le quali anche quella concernente la “penale”.
Ovviamente, così come per tutte le clausole della convenzione con cui viene concesso l’affidamento dell’appalto del servizio pubblico, anche la clausola penale dovrà necessariamente essere approvata dal comune e deve essere “disciplinata da apposito regolamento”.
A conforto di questo orientamento vi è anche un dato normativo particolarmente esplicativo, ovvero il comma 132 dell’art.17, legge 15 maggio 1997, n.127: “”” I comuni possono con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque attuare tutte le azioni necessarie al recupero dell’evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali””” nel momento in cui tale clausola fosse approvata dall’ente appaltante.
Essendo il contratto di parcheggio, tuttavia, un rapporto che riguarda l’erogazione di un servizio in forma imprenditoriale a degli automobilisti come sopra visto, si pone il problema di stabilire i limiti della clausola penale nell’ambito di un rapporto privatistico fra imprenditore e consumatore e che necessita di essere accompagnata da alcuni “accorgimenti” al fine di non essere qualificata come clausola vessatoria.
In proposito, si deve precisare che il problema della vessatorietà della clausola penale
sorge nel momento in cui le parti contraenti non siano sullo stesso piano e non abbiano la possibilità di poterla rendere oggetto di una trattativa individuale, salvo le clausole di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, comma 2 dell’art.36 del codice di consumo.
L’eventuale clausola penale posta dal concessionario per il mancato pagamento del ticket, pertanto, è una clausola le cui differenze, rispetto alla fattispecie dell’art.1382 c.c., la riconducono evidentemente alla disciplina del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (cosiddetto “codice del consumo”).
Premesso che la clausola penale non è menzionata nell’elenco di cui al secondo comma dell’art.1341 c.c., l’indagine si sposta sulla vessatorietà della stessa ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206. L’art.33, comma 2, lett.f) del codice di consumo, conformemente al principio già indicato nel più generale art.1341 c.c., che non qualifica la penale come clausola vessatoria tout court, ma sancisce che la stessa sia vessatoria, fino a prova contraria, solo qualora abbia per oggetto o per l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma in denaro a titolo di risarcimento.
La vessatorietà di una simile clausola, quindi, dovrà essere valutata in relazione all’art.33, codice del consumo, con solo riferimento all’importo pecuniario in essa stabilito.
Nel caso in cui la predetta valutazione dia esito positivo, la clausola (e non l’intero contratto ai sensi dell’art.36, comma 1, codice del consumo) potrà essere dichiarata nulla dal giudice, anche d’ufficio (art.36, comma 3, codice del consumo).
In assenza di determinazione normativa è da tenere in considerazione la tesi di chi sostiene che il parametro di riferimento potrebbe essere identificato nell’interesse del debitore e non nel soggetto creditore.
La vessatorietà della clausola penale, pertanto, può essere contestata sia con riferimento all’importo della stessa, che con riguardo alla chiarezza con cui la stessa deve essere nota agli utenti.
Riassumendo: la previsione di una clausola penale da parte del concessionario dei parcheggi in superficie per il mancato pagamento della tariffa di sosta, può rientrare nelle facoltà che possono essere attribuite al concessionario stesso in base alla convenzione con il Comune; la clausola penale, tuttavia, deve in ogni caso essere informata ai principi di ragionevolezza, trasparenza, chiarezza ed equità, pena la sua nullità ai sensi dell’art.33, comma 2, lett.f), codice del consumo.
Dalle sopra esposte considerazioni, si possono trarre le seguenti conclusioni:
qualora il concessionario ha titolo per gestire e disporre dei parcheggi pubblici in superficie, lo stesso instaura dei rapporti di diritto privato con gli interessati alla sosta;
Tali rapporti si perfezionano tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c.. L’utente che parcheggia senza biglietto o che lascia parcheggiata la propria autovettura per un periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato ha, in ogni caso, concluso un contratto, anche in riferimento al tempo eccedente, e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo;
L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dall’art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.);
La penale è per natura ed effetti diversa dalla sanzione amministrativa pecuniaria per il divieto di sosta: la sanzione è determinata dalla legge, la penale da un regolamento approvato. I proventi della penale sono devoluti al concessionario, i proventi della sanzione sono devoluti al Comune;
La previsione di una penale, è consentita, purchè venga resa nota all’utente, sia in riferimento alla possibilità per l’automobilista di prenderne adeguata conoscenza, che con riferimento alla percezione che l’utente deve avere della differente natura della stessa rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e del diverso soggetto creditore che l’ha prevista;
nel caso di penali illecite, oltre alla sanzione della nullità nel rapporto fra concessionario ed utente, le associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentati dagli automobilisti, sono legittimate ad agire, ai sensi l.30 luglio 1998, n.281 a tutela degli interessi collettivi, contro il concessionario richiedendo, in particolare, al giudice competente:
1)-di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
2)-di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
3)-di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

A tal proposito, occorre inoltre evidenziare che:
Il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II -
Con protocollo n.25783 del 22 marzo 2010 – in merito al parere richiesto in materia di parcheggi a pagamento, si è espresso nel modo che segue:
“””Si premette che la sanzione di cui all’art.7 comma 15 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n.285/1992), si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli. Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorchè assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art.7 c.15 del Cds.
Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art.7 c.14 del Codice.
Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite ”DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE, “ ai sensi dell’art.17 c.132 della legge 127/1997.
In caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettata dal comune richiedente di applicare la sanzione di cui all’art.7 c.15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.

Punto 4° – CONCLUSIONI
Il Comune di Piano di Sorrento, all’atto della procedura dell’appalto ad evidenza pubblica di affidamento del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu – sia nelle condizioni generali, che nel capitolato speciale d’appalto – non ha previsto – così come per tutte le altre clausole contrattuali – l’approvazione di una clausola attraverso la quale la ditta concessionaria del servizio potesse determinare autonomamente, l’applicazione di un ulteriore pagamento, oltre la sanzione amministrativa per violazione del CDS , di una penale per l’importo di euro 4,00, ai sensi dell’art.1382 c.c., nei confronti degli utenti sprovvisti del ticket orario della sosta.
Sta di fatto che, semmai la ditta concessionaria venisse attualmente autorizzata dal Comune ad introdurre una penale, in dispregio a quanto stabilito nelle condizioni generali del contratto d’appalto, si consumerebbe una ulteriore violazione di legge.
Nel caso in cui, poi, (per assurdo venisse autorizzata l’applicazione della penale – con tutte le conseguenze derivanti), la richiesta di questi “famigerati” 4 euro a titolo di penale, dovrebbe essere resa facilmente conoscibile e fatta separatamente e, non da un unico “avviso” ma, soprattutto, specificandone la natura e l’origine civilistica del tutto estranea a quella di tipo sanzionatorio che deriva dalla violazione del CDS..
Tali questioni, peraltro, sono state già da tempo risolte dalla giurisprudenza di merito, la quale ha stabilito che “per il fatto di essere rilasciato contestualmente all’altro verbale di contestazione della violazione di tipo pubblicistico del Cds. per divieto di sosta e per essere lo stesso sottoscritto dallo stesso dipendente…..(della società concessionaria; ndr) che ha sottoscritto il verbale per divieto di sosta in veste di ausiliario del traffico e per le similari modalità nelle diciture dei due verbali (…) si presenta ad ingenerare errori e confusione negli utenti sia riguardo alla natura della sanzione, sia riguardo al soggetto creditore” (Tribunale di Roma, Ordinanza del 28 giugno 2003).

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, APPARE EVIDENTE CHE:
a)-gli ausiliari del traffico non possono integrare, unitamente ai preavvisi di accertamento per violazione di norme previste dal Codice della Strada, ulteriori atti che possano prevedere l’applicazione di una penale ai sensi dell’art.1382 c.c., in quanto detta penale non è regolamentata né dal Capitolato di Appalto, né da Autorizzazione e né dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Piano di Sorrento e la Concessionaria per la gestione del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu;
b)-Nel preavviso di accertamento é erroneamente contestato l’art.157/6-8 d.lgs. n.ro 285/92. Infatti, il codice prevede che l’articolo 157/6 si applica nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato ed è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Il comma otto dello stesso art.157 prevede, per la violazione, la sanzione pecuniaria di euro 38,00=.
Per tale motivazione, non è possibile invocare l’art.157, comma 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento.
La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art.7, 1° comma, lett. f) del CdS, che prevede (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire…..aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe…..”), la corrispondente sanzione per chi viola tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art.7 del Cds. (euro 38,00). (Sentenza del Giudice di Pace di Roma Sez.III – n.25111/07).
Aversa Antonino

La risposta del Comandante Aversa conferma quello che il Comitato urla a suon di denuce da moltissimo tempo, questa risposta è la stoccata vincente che il Comitato sferra all’amministrazione di Aversa, invitando per l’ennesima volta i responsabili di questa amministrazione a mettere da parte la presunzione e a sedersi intorno ad un tavolo, per pianificare un piano parcheggi e viabilità che sia sostenibile per la città di Aversa e il suo commercio e che non faccia finire 10 milioni di euro nelle casse di una società privata.

Giuseppe Oliva

dic 08

Aversa: sosta a pagamento nei festivi perchè si paga ancora? Altre promesse non mantenute.

Aversa 08/12/2010

Sosta a pagamento, si paga o non si paga di domenica e nei festivi?

L’amministrazione sembrava aver raggiunto l’accordo con la società di gestione già molto tempo fa, anche NEROSUBIANCO del 25 aprile 2010 ne dava conferma.

Ebbene siamo all’otto dicembre e la sosta si continua a pagare.

Eppure oggi è un giorno festivo, ma la società ha scatenato lo stesso gli ausiliari del traffico a caccia di euro.

Questa è l’ennesima prova che questa maggioranza non riesce più a governare, possibile che non abbiano trovato il tempo di mettere nero su bianco e approvare il provvedimento in giunta?

La verità è che questa amministrazione continua a difendere gli interessi economici della società di gestione, più volte il Sindaco Ciaramella ha affermato in consiglio comunale: “questa società non è venuta a fare beneficenza e se gli togliamo la sosta di domenica bisogna dargli in cambio qualcosa”.

Ma dico non sarebbe stato più giusto non venderci anche la sosta di domenica, come del resto si fa in tante altra città?

Intanto il natale si avvicina e i clienti sono sempre più lontani, preferiscono le isole felici dei centri commerciali, dove il parcheggio abbonda ed è gratuito, del resto a chi piacerebbe spendere 10 euro solo per guardare le vetrine di Aversa.

Le scelte su viabilità e parcheggi di questa amministrazione stanno fortemente penalizzando il commercio di Aversa, il tutto avviene con la complicità delle associazioni di categoria, come ASCOM e CONFCOMMERCIO, che conoscono bene i fatti, ma nessuno spinge l’amministrazione ad essere più celere nel prendere certe dcisioni.

Nonostante gli attachi ricevuti in questi giorni, il Comitato Strisce Blu va avanti, noi continueremo a denunciare e informare i cittadini dei loro diritti, e allo stesso tempo solleciteremo l’amministrazione al rispetto delle leggi, anche a costo di trascinare i responsabili in un’aula di tribunale.

Giuseppe Oliva

dic 08

Aversa: vandali in azione nella notte contro gli addobbi natalizzi installati dai commercianti.

Aversa 08/12/2010

Nella notte tra il sette e l’otto dicembre dei valdali hanno danneggiato o addirittura portato via alcuni addobbi natalizzi installati dai commercianti di via Diaz e via E.Corcini, questo nonostante ci sia una telecamera di videosorveglianza.
Warning: video ID not specified!

Segnaleremo l’accaduto al comando della Polizia Municipale, nella speranza che le registrazioni possano dare un volto a queste persone.

Non c’è che dire questo natale per i commercianti di Aversa non è cominciato nel migliore dei modi.

Prima la pioggia nel mese di novembre ha frenato gli acquisti, poi l’amministrazione che non ha provveduto neanche all’illuminazione delle strade.

Giuseppe Oliva