ott 02

Incassi delle multe divisi con i privati. La denuncia del Comitato Strisce Blu.

Ugento 01/10/2012

 

“Gli incassi delle multe, nel Comune di Ugento, vengono utilizzati in maniera illegittima”. A dirlo è il responsabile del Comitato Strisce Blu della Puglia Roberto Spennato, il quale, con una denuncia al Comando dei carabinieri di Ugento e al Ministero dei Trasporti, spiega i motivi della sua iniziativa. “Da 10 anni – ha spiegato Spennato -, il Comune di Ugento, attraverso gli ausiliari del traffico, sanziona gli automobilisti. I proventi delle sanzioni dovrebbero poi essere distribuiti tra Stato e Comune. Gli introiti derivanti dalle infrazioni nelle zone di sosta a pagamento dovrebbero poi essere reinvestite nel rifacimento delle strade. L’amministrazione di Ugento, invece, ha un accordo con la ditta privata Park Signal srl – che gestisce le aree di sosta -, la quale percepisce il 35% più IVA degli incassi”.
Il responsabile del Comitato Strisce Blu si appella all’articolo 208 del Codice della Strada, che parla del reinvestimento dei proventi delle multe.
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, miglioramento della sicurezza stradale, interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade. Queste le finalità dettate dalla legge. Secondo Spennato, invece, si tratterebbe di appropriazione indebita della percentuale. “La ditta percepisce già il suo compenso in percentuale sull’incasso dei parcometri. Le multe non si dovrebbero toccare: una parte va allo Stato e l’altra al Comune, che le deve debitamente reinvestire”.
“Il Comune di Ugento – si legge, infine, nella denuncia – ha deliberato e stipulato con contratto, di riconoscere per il servizio delle funzioni di accertamento delle violazioni sulla sosta, alla concessionaria attuale ditta Park Signal srl da Galatone, un importo parametrizzato al 35% + IVA , delle sanzioni correttamente emesse dai propri ausiliari della sosta, contravvenendo all’art.208 del CDS. Questa violazione all’art.208 ha permesso, sin dal 2003, data di istituzione delle strisce blu ad Ugento, la sottrazione di risorse dalle casse comunali con conseguente danno erariale nonché danno ai cittadini”.
Il Comitato Strisce Blu rimane in attesa di un intervento da parte delle autorità.

 
giu 30

Lecce Strisce Blu : Tutto regolare…

Ma la battuta a noi ci sa tanto di Cetto la Qualunque

Ad oggi nessuna risposta ufficiale è pervenuta al Comitato Strisce Blu in merito alle richieste di accesso agli atti presentate al Comune di Lecce, anzi l’assessore al traffico di lecce in un’intervista di qualche mese fa, affermava che di tali richieste non ne sapeva nulla….per quanto riguarda la TARSU la corte di cassazione è chiarissima e questa volta non ci sono interpretazioni personali che potranno metterla in discussione.
giu 30

Casarano : Strisce Blu e TARSU

E stavolta mica l’abbiamo chiesto ad un politico, ma ad un commissario prefettizio…..
Darà una risposta chiara e precisa in breve tempo?
Lascerà anche lui la patata bollente alla prossima amministrazione?

giu 07

Aversa: strisce blu illegali, il C.S.B. denuncia ma la Procura di S.Maria C.V. si distrae e non procede..

Averrsa 06/06/2011

La vicenda strisce blu illegali ad Aversa sta assumendo le sembianze di una telenovela, una di quelle con 3.000 puntate, qualcosa che ti sfianca senza mai farti capire come andrà a finire, anche gli attori sembra non muoiano mai, questo nonostante siano sotto il fuoco incrociato di denunce per reati che arrivano fino all’arresto, e tutta la responsabilità di questo questa situazione di stallo è riconducibile quasi per intero alla Procura di S.Maria C.V., oltre che alla classe politica che sta amministrando la città di Aversa da 8 anni.

In effetti, il Comitato Strisce Blu ha prodotto ben 4 denunce in 2 anni, divise tra Procura della Corte dei Conti della Campania e Procura di S.Maria C.V., ma da come stanno procedendo le indagini sembra che il magistrato che segue il caso o perde tempo nella speranza che il Comitato molli la presa, o è in vacanza da 2 anni.

Ovviamente non sempre le Procure di distraggono di fronte alle denunce dei comitati civici, infatti a Cassino le denunce prodotte dal comitato civico le CONTRADE ha dato i suoi frutti, con l’emissione di 7 avvisi di garanzia, divisi tra società di gestione e comandante della polizia municipale, bisogna anche sottolineare che i reati denunciati a Cassino sono la fotocopia di quelli denunciati ad Aversa, ed anche la società di gestione è la medesima.

E’ vero che forse la Procura di S.Maria C.V. ha un carico di lavoro maggiore, ma non è ammissibile che gli stessi reati commessi dalla medesima società, vengano trattati in maniera diversa tra due città.

Facciamo una breve cronostoria delle denunce prodotte dal C.S.B.:
La prima denuncia è protocollata a mano il 13/04/2010 presso il Tribunale di S. Maria C.V., in essa in Comitato ha denuciato diversi probabili reati, tra cui un probabile abuso d’ufficio, un falso in atto pubblico oltre che l’indebbito arricchimento, per un grandissimo numero di verbali elevati in zone non comprese nella sosta a pagamento.
La seconda denuncia inviata il 22/10/2010 a mezzo raccomandanta all’autorità di vigilanza sugli appalti pubblici, riguarda un gran numero di omissioni inerenti il contratto di appalto siglato tra l’amministrazione e la A.T.I..
La terza denuncia protocollata a mano presso la stazione carabinieri di Aversa il 24/11/2010, riguarda un possibile abuso d’ufficio per aver elevato molte migliaia di verbali in zone non comprese nell’ordinanza sindacale n° 215 del 31/07/2001 indicata sui verbali, che per chi non lo sapesse l’O.S. n° 215 comprendeva solo 400 stalli a pagamento e questo errore si è protratto fino a novembre 2010, ovviamente esiste anche un sicuro indebbito arricchimento per tutte le multe introitate senza averne titolo.
La quarta è per una probabile omissione d’atti d’ufficio, per la mancata compilazione dei verbali con firma autografa degli ausiliari del traffico, infatti ad Aversa si usa sanzionare con dei palmari in uso alla società privata, palmari che non hanno nessuna omologazione ministeriale, inoltre questo sistema sanzionatorio non è previsto da nessuna normativa, la denuncia è stata protocollata con urgenza il 18/05/2011 presso la locale compagnia dei carabinieri.
Infine sull’amministrazione pende anche una denuncia alla Corte dei Conti della Campania per procurato danno erariale, derivante dalla spedizione volontaria in ritardo di migliai di verbali, tutti consegnati alla posta oltre il 90° giorno utile per la notifica, i danni derivanti da questo comportamento stanno già ricadendo sulle spalle dei cittadini, in quanto le cause che il comandante Guarino sta perdendo dal Giudice di Pace sono state portate in consiglio comunale il 27/05/2010 come debiti fuori bilancio e ovviamente sono stati approvati, insomma per la serie cornuti e mazziati.

Il Comitato Strisce Blu denuncia l’assenza dello stato nella tutela dei diritti dei cittadini, assenza che permette a questa amministrazione di continuare l’opera estorsiva nei confronti dei cittadini.

Cittadini indifesi, nonostante i diritti sanciti dalla Cassazione e dal C.d.S., purtroppo la sete di denaro dell’amministrazione Ciaramella e l’orgoglio di non voler ammetere gli errori, sta trascinando il commercio e la vivibilità nella nostra città ai minimi storici.

Giuseppe Oliva

giu 22

Aversa, l’amministrazione ha realizzato i parcheggi a pagamento su suolo demaniale.

Aversa 22/05/2010

le troppe strisce blu ad aversa

Giuseppe Oliva

L’attuale insieme di norme che in Italia regolamentano la sosta a pagamento è molto frammentato, questo crea nei nostri amministratori e dirigenti di settore molta confusione, che abbinato alla sete di soldi che le attuali amministrazioni hanno, induce le stese a verniciare di blu le città in violazione di molte norme anche costituzionali.

Riportiamo per intero un recente articolo Di Orazio Fergnani che con parole semplici fa capire quante norme vengono violate istituendo il parcheggio a pagamento sulla carreggiata.

——————————————————————————————————————————— Multe false ma veri abusi di atti d’ufficio inerenti il parcheggio su strisce blu
Di Orazio Fergnani

Premesso :

Legge Tognoli 122/89
Art. 9
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati.

La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell’opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali indadempimenti.

5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

Decreto lgs. 285/92 (Codice della Strada)

Art. 3. Definizioni stradali e di traffico
Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e’ composto da una o piu’ corsie di marcia ed, in genere, e’ pavimentata e delimitata da strisce di margine.

34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

Art. 7: Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; (*)
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in
modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.

Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli
6) Nei luoghi ove la sosta e’ permessa per un tempo limitato e’ fatto obbligo ai conducenti di
segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e’ fatto obbligo di porlo in funzione.

Legge 127 del 15 maggio 1997 commi 132 e 133.

Trattazione

Sarà sicuramente successo a molti, se non a tutti di ricevere un verbale di contestazione ad una violazione del codice della strada, in particolare la cosiddetta multa per divieto di sosta.

Nel corso degli ultimi anni moltissimi Comuni, la maggioranza probabilmente, a seguito di delibere del tutto improprie, si sono dotati di strumenti per la realizzazione di perimetrazioni di spazi delimitati da strisce blu su sede stradale o comunque su aree pubbliche.

La stragrande maggioranza di queste operazioni sono illegittime ed in violazione di legge.

Ma come è potuto succedere un fatto tanto macroscopico e diffuso senza che nessuno degli amministratori e degli amministrati abbia osato minimamente obiettare ed opporsi ad una simile orchestrata e strutturale strategia in danno dei cittadini?

In triplo danno nella tripla veste di cittadini contribuenti, di cittadini amministrati ed utilizzatori dei beni pubblici e di sanzionati in quanto utilizzatori di autoveicoli circolanti sulla pubblica rete viaria.

Se qualcuno vuole può, prima di entrare nel vivo, andare a leggersi cosa scrivevo il 14 settembre dello scorso anno nel mio primo articolo che ho scritto su “Gli Scomunicati” a proposito di suolo pubblico nell’articolo “Esiste ancora il demanio pubblico?”.

Quell’analisi era introduttiva e propedeutica alla presente trattazione e serviva ad inquadrare il problema nel suo contesto generale.

Ora i tempi sono maturi, perché sono state emesse una serie di sentenze di cassazione e quindi si può affermare senza tema di smentita che quanto da affermato allora ed ora risponde al vero.
(Vedi Cass.civ. 16.11.2006-09.01.2007, n.116; Giudice di Pace di Roma, 18.03.2004 n.14338; Giudice di Pace di Roma, sez. II, 11.06.2003 n.27015).

In pratica cosa hanno fatto i Comuni di tanto abominevole?

Si sono appropriati di Diritti che non gli competevano, si sono arrogati di competenze che non gli competevano, si sono rivestiti di ruoli che non gli spettavano.

Intanto bisogna ricordare che la rete stradale (tutta) è del Demanio dello Stato (il sedime), che la gestione delle strade è di competenze dell’ Ente che le gestisce (Comune, Provincia, Stato, etc.) e manutiene, che il controllo di queste strade spetta in genere a chi le gestisce, che per far questo si avvale di corpi di polizia.
Da alcuni anni i Comuni inoltre per controllare le strade comunali molto spesso si avvale dei cosiddetti “Ausiliari del traffico”
QUINDI

A) PRIMO PACCHETTO DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni da alcuni anni hanno utilizzato delle aree demaniali destinandole a parcheggio a pagamento, e questo già non si può fare, in quanto essendo aree demaniali sono soggette (in questo caso)a leggi dello Stato, E NON COMUNALI, e non possono essere destinate ad aree di parcheggio a pagamento, ma semplicemente area libera di parcheggi con sosta a tempo limitato come dice anche il Codice della Strada all’art.157 comma 6.

B) SECONDO ORDINE DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni hanno delimitato con le strisce blu aree che poi hanno destinato al parcheggio di autovetture su suolo pubblico, in particolare superfici appartenenti alle carreggiate delle strade fino ad allora destinate al transito veicolare. E questo neppure si può fare, i Comuni non possono sottrarre superficie al suolo demaniale in generale, non possono sottrarlo alla sede stradale, in particolare alla carreggiata, e non possono soprattutto destinare dette aree ad uso commerciale facendone un guadagno improprio sottraendolo al legittimo proprietario che è il Demanio dello Stato.

C) TERZO AMBITO DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni hanno accomunato in un unico insieme sia le aree destinate a parcheggio a pagamento (cosa legittima, prevista dalle leggi), che come detto devono essere ubicate fuori dalla carreggiata, con invece aree sottratte al Demanio stradale “delle carreggiate”, destinandole sempre a parcheggi, e soprattutto inosservando il dettato, obbligatorio e contestuale di “riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”

D) QUARTO LIVELLO DI VIOLAZIONI DI LEGGE – I Comuni hanno violato anche articoli concernenti la libera circolazione e la sicurezza stradale.

E) QUINTO GRADO DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni hanno incaricato dei privati cittadini, dipendenti di private società concessionarie delle aree destinate a parcheggi attribuendo loro (ai cosiddetti “Ausiliari del traffico”) di elevare contravvenzioni in evidente carenza di potere dell’organo accertatore, questo in violazione di legge, usurpazione di diritto, abuso di atti d’ufficio.

Infatti come dice la legge 127 del 15 maggio 1997 ai commi 132 e 133 : .

TUTTO QUESTO IN PALESE DISPREZZO DELLE LEGGI, DELLO STATO DEI CITTADINI.

Quindi il giusto, corretto, leale, legittimo comportamento dei Comuni doveva e deve essere il seguente :

A) Non utilizzare in nessun caso e per nessun motivo le sedi delle carreggiate stradali;

B) Non utilizzare mai aree di proprietà del Demani dello Stato;

C) Non attivare mai parcheggi a pagamento (su aree non Demaniali e non sedi stradali) se non contemporaneamente e contestualmente all’attivazione di aree a parcheggio gratuito nelle immediate vicinanze di quelle a pagamento;

D) Non farsi pagare per l’utilizzo a parcheggio di aree demaniali e trarne arricchimento a danno (truffa ai danni dello Stato) del legittimo proprietario (il Demanio);

E) Non far elevare verbali di accertamento da “Ausiliari del Traffico” autorizzati a poterlo fare solo su suolo in concessione, ma comunque non sul Demanio dello Stato, né meno che mai sulla sede stradale, infatti la Legge 127 del 15 maggio 1997 afferma : I Comuni possono conferire conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto di concessione.
Ma come prevede il Codice della Strada Art.3 comma 34, si dice parcheggio : area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
E queste e solo queste, possono essere assegnate in concessione.

E perciò non essendo legittimi e legali i comportamenti sopra evidenziati da parte dei Comuni ne deriva che la quasi totalità dei verbali di contravvenzione elevati a proposito di parcheggio a pagamento in aree delimitate da strisce blu è illegittima, annullabile, e soprattutto i Comuni sono querelabili penalmente e citabili in giudizio civile per risarcimento di danni.

In pratica, ed esclusivamente i Comuni, ed i loro concessionari, possono legittimamente richiedere un pagamento per una sosta in area di parcheggio quando :

1) l’area delimitata dalle strisce blu non è sottratta alla carreggiata stradale originaria (quella delimitata dai marciapiedi cittadini per intenderci);

2) l’area non è sedime del Demanio dello Stato;

3) nei pressi dell’area di parcheggio a pagamento esiste ed è disponibile un’area di parcheggio libera;

4) l’area di parcheggio in effetti è un area privata e come tale non vi vige il Codice della Strada Art.157, comma 6;

5) nel qual caso “l’Ausiliare del traffico” può elevare contravvenzione per parcheggio abusivo (in quanto effettivamente un automobilista avrebbe usufruito di un servizio che non gli spettava gratuitamente in quanto cittadino, e che invece aveva il dovere di pagare come privato consumatore di un servizio);

6) Infatti “l’Ausiliare dal traffico” nello specifico caso ha titolo, autorità e potere per elevare verbali nell’area di parcheggio data in concessione dal Comune.

Cosa aggiungere ad una ad una così lapalissiana manifestazione di incompetenza, incapacità, ignavia, volontà persecutoria e rapinatrice delle nostre amministrazioni locali, dei politici e dei funzionari, tutti tesi all’unica finalità che davvero conta per questi infami….

Un’altra manifestazione, neanche delle più importanti ed appariscenti, ma emblematica anch’essa, che palesa la vera natura dei nostri governanti la sottrazione a qualsiasi costo della borsa.
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Il comitato strisce blu italia ha il compito di informare i cittadini dei loro diritti, dove necessario dare anche il supporto per affrontare eventuali ricorsi contro le amministrazioni assetate dei nostri soldi, ma per farlo ha bisono del sostegno di tutti, per chi vuole sostenere questa battaglia può farlo compilando l’allegato bollettino.

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