feb 08

Aversa: via Giotto lavori fermi da un mese, commercianti e residenti in rivolta per la puzza e i topi.

Aversa 08/02/2011 23:00

Degrado, degrado e ancora degrado, questo regna ad Aversa.

Oggi abbiamo raccolto l’S.O.S. dei commercianti e residenti di via Giotto che ci hanno segnalato che i lavori della metanizzazione sono fermi da un mese.

La situazione è veramente drammatica perchè non riguarda solo l’aspetto mobilità con tutti i suoi risvolti, ma c’è anche un problema igienico sanitario urgentissimo, praticamente gli scavi hanno portato alla luce il sistema fognario sottostante la strada per circa 15 metri, la puzza che si respira non è molto salutare, inoltre molti hanno visto uscire e aggirarsi per la strada dei grossi ratti.
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In tutto questo no si sa acora quando verrà riaperta la strada, alcuni commerciati hanno portato la protesta fino in Comune, ma non è chiaro cosa si aspetta a richiudere immediatamente la fognatura, almeno fino al riavvio dei lavori.

Questa è una condizione da terzo mondo, insomma la città è allo sbando più totale, sporcizia e disorganizzazione sono la norma in una città mai caduta così in basso sotto tutti i punti di vista.

Il Comitato Strisce Blu chiede agli organi competenti di verificare immediatamente il rischio igienico sanitario.

Giuseppe Oliva

feb 08

Troppi ricorsi, la prefettura di Caserta va in crisi non aprendo neanche le raccomandate mentre i cittadini ricevono le cartelle esattoriali.

Aversa 08/02/2011

Qualcuno si è mai chiesto il ruolo del prefetto e della Prefettura?

Noi si, ebbene dovete sapere che la Prefettura rappresenta il governo centrale sul territorio, ma cosa succede quando questo organo non assolve le sue funzioni?

Succede che centinaia di migliaia di cittadini ricevono le cartelle esattoriali su ricorsi regolarmente inviati a questo organo, purtroppo da quando è stato istituito il bollo unificato per i ricorsi al G.d.P. gli automobilisti colpiti da multi ingiuste si sono rivolti al Prefetto.

la situazione grave è che non esiste la possibilità di contattare l’ufficio ricorsi della Pefettura, l’ufficio ricorsi che dovrebbe rispondere allo 0823429358 squilla continuamente ma senza nessuna risposta, l’unico contatto è stato con il centralino, che con molto garbo ci ha informato che l’ufficio ricorsi non riesce a smaltire le centinaia di migliaia di ricorsi che gli pervengono.

Questa situazione è inaccettabile in un paese civile che si definisce industrializzato, siamo nel 2011, ormai si comunica con la posta elettronica o la nuovissima PEC, ma i primi a non essere attrezzati sono proprio gli enti locali, costringendo i cittadini a spedire un ricorso con il vecchio metodo della posta raccomandata.

I risultati di questa cattiva organizazione purtroppo si riversano sempre sulle spalle dei cittadini, costretti ad estenuanti file presso la Prefettura per risolvere un problema creato dalla loro incompetenza e carenza di organico.

Il rischio è che migliaia di cittadini si vedranno recapitare una cartella esattoriale per ricorsi già vinti per decorrenza dei termini, il nostro consiglio è quello di informarvi presso gli uffici della polizia municipale che ha emesso il verbale, se hanno ricevuto le richieste di controdeduzioni dalla prefettura.

E’ mentre gli organi di stampa si occupano del bunga bunga del premier, l’Italia ogni giorno fa un passo indietro per qualità della vita e servizi offerti ai cittadini, lo standand Europeo è di gran lunga superiore al nostro.

Il Comitato Strisce Blu inviera una lettera di protesta al Prefetto e per conoscenza al Presidente Caldoro, questa è una situazione inaccettabile e a pagarne le conseguenze non possono essere sempre i cittadini.

Giuseppe Oliva

feb 07

Parchi pubblici pattumiera, sequestrato il parco giochi di via G. Galilei a Caserta.

Aversa 07/02/2011 15:00

Parchi pubblici sequestrati perchè ridotti a pattumiere, una situazione insostenibile per i cittadini.

E’ di poco fa la notizia che un parco giochi in via G. Galilei a Caserta è stato sequestrato perchè ridotto ad una discarica, appena avremo altri dettagli vi terremo aggiornati.

Aversa è stata la prima città ad avere il parco pubblico sotto sequestro per la presenza di rifiuti di ogni genere, ma l’amministrazione guidata dal Sindaco Ciaramella è riuscita ad affidarsi ad un santo, che in una sola notte ha fatto sparire tutti i rifiuti.

Infatti dopo il sequestro del 18/01/2011, il NOE fa un blitz nel parco, redigendo un verbale in netto contrasto con quello delle guardie Zoofile capitanate da Saverio Mazzarella.

Eppure fino al 25/01/2011 il parco era pieno di rifiuti di ogni genere, come hanno potuto non vedere?

Ma le Guardia Zoofile nella loro azione di sequestro, giudicata da molti esagerata, hanno evidentemente acceso una miccia che sta facendo esplodere il problema degrado nei parchi pubblici a macchia d’olio.

Purtroppo le Guardie Zoofile hanno pagato a caro prezzo l’operazione di sequestro, infatti sembra che al  Capitano Saverio Mazzarella gli sia stato ritirato il decreto per tutelare il territorio.

Non conosciamo ancora le motivazioni che hanno portato la questura a ritirare il decreto a Saverio Mazzarella, ma il sequestro del parco deve essere stato un boccone indigesto per l’amministrazione Ciaramella e sicuramanete dietro tutto si cela l’opera di qualche santo che mira solo a screditare l’operato delle Guardie Zoofile, distraendo i cittadini dal vero problema:

Il parco Pozzi era o non era una discarica meta di barboni e tossicodipendenti?

Giuseppe Oliva

feb 02

Aversa: riaperto il parco Pozzi il 30.01.2011 ma il risultato dei lavori è molto deludente.


Il 30/01/2011 il parco Pozzi viene riaperto.

La giornata è fredda e piovosa ma ci tenevamo a mostrarvi lo stato del parco dopo i lavori di bonifica imposti dalla procura.

Il parco si presenta in condizioni forse peggiori di prima, il manto stradale dopo i rattoppi è una vera mulattiera, le enormi aiuole sono state ripulite, ma l’impianto d’irrigazione non funziona da anni e dei bagni neanche l’ombra.

Inoltre molti scarti dei lavori che sono ancora tutt’ora in corso finiscono nei bidoni dei rifiuti urbani, cosa alquanto anomala.
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Ma tutta la vicenda si tinge di giallo quando veniamo a conoscenza che il NOE, incaricato dal PM di effettuare un sopralluogo nel parco per acquisire eventuali prove che confermassero o smentissero il verbale di sequestro nelle Guardie Zoofile, redigono un nuovo verbale nel quale affermano che nulla quanto rilevato dalle Guardie Zoofile è stato da loro trovato.

Questa è la prova che un potere divino è intervenuto per far sparire le prove dello stato del parco consegnate al GIP Caparco.

Ormai la procura di S.M. Capua Vetere non riesce più a svolgere il proprio lavoro a tutela dei cittadini.
Sono tantissime le denunce che coinvolgono politici e dirigenti che giacciono dormienti.

I cittadini sanno bene quello che succede e chi si cela dietro questi movimenti, i Comitati si stanno unendo contro questa casta politica, che nulla fa per i cittadini.

La vicenda è solo all’inizio, siamo sicuri che la giustizia, quella vera, trioferà ridando dignità ai cittadini.

Giuseppe Oliva

gen 30

Aversa: parco Pozzi un degrado che viene da lontano.

Aversa 30/01/2011

Il parco Pozzi l’unico polmone verde della città è stato posto sotto sequestro dalle Guardie Zoofile per inagibilità, a causa dell’incuria delle amministrazioni che si sono succedute negli anni.

I più giovani forse ignorano la storia del parco, quindi per meglio comprendere il vero valore di questa importante risorsa bisogna tornare indietro con il tempo, fino al 1935.

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gen 28

Aversa: dissequestrato il parco Pozzi.

Aversa 28/01/2011

Finalmente arriva la notizia del dissequestro del parco Pozzi.

L’amministrazione ha saputo reagire con tutte le sue forze e in soli 10 giorni ha ripulito l’intera area del parco, riuscendo a restituirlo ai cittadini più bello di prima.

In questi giorni sono stati in molti a contattarci per chiederci quando avrebbero potuto usufruire di nuovo dell’unico polmone verde della città, le notizie sono stare contrastanti fino all’ultimo momento, ma questa sera alle 06:00 in comandante Stefano Guarino ha annunciato il dissequestro definitivo, anche se il parco sembra che sarà realmente disponibile per il pubblico solo nei prossimi giorni, per dare modo di completare gli ultimi ritocchi.

Speriamo che i cittadini trattino il parco come se fosse il loro giardino, segnalando tempestivamente eventuali atti di vandalismo.

Un grazie speciale va sicuramente al Sindaco Ciaramella, che è riuscito a ridarci il parco pubblico più bello di prima.

Giuseppe Oliva

gen 28

Aversa multine per la sosta: il Sindaco afferma "sono legali e previste dalla legge", ma da quale legge non si sa.

Aversa 2/01/2011

Il Sindaco durante il consiglio comunale del 27/01/2011 protegge le multine che vengono elevate in caso di mancato pagamento o insufficiente pagamento della sosta.

Ma lo fa senza indicare un riferimento normativo.

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gen 28

Aversa multine per la sosta: il Sindaco afferma “sono legali e previste dalla legge”, ma da quale legge non si sa.

Aversa 2/01/2011

Il Sindaco durante il consiglio comunale del 27/01/2011 protegge le multine che vengono elevate in caso di mancato pagamento o insufficiente pagamento della sosta.

Ma lo fa senza indicare un riferimento normativo.

Il Comitato Strisce Blu ha interrogato sia il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che il sito www.viligeamico.it e le riposte sono state unanimi, chiarendo che dopo la multina non si può elevare un verbale in violazione del C.d.S., ma è la società di gestione che deve recuperare il mancato incasso.

Iniziamo a domandarci perchè se non paghiamo la sosta interviene il Comune facendoci una multa?

Come fa la società di gestione a recuperare i soldi che perde, visto che dopo la multina arriva il verbale che va nelle casse del Comune?

Questa è la trasparenza che l’amministrazione deve garantire ai cittadini.

Ma per maggiore chiarezza ci siamo affidati al Comandante di Polizia Municipale Antonino Aversa, che con i suoi 41 anni di onorato servizio è un sicuro punto di riferimento e non solo per noi.

La relazione che segue è chiara ed esaustiva, se il Sindaco vuole argomentare con il Codice della Strada alla mano, noi siamo pronti anche ad un confronto pubblico, in caso contrario attendiamo con fiducia la conclusione della magistratura.

“Punto1° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ED IL CONCESSIONARIO
La gestione dei parcheggi pubblici comunali è stata definita come un servizio a rilevanza industriale (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n.2155, in Foro Amm. CDS, 2004, 1123; Tar Campania Napoli, Sez. I, 30 aprile 2003, n.4203, in Foro amm. Tar, 2003, n.1332, 2015); questo servizio, pertanto, rientra nella disciplina di cui all’art.113, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale stabilisce, al comma 4, che gli Enti locali per la gestione stessa si possono anche avvalere di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.
Ai sensi del comma 5 del citato art.113, inoltre l’erogazione del servizio avviene mediante l’affidamento dello stesso a tutti quei soggetti che ne hanno titolo.
Le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta sono determinate da un’ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, n.1, lett. f), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285).
Anche le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta (art.7, lett. f), codice della strada), in conformità ai criteri previsti dall’art.117, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267).
Sempre secondo l’art.7, comma 7, d.lgs. n.285/1992 – in particolare -, i proventi dei parcheggi a pagamento spettano agli enti proprietari delle strade (nel caso che ci riguarda – il Comune -) e sono destinati all’installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al loro miglioramento; le somme eventualmente eccedenti sono destinate alla realizzazione di interventi dedicati al miglioramento della mobilità urbana.
In base al comma 11 dell’art.113, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio, si realizzano mediante contratti di servizio, che sono allegati ai capitolati di gara.
Prima di concludere, i contratti di servizio, tuttavia, il servizio stesso, nella sua forma giuridica, deve ovviamente essere concesso dall’ente proprietario delle strade attraverso gara ad evidenza pubblica.
Per fare chiarezza sulla qualificazione del rapporto avente ad oggetto la gestione dei parcheggi, infatti, è necessario richiamare la direttiva comunitaria n.18/2004 del 31 marzo 2004 in materie di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Riassumendo: il Comune può affidare, con una convenzione di carattere amministrativo, la gestione delle proprie strade, ed in particolare il servizio dei parcheggi pubblici, a dei concessionari, i quali, in base al contenuto della convenzione stipulata, possono limitarsi a controllare le soste e ad elevare le sanzioni; le tariffe relative alla sosta regolamentata vengono determinate in base al contenuto della convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale.

Punto 2° -IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA IL CONCESSIONARIO E L’UTENTE
A differenza di quanto avviene tra l’ente proprietario delle strade e la società concessionaria, il rapporto che si configura tra chi gestisce il suolo pubblico per la sosta dell’autoveicolo e l’utente, è attualmente considerato come un rapporto di diritto privato. La tariffa è attualmente definita dalla legge stessa come un corrispettivo del servizio pubblico (art.117 T.U., d.lgs.18 agosto 2000, n.267 ), commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta in una particolare strada, e non come un tributo o una prestazione patrimoniale imposta. Nel caso di parcheggio incustodito, pertanto, non si riteneva configurabile un rapporto di tipo privatistico ed il pagamento di una tariffa era considerato come versamento di un corrispettivo senza causa. Dopo la introduzione del nuovo codice della strada, e con particolare riferimento al suo art.7, ed a seguito della privatizzazione dei pubblici servizi, la giurisprudenza (Cass. Civ. 24 luglio 1999, n.8027, in Corr. giur., 2000,183 ss.) è ormai pacificamente orientata a ritenere che la sosta dei veicoli in aree urbane rientri in un contratto di diritto privato fra Comune, o società di esso concessionaria, ed automobilista anche nel caso di parcheggi incustoditi. La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che se il contratto di parcheggio è privo dell’obbligo di custodia, si applicherà la disciplina appartenente alla locazione (Cass.civ.,26 febbraio 2004, n.3863,cit.; Cass. civ., 1 dicembre 2004, n.22598; Trib. Mantova, 18 luglio 2002; App. Milano, 30 maggio 2000). Nel caso dei parcheggi in superficie, pertanto, non essendo ricompreso l’obbligo di custodia, si potrebbe configurare un contratto atipico di parcheggio caratterizzato dal contenuto del negozio tipico della locazione, ove un soggetto che ha la disponibilità di un bene (suolo demaniale), concede in godimento il bene stesso contro un determinato corrispettivo (tariffa per la sosta). Così, ove il concessionario si limiti al semplice controllo delle soste ed all’accertamento delle multe, non pare si possa rinvenire un potere giuridico di disposizione in capo allo stesso, ma piuttosto un semplice controllo sulle facoltà dominicali concesse all’utente dal Comune.
Riassumendo: il parcheggio nelle strisce blu, essendo un contratto di parcheggio senza custodia, è soggetto alle norme sulla locazione in quanto applicabili; questo contratto si perfeziona tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c., ovvero mediante l’inizio della esecuzione (Cass.Civ.Sez. I, 24.07.1999, n.8027). La tariffa rappresenta, infatti, il corrispettivo per il godimento del servizio pubblico.
Pertanto, dalle sopra esposte considerazioni, deriva che l’utente che parcheggia senza biglietto ha in ogni caso concluso un contratto e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo; questo vale anche al caso dell’utente che lascia parcheggiata la propria autovettura per il periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato. L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dallo art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.).

Punto 3° -LA CLAUSOLA PENALE
Accertato il tipo di rapporto che intercorre tra utente e concessionario (e/o Comune), ci si chiede ora se il concessionario stesso possa prevedere una clausola che imponga al fruitore del servizio di parcheggio pubblico a pagamento, a titolo penale, di un importo superiore al costo della tariffa oraria di parcheggio. In caso di sosta vietata, i proventi delle sanzioni, come sopra esposto,vengono devoluti al Comune, anche qualora la violazione sia accertata da un dipendente abilitato dal concessionario; la perdita patrimoniale causata dal mancato pagamento della tariffa esatta da parte dell’utente, pertanto, grava interamente sul concessionario. Si pone quindi il problema di esaminare se il concessionario possa far pagare all’utente inadempiente un importo adeguato che gli consenta di recuperare la perdita subita e, in caso positivo, di come determinare l’ammontare di detto importo. La soluzione sembra dunque individuabile nello stabilire in via anticipata, un risarcimento liquidato in modo forfetario per ogni tipo di violazione, ovvero, detto in altri termini, nella previsione di una clausola penale. La giurisprudenza (Cass. Civile, 24.07.1999, n.8027, cit.), in proposito, ha affermato che in linea di massima la previsione di una clausola penale, in caso di mancato pagamento della tariffa per la sosta (anche al caso di parcheggi incustoditi), è legittima. Essendo il sopra indicato rapporto di tipo privatistico, pertanto, il concessionario potrebbe considerarsi libero di determinare le condizioni contrattuali che ritiene più opportune, tra le quali anche quella concernente la “penale”.
Ovviamente, così come per tutte le clausole della convenzione con cui viene concesso l’affidamento dell’appalto del servizio pubblico, anche la clausola penale dovrà necessariamente essere approvata dal comune e deve essere “disciplinata da apposito regolamento”.
A conforto di questo orientamento vi è anche un dato normativo particolarmente esplicativo, ovvero il comma 132 dell’art.17, legge 15 maggio 1997, n.127: “”” I comuni possono con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque attuare tutte le azioni necessarie al recupero dell’evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali””” nel momento in cui tale clausola fosse approvata dall’ente appaltante.
Essendo il contratto di parcheggio, tuttavia, un rapporto che riguarda l’erogazione di un servizio in forma imprenditoriale a degli automobilisti come sopra visto, si pone il problema di stabilire i limiti della clausola penale nell’ambito di un rapporto privatistico fra imprenditore e consumatore e che necessita di essere accompagnata da alcuni “accorgimenti” al fine di non essere qualificata come clausola vessatoria.
In proposito, si deve precisare che il problema della vessatorietà della clausola penale
sorge nel momento in cui le parti contraenti non siano sullo stesso piano e non abbiano la possibilità di poterla rendere oggetto di una trattativa individuale, salvo le clausole di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, comma 2 dell’art.36 del codice di consumo.
L’eventuale clausola penale posta dal concessionario per il mancato pagamento del ticket, pertanto, è una clausola le cui differenze, rispetto alla fattispecie dell’art.1382 c.c., la riconducono evidentemente alla disciplina del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (cosiddetto “codice del consumo”).
Premesso che la clausola penale non è menzionata nell’elenco di cui al secondo comma dell’art.1341 c.c., l’indagine si sposta sulla vessatorietà della stessa ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206. L’art.33, comma 2, lett.f) del codice di consumo, conformemente al principio già indicato nel più generale art.1341 c.c., che non qualifica la penale come clausola vessatoria tout court, ma sancisce che la stessa sia vessatoria, fino a prova contraria, solo qualora abbia per oggetto o per l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma in denaro a titolo di risarcimento.
La vessatorietà di una simile clausola, quindi, dovrà essere valutata in relazione all’art.33, codice del consumo, con solo riferimento all’importo pecuniario in essa stabilito.
Nel caso in cui la predetta valutazione dia esito positivo, la clausola (e non l’intero contratto ai sensi dell’art.36, comma 1, codice del consumo) potrà essere dichiarata nulla dal giudice, anche d’ufficio (art.36, comma 3, codice del consumo).
In assenza di determinazione normativa è da tenere in considerazione la tesi di chi sostiene che il parametro di riferimento potrebbe essere identificato nell’interesse del debitore e non nel soggetto creditore.
La vessatorietà della clausola penale, pertanto, può essere contestata sia con riferimento all’importo della stessa, che con riguardo alla chiarezza con cui la stessa deve essere nota agli utenti.
Riassumendo: la previsione di una clausola penale da parte del concessionario dei parcheggi in superficie per il mancato pagamento della tariffa di sosta, può rientrare nelle facoltà che possono essere attribuite al concessionario stesso in base alla convenzione con il Comune; la clausola penale, tuttavia, deve in ogni caso essere informata ai principi di ragionevolezza, trasparenza, chiarezza ed equità, pena la sua nullità ai sensi dell’art.33, comma 2, lett.f), codice del consumo.
Dalle sopra esposte considerazioni, si possono trarre le seguenti conclusioni:
qualora il concessionario ha titolo per gestire e disporre dei parcheggi pubblici in superficie, lo stesso instaura dei rapporti di diritto privato con gli interessati alla sosta;
Tali rapporti si perfezionano tacitamente ai sensi dell’art.1327 c.c.. L’utente che parcheggia senza biglietto o che lascia parcheggiata la propria autovettura per un periodo eccedente il tempo per il quale ha pagato ha, in ogni caso, concluso un contratto, anche in riferimento al tempo eccedente, e quindi è inadempiente all’obbligo di pagare il corrispettivo;
L’inadempimento, ai sensi del principio generale sancito dall’art.1218 c.c., dà diritto al risarcimento del danno, risarcimento che deve comprendere la perdita subita dal creditore, che il mancato guadagno (art.1223 c.c.);
La penale è per natura ed effetti diversa dalla sanzione amministrativa pecuniaria per il divieto di sosta: la sanzione è determinata dalla legge, la penale da un regolamento approvato. I proventi della penale sono devoluti al concessionario, i proventi della sanzione sono devoluti al Comune;
La previsione di una penale, è consentita, purchè venga resa nota all’utente, sia in riferimento alla possibilità per l’automobilista di prenderne adeguata conoscenza, che con riferimento alla percezione che l’utente deve avere della differente natura della stessa rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e del diverso soggetto creditore che l’ha prevista;
nel caso di penali illecite, oltre alla sanzione della nullità nel rapporto fra concessionario ed utente, le associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentati dagli automobilisti, sono legittimate ad agire, ai sensi l.30 luglio 1998, n.281 a tutela degli interessi collettivi, contro il concessionario richiedendo, in particolare, al giudice competente:
1)-di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
2)-di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
3)-di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

A tal proposito, occorre inoltre evidenziare che:
Il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II -
Con protocollo n.25783 del 22 marzo 2010 – in merito al parere richiesto in materia di parcheggi a pagamento, si è espresso nel modo che segue:
“””Si premette che la sanzione di cui all’art.7 comma 15 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n.285/1992), si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli. Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorchè assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art.7 c.15 del Cds.
Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art.7 c.14 del Codice.
Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite ”DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE, “ ai sensi dell’art.17 c.132 della legge 127/1997.
In caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettata dal comune richiedente di applicare la sanzione di cui all’art.7 c.15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.

Punto 4° – CONCLUSIONI
Il Comune di Piano di Sorrento, all’atto della procedura dell’appalto ad evidenza pubblica di affidamento del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu – sia nelle condizioni generali, che nel capitolato speciale d’appalto – non ha previsto – così come per tutte le altre clausole contrattuali – l’approvazione di una clausola attraverso la quale la ditta concessionaria del servizio potesse determinare autonomamente, l’applicazione di un ulteriore pagamento, oltre la sanzione amministrativa per violazione del CDS , di una penale per l’importo di euro 4,00, ai sensi dell’art.1382 c.c., nei confronti degli utenti sprovvisti del ticket orario della sosta.
Sta di fatto che, semmai la ditta concessionaria venisse attualmente autorizzata dal Comune ad introdurre una penale, in dispregio a quanto stabilito nelle condizioni generali del contratto d’appalto, si consumerebbe una ulteriore violazione di legge.
Nel caso in cui, poi, (per assurdo venisse autorizzata l’applicazione della penale – con tutte le conseguenze derivanti), la richiesta di questi “famigerati” 4 euro a titolo di penale, dovrebbe essere resa facilmente conoscibile e fatta separatamente e, non da un unico “avviso” ma, soprattutto, specificandone la natura e l’origine civilistica del tutto estranea a quella di tipo sanzionatorio che deriva dalla violazione del CDS..
Tali questioni, peraltro, sono state già da tempo risolte dalla giurisprudenza di merito, la quale ha stabilito che “per il fatto di essere rilasciato contestualmente all’altro verbale di contestazione della violazione di tipo pubblicistico del Cds. per divieto di sosta e per essere lo stesso sottoscritto dallo stesso dipendente…..(della società concessionaria; ndr) che ha sottoscritto il verbale per divieto di sosta in veste di ausiliario del traffico e per le similari modalità nelle diciture dei due verbali (…) si presenta ad ingenerare errori e confusione negli utenti sia riguardo alla natura della sanzione, sia riguardo al soggetto creditore” (Tribunale di Roma, Ordinanza del 28 giugno 2003).

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, APPARE EVIDENTE CHE:
a)-gli ausiliari del traffico non possono integrare, unitamente ai preavvisi di accertamento per violazione di norme previste dal Codice della Strada, ulteriori atti che possano prevedere l’applicazione di una penale ai sensi dell’art.1382 c.c., in quanto detta penale non è regolamentata né dal Capitolato di Appalto, né da Autorizzazione e né dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Piano di Sorrento e la Concessionaria per la gestione del servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia nelle strisce blu;
b)-Nel preavviso di accertamento é erroneamente contestato l’art.157/6-8 d.lgs. n.ro 285/92. Infatti, il codice prevede che l’articolo 157/6 si applica nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato ed è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Il comma otto dello stesso art.157 prevede, per la violazione, la sanzione pecuniaria di euro 38,00=.
Per tale motivazione, non è possibile invocare l’art.157, comma 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento.
La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art.7, 1° comma, lett. f) del CdS, che prevede (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire…..aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe…..”), la corrispondente sanzione per chi viola tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art.7 del Cds. (euro 38,00). (Sentenza del Giudice di Pace di Roma Sez.III – n.25111/07).
Aversa Antonino

Giuseppe Oliva

gen 27

Strisce blu l'incubo degli automobilisti ha interessato anche il TG5, che ne ha fatto un servizio andato in onda il 22/01/2011.

Aversa 27/01/2011

L’italia negli ultimi anni si è tinta di blu, intere città sono state trasformare in mega parcheggi a pagamento, il tutto con la scusa che così si sarebbe risolto il problema del traffico.

Per fortuna nel 2007 la Cassazione a sezioni unite emette la storica sentenza 116/2007, che condanna i Comuni che hanno dipinto di blu le città senza lasciare anche lo spazio per la sosta gratuita.

Ma fatta la legge trovato l’inganno, infatti l’art. 7 comma 8 esonera le amministrazioni a realizzare anche la sosta gratuita se la città è di rilevanza urbanistica.

La rilevanza urbanistica ovviamente va provata con studi e rilievi del flusso veicolare in concomitanza con monumenti o centri storici, ovviamente lo studio deve essere fatto da un ente super pates e non dalla stessa amministrazione.

Fin quì è quello che dice la legge.

Ma le amministrazioni sanno che la giustizia ha due marce, e mentre i comitati si battono in tribunale contro le decisioni prese in giunta, loro continuano ad affidarsi ad EQUITALIA per le riscossioni di multe assolutamente illegittime.

Il risultato di questo modo di interpretare le norme sono sotto gli occhi di tutti, intere città si trasformano magicamente in ZPRU, con studi di fattibilità redatti dai comandanti della Polizia Municipale, basandosi nel 90% dei casi, sulla formula abitanti per Kq, senza fornire nessuna prova ne di quanti veicoli transitano in una certa strada ne elencano i monumenti soggetti a degrado per l’elevato flusso veicolare, non esistono rilievi ambientali per la concentrazione di polveri sottili.

Ma ancor più grave è che nel 90% dei casi le amministrazioni non appongono neanche la segnaletica che indica la zona di rilevana urbanistica, segnaletica obbligatoria secondo l’art. 7 comma 10 del C.d.S..

Questo significa elevare migliaia di verbali nulli, sarebbe come fare multe per divieto di sosta senza nessun segnale.

Inoltre nelle zone di rilevanza urbanistica vanno messi in atto tutti gli strumenti per far diminuire il flusso veicolare, del resto il termine rilevanza urbanistica racchiude anche centri storici che vanno preservati dai danni del transito veicolare.

Purtroppo questo strumento urbanistico viene usato dalle amministrazioni al solo scopo di dipingere altre strisce blu, il problema è talmente serio che anche il TG5 il 22/01/2011 ha mandato in onda un servizio sull’argomento.
Il video è visionabile al seguente link: Il TG5 sulle odiate strisce blu

Le procure di mezza Italia stanno indagando sulle gestione delle strisce blu, speriamo che il potere politico non blocchi i procedimenti, altrimenti come sempre a rimetterci sarebbero sempre i cittadini.

Giuseppe Oliva

gen 27

Strisce blu l’incubo degli automobilisti ha interessato anche il TG5, che ne ha fatto un servizio andato in onda il 22/01/2011.

Aversa 27/01/2011

L’italia negli ultimi anni si è tinta di blu, intere città sono state trasformare in mega parcheggi a pagamento, il tutto con la scusa che così si sarebbe risolto il problema del traffico.

Per fortuna nel 2007 la Cassazione a sezioni unite emette la storica sentenza 116/2007, che condanna i Comuni che hanno dipinto di blu le città senza lasciare anche lo spazio per la sosta gratuita.

Ma fatta la legge trovato l’inganno, infatti l’art. 7 comma 8 esonera le amministrazioni a realizzare anche la sosta gratuita se la città è di rilevanza urbanistica.

La rilevanza urbanistica ovviamente va provata con studi e rilievi del flusso veicolare in concomitanza con monumenti o centri storici, ovviamente lo studio deve essere fatto da un ente super pates e non dalla stessa amministrazione.

Fin quì è quello che dice la legge.

Ma le amministrazioni sanno che la giustizia ha due marce, e mentre i comitati si battono in tribunale contro le decisioni prese in giunta, loro continuano ad affidarsi ad EQUITALIA per le riscossioni di multe assolutamente illegittime.

Il risultato di questo modo di interpretare le norme sono sotto gli occhi di tutti, intere città si trasformano magicamente in ZPRU, con studi di fattibilità redatti dai comandanti della Polizia Municipale, basandosi nel 90% dei casi, sulla formula abitanti per Kq, senza fornire nessuna prova ne di quanti veicoli transitano in una certa strada ne elencano i monumenti soggetti a degrado per l’elevato flusso veicolare, non esistono rilievi ambientali per la concentrazione di polveri sottili.

Ma ancor più grave è che nel 90% dei casi le amministrazioni non appongono neanche la segnaletica che indica la zona di rilevana urbanistica, segnaletica obbligatoria secondo l’art. 7 comma 10 del C.d.S..

Questo significa elevare migliaia di verbali nulli, sarebbe come fare multe per divieto di sosta senza nessun segnale.

Inoltre nelle zone di rilevanza urbanistica vanno messi in atto tutti gli strumenti per far diminuire il flusso veicolare, del resto il termine rilevanza urbanistica racchiude anche centri storici che vanno preservati dai danni del transito veicolare.

Purtroppo questo strumento urbanistico viene usato dalle amministrazioni al solo scopo di dipingere altre strisce blu, il problema è talmente serio che anche il TG5 il 22/01/2011 ha mandato in onda un servizio sull’argomento.
Il video è visionabile al seguente link: Il TG5 sulle odiate strisce blu

Le procure di mezza Italia stanno indagando sulle gestione delle strisce blu, speriamo che il potere politico non blocchi i procedimenti, altrimenti come sempre a rimetterci sarebbero sempre i cittadini.

Giuseppe Oliva

gen 26

Aversa monumento di Cimarosa ancora a rischio crollo, l'amministrazione continua a non prendesi cura della città.

Aversa 26/01/2011

Della statua di Cimarosa ne abbiamo parlato già nel mese di dicembre 2010, segnalando all’amministrazione un serio pericolo di crollo della stessa, a causa delle infiltrazioni d’acqua.
Questo è il video girato stamattina, è mostra la gravità della situazione.
Warning: video ID not specified!

All’epoca ottenemmo solo il riempimento della buca formatasi proprio a causa delle infiltrazioni d’acqua, ma da quel momento nessun altro intervento è stato fatto.

Il Comitato Strisce Blu sta monitorando la statua periodicamente, purtroppo la situazione sta degenerando, infatti le crepre rilevate a dicembre si stanno inesorabilmente allargando e i molti frammenti di marmo solo la tesimonianza della gravità della situazione.

L’amministrazione che ha già avuto una dura lezione con il sequestro del parco Pozzi, continuare a non fare nulla per la manutenzione della città.

Chiediamo con forza un immediato intervento per mettere in sicurezza la statua di Cimarosa simbolo della città di Aversa, provvederemo anche ad inoltrare denuncia di quanto sta accadendo all Sovraintendenza dei Beni Culturali e alla magistratura.

I cittadini sono stanchi di questo modo di fare politica, la città a bisogno di persone qualificate e volenterose, basta con la lotta di potere che sta logorando la città

Giuseppe Oliva

gen 26

Aversa monumento di Cimarosa ancora a rischio crollo, l’amministrazione continua a non prendesi cura della città.

Aversa 26/01/2011

Della statua di Cimarosa ne abbiamo parlato già nel mese di dicembre 2010, segnalando all’amministrazione un serio pericolo di crollo della stessa, a causa delle infiltrazioni d’acqua.
Questo è il video girato stamattina, è mostra la gravità della situazione.
Warning: video ID not specified!

All’epoca ottenemmo solo il riempimento della buca formatasi proprio a causa delle infiltrazioni d’acqua, ma da quel momento nessun altro intervento è stato fatto.

Il Comitato Strisce Blu sta monitorando la statua periodicamente, purtroppo la situazione sta degenerando, infatti le crepre rilevate a dicembre si stanno inesorabilmente allargando e i molti frammenti di marmo solo la tesimonianza della gravità della situazione.

L’amministrazione che ha già avuto una dura lezione con il sequestro del parco Pozzi, continuare a non fare nulla per la manutenzione della città.

Chiediamo con forza un immediato intervento per mettere in sicurezza la statua di Cimarosa simbolo della città di Aversa, provvederemo anche ad inoltrare denuncia di quanto sta accadendo all Sovraintendenza dei Beni Culturali e alla magistratura.

I cittadini sono stanchi di questo modo di fare politica, la città a bisogno di persone qualificate e volenterose, basta con la lotta di potere che sta logorando la città

Giuseppe Oliva

gen 24

Sicurezza nei parchi per bambini: Aversa contro Lusciano 0 a 1.

Aversa 23/01/2011

La sicurezza nei parchi giochi dedicati ai più piccoli è fondamentale, perfino il Ministero delle Attività Produttive ha realizzato una campagna dedicata all’argomento.

Purtroppo ad Aversa questo manuale non è mai arrivato sulla scrivania di chi si è occupato della realizzazione dei due parchi gioco realizzati in città, uno all’interno della villa comunale, l’altro nel nuovo parco A. Balsamo, il manuale è scaricabile cliccando sul link parco giochi BY MINISTERO.

L’amministrazione di Aversa nella persona del Sindaco Ciaramella si è sempre difesa rassicurando la cittadinanza che le giostre sono a norma, ecco le dichiarazioni del Sindaco:

La verità purtroppo per il Sindaco è ben diversa, infatti non basta che le giostre siano a norma, ma l’nstallazione deve essere certificata secondo le norme EN1176, inoltre per tutti i gioghi con punto di caduta superiore ai 60 centimetri, come lo scivolo o l’altalena è obbligatorio installare un pavimendo ad assorbimento d’urto secondo le norme EN1177.

Tutte queste semplici regole di sicurezza sono contenute all’interno del manuale diffuso dal Ministero, invitiamo il Sindaco e tutti i responsabili di leggerlo attentamente, prima che si possa verificare qualche tragico episodio.

Noi del Comitato Strisce Blu da sempre impegnati al miglioramento della vivibilità in città, abbiamo messo a confronto due parchi ludici, quello di Aversa e Lusciano, giusto per capire se l’erba del vicino è sempre più verde e le sorprese non sono mancate.
Questo è il video realizzato nella villa comunale di Aversa.
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Mentre questo video è stato girato nel parco giochi d Lusciano.
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Le immagini mostrano come nel parco realizzato ad Aversa le giostre sono a contatto con il terreno fangoso, rendendo il tutto oltre che pericoloso anche molto sporco, al contratio del parco realizzato dal Comune di Lusciano, dove sotto le giostre con punto di caduta superiore ai 60cm è stato installato l’obbligatorio tappeto gommato, che oltre a grantire la rispondenza alle norrme EN1177, rende l’area più pulita, evidando che i più piccoli si sporchino a contatto con il terreno.

A questo punto conviene portare i bambini nel parco di Lusciano, che oltre ad essere a norma e anche più pulito e igienico.

Giuseppe Oliva

gen 22

Aversa: l'info point che non informa, dopo 6 mesi la struttura è ancora chiusa.

Aversa 22/01/2011

Dell’info point voluto dall’assessore Galluccio e difeso da Tirozzi, ne abbiamo parlato già nel mese di settembre 2010.

Tirozzi assessore alla cultura assicurava nel lontano agosto 2010 che questa struttura non sarebbe rimasta una cattedrale nel deserto.

Purtroppo a distanza di 5 mesi da quelle rassicuranti parole, siamo andati a controllare e abbiamo documentato che la struttura non solo è chiusa ma mostra già i segni dell’usura.
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Insoma altri soldi dei contribuenti gettati nella tazza del ce…..sso…!!!!!

Possibile che tutti i progetti avviati dall’amministrazione Ciaramella hanno un’inizio e mai una fine certa?

Noi del Comitato Strisce Blu continueremo a vigilare e denuciare questi episodi, perchè questo modo di fare politica deve finire, ma soprattutto chi sbaglia deve pagare per questi sprechi.

Giuseppe Oliva

gen 22

Aversa: l’info point che non informa, dopo 6 mesi la struttura è ancora chiusa.

Aversa 22/01/2011

Dell’info point voluto dall’assessore Galluccio e difeso da Tirozzi, ne abbiamo parlato già nel mese di settembre 2010.

Tirozzi assessore alla cultura assicurava nel lontano agosto 2010 che questa struttura non sarebbe rimasta una cattedrale nel deserto.

Purtroppo a distanza di 5 mesi da quelle rassicuranti parole, siamo andati a controllare e abbiamo documentato che la struttura non solo è chiusa ma mostra già i segni dell’usura.
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Insoma altri soldi dei contribuenti gettati nella tazza del ce…..sso…!!!!!

Possibile che tutti i progetti avviati dall’amministrazione Ciaramella hanno un’inizio e mai una fine certa?

Noi del Comitato Strisce Blu continueremo a vigilare e denuciare questi episodi, perchè questo modo di fare politica deve finire, ma soprattutto chi sbaglia deve pagare per questi sprechi.

Giuseppe Oliva